Proposta irrevocabile Clausole campione

Proposta irrevocabile. Il proponente può fare una proposta irrevocabile: con un atto unilaterale, si obbliga a mantenerla ferma la proposta per un certo tempo. • Diverso è il patto d’opzione: è un contratto con cui le parti stabiliscono che il proponente resti vincolato alla propria dichiarazione in cambio di un corrispettivo (art.1331).
Proposta irrevocabile. Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità (414) del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.
Proposta irrevocabile. In base a quanto riportato nel Provvedimento di avvio MCDI porrebbe in essere prima della sottoscrizione del contratto di franchising condotte caratterizzate da carenze informative con riferimento agli oneri economici e finanziari derivanti dal rapporto con MCDI 11. Come evidenziato nelle precedenti interlocuzioni occorse con gli Uffici, le informazioni relative ai parametri finanziari e di redditività media di un ristorante McDonald's sono condivise con gli aspiranti affiliati già nella fase dei contatti preliminari, cioè ancora prima dell'inizio della formazione.
Proposta irrevocabile. Il correttivo introdotto rafforza ulteriormente il contesto di trasparenza, correttezza e buona fede già in essere nella fase pre-contrattuale e riconosce ai candidati franchisee un'ulteriore garanzia ai fini della corretta ponderazione di analisi, dati e informazioni già ampiamente discussi con McDonald's e nell'ambito del percorso formativo. La Società confida che gli impegni suddetti siano idonei a dirimere le perplessità espresse dall'Autorità nell'ambito del Provvedimento di avvio. Milano, 14 febbraio 2022
Proposta irrevocabile. (Richiamare la Proposta contrattuale di vendita immobiliare, opportunamente adeguata) Il proponente prende quindi atto che l'eventuale revoca della proposta, prima della scadenza di tale termine, è priva di qualsiasi effetto. Il medesimo proponente chiarisce altresì che la presente proposta conserva efficacia — ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329, comma 2, del codice civile, anche in caso di sua sopravvenuta morte o incapacità: nel primo caso, la proposta produrrà effetto nei confronti degli eredi o legatari del proponente, i quali, a seguito dell'eventuale accettazione della proposta, si troveranno automaticamente vincolati dal contratto in oggetto. Nel caso di sopravvenuta incapacità, l'accettazione sarà comunque valida ed efficace quando giunga, ai sensi degli articoli 1334 e 1335 del codice civile, all'indirizzo del proponente. Il diritto scaturente dalla presente proposta irrevocabile non potrà essere ceduto, salvo che il proponente vi consenta. Il promittente si obbliga a non alienare, ipotecare, costituire diritti reali o personali di qualsiasi natura sull'immobile oggetto della presente proposta irrevocabile, ed in genere a non porre in essere atti di disposizione o di amministrazione che possano pregiudicare il diritto del promissario, in caso di sua accettazione; lo stesso concedente si obbliga a godere dell'immobile in modo da rispettarne l'attuale destinazione economica, a custodirlo con la diligenza del buon padre di famiglia, e, in caso di accettazione da parte del promissario, a consegnarlo allo stesso nello stato in cui attualmente si trova, rispondendo quindi del perimento o deterioramento del bene stesso. Tutti i suddetti obblighi cesseranno in caso di mancata accettazione della presente proposta irrevocabile entro il termine come sopra fissato. Il proponente dichiara, infine, che l'immobile in oggetto è di sua piena proprietà, libero da pesi, ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri di carattere urbanistico e fiscale e diritti di terzi in genere. (Xxxxx) .... (in seguito denominato “concedente”), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1331 del codice civile, concede a (Caio) .... (in seguito denominato “promissario”), che accetta, il diritto di opzione per la vendita dell'immobile di seguito descritto: .... DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE CONFORMITA’ IPO-CATASTALI Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52: - si precisa che i dati di identificazione catastale, come so...
Proposta irrevocabile. Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo , la revoca è senza effetto.
Proposta irrevocabile. 1. Una proposta è irrevocabile se il proponente si è obbligato espressamente a mantenerla ferma per un certo periodo di tempo, oppure se dai precedenti rapporti intercorsi tra le parti, o dalle trattative, o dal contenuto delle clausole, o dagli usi debba ragionevolmente ritenersi che essa è tale. Salvo quanto previsto dall’art. 14 comma 1, la dichiarazione di revoca di una proposta irrevocabile è priva di effetto.

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  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

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