IL MEDIATORE Clausole campione

IL MEDIATORE. Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia. Il mediatore, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge e dallo Statuto dell’ODM, é designato dall’ODM - tra i nominativi inseriti in un apposito Elenco - secondo criteri di turnazione predeterminati, tenendo conto anche della specifica competenza professionale. E’ facoltà dell’Organismo nominare più di un mediatore. I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall'ODM. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, previste da specifiche norme di legge e deve comunicare alla Segreteria, non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento senza le quali non può avere inizio il procedimento di mediazione. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità; qualora, successivamente all’accettazione dell’incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il mediatore dovrà informare immediatamente le parti e l'ODM. Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODM nominerà un altro mediatore. L'ODM provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall’ODM. In ogni caso il mediatore non può astenersi dall’incarico ricevuto senza motivazione e comunque non più di tre volte in un biennio pena la cancellazione d’ufficio dall’elenco. Sarà consentito da parte dell’ODM il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lett. b) D.L. 145/11, anche ai mediatori di altri organismi, tenendo conto del numero delle mediazioni effettivamente svolte e della necessità di garantire prioritariamente l’aggiornamento ed il tirocinio dei mediatori iscritti presso il proprio Organismo e presso gli Organismi dell’Unione Lombarda. Al fine di garantire il tirocinio assistito, né il mediatore designato, né le parti, possono opporsi alla partecipazione di più mediator...
IL MEDIATORE. Il mediatore non decide la controversia, ma, durante il primo incontro, chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e le aiuta a cercare la composizione della controversia stessa, tramite la ricerca di un accordo soddisfacente. Il mediatore è individuato dal Responsabile dell’Organismo tra i nominativi inseriti nell’Elenco tenuto dal Ministero della Giustizia. La designazione avviene secondo criteri di specifica competenza desunta anche dalla tipologia di laurea conseguita, turnazione, disponibilità e esperienza in mediazione, tenendo conto dell’oggetto e delle parti della controversia, in maniera da assicurare l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico. Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi. Sulla base degli accordi di cui all’art. 3, il mediatore, qualora se ne ravvisi l’opportunità, può essere individuato dal Responsabile dell’Organismo, con decisione motivata, anche negli elenchi di altri Organismi di mediazione. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di cui all’allegato B). Prima dell’inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell’incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un’apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico. Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell’Organismo può individuare un co-mediatore che aiuti il mediatore nell’esercizio della sua funzione. Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell’Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore.
IL MEDIATORE. 1. Il mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente.
IL MEDIATORE. Obbligatorietà della valutazione degli aspiranti mediatori.
IL MEDIATORE. 1. L’attività di mediazione è svolta da mediatori iscritti nell’elenco dell’Organismo di mediazione. L’elenco è custodito presso la sede dell’Organismo di Mediazione. 2. All’elenco dell’Organismo di mediazione possono essere iscritti esclusivamente avvocati appartenenti all’Ordine degli Avvocati di Genova o magistrati togati in congedo che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal Consiglio dell’Ordine, ai sensi del comma successivo. 3. I requisiti per l’iscrizione nell’elenco sono stabiliti dal Consiglio dell’Ordine su proposta della Commissione per la Mediazione dell’Organismo, in conformità a quelli previsti dalla normativa vigente. Il mediatore deve essere in regola con gli obblighi formativi (formazione permanente continua Reg. C.N.F. 13-7-07), non avere riportato sanzioni
IL MEDIATORE. Il Mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi. Egli si impegna a rispettare le norme del presente Regolamento e del Codice Etico, garantendo la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità mediante dichiarazione scritta.
IL MEDIATORE. Il mediatore è il professionista, abilitato ai sensi della normativa vigente, a svolgere il procedimento di mediazione disciplinato dal D. Lgs 28/2010, ed esperto in tecniche di negoziazione e mediazione, in possesso di una specifica formazione ed uno specifico aggiornamento biennale, acquisito presso un ente di formazione in base all’art 18 del DM 180/2010 come modificato dal DM 145/2011, che, nel biennio di aggiornamento, decorrente dalla sua iscrizione, abbia partecipato ad almeno 20 casi di mediazione in forma di tirocinio assistito. A tal fine l’Organismo è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito previsto dall’art 4 co. 3 lettera b del DM 145/2011. Il Mediatore presta l’attività in favore delle parti con imparzialità, neutralità, informalità e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente e delle nome contenute nel presente regolamento. dell’Associazione Xx.Xxx.Xx. – Mediazione, Dialogo, Relazione - xxx.xx-xxx-xx.xx iscritto al n. 375 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all’art. 3 del D.M. 18 ottobre 2010 n° 180 Il mediatore non decide la controversia, ma deve con le sue capacità e competenze aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi. Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dal presente regolamento può formulare una proposta a norma dell’art. 11 del D. Lgs 28/2010.
IL MEDIATORE. 1. All’elenco dell’Organismo di Mediazione possono essere iscritti esclusivamente Avvocati appartenenti all’Ordine di Savona.
IL MEDIATORE. Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione del conflitto familiare. Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: