Invariabilità dei prezzi Clausole campione

Invariabilità dei prezzi. L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali necessari per l’esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d’opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.
Invariabilità dei prezzi. Il compenso indicato nell’offerta rimarrà fisso ed invariabile.
Invariabilità dei prezzi. I prezzi indicati in offerta si intendono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventuale sfavorevole circostanza che potesse verificarsi, ciò per l’intera durata contrattuale.
Invariabilità dei prezzi. 1. Tutti i prezzi di cui all’articolo 6 si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all’articolo 1664 del c.c., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’accordo, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di quanto previsto all’articolo 3.
Invariabilità dei prezzi. Nei prezzi indicati in sede di offerta sono da intendersi compresi tutti gli oneri a carico dell'appaltatore, nessuno escluso, dettati da calcoli e valutazioni di convenienza a tutto rischio dell'appaltatore stesso anche in caso di aumento del costo dei materiali, della mano d’opera e di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che si dovesse verificare successivamente alla presentazione dell’offerta. I prezzi sono considerati fissi ed invariabili, senza alcuna possibilità di revisione per l’intera durata di validità del contratto.
Invariabilità dei prezzi. L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali necessari per l’esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d’opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori. Tuttavia, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10%. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente alle rilevazioni ministeriali e nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori. Le compensazioni di cui sopra possono essere applicate nel limite delle risorse a disposizione della Stazione Appaltante ed in particolare relative alle somme appositamente accantonate per imprevisti in misura non inferiore all'1% del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati nei limiti della residua spesa autorizzata.
Invariabilità dei prezzi. In tema di termini di adempimento, penali e adeguamento prezzi troverà applicazione l’articolo 133 del D. Lgs. 163/2006.
Invariabilità dei prezzi. La fornitura sarà valutata in base ai prezzi di aggiudicazione, nei quali si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso. I prezzi predetti si intendono offerti dall’aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell’appalto previsto dall’art. 2 del presente Capitolato e fino all’ultimazione delle consegne.
Invariabilità dei prezzi. 1. Tutti i prezzi di cui al precedente art. 7 si intendono, accettati dall’Appalta- tore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all’art. 1664 c.c., rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del Contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di differimento della scadenza del termine utile per il completamento dei lavori e sospensioni dei lavori ordinate dalla DL.
Invariabilità dei prezzi. L’offerta presentata, alle condizioni tutte del presente contratto, si intende accettata dalla ditta appaltatrice, in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, compresa la revisione dei prezzi.