VARIAZIONI DEI LAVORI Clausole campione

VARIAZIONI DEI LAVORI. Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti per legge. Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell’Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell’Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori. Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le singole categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera.
VARIAZIONI DEI LAVORI. Nessuna variazione può essere apportata al progetto di iniziativa dell’Impresa: ogni variazione deve essere concordata e autorizzata dalla D.L. e preventivamente concordata ed approvata dall’Ente Appaltante. In tale caso verranno redatti elaborati specifici da allegare al progetto di variante, atti a rendersi ragione delle opere da realizzare. Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni debbono ritenersi unicamente come norme di massima per rendersi ragione delle opere da costruire. L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo ed ai sensi di Legge, quelle varianti che riterrà opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori e nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente "Regolamento recante il capitolato generale d’appalto di lavori pubblici” approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145 e nel presente documento o negli atti contrattuali, nonchè nelle norme previste dal sopraccitato art.106 del D.Lgs. 50/2016. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare scritto della D.L., potrà essere ordinata l’eliminazione a cura e spese dell’Appaltatore, salvo il risarcimento dell’eventuale danno alla Stazione Appaltante.
VARIAZIONI DEI LAVORI. Le variazioni dei lavori in corso d'opera potranno essere ammesse, sentiti il progettista e il direttore dei lavori, soltanto quando ricorra uno dei seguenti motivi: — per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; — per cause impreviste e imprevedibili al momento della progettazione e che interessano la possibilità di utilizzare, senza aumento di costo, nuove tecnologie o materiali in grado di determinare significativi miglioramenti dell'opera; - per imprevisti rinvenimenti di beni durante il corso dell'opera; - nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma del codice civile; - per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano la realizzazione dell'opera. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti; - entro un importo del 10 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro; - entro un importo del 5 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto per tutti gli altri lavori. Tali percentuali sono riferite alle variazioni delle categorie di lavoro dell'appalto rispetto all'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono ammesse variazioni dei lavori, finalizzate al miglioramento dell'opera, determinate da circostanze sopravvenute e che rientrino nel 5 per cento dell'importo originario del contratto; tali variazioni potranno essere realizzate soltanto qualora possano rientrare entro la somma complessiva stanziata per l'esecuzione dell'opera. Nel caso di errori o di omissioni del progetto che comportino variazioni dei lavori con un importo superiore al quinto dell'importo originario del contratto, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto stesso. La determinazione del quinto dell'importo originario dovrà essere calcolata sulla base dell'importo del contratto originario aumentato: - dell'importo per atti di sottomissione per varianti già intervenute; - dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 50/2016e degli articoli 201 e 202 del D.P.R. 207/2010. Nei casi elencati e previsti dalla normativa vigente, il direttore dei lavori dovrà predisporre la redazione di una perizia di variante da sottoporre all'approvazione della stazione appaltante. La stazione appaltante, nei limiti di quan...
VARIAZIONI DEI LAVORI. L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto applicativo quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune senza che l’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art.106 del Codice. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei lavori. L’elenco dei prezzi unitari, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara per la sottoscrizione dell’A.Q., è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera ritenute ammissibili. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto al Direttore dei lavori prima dell’esecuzione del lavoro oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dei lavori oggetto di tali richieste.
VARIAZIONI DEI LAVORI. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art.106 del D.Lgs. 50/2016 che viene qui richiamato per intero. Sono ammesse modifiche non sostanziali, ai sensi del comma 4 dell’art. 106, fino ad valore massimo del 20% dell’importo contrattuale originario. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. Il contratto d’appalto può parimenti essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori indicati all’art. 106 comma 2 D. Lgs 50/2016. Qualora le varianti eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e indirà una nuova gara invitando anche l’appaltatore. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuali. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, nel rispetto delle prescrizioni generali di cui all...
VARIAZIONI DEI LAVORI. La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto le opportune varianti nei limiti di quanto previsto dall’art. 132 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
VARIAZIONI DEI LAVORI. 1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n°207/2010. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera, al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti.
VARIAZIONI DEI LAVORI. L'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti rese necessarie esclusivamente nei casi previsti dall’art. 106 D. Lg. 18 aprile 2016 n. 50. Le eventuali sospensioni lavori disposte per permettere la relazione della perizia di variante avranno termine a far data dall’approvazione della perizia di variante da parte del RUP. Da tale approvazione verrà data comunicazione in forma scritta dai DL congiuntamente alla comunicazione per la riconsegna dei lavori. Qualora l’esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza dl termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
VARIAZIONI DEI LAVORI. (Art. 106 del Codice)
VARIAZIONI DEI LAVORI. Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti per legge. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell’Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.