IL CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO
11.
IL CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO
a cura di Xxxxx Xxxxx
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Esempio di contratto di collaborazione coordinata e continuativa
ex art. 61 e ss. del D.lgs n. 276/2003
1. Introduzione.
Il seguente schema di contratto è tratto dalla Circolare n. 17796 del 9 gennaio 2004 di Confindustria(1), illustrativa della disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità cd. a progetto.
Lo schema prevede, nell’ambito delle singole clausole, alcune soluzioni alternative che, talora, possono essere applicate congiuntamente.
Il punto 1 delimita l’area entro la quale il lavoro si svolge (il progetto o il programma o la fase di esso).
Il punto 2 descrive le possibili forme di coordinamento dell’attività del collaboratore con quella del committente, che possono essere più di una e di vario tipo purché da queste forme non derivi alcun elemento di eterodirezione della prestazione del collaboratore, la cui autonomia deve essere rispettata.
Il punto 3 individua la durata del contratto in considerazioni delle due ipotesi previste dall’art. 62, lett. A, D.lgs 276/2003.
Il punto 4 disciplina le ipotesi di recesso.
Il punto 5 disciplina gli obblighi di correttezza e di buona fede nell’esecuzione della prestazione.
Il punto 6 attiene alla disciplina del compenso. Il punto 7 riguarda la disciplina delle trasferte.
I punti 8 e 9 attengono alla disciplina previdenziale applicabile al rapporto. Per quanto riguarda l’aspetto fiscale del rapporto si rimanda alla nota al testo.
I punti 10 e 11 riguardano l’assicurazione Inail e la disciplina della legge 626/1994. In proposito si richiamano le previsioni degli artt. 62, comma 1 lett. A, e 66, comma 4, D.lgs 276/2003 che, a loro volta, nel rinviare alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, subordinano l’obbligatorietà degli adempimenti prevenzionali da queste stabiliti alle caratteristiche della collaborazione oggetto del contratto (svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro del committente ed esposizione del collaboratore a specifici rischi lavorativi).
Il punto 12 attiene alla disciplina della privacy, in relazione alla quale si acclude il modello di dichiarazione per il rilascio del consenso da parte del lavoratore interessato, ferme restando le ipotesi di esonero dal consenso di cui agli artt. 24 e 26 del D.lgs n. 196/2003.
(1) Circolare n. 1776 del 9/1/2004 di Confindustria in Guida al lavoro, speciale Le nuove collaborazioni, 2004, n. 1, 53 ss.
Per quanto riguarda il Foro competente per territorio, l’opinione di Confindustria è che eventuali clausole che ne rimettano la scelta alla disponibilità delle parti contraenti, sarebbero nulle per contrarietà agli artt. 413 u.c. e 28 c.p.c.
Pertanto, nell’ipotesi in cui le parti siano interessate a precisare previamente il Foro competente per territorio, è opportuno che il collaboratore dichiari il proprio domicilio ai fini del contratto. In tal modo sarà determinato il Foro territorialmente competente ex art. 413, comma 4, c.p.c. che dispone l’applicazione dell’art. 18 c.p.c. sul Foro generale per le persone fisiche nel caso in cui non trovino applicazione le disposizioni contenute nell’art. 413 c.p.c.
2. Esempio di contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 61 e ss. del D.lgs n. 276/2003.
Il giorno ……… in …….., presso la sede della Società ,
tra
la Società …….., (di seguito nominata committente) rappresentata da ,
e
il Sig. (di seguito nominato collaboratore).
premesso
• che la committente svolge l’attività di …………………..
• che per far fronte ad esigenze sorte in relazione allo svolgimento dell’attività medesima la committente ha provveduto ad elaborare il seguente progetto (o programma o fase del programma/ fase di lavoro) avente ad oggetto …………..
• che in relazione al progetto/ programma di lavoro determinato dalla committente si ritiene utile l’opera del collaboratore che ha dichiarato di essere disponibile per fornire la collaborazione di cui sopra
• [eventualmente e se del caso si potrà aggiungere anche che il collaboratore ha dichiarato di essere in possesso delle (conoscenze/esperienza/titoli) richiesti]
si conviene e si stipula quanto segue:
1) la committente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 61 e ss. del D.lgs 10 settembre 2003, n. 276, conferisce al collaboratore, che accetta, l’incarico di dare esecuzione (ovvero di concorrere, in quanto componente del gruppo) al progetto come definito in premessa: in particolare l’opera (o il servizio) affidato al collaboratore consiste nel ……….. per il raggiungimento del seguente risultato ;
[in alternativa si può inserire la seguente clausola:
1) nell’ambito del programma di lavoro definito in premessa, la committente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 61 e ss. del D.lgs 10 settembre 2003, n.276, conferisce al collaboratore, che accetta, l’incarico di ……………… per il raggiungimento del seguente risultato (ovvero con la seguente finalità ovvero obiettivo … ossia, nel caso del programma, il risultato ben può avere una rilevanza indiretta)];
2) nell’esecuzione del presente contratto, il collaboratore agirà autonomamente, senza essere soggetto ad alcun vincolo di subordinazione nei confronti della committente, salvo il necessario coordinamento generale con l’attività della committente e le altre forme di coordinamento che si esplicheranno secondo le seguenti modalità(2)
………….
(2) Le forme di coordinamento potranno essere modificate e/o integrate, anche in corso di svolgimento del rapporto, previa acquisizione del consenso, espresso in forma scritta, del collaboratore. A tal fine non sembra opportuno inserire una specifica clausola nel testo del contratto che il collaboratore
3) l’incarico si intende conferito:
[nel caso di lavoro a progetto a tempo “direttamente” determinato]
per la durata di mesi …., con inizio dal… e termine il…, esclusa ogni proroga tacita(3); ogni ulteriore accordo concernente l’eventuale differimento del termine finale dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti;
[nel caso di lavoro a progetto a tempo “indirettamente” determinato]
con inizio dal…e si estinguerà al momento di realizzazione del progetto (o programma o fase del programma/fase di lavoro); (ovvero) si estinguerà al momento della realizzazione della prestazione contrattualmente individuata; (ovvero) si estinguerà al momento della raggiungimento del risultato… ;
4) le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto, anche prima della realizzazione del progetto/programma concordato (ovvero del raggiungimento del risultato concordato ovvero del termine apposto ovvero della realizzazione della prestazione contrattualmente individuata), con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata a/r (ovvero altre forme) con (tot) giorni di preavviso; il recesso potrà avvenire, senza preavviso, anche per giusta causa (ovvero per le altre causali previste dalle parti). Nulla è dovuto in conseguenza della risoluzione anticipata, salvo il rimorso delle spese sostenute dal collaboratore e il compenso relativo al periodo di preavviso, periodo che potrà essere sostituito da una indennità corrispondente(4);
5) il collaboratore si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto, a favore del committente, senza vincolo di esclusiva ma sempre nel rispetto dei criteri di correttezza, buona fede e degli obblighi discendenti dal disposto dell’art. 64, comma 2, del D.lgs 10 settembre 2003 , n. 276 [ovvero, stipulando una specifica clausola: “il collaboratore si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto, a favore del committente, in via esclusiva e nel rispetto… ”];
6) per l’opera pattuita al collaboratore sarà corrisposto un compenso di importo complessivo pari…..al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali(5); il pagamento sarà effettuato(6) ; le parti si danno reciprocamente atto che il compenso è stato pattuito
sottoscrive all’inizio del rapporto, atteso che egli è pur sempre il collaboratore che “si coordina” con l’organizzazione del committente. A titolo esemplificativo si possono indicare alcune forme di coordinamento: fasce orarie – anche flessibili – di reperibilità e/o presenza in azienda ovvero numero di giorni/settimane/mesi individuati dal collaboratore; forme di collaborazione con dipendenti dell’azienda ma senza esercizio, né attivo né passivo, di potere gerarchico o disciplinare ovvero il collaboratore farà riferimento, nello svolgimento della sua prestazione, a … ovvero … alla funzione aziendale … ovvero … alla Direzione … ovvero … l’ufficio; utilizzo, di macchinari presenti in azienda ovvero utilizzo di macchinari di proprietà del collaboratore. Tali esempi non sono necessariamente alternativi e, pertanto, possono essere oggetto di “combinazioni”.
(3) In questo caso è sottinteso che la durata direttamente determinata è ritenuta adeguata e sufficiente per il conseguimento del risultato.
(4) Nel caso venga prevista la possibilità di recesso senza preavviso anche quando non vi sia una giusta causa, può essere senz’altro opportuno prevedere la corresponsione di una penale o di una indennità risarcitoria.
(5) Può essere utile prevedere anche criteri di collegamento del compenso che tengano conto della durata, in modo da avere riferimenti certi su quanto va trattenuto in caso di malattia, infortuni e gravidanza, ex art. 66, comma 2, D.lgs n. 276/2003.
(6) E’ possibile prevedere forme di pagamento cadenzate ad es. mensili, quali anticipi del pagamento del compenso complessivo convenuto. Si indica, a titolo di esempio, la seguente clausola contrattuale che determina un criterio di collegamento del compenso alla durata, con la finalità della determinazione della trattenuta da operare in caso di sospensione del rapporto: “tenuto conto che il pagamento del compenso complessivamente pattuito avviene secondo le modalità dell’anticipazione mensile, si conviene che, in caso di malattia, infortunio o gravidanza, ai sensi dell’art. 66, comma 1,
tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto;
7) per eventuali attività svolte in trasferta, la committente provvederà al rimborso di tutte le spese documentate per viaggio, vitto, alloggio, nel limite di ……. (ovvero purché previamente autorizzate); a tal fine le parti convengono che la sede principale di svolgimento della prestazione deve intendersi ……..
8) la committente prende atto che il collaboratore ha dichiarato di non essere iscritto ad alcun albo professionale e che non ha obblighi di iscrizioni a gestioni o casse previdenziali e che, pertanto, egli provvederà ad inoltrare alla competente sede Inps “Domanda di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335”. Sarà pertanto suo obbligo comunicare, tempestivamente, alla committente qualunque variazione di tale stato di fatto. [ovvero, nel caso di collaboratore già iscritto alla gestione separata … “la committente prende atto che il collaboratore ha dichiarato di essere iscritto alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335”].
9) A seguito di quanto dichiarato dal collaboratore, sarà cura della committente versare il contributo di cui alla Legge n. 335/1995 e rilasciare, nei termini previsti dalla legge, le relative certificazioni(7).
10) La committente provvederà all’iscrizione del collaboratore all’Inail, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 23 febbraio 2000, n. 38. Resta sin da ora inteso che il premio dovuto sarà a carico del collaboratore per un terzo e per due terzi a carico della committente, con la precisazione che, in caso di risoluzione anticipata del contratto, la committente calcolerà il premio al momento dovuto, trattenendo la quota a carico del collaboratore.
11) Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e
del Dlgs n. 276/2003, la misura del corrispettivo verrà proporzionalmente ridotta in base ai giorni di sospensione del rapporto dovuta ai suddetti eventi”.
(7) La dichiarazione resa dal collaboratore in ordine al suo regime previdenziale va, comunque, coordinata con il regime fiscale a lui applicabile: si consiglia, a tal proposito, di farsi rilasciare una apposita dichiarazione ove il collaboratore chiarisca se la prestazione oggetto del contratto rientra o meno nell’esercizio della sua professione abituale.
Dal punto di vista fiscale occorre comunque fare una precisazione per la migliore comprensione del testo: il reddito del lavoratore viene qualificato come assimilato a quello di lavoro dipendente soltanto nel caso in cui il rapporto di collaborazione abbia ad oggetto una prestazione di attività svolta senza vincolo di subordinazione, a favore di un determinato soggetto, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita e, comunque, sempre che la collaborazione non rientri nell’oggetto dell’arte e professione esercitata abitualmente dal collaboratore.
Pertanto, nel caso in cui il rapporto di collaborazione, anche a progetto, attenga ad una attività che rientra nell’oggetto dell’arte e della professione esercitata abitualmente dal collaboratore, non si darà il caso di un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
Dal punto di vista previdenziale: ove il collaboratore sia privo di una copertura previdenziale dovrà iscriversi alla gestione separata Inps ex art. 2, comma 26, Legge n. 335 del 1995; se, invece, il collaboratore è iscritto a qualche gestione o cassa previdenziale e l’oggetto della collaborazione rientra nell’esercizio della professione che ha determinato quell’iscrizione, non sorgono obblighi nella gestione separata Inps; se, infine, il collaboratore, pur iscritto a qualche gestione o cassa previdenziale, non svolge la prestazione oggetto del contratto di collaborazione come attività professionale abituale, avrà l’obbligo di iscrizione alla gestione separata, ovvero se già iscritto, il committente provvederà ai relativi versamenti contributivi.
sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall’art. 7 del Dlgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni(8).
12) Il collaboratore conferma di aver/non aver concesso, con separato atto scritto, il suo consenso per il trattamento dei dati personali di cui al Dlgs n. 196/2003.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del c.c. di cui agli art. 2222 e ss. ed agli artt. da 61 a 69 del Dlgs. 10 settembre 2003, n.276
acconsento
non acconsento
al trattamento dei miei dati comuni, per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa.
acconsento
non acconsento
al trattamento dei miei dati sensibili, per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa. (*)
Tutela della privacy
Consenso al trattamento dei dati personali
Preso atto dell’informativa resami ai sensi dell’art. 13, Dlgs n. 196/2003 e noti i diritti a me riconosciuti ex art. 7, stesso decreto:
NOME E COGNOME
FIRMA
(*) tale riquadro va adottato ove le operazioni ivi richiamate siano previste nell’informativa
NOME E COGNOME FIRMA
……….……………………. …………………..
(8) La clausola di cui al punto 11 si deve intendere come applicazione “letterale” degli obblighi derivanti dalla legge n. 626/1994. E’ ovvio che, in considerazione delle variabili forme di collaborazione dovrà essere verificata, in concreto, la necessità di assolvere a specifici adempimenti.