Indennità di rischio Clausole campione

Indennità di rischio. 1. La misura della indennità di rischio di cui all’art. 37 del CCNL del 14.9.2000 è rideterminata in € 30 mensili lorde, con decorrenza dal 31.12.2003.
Indennità di rischio. Agli addetti allo sportello di cassa centralizzata sarà corrisposta: - l’indennità di rischio di cui al n. 9 lett. a), della tabella A) allegata al CCNL qualora l’addetto allo sportello disponga e risponda direttamente delle risultanze di una propria giacenza di cassa; - l’indennità di rischio di cui al n. 9 lett. b), punto 1) della tabella A) allegata al CCNL negli altri casi. Le indennità di cui al presente articolo competono per prestazione giornaliera di 5 ore e vanno erogate con i criteri di cui all’art. 49 del CCNL, integrato come segue. In aggiunta a quanto previsto dall’art. 49 del vigente CCNL le parti convengono che qualora vi sia, in via normale e sistematica, adibizione giornaliera allo sportello di durata inferiore alle 5 ore, l’indennità di rischio di cui alla tabella allegato A) del CCNL sarà proporzionalmente ridotta in relazione alle minori ore giornaliere di adibizione alla cassa. Nei casi particolari di adibizione effettuata in supporto dei cassieri titolari, dovuta ad esigenze ripetitive di carattere periodico, l’indennità di rischio, calcolata con i criteri di cui al precedente comma, sarà maggiorata del 20% fino a concorrenza massima dell’intera indennità mensile prevista dal CCNL. Per tali casi particolari, analoga maggiorazione del 20% sarà operata all’indennità giornaliera qualora vi sia adibizione allo sportello in via normale e sistematica per un numero ridotto di giornate nel corso della settimana o del mese e sempre fino a concorrenza massima dell’intera indennità mensile. † Regolamento del servizio di cassa Fermo restando quanto stabilito dall’art. 42 del vigente C.C.N.L. (ndr CCNL 20/02/1997) si conviene: - Che la qualifica di xxxxxxxx, sostituto e/o aiuto cassiere, debba essere conferita per iscritto e subordinata all’accettazione da parte del lavoratore. Congiuntamente saranno esaminati i casi in cui la mancata accettazione dell’incarico condizioni negativamente il buon andamento della Cassa Rurale, in particolare per le Casse con personale ridotto;
Indennità di rischio. 1. Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l’ente.
Indennità di rischio. 1. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di cui al successivo comma 2 compete per il periodo di effettiva esposizione al rischio un’indennità mensile di € 21,70 (€ 3,80 orari diurni e € 4,01 orari notturni).
Indennità di rischio. (e adibizione alla cassa)
Indennità di rischio. 1. Le misure vigenti dell’indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l’anno 2020 dall’articolo 20, comma 1, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementate degli importi mensili lordi, a decorrere dal 1 gennaio 2020, e rideterminati negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle: Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative Indennità di rischio D.L. 76/2020 mensile Incrementi mensili lordi Nuove misure mensili dell'indennità di rischio vice direttore 730,98 10,16 741,14 direttore 775,07 10,77 785,84 direttore vicedirigente 821,04 11,41 832,45 direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni 831,85 11,56 843,41 direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni 834,35 11,60 845,95 Indennità di Nuove misure rischio Incrementi mensili Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante D.L. 76/2020 mensile mensili lordi dell'indennità di rischio (euro) (euro) (euro) dec. 01.01.2020 dec. 01.01.2020 dec. 01.01.2020 pilota di aeromobile vice direttore speciale 730,98 10,16 741,14 pilota di aeromobile direttore speciale 775,07 10,77 785,84 pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale 821,04 11,41 832,45 pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni 831,85 11,56 843,41 pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni 834,35 11,60 845,95 specialista di aeromobile vice direttore speciale 730,98 10,16 741,14 specialista di aeromobile direttore speciale 775,07 10,77 785,84 specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale 821,04 11,41 832,45 specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni 831,85 11,56 843,41 specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni 834,35 11,60 845,95 Indennità di Nuove misure rischio Incrementi mensili Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore D.L. 76/2020 mensile mensili lordi dell'indennità di rischio (euro) (euro) (euro) dec. 01.01.2020 dec. 01.01.2020 dec. 01.01.2020 elisoccorritore vice direttore speciale 730,98 10,16 741,14 elis...
Indennità di rischio. 1. Ai dipendenti che svolgono, in maniera prevalente, prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, l’indennità mensile determinata dal vigente CCNL (attualmente, art. 37 del CCNL 14.09.2000 e art. 41 del CCNL 22.01.2004). Ciò comporta la necessità di un’attenta e ponderata valutazione dell’ambiente e delle condizioni di lavoro per verificare se gli stessi sono in grado di fare emergere una situazione di effettiva esposizione del lavoratore a rischi di pregiudizi per la sua salute o per la sua integrità personali. L’indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese.
Indennità di rischio. 1. Indennità di rischio generico. Al Personale che svolge mansioni comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità compete un’indennità di rischio pari a € 1,50 lordo dipendente per ogni giorno di effettiva presenza. Tale indennità è riconosciuta, inoltre, al personale addetto all’utilizzo di carri elevatori e carriponte, per le sole giornate in cui viene prestata tale attività.
Indennità di rischio pag. 108 (artt. 12 CCRL 07/03/2001, 13 c. 2 CCRL 21/05/2008 e T.U.)
Indennità di rischio. 1. A decorrere dal 01.01.2017, al dipendente, che con continuità abbia effettivo maneggio di valori spetta l’indennità di rischio secondo i criteri previsti dall’art. 49 e nella misura mensile prevista dall’allegato 5 del vigente CCNL relativamente al personale in servizio nei capoluoghi di provincia, con applicazione delle maggiorazioni in esso disciplinate per i casi di adibizione allo sportello per una durata giornaliera superiore alle 5 ore.