Indennità aggiuntiva a percentuale Clausole campione

Indennità aggiuntiva a percentuale. A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione, l’indennizzo, calcolato per ciascuna partita separatamente, sarà maggiorato, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo stesso, di un importo a titolo di rimborso per le spese necessarie, debitamente documentate, per il proseguimento dell’attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino a titolo esemplificativo: 1. l’uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; 2. il lavoro straordinario, anche notturno o festivo, del personale; 3. le lavorazioni presso terzi; 4. la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; 5. gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento.
Indennità aggiuntiva a percentuale. La Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da: a) scioperi, tumulti popolari, sommosse, serrate, provvedimenti imposti dall’autorità, stati di guerra; b) difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari, delle attrezzature o degli impianti imputabili a cause esterne, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o provvedimenti dell’Autorità. Non sono indennizzabili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo. Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle “Cose assicurate” danneggiate o distrutte, e che avrà durata massima di tre mesi dal verificarsi del sinistro.
Indennità aggiuntiva a percentuale. A parziale deroga di quanto previsto al punto 2.16 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, l’Indennizzo, calcolato per ciascuna Partita separatamente, sarà maggiorato, sino alla concorrenza del 10% dell’Indennizzo stesso, di un importo a titolo di rimborso per le spese necessarie, debitamente documentate, per il proseguimento dell’attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di Indennizzo e riguardino a titolo esemplificativo:
Indennità aggiuntiva a percentuale. La Società, a parziale deroga del punto 11 del precedente art. 2 “Esclusioni”, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risponde dei Danni Indiretti in forma forfettaria con un indennizzo supplementare corrispondente al 15% (quindici per cento) dell’importo liquidato a termini di polizza.
Indennità aggiuntiva a percentuale. In caso di sinistro, l’indennizzo relativo alle partite Fabbricato, e Contenuto, calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell’attività, della percentuale precisata a questo titolo.
Indennità aggiuntiva a percentuale. L’Impresa si obbliga a rimborsare una indennità aggiuntiva pari al 10% del danno liquidato a termini di polizza in caso di Incendio o Furto totale del veicolo avvenuto dopo 12 mesi dalla data di prima immatricolazione.
Indennità aggiuntiva a percentuale. Se in Polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, A parziale deroga dell’’ art.1.2 “Esclusioni”, delle Condizioni di Assicurazione della Sezione I All Risks danni diretti, in caso di Sinistro Indennizzabile a termini di Polizza che provochi l’interruzione parziale o totale dell’attività dell’Azienda assicurata, l’Impresa si obbliga ad Indennizzare le spese necessarie per il proseguimento dell’attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di “interruzione dell’attività” e riguardino a titolo d’esempio: • l’uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; • il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; • le lavorazioni presso terzi, la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; • gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento.
Indennità aggiuntiva a percentuale. (valida solo se richiamata in polizza) 10% dell’indennizzo Maggiori spese (valida solo se richiamata in polizza) La somma assicurata in polizza Guasti macchine (valida solo se richiamata in polizza) 10% minimo Euro 500,00 elevato a Euro 1.000,00 per macchinari per i quali siano trascorsi 10 anni dalla data di costruzione La somma assicurata in polizza
Indennità aggiuntiva a percentuale. Reale Mutua indennizza all’Assicurato, un’indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 10% dell’indennizzo computato a termini contrattuali relativamente ai singoli beni assicurati per i quali la garanzia è specificatamente accordata. La presente Condizione Facoltativa opera sui beni se assicurati: fabbricati (con/senza deposito di forag- gio), contenuto, bestiame (assicurato in forma fissa e/o flottante), foraggio (assicurato in forma fissa e/o flottante), scorte prodotti e merci (assicurate in forma fissa e/o flottante), macchine, macchinari ed attrezzature agricole, altre partite fabbricato, altre partite contenuto e sulle Condizioni Facoltative richiamate nel modulo di polizza escluse le seguenti: B ”Integrazione spese di demolizione, sgom- bero e trasporto dei residui del sinistro”, C ”Ricorso terzi”, E ”Fenomeno elettrico”, N ”Spargimenti di acqua”, P ”Rimborso spese ricerca guasti”, O ”Gelo”, V ”Perdita Pigioni” e W ”Maggiori Costi”.
Indennità aggiuntiva a percentuale. Reale Mutua indennizza all’Assicurato un’indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 10% dell’indennizzo computato a termini contrattuali relativamente ai singoli beni assicurati per i quali la garanzia è specificatamente accordata. La presente Condizione Facoltativa opera sui beni se assicurati: fabbricato, macchinario, attrezzatura ed arredamento, merci (in forma fissa e/o flottante), altre partite fabbricato, altre partite contenuto e sulle Condizioni Facoltative richiamate nel modulo di polizza escluse le seguenti: B “Integrazione spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro”, C “Ricorso terzi”, E “Fenomeno elettrico”, O “Spargimenti di acqua”; Q “Rimborso spese ricerca guasti”, P “Gelo”, G “Maggiori costi” e U “Perdita Pigioni”.