CONDIZIONI FACOLTATIVE Clausole campione

CONDIZIONI FACOLTATIVE. Con le seguenti condizioni facoltative è possibile assicurare o integrare beni o causali o danni non previsti nel punto 6.1 “Rischio assicurato”. A RICORSO TERZI
CONDIZIONI FACOLTATIVE. (Operanti sui beni assicurati - se richiamate - relativamente alle ubicazioni indicate nel modulo di polizza e ferma l’efficacia del punto 3.6 ”Delimitazioni”. Per le presenti Condizioni Facoltative possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indenniz- zo esposti al punto 3.11 o sul modulo di polizza). A ARCHIVI E DOCUMENTI La garanzia opera per i rischi previsti al punto 3.1 ”Rischio assicurato”. L’indennizzo computabile a termini di polizza sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal sinistro e verrà corrisposto da Reale Mutua soltanto dopo che i beni assi- curati distrutti o danneggiati saranno stati ricostruiti, riparati o rimpiazzati.
CONDIZIONI FACOLTATIVE. SEZIONE FURTO NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO
CONDIZIONI FACOLTATIVE. Con le seguenti condizioni facoltative è possibile assicurare o integrare beni o causali o danni non previsti nel rischio 11.1 “Rischio assicurato”. A APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE ALL’ESTERNO DELL’UBICAZIONE
CONDIZIONI FACOLTATIVE. Operanti solo se richiamate nella scheda di Polizza e, ove previsto, versato il relativo premio
CONDIZIONI FACOLTATIVE. (Operanti sui beni assicurati - se richiamate - relativamente alle ubicazioni indicate nel modulo di polizza e ferma l’efficacia del punto 3.5 “Delimitazioni”. Per le presenti condizioni facoltative possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti al punto 3.10 o sul modulo di polizza). A FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO TERZI
CONDIZIONI FACOLTATIVE. Operanti solo se previste o richiamate in scheda di polizza La Società corrisponde in caso di ricovero per infortunio dell’Assicurato in istituto di cura l’indennità giornaliera indicata in polizza per ciascun giorno di degenza. Il giorno di ricovero e quello di dimissione vengono considerati come unico giorno ai fini della liquidazione. La durata massima è di 90 giorni per evento e di 180 giorni per anno assicurativo. In caso di ricovero superiore a 10 giorni, seguito da convalescenza domiciliare prescritta dai medici che hanno avuto in cura l’Assicurato e corredata da certificato medico, la Società corrisponde un’indennità pari al 50% dell’importo convenuto alla garanzia “Diaria da ricovero per infortunio” per un periodo non superiore alla metà di quello del ricovero e per un numero massimo di 30 giorni. Se l’infortunio comporta immobilizzazione con gesso o altro apparecchio immobilizzante comprese le osteosintesi e i fissatori esterni (escluse quindi le fasciature funzionali, collari, tutori e simili) applicati a titolo curativo per lesioni traumatiche accertate da Ente ospedaliero riconosciuto dal S.S.N., o tramite Pronto Soccorso o da Medico ortopedico specialista, la Società corrisponde all’Assicurato l’indennità giornaliera indicata in polizza fino alla rimozione della gessatura e comunque per un periodo massimo di 30 giorni. Viene riconosciuta la diaria per immobilizzo, indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, anche per la frattura del bacino, del femore, della colonna vertebrale o per frattura completa della costola purché radiologicamente accertate. Non verrà invec e equiparata all’immobilizzazione con gesso o altro materiale, l’applicazione di presidi di contenimento delle fratture nasali e delle singole dita della mano e del piede. Se l’infortunio comporta sia il ricovero che la gessatura, l’indennità da gessatura verrà corrisposta a partire dal giorno successivo al giorno di dimissione.
CONDIZIONI FACOLTATIVE. Le Condizioni facoltative della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza. Resta ferma l’efficacia dell’art. 2.3 “Delimitazione dell’assicurazione” e di tutte le altre norme indicate in polizza, se non espressamente derogate.
CONDIZIONI FACOLTATIVE. Le seguenti condizioni facoltative valgono solo se sono state acquistate e richiamate sul modulo di polizza.
CONDIZIONI FACOLTATIVE. D Eventi socio-politici, Terrorismo ed Eventi atmosferici: Eventi socio-politici