INDENNITA’ Clausole campione

INDENNITA’. 1. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D. M. 180/2010, come modificato dal DM 145/2011, art. 16, e dalla tabella liberamente redatta dall’organismo.
INDENNITA’ a) Indennità lavori complementari
INDENNITA’. Ai sensi dell’art. 16 D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011:
INDENNITA’. A titolo di spese di segreteria, ai sensi dell’art.16 D.M. 2010 come modificato dal D.M. 139/2014 ciascuna parte, dovrà corrispondere per lo svolgimento del primo incontro un importo di Euro 40,00= oltre IVA come per legge per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00= oltre IVA come per legge per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell’adesione. Le spese di mediazione – comprensive dell’onorario del mediatore - sono dovute, da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento come da tabella allegata al presente regolamento e devono essere corrisposte per l’intero entro l’inizio del primo incontro di mediazione; l’eventuale saldo dovuto per l’esito positivo dell’incontro o per l’adeguamento del valore della procedura, deve essere versato prima del rilascio del verbale sottoscritto dal mediatore. In caso di mancato pagamento delle spese all’ODM, l’incontro di mediazione non avrà luogo e il procedimento di mediazione si riterrà concluso salvo i casi previsti dall’art. 5 comma 1 D.Lgs 28/10. Le suddette spese sono dovute ogniqualvolta sia richiesto al mediatore la redazione di un verbale anche nell’eventualità di abbandono del procedimento o in caso di mancata partecipazione allo stesso. Il compenso per l’esperto di cui all’art.5 c.8 D.lgs. 28/10 è liquidato a parte sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU in vigore presso il Tribunale di Mantova e comunque corrisposto entro la chiusura del procedimento di mediazione. Qualora il valore del procedimento risulti indeterminato o indeterminabile, lo scaglione di riferimento sarà quello da € 50.001,00 ad € 250.000,00. Qualora vi sia notevole divergenza tra le parti sulla sua determinazione del valore della controversia, questo verrà determinato dall’ODM, che lo comunicherà alle parti, anche a mezzo del mediatore designato del procedimento. In ogni caso se all’esito del procedimento di mediazione il valore dell’accordo risulti su valori superiori a quelli inizialmente dichiari, l’importo delle indennità sarà aumentato al corrispondente scaglione. Nessuna variazione sarà invece dovuta se l’accordo dovesse essere di valore inferiore a quello dichiarato dalle parti”. L'ODM ridetermina ogni tre anni l'ammontare delle indennità.
INDENNITA’. 1. Le spese di avvio sono dovute nella misura di € 40,00, oltre IVA, per ogni parte.
INDENNITA’. 1. L'indennità aziendale, di cui all'art. 67 del CCNL sottoscritto in 5 aprile 1996, è confermata nella misura determinata dal CCNL sottoscritto in data 4 settembre 1996, secondo la tabella F.
INDENNITA’. Indennità
INDENNITA’. Il Fornitore deve difendere senza esclusioni, indennizzare e manlevare Nouryon e le sue affiliate, e ciascuno dei rispettivi funzionari, direttori, dipendenti, successori, assegnatari, appaltatori, clienti, distributori, rifornitori, agenti e rappresentanti ("Parti indennizzate") da qualsiasi rivendicazione e pretesa di terzi, cause legali, danni, responsabilità, costi, perdite, ammende, sanzioni, rivendicazioni legali e spese ("Rivendicazioni") derivanti da o connessi a condotta negligente del Fornitore, a inadempimenti del presente Contratto (inclusa a titolo esemplificativo e non esaustivo qualsiasi garanzia) o a qualsiasi vizio riscontrabile nel Servizio e/o nelle Merci o garanzie dovute sotto il profilo della proprietà intellettuale. Il Fornitore si impegna ad indennizzare e manlevare le Parti Indennizzate contro tutte le rivendicazioni da parte di terzi dei cui servizi si sia avvalso e rimborserà tutti i pagamenti che una delle Parti Indennizzate abbia fatto o debba fare in favore di terze parti.
INDENNITA’. Il dipendente in telelavoro a domicilio, avrà diritto a un rimborso forfetario mensile lordo di Euro 40,00 (quaranta/00 Euro) come contributo dei consumi energetici e dell'uso dell'abitazione.
INDENNITA’. A c c o r d o s i n d a c a l e s u l l ’ i n t r o d u z i o n e d e l T e l e L a v o r o a D o m i c i l i o V o l o n t a r i o Il dipendente in telelavoro a domicilio, avrà diritto a un rimborso forfetario mensile lordo di Euro 40,00 (quaranta/00 Euro) come contributo dei consumi energetici e dell'uso dell'abitazione.