Inadempienze e risoluzione del contratto Clausole campione

Inadempienze e risoluzione del contratto. 1. L’eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel capitolato prestazionale sarà contestata all’aggiudicatario attraverso PEC entro 10 giorni dall’inadempienza, specificando la natura e l’entità dell’inadempienza stessa.
Inadempienze e risoluzione del contratto. E’ facoltà della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese dell’Aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell’Aggiudicatario stesso nell’espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro. Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie: ● sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016; ● falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni; ● transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della L. 136/2010; ● interdizione, sulla base dell’informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l’Aggiudicatario provvisorio o il contraente; ● accertamento dell’impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; ● inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto...
Inadempienze e risoluzione del contratto. Si procederà di diritto alla risoluzione del contratto di cui alla presente fornitura nei seguenti casi: - Avvenuta applicazione di n. 3 penalità; - Subappalto anche parziale o cessione in tutto o in parte a terzi delle attività di cui alla presente fornitura; - Perdita, da parte della Ditta aggiudicataria, dei requisiti per l’effettuazione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; - Interruzione della fornitura protratta per n. 8 giorni oltre il giorno di consegna; - Violazione degli obblighi relativi all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro; - Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, - Violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013. In tali casi, il Comune dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata A/R e con preavviso di 30 giorni, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Inadempienze e risoluzione del contratto. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non ottemperi agli obblighi contenuti nel presente capitolato il committente potrà applicare penali come di seguito esplicitato:
Inadempienze e risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Cooperativa non ottemperi agli obblighi contenuti nel presente capitolato il committente potrà applicare penali come di seguito esplicitato:
Inadempienze e risoluzione del contratto. 1. L’eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto sarà contestata all’aggiudicatario secondo le modalità e procedure previste nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Inadempienze e risoluzione del contratto. In caso di accertato e ripetuto grave inadempimento da parte del gestore ad una qualsiasi delle obbligazioni e prescrizioni contenute in questo capitolato e delle obbligazioni contenute nel progetto presentato in sede di gara, Il Comune, ai sensi delle disposizioni del Codice civile, potrà risolvere il relativo contratto, con effetto immediato, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni. In particolare, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, a seguito di diffide formali ad adempiere, nei seguenti casi:
Inadempienze e risoluzione del contratto. L’accertamento di inadempienze dell’Impresa in ordine all’osservanza delle prestazioni e attività contemplate nel presente capitolato comporterà il diritto della Amministrazione Universitaria alla risoluzione immediata del contratto. In caso di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo in tema di risoluzione del contratto, si applica quanto previsto dall’art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Altresì, per la risoluzione del contratto si applicano le norme vigenti in materia.
Inadempienze e risoluzione del contratto. L’Amministrazione avrà la piena facoltà di risolvere il contratto in casi gravi o continue inadempienze che a suo insindacabile giudizio comportino grave nocumento all’Ente, dandone, in tale ipotesi, preavviso trenta giorni prima. La cauzione sarà trattenuta a parziale o totale risarcimento del danno.
Inadempienze e risoluzione del contratto. L’eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto capitolato speciale di appalto sarà contestata all’aggiudicatario dall’amministrazione che potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto, in applicazione dei disposti di cui all’art.1453 del Cod. Civ., previa regolare contestazione scritta all’aggiudicatario, il quale potrà presentare controdeduzioni e documenti entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell’atto di contestazione. Nelle ipotesi su richiamate, ai sensi dell’art.1454 del C.C., l’amministrazione, a mezzo di regolare diffida del R.U.P., è tenuta a concedere all’aggiudicatario un termine non inferiore a quindici giorni lavorativi per adempiere. Decorso infruttuosamente il termine concesso si produrrà la risoluzione di diritto del contratto. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate all’aggiudicatario e l’amministrazione avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti, anche dal Comune. In caso di risoluzione del contratto all’appaltatore verrà comunque saldato il corrispettivo dei lavori effettuati fino al giorno della disposta risoluzione.