Common use of Inadempienze e risoluzione del contratto Clause in Contracts

Inadempienze e risoluzione del contratto. Si procederà di diritto alla risoluzione del contratto di cui alla presente fornitura nei seguenti casi: - Avvenuta applicazione di n. 3 penalità; - Subappalto anche parziale o cessione in tutto o in parte a terzi delle attività di cui alla presente fornitura; - Perdita, da parte della Ditta aggiudicataria, dei requisiti per l’effettuazione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; - Interruzione della fornitura protratta per n. 8 giorni oltre il giorno di consegna; - Violazione degli obblighi relativi all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro; - Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, - Violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013. In tali casi, il Comune dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata A/R e con preavviso di 30 giorni, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

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Samples: carrara.etrasparenza2.it

Inadempienze e risoluzione del contratto. Si procederà La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle “Parti” per quanto di propria competenza, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto. La violazione a carico delle “Parti” e per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell’X.X.XX. n. 6 a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso fra le “Parti” che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente contratto non fossero esperibili, il contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l’evento sarà stato comunicato per iscritto alla risoluzione del contratto di cui alla presente fornitura nei seguenti casi: - Avvenuta applicazione di n. 3 penalità; - Subappalto anche parziale o cessione in tutto o in parte a terzi delle attività di cui alla presente fornitura; - Perdita, da parte della Ditta aggiudicataria, dei requisiti per l’effettuazione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; - Interruzione della fornitura protratta per n. 8 giorni oltre il giorno di consegna; - Violazione degli obblighi relativi all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro; - Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, - Violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013interessata. In tali casiquesta eventualità, il Comune dovrà comunicarele “Parti” concordano sin d’ora che l’X.X.XX. n. 6 sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, mediante lettera raccomandata A/R e previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle “Parti” nei confronti dell’altra in conseguenza dell’anticipata cessazione del rapporto. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressagiorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

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Samples: Contratto Vendita Prestazioni Di Genetica Medica

Inadempienze e risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non ottemperi agli obblighi contenuti nel presente capitolato l’Ente potrà applicare penali come di seguito esplicitate: • € 1.000,00 per prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di lavoro; • € 250,00 per ogni violazione della normativa sulla privacy; • € 250,00 per responsabilità della ditta rispetto al mancato svolgimento dei servizi programmati; Si procederà stabilisce che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penalità sopra indicate è la contestazione degli addebiti da parte d’Ente all’appaltatore a mezzo raccomandata A/R, entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi del fatto. Alla contestazione dell’inadempienza la Ditta appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. L’importo rappresentato dalla penalità sarà dedotto in compensazione dal corrispettivi spettanti alla ditta nonché dalla cauzione. L’Ente ha diritto alla risoluzione del contratto contratto: - per gravi difformità, inadeguatezze e irregolarità nell’effettuazione del servizio, contestate per iscritto dall’Ente e a cui la ditta non abbia fornito adeguate giustificazioni entro i termini di cui alla presente fornitura nei seguenti casi: - Avvenuta applicazione di n. 3 penalitàsopra; - Subappalto anche parziale o cessione in tutto o in parte a terzi delle attività di cui alla presente fornituraper abbandono dell’appalto, nel qual caso l’Ente potrà rivalersi dei danni subiti mediante la trattenuta della cauzione versata; - Perdita, da parte della Ditta aggiudicataria, dei requisiti per l’effettuazione della fornitura, quali il fallimento ogni altra inadempienza o fatto che rendesse impossibile la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; - Interruzione della fornitura protratta per n. 8 giorni oltre il giorno di consegna; - Violazione degli obblighi relativi all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro; - Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, - Violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubbliciprosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 2, comma 3, 1453 del DPR n. 62/2013codice civile. In tali casi, il Comune dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata A/R e con preavviso caso di 30 giorni, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressascioglimento del contratto la ditta aggiudicataria è tenuta a proseguire l’incarico fino all’assegnazione del medesimo a nuova ditta.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Inadempienze e risoluzione del contratto. Si Nel caso in cui la ditta appaltatrice non ottemperi agli obblighi contenuti nel presente capitolato, il committente potrà applicare penali come di seguito esplicitato: ✓ mancata o irregolare applicazione delle norme sui contratti di lavoro di cui all’art. 10 del presente capitolato; ✓ mancata o irregolare applicazione delle norme in materia di assunzione dei disabili di cui all’art. 18 del presente capitolato; ✓ mancato o ritardato pagamento per più di una mensilità degli emolumenti dovuti al personale; ✓ mancato rispetto del piano di aggiornamento del personale di cui all’art. 9; ✓ utilizzo di personale non in possesso della richiesta qualifica professionale; ✓ mancata realizzazione delle iniziative e attività di promozione del servizio previste nell’offerta tecnico-organizzativa in sede di gara; ✓ violazione della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003; ✓ mancata, insufficiente o ritardata attivazione dell’intervento nei tempi di cui all’art. 10, salvo causa di forza maggiore o evento eccezionale debitamente documentati; ✓ pregiudizievole e doloso comportamento da parte degli operatori che causi danno agli utenti rispetto alle disposizioni di cui all’art. 13 del presente capitolato; ✓ mancata comunicazione ai Servizi Sociali comunali delle sostituzioni del personale e/o mancata presentazione della documentazione atta a verificare i requisiti; ✓ ripetuta mancata applicazione del programma individuale dell’utente relativamente agli interventi e all’orario programmato; ✓ violazioni sulle disposizioni relative all’affiancamento degli operatori e ai termini stabiliti dall’art. 10 del presente capitolato; Il Comune di Ozieri, capo ambito, procederà preventivamente alla contestazione degli addebiti all’appaltatore a mezzo raccomandata A/R presso il domicilio legale della ditta entro 5 giorni lavorativi dalla presa d’atto del fatto. Alla contestazione dell’inadempienza la ditta appaltatrice ha facoltà di diritto presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Nel caso di mancata o insufficiente giustificazione l’importo della penale comminata verrà dedotto in compensazione dalla prima fattura utile. Il Comune di Ozieri, capo ambito, ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di cui alla presente fornitura nei seguenti casi: - Avvenuta applicazione di n. 3 penalità; - Subappalto anche parziale o cessione in tutto o in parte a terzi delle attività di cui alla presente fornitura; - Perdita, da parte della Ditta aggiudicataria, dei requisiti per l’effettuazione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; - Interruzione della fornitura protratta per n. 8 giorni oltre il giorno di consegna; - Violazione degli obblighi relativi all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro; - Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, - Violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblicicontratto, ai sensi dell’art. 21456 del Codice Civile, comma 3nel caso in cui l’appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, gravi e ripetute inadempienze ed irregolarità nell’effettuazione del DPR n. 62/2013. In tali servizio, oltre che nei seguenti casi, il Comune dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata A/R e con preavviso di 30 giorni, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.:

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Samples: www.regione.sardegna.it

Inadempienze e risoluzione del contratto. Si Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non ottemperi agli obblighi contenuti nel presente capitolato, il committente potrà applicare penali come di seguito esplicitato: - mancata o irregolare applicazione delle norme sui contratti di lavoro di cui all’art. 11; Riferimenti: XXXXXXXX XXX, XXXXXXXXX 00 - XXX 00 – CPV: 85312300 - 2 - CIG: 0745837C26 - CUP: D49E10004270002 14 Allegato alla Determinazione del Responsabile dell’U.d.P. n. 114 del 31.12.2010 - mancata o irregolare applicazione delle norme in materia di assunzione dei disabili di cui all’art. 11; - mancato o ritardato pagamento per più di una mensilità degli emolumenti dovuti al personale; - mancato espletamento dell’attività formativa a favore del personale di cui all’art. 15; - utilizzo di personale non in possesso della richiesta qualifica professionale; - mancata realizzazione delle iniziative e attività di promozione del servizio previste nell’offerta tecnico - organizzativa in sede di gara; - violazione della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i; - mancata, insufficiente o ritardata attivazione dell’intervento nei tempi, salvo causa di forza maggiore o evento eccezionale debitamente documentati; - pregiudizievole e doloso comportamento da parte degli operatori che causi danno agli utenti rispetto alle disposizioni di cui all’art. 14 del presente capitolato; - mancata comunicazione al Responsabile dell’Ufficio di Piano delle sostituzioni del personale e/o mancata presentazione della documentazione atta a verificare i requisiti; L’Amministrazione procederà preventivamente alla contestazione degli addebiti all’appaltatore a mezzo raccomandata A/R presso il domicilio legale della Ditta entro 5 giorni lavorativi dalla presa d’atto del fatto. Alla contestazione dell’inadempienza la Ditta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Nel caso di mancata o insufficiente giustificazione l’importo della penale comminata verrà dedotto in compensazione dalla prima fattura utile. L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di esigere la risoluzione di diritto alla risoluzione del contratto di cui alla presente fornitura nei seguenti casi: - Avvenuta applicazione di n. 3 penalità; - Subappalto anche parziale o cessione in tutto o in parte a terzi delle attività di cui alla presente fornitura; - Perdita, da parte della Ditta aggiudicataria, dei requisiti per l’effettuazione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; - Interruzione della fornitura protratta per n. 8 giorni oltre il giorno di consegna; - Violazione degli obblighi relativi all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro; - Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, - Violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblicicontratto, ai sensi dell’art. 2, comma 3, 1456 del DPR n. 62/2013. In tali casi, il Comune dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata A/R e con preavviso di 30 giorni, che intende avvalersi della Codice Civile (quale clausola risolutiva espressa.) nel caso in cui l’appaltatore si renda colpevole per dolo o grave negligenza, gravi e ripetute inadempienze e irregolarità nell’effettuazione del servizio, oltre che nei seguenti casi:

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Samples: www.comune.siniscola.nu.it

Inadempienze e risoluzione del contratto. Si procederà L’eventuale esecuzione della fornitura in modo difforme da quanto previsto nel capitolato sarà contestata all’aggiudicatario con lettera raccomandata con avviso di diritto alla risoluzione del contratto ricevimento entro 10 giorni dall’inadempienza, specificando la natura e l’entità dell’inadempienza stessa. L’aggiudicatario avrà un termine di cui alla presente fornitura nei seguenti casi: - Avvenuta applicazione di n. 3 penalità; - Subappalto anche parziale o cessione 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte a terzi valide, il comune considererà valida la prima inosservanza delle attività clausole contrattuali; in ogni caso l’inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell’appalto, darà diritto all’amministrazione comunale di cui procedere alla presente forniturarisoluzione “ipso iure” del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione “ipso iure” del contratto nei seguenti casi: fallimento dell’aggiudicatario; - Perditasubappalto anche parziale, da parte della Ditta aggiudicataria, dei requisiti per l’effettuazione della fornitura, quali il fallimento se non previsto o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazioneautorizzato; - Interruzione interruzione della fornitura protratta per oltre n. 8 giorni oltre il giorno ……….… giorni, salvo che l’aggiudicatario dimostri che sia dipesa da cause di consegnaforza maggiore; - Violazione violazione degli obblighi relativi all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro; - Mancato . mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, 9-bis della legge n. 136/2010, - Violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013. In tali casicaso di risoluzione del contratto all’appaltatore verrà comunque saldato il corrispettivo della fornitura effettuata fino al giorno della disposta risoluzione. Nell’eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, il Comune dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata A/R e con preavviso di 30 giorni, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressal’amministrazione comunale può incamerare la cauzione prestata.

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Samples: 1contratto Di Appalto

Inadempienze e risoluzione del contratto. Si procederà La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle “Parti” per quanto di propria competenza, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto. La violazione a carico delle “Parti” e per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell’X.X.XX. a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso fra le “Parti” che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente contratto non fossero esperibili, il contratto si risolverà automaticamente e 9 di diritto con decorrenza dalla data in cui l’evento sarà stato comunicato per iscritto alla risoluzione del contratto di cui alla presente fornitura nei seguenti casi: - Avvenuta applicazione di n. 3 penalità; - Subappalto anche parziale o cessione in tutto o in parte a terzi delle attività di cui alla presente fornitura; - Perdita, da parte della Ditta aggiudicataria, dei requisiti per l’effettuazione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; - Interruzione della fornitura protratta per n. 8 giorni oltre il giorno di consegna; - Violazione degli obblighi relativi all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro; - Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, - Violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013interessata. In tali casiquesta eventualità, il Comune dovrà comunicarele “Parti” concordano sin d’ora che l’X.X.XX. sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, mediante lettera raccomandata A/R e previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle “Parti” nei confronti dell’altra in conseguenza dell’anticipata cessazione del rapporto. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.giorni da comunicarsi con posta certificata PEC. Articolo 11 -

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Samples: Contratto Per L’esecuzione Di Prestazioni

Inadempienze e risoluzione del contratto. Si procederà La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle “Parti” per quanto di propria competenza, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto. La violazione a carico delle “Parti” e per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell’X.X.XX. a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso fra le “Parti” che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente contratto non fossero esperibili, il contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l’evento sarà stato comunicato per iscritto alla risoluzione del contratto di cui alla presente fornitura nei seguenti casi: - Avvenuta applicazione di n. 3 penalità; - Subappalto anche parziale o cessione in tutto o in parte a terzi delle attività di cui alla presente fornitura; - Perdita, da parte della Ditta aggiudicataria, dei requisiti per l’effettuazione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; - Interruzione della fornitura protratta per n. 8 giorni oltre il giorno di consegna; - Violazione degli obblighi relativi all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro; - Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, - Violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013interessata. In tali casiquesta eventualità, il Comune dovrà comunicarele “Parti” concordano sin d’ora che l’X.X.XX. sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, mediante lettera raccomandata A/R e previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle “Parti” nei confronti dell’altra in conseguenza dell’anticipata cessazione del rapporto. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressagiorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

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Samples: Contratto Vendita Prestazioni