Common use of Inadempienze e risoluzione del contratto Clause in Contracts

Inadempienze e risoluzione del contratto. E’ facoltà della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese dell’Aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell’Aggiudicatario stesso nell’espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro. Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie: ● sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016; ● falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni; ● transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della L. 136/2010; ● interdizione, sulla base dell’informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l’Aggiudicatario provvisorio o il contraente; ● accertamento dell’impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; ● inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, si procede alla risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento. Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all’Aggiudicatario salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell’Aggiudicatario stesso. All’aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

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Inadempienze e risoluzione del contratto. E’ facoltà della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese dell’Aggiudicatario, qualora Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non adempia ottemperi agli obblighi assunti con la stipula contenuti nel presente capitolato il committente potrà applicare penali come di seguito esplicitato: • mancata o irregolare applicazione delle norme sui contratti di lavoro di cui all’art. 11 del contratto con la perizia presente capitolato; • mancata o irregolare applicazione delle norme in materia di assunzione dei disabili di cui all’art. 11 del presente capitolato; • mancato o ritardato pagamento per più di una mensilità degli emolumenti dovuti al personale; • mancato rispetto del piano di aggiornamento del personale di cui all’art. 10 del presente capitolato; • mancata stesura della carta dei servizi di cui all’art. 12 del presente capitolato; • utilizzo di personale non in possesso della richiesta qualifica professionale; • mancata realizzazione delle iniziative e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi attività di promozione del servizio previste nell’offerta tecnico- organizzativa in sede di gara; • violazione della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003; • pregiudizievole e doloso comportamento da parte degli operatori che causi danno agli utenti rispetto alle disposizioni di cui all’art. 10 del presente capitolato; • mancata comunicazione alla Direzione e al Coordinamento generale delle sostituzioni del personale e/o reiterate mancata presentazione della documentazione atta a verificare i requisiti; • violazioni sulle disposizioni relative all’affiancamento degli obblighi contrattuali operatori e ai termini stabiliti dall’art. 10 del presente capitolato; L’Amministrazione procederà preventivamente alla contestazione degli addebiti all’appaltatore a mezzo raccomandata A/R presso il domicilio legale della ditta entro 5 giorni lavorativi dalla presa d’atto del fatto. Alla contestazione dell’inadempienza la ditta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Nel caso di mancata o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell’Aggiudicatario stesso nell’espletamento del servizio insufficiente giustificazione l’importo della penale comminata verrà dedotto in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contrattocompensazione dalla prima fattura utile. Si procederà inoltre alla L’Amministrazione comunale ha la facoltà di esigere la risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro. Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa) Codice Civile, nel caso in cui l’appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, gravi e ripetute inadempienze e irregolarità nell’effettuazione del servizio, oltre che nei seguenti casi: La facoltà di risoluzione è esercitata dall’Amministrazione, incamerando la cauzione, con il semplice preavviso scritto di quindici giorni, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere oltre il pagamento dei corrispettivi dovuti per le seguenti fattispecie: ● sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016; ● falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni; ● transazioni di cui prestazioni e servizi regolarmente adempiuti sino al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o giorno della società Poste Italiane spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della L. 136/2010; ● interdizione, sulla base dell’informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l’Aggiudicatario provvisorio o il contraente; ● accertamento dell’impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; ● inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutivarisoluzione. In tale caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti la risoluzione comporta l’esecuzione d’ufficio (art. 32 X.X. 000 del Comune di Napoli di cui alla Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/201425.05.1895) in danno all’aggiudicatario, si procede alla risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso senza pregiudicare il diritto del Comune dell’Amministrazione al risarcimento. Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all’Aggiudicatario salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell’Aggiudicatario stesso. All’aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

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Inadempienze e risoluzione del contratto. E’ facoltà della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese dell’Aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell’Aggiudicatario stesso nell’espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro. Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie: ● sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016; ● falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni; ● transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della L. 136/2010; ● interdizione, sulla base dell’informativa dell’Informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l’Aggiudicatario provvisorio o il contraente; ● accertamento dell’impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; ● inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera a raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, si procede alla risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento. Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all’Aggiudicatario salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell’Aggiudicatario stesso. All’aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

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Inadempienze e risoluzione del contratto. E’ facoltà della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese dell’Aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell’Aggiudicatario stesso nell’espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro. Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie: ● sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016; ● falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni; ● transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della L. 136/2010; ● interdizione, sulla base dell’informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l’Aggiudicatario provvisorio o il contraente; ● accertamento dell’impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; ● inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, si procede alla risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento. Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all’Aggiudicatario salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell’Aggiudicatario stesso. All’aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

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Inadempienze e risoluzione del contratto. E’ facoltà della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese dell’Aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell’Aggiudicatario stesso nell’espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro. Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie: ● sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016; ● falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni; ● transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della L. 136/2010; AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO DATI IDENTIFICATIVI Codice documento DP Codice file Palazzo dei Veterani_geologo_CSA Intervento di Recupero dell’immobile denominato “Palazzo Revisione 0 Data 15/11/2021 dei Veterani” - 2° stralcio ● interdizione, sulla base dell’informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l’Aggiudicatario provvisorio o il contraente; ● accertamento dell’impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; ● inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, si procede alla risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento. Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all’Aggiudicatario salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell’Aggiudicatario stesso. All’aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

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Inadempienze e risoluzione del contratto. E’ facoltà della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese dell’Aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell’Aggiudicatario stesso nell’espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E NUOVE CENTRALITÀ DATI IDENTIFICATIVI Codice documento DP Codice file Palazzo dei Veterani_vulnerabilità_ CSA Revisione 0 Data 15/11/2021 partecipazione, cessione anche parziale del contratto. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro. Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie: ● sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016; ● falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni; ● transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della L. 136/2010; ● interdizione, sulla base dell’informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l’Aggiudicatario provvisorio o il contraente; ● accertamento dell’impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; ● inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, si procede alla risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento. Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all’Aggiudicatario salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell’Aggiudicatario stesso. All’aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

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Inadempienze e risoluzione del contratto. E’ facoltà della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese dell’Aggiudicatario, qualora Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non adempia ottemperi agli obblighi assunti contenuti nel presente capitolato, il committente potrà applicare penali come di seguito esplicitato: - mancata o irregolare applicazione delle norme sui contratti di lavoro di cui all’art. 12; - mancata o irregolare applicazione delle norme in materia di assunzione dei disabili di cui all’art. 12; - mancato o ritardato pagamento per più di una mensilità degli emolumenti dovuti al personale; - mancato espletamento dell’attività formativa rivolta al personale di cui all’art. 16; - utilizzo di personale non in possesso della richiesta qualifica professionale; - mancata realizzazione delle iniziative e attività di promozione del servizio previste nell’offerta tecnico - organizzativa in sede di gara; - mancata effettuazione del servizio con la stipula del contratto l’automezzo richiesto, non dovuta ad accertata causa di evenienza eccezionale ed imprevedibile; - servizio non effettuato negli orari di partenza o di ritorno da concordarsi con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi il Responsabile dell’Ufficio di Piano; - carenza delle condizioni igieniche dell’automezzo impiegato e/o reiterate violazioni dei locali in cui si esplicano le attività del Centro Ricreativo; - violazione della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i; - mancata, insufficiente o ritardata attivazione dell’intervento nei tempi, salvo causa di forza maggiore o evento eccezionale debitamente documentati; - pregiudizievole e doloso comportamento da parte degli obblighi contrattuali o per gravi operatori che causi danno agli utenti rispetto alle disposizioni di cui all’art. 15 del presente capitolato; - mancata comunicazione al Responsabile dell’Ufficio di Piano delle sostituzioni del personale e/o reiterate violazioni emancata presentazione della documentazione atta a verificare i requisiti; L’Amministrazione procederà preventivamente alla contestazione degli addebiti all’appaltatore a mezzo raccomandata A/R presso il domicilio legale della Ditta entro 5 giorni lavorativi dalla presa d’atto del fatto. Alla contestazione dell’inadempienza la ditta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Nel caso di mancata o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell’Aggiudicatario stesso nell’espletamento del servizio insufficiente giustificazione l’importo della penale comminata verrà dedotto in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contrattocompensazione dalla prima fattura utile. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di lavoro. Costituiscono motivi di esigere la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. Codice Civile (quale clausola risolutiva espressa) le nel caso in cui l’appaltatore si renda colpevole per dolo o grave negligenza, gravi e ripetute inadempienze e irregolarità nell’effettuazione del servizio, oltre che nei seguenti fattispecie: ● sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016; ● falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni; ● transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della L. 136/2010; ● interdizione, sulla base dell’informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l’Aggiudicatario provvisorio o il contraente; ● accertamento dell’impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; ● inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, si procede alla risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento. Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all’Aggiudicatario salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell’Aggiudicatario stesso. All’aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.casi:

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Inadempienze e risoluzione del contratto. E’ E‟ facoltà della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficiod‟ufficio, a spese dell’Aggiudicatariodell‟Aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l’Amministrazionel‟Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell’Aggiudicatario dell‟Aggiudicatario stesso nell’espletamento nell‟espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro. Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’artdell‟art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie: sopravvenuta causa di esclusione di cui all’artall‟art. 80 del D. lgs. n. 50/2016; falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione dell‟esecuzione delle prestazioni; transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazionedell‟operazione, ai sensi del comma 9 bis dell’artdell‟art. 3 della L. 136/2010; interdizione, sulla base dell’informativa dell‟informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l’Aggiudicatario l‟Aggiudicatario provvisorio o il contraente; accertamento dell’impiego dell‟impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento dell‟affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dell‟esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera a raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, si procede alla risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento. Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all’Aggiudicatario all‟Aggiudicatario salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell’Aggiudicatario dell‟Aggiudicatario stesso. All’aggiudicatario All‟aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

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Inadempienze e risoluzione del contratto. E’ facoltà della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese dell’Aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell’Aggiudicatario stesso nell’espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro. Comune di Napoli Data: 02/12/2020, IG/2020/0001743 Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie: - sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016; - falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni; - transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della L. 136/2010; - interdizione, sulla base dell’informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l’Aggiudicatario provvisorio o il contraente; - accertamento dell’impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; - inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera a raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, si procede alla risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento. Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all’Aggiudicatario salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell’Aggiudicatario stesso. All’aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

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