Il termine Clausole campione

Il termine. Il contratto a tempo determinato è disciplinato dagli art. 19 e ss. del Dlgs 81/2015 e ha come caratteristica principale quella di possedere una durata predefinita. In passato il legislatore consentiva di porre un termine ai contratti di lavoro solo se motivato da specifiche causali normativamente previste. Attualmente non è più richiesta una causale per poter stipulare un contratto a termine, salvo la possibilità di specificare la stessa per sostituzione ai fini della non computabilità dello stesso all’interno del numero massimo di contratti a termine che ogni singolo datore può avere in forza. Si ricorda, in ogni caso, che il contratto a tempo determinato, salvo disposizioni diverse da parte dei contratti collettivi e ad esclusione delle attività stagionali, non potrà essere superiore a trentasei mesi. Un’ulteriore eccezione è prevista per quei contratti che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, i quali possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.36 Il termine si riferisce alla durata del contratto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale ed è indipendente dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l’altro in caso di successione di contratti. Ai fini del calcolo dei trentasei mesi, inoltre, l’azienda dovrà tenere in considerazione anche i periodi di missione svolti dal lavoratore nell’ambito di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato aventi per oggetto mansioni di pari livello e categoria legale. E’ importante che il termine risulti da atto scritto, pena l’inefficacia dello stesso, ad eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni. Il datore deve, inoltre, consegnare una copia del contratto al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. Nelle ipotesi di superamento del termine di trentasei mesi il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento, sia nel caso di un unico contratto sia di successione di contratti. Inoltre, fermo il limite massimo previsto dalla legge, nel caso eccezionale in cui il rapporto di lavoro continui dopo la scadenza del termine fissato dalle parti, dovrà essere corrisposta al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ogn...
Il termine. Ai fini del verificarsi degli effetti derivanti dalla dichiarazione di nomina, la legge stabilisce che il termine in cui essa deve essere compiuta e` di tre giorni (art. 1402, 18 co., c.c.), ma la regola puo` essere convenzionalmente derogata dalle parti che possono stabilire anche un termine diverso, qualora reputino conveniente una dilazione del momento in cui gli effetti si produrranno in capo al terzo, rinunciando, pero`, ai vantaggi fiscali derivanti dal prolungamen- to del termine oltre i tre giorni36. Riguardo all’Iva, la norma applicabile e` quella dell’art. 6, d.p.r. n. 633/1972, per la cui applicazione l’operazione commerciale deve essere compiuta da un operatore economico (promittente o stipulante); sono sottoposte a tassazione le cessioni di beni i cui effetti si producono successivamente al contratto, con l’indicazione, per i beni mobili, del termine di un anno dalla consegna o dalla spedizione. Rientrano pertanto in questo quadro: prestazioni di servizio in cui il prestatore del servizio abbia ricevuto il pagamento del corrispettivo, ces- sioni che abbiano per oggetto beni mobili dopo il decorso di un anno dalla consegna e cessioni di beni prestazioni di servizi per i quali sia stata emessa la fatturazione (ex artt. 3 e 6, d.p.r. n. 633/1972). La regola e` inderogabile riguardo all’imposta di registro. L’imposta di registro sottopone a tassazione ex art. 32, d.p.r. 26.4.1986, n. 131, anche la dichiarazione di nomina con la precipua finalita` di colpire i vari passaggi che le parti intendono realizzare con il contratto per persona da nominare. Se la nomina avviene entro tre giorni e fa riferimento alla riserva espressa nel contratto o deriva dalla legge, essa e` soggetta a tassa fissa, altrimenti vi e` la presunzione iuris et de iure di un doppio contratto e l’impo- sta dovuta e` quella stabilita per l’atto cui la dichiarazione si riferisce. Non e` necessario che nei tre giorni pervenga l’accettazione, essendo sufficiente, ai fini fiscali, che il termine sia rispettato per quanto riguarda l’electio, ma la legge fiscale prevede formalita` piu` rigorose, dovendosi esercitare la facolta` di 34 Cass., 10.11.1998, n. 11296, in Giust. civ., 1999, I, 1717.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: