Il sistema dei controlli Clausole campione

Il sistema dei controlli. 2.9.1. I controlli ex d.lgs. n. 231/2001
Il sistema dei controlli. Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di market abuse: • Astensione dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. • Obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni, sia aventi ad oggetto la Banca e gli strumenti finanziari della stessa, sia riguardanti Società terze in rapporto d’affari con la Banca e gli strumenti finanziari di queste ultime nonché di utilizzare le informazioni o i documenti stessi esclusivamente per l’espletamento dei propri compiti lavorativi (firma dell’accordo di riservatezza tra le parti). • Divieto di compiere operazioni su strumenti finanziari di Società terze in rapporto d’affari con la Banca, in relazione alle quali si posseggano informazioni privilegiate circa l’emittente o il titolo stesso conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse. • Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione monitoraggio dell’eventuale presenza di soggetti esterni (quali, ad esempio, direttori generali, responsabili o dirigenti di aree aziendali di altre società, consulenti), in particolare di quelli che hanno accesso ad informazioni privilegiate su base occasionale. • Il mantenimento della riservatezza dei documenti e delle informazioni di cui dipendenti e/o consulenti o collaboratori esterni vengano a conoscenza nello svolgimento dei loro compiti è sottoposto a vincoli di confidenzialità formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali, accordi di riservatezza). Tali vincoli prevedono espressamente il divieto di diffusione dei documenti e delle informazioni all'interno o all'esterno della Banca, se non tramite il canale istituzionalmente previsto o a favore dei destinatari designati. • Adozione di una Policy di strategie di investimento per la gestione del portafoglio di proprietà della Banca, che prevede limiti di diversificazione a cui attenersi. • Il Servizio Informativo interno, giornalmente, estrapola le operazioni di compravendita titoli negoziate che, sulla base degli algoritmi predisposti, sono ritenute sospette e invia, attraverso appositi report “Market Abuse”, dette informazioni all'Ufficio Controlli. • La Funzione ...
Il sistema dei controlli. L’articolazione del sistema di controllo interno adottato dalla Fondazione può essere schematicamente rappresentata in tre livelli: - il primo livello, formato dalle funzioni di linea, le quali identificano, valutano e monitorano i rischi di competenza, attivando adeguate misure di presidio degli stessi; - il secondo livello formato da strutture di controllo e monitoraggio dei rischi, sia operativi sia di conformità alle norme, indipendenti e autonome da quelle di linea, che verificano l’adeguatezza ed il rispetto delle misure di presidio adottate da queste ultime (es.: Direzione compliance, Ufficio prevenzione e protezione, Comitato rischi); - il terzo livello è formato dall’Internal Audit, funzione autonoma e indipendente in quanto gerarchicamente non subordinata alle Unità organizzative soggette a controllo; l’Internal Audit ha il compito di valutare l’adeguatezza del sistema di controllo interno della Fondazione, verificandone la capacità di garantire l’efficacia e l’efficienza dei processi, la salvaguardia del patrimonio, l’affidabilità delle informazioni contabili e gestionali e la conformità alle normative vigenti. Ulteriori funzioni di controllo sono attribuite al General Counsel, il quale garantisce un supporto tecnico-giuridico per le attività relative alla corporate governance della Fondazione, sotto il profilo legale-societario. Completano, infine, il quadro delle strutture coinvolte in attività di controllo:
Il sistema dei controlli. 1. Il sistema dei controlli sulle operazioni che beneficiano dei finanziamenti è l’insieme delle verifiche volte ad accertare che le attività finanziate siano realizzate conformemente alle decisioni di approvazione e che le spese presentate a rimborso siano effettivamente sostenute ed ammissibili.
Il sistema dei controlli. 1. I controlli interni sono finalizzati a garantire l’imparzialità, la correttezza della gestione anche in termini di economicità, efficienza ed efficacia dell’Ateneo. Essi sono eseguiti da:
Il sistema dei controlli. Come riportato anche nel “Manuale di presentazione, gestione e rendicontazione delle attività finanziate mediante Avvisi FEMI a valere sui Conti di Rete” e nel “Manuale di presentazione, gestione e rendicontazione delle attività finanziate mediante Linee Guida a valere sui Conti Formativi monoaziendali” di riferimento e disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx, FondItalia prevede un sistema di controlli del Fondo, strutturato su più livelli, che comprende differenti attività di verifica:
Il sistema dei controlli. Art. 36 – Organo di Revisione Art. 37- Controllo di gestione
Il sistema dei controlli. 35.1. I controlli, finalizzati a garantire la correttezza amministrativa, l’imparzialità e la funzionalità della gestione in termini di economicità, efficienza ed efficacia, dell’azione complessiva dell’Azienda sono affidati ai seguenti organi: -a Revisore Unico -b il Direttore Generale, attraverso la funzione di controllo di gestione.
Il sistema dei controlli. 33 3.4 I FLUSSI INFORMATIVI PER L’ORGANISMO DI VIGILANZA 231 35 4 I DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO 37 4.1 I DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO RICHIAMATI DALL’ARTICOLO 25-QUATER DEL D.LGS. 231/2001 37
Il sistema dei controlli. Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali, sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento: • Procedure dove si certifichi che i soggetti cui è attribuita la funzione di maneggio di denaro contante e valori bollati siano dotati di specifici requisiti di onorabilità e professionalità definiti dalla Banca. • Assicurarsi che gli operatori preposti alla gestione dei falsi e alla gestione della valuta estera fuori corso siano muniti di strumenti idonei alla verifica dell’autenticità degli stessi. • Procedure dove il denaro e/o valori bollati risultati falsi siano specificamente disciplinati mediante apposita disposizione organizzativa. • Procedure per disciplinare il trattamento del contante sia per quanto attiene l’operatività di sportello e degli sportelli automatici (ATM).