Informazioni Privilegiate Clausole campione

Informazioni Privilegiate. 1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:
Informazioni Privilegiate. Un’informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati è quella informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. Tra le Informazioni Privilegiate possono rientrare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in funzione della loro effettiva e concreta rilevanza da valutarsi caso per caso e al ricorrere di tutti i requisiti stabiliti dai precedenti paragrafi, le informazioni attinenti a: (i) dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l’andamento della gestione contenuti in piani industriali interni della Società;
Informazioni Privilegiate. La FGIP - con il supporto dell'Info-room - individua se e quando le specifiche Informazioni Rilevanti assumano le caratteristiche di Informazioni Privilegiate, verificando la sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 1.4. In ogni caso, le FOCIP, qualora ritengano che una specifica Informazione Rilevante in precedenza individuata (o non ancora individuata come tale), abbia assunto le caratteristiche di Informazione Privilegiata, lo segnalano alla FGIP. Se, a seguito delle analisi effettuate, dovesse emergere che la specifica Informazione Rilevante ha assunto natura privilegiata: - la decisione è formalizzata; - è disposta la "chiusura" della RIL e la conseguente apertura della pertinente sezione dell'Insider List (inizialmente le persone iscritte nella Insider List sono individuate sulla base della RIL); - Il Preposto richiede al Responsabile della FOCIP nell'ambito della quale si è generata l'informazione, ovvero all'eventuale soggetto segnalante, i nominativi e le altre informazioni relative ad eventuali altri soggetti a conoscenza dell'informazione ai fini dell'inserimento nella Insider List; - si valuta tempestivamente la necessità di provvedere ad un comunicato (cfr. paragrafo 3.1) o, in alternativa, di non comunicare l'Informazione Privilegiata, attivando il processo del ritardo della pubblicazione (cfr. paragrafo 3.2), ponendo in essere adeguate misure volte a segregare l'Informazione ed evitare che alla stessa abbiano accesso soggetti (interni o esterni alla Società) che non hanno necessità di conoscerla, nel rispetto del principio del need to know. Nel caso in cui la Società decida di non ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, qualora il periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come tale e il momento in cui l'informazione è stata resa pubblica risulta superiore ai ragionevoli tempi tecnici per l’espletamento della diffusione, il Preposto procederà all’apertura della specifica sezione nell'Insider List, iscrivendovi le persone che hanno accesso a tale Informazione. Dal momento in cui l'informazione è qualificata come Informazione Privilegiata, si applicano le procedure di segregazione dell'Informazione infra previste.
Informazioni Privilegiate. Indicano le informazioni privilegiate (di seguito, "INFORMAZIONI PRIVILEGIATE"), come indicate dall'art. 7 del Regolamento UE No. 596/2014 sugli abusi di mercato. L'impiego di termini ed espressioni al singolare non esclude che essi possano essere intesi anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo consenta e cio risponda alla volonta delle PARTI. Se non diversamente specificato, i giorni indicati nel CONTRATTO si intendono giorni di calendario.
Informazioni Privilegiate. La Società ha istituito il registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate, la cui gestione avviene secondo i criteri e le modalità indicate nell’allegato 1 (il “Registro Pri- vilegiato”), costituito da:
Informazioni Privilegiate. Ai fini del presente Codice per Informazione Privilegiata si intende, ai sensi dell’art. 7 del MAR:
Informazioni Privilegiate 

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  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato M Disciplinare Telematico, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile: