GARANZIA DELLA FORNITURA Clausole campione

GARANZIA DELLA FORNITURA. Il contraente è tenuto alla garanzia per i vizi con le modalità e le forme previsti dal codice civile. Qualora il contraente non esegua esattamente la prestazione dovuta, o non la esegua nei tempi previsti, è tenuto a garantire, alle condizioni convenute, la fornitura o il servizio, provvedendo a procurarseli altrove a proprie spese, entro il termine fissato dal contratto. Nel caso di prodotti viziati o di mancanza di qualità promesse, il termine per la denuncia al fornitore è di 30 giorni dalla scoperta. In caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione, rispetto al termine stabilito, la garanzia opererà senza onere di denuncia a carico delle Aziende. La ditta dovrà comunque garantire la continuità della fornitura aggiudicatasi in termini di produzione e quindi di codice catalogo, per tutto il periodo di vigenza contrattuale. In caso di accertata impossibilità (per cessata produzione), la Ditta si farà carico a proprie spese di fornire prodotti analoghi previo parere tecnico positivo degli utilizzatori. E’ fatta salva la facoltà per ESTAR di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti o delle eventuali maggiori spese sostenute, ai sensi della normativa vigente.
GARANZIA DELLA FORNITURA. L’IMPRESA garantisce la fornitura oggetto del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 del presente contratto, per la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione della fornitura con l’emissione del certificato di verifica di conformità in corso d’opera. L’IMPRESA si impegna a sostituire a sua cura e spese quelle parti della fornitura che, per difetto di lavorazione e/o qualità di materiale, risultassero non idonee o difettose, nonché ad effettuare tutte le prestazioni conseguenti.
GARANZIA DELLA FORNITURA. Il Fornitore garantisce al Cliente la fornitura dell’EE necessaria a soddisfare interamente i fabbisogni del/i sito/i con le modalità ed alle condizioni pattuite con il presente Contratto. Le interruzioni temporanee, totali o parziali della fornitura di EE, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potran- no costituire motivo di risoluzione del Contratto, in quanto inerenti aspetti e problematiche tecniche di competenza del Distributore locale. Gli aspetti tecnici concernenti la consegna dell’EE oggetto del presente Contratto quali, a titolo esemplificativo: tensione e frequenza, forma d’onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del colle- gamento del Cliente alla rete elettrica, restano di esclusiva competenza del Distributore alla quale i siti risultano collegati e nei confronti esclusivi del quale il Cliente potrà rivolgere ec- cezioni e/o richieste anche di risarcimenti. Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell’ambito dell’espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente. Il Fornitore di EE, qualora non fosse anche utente del trasporto e del dispacciamento, ne dà atto nell’ambito della stipula del presente Contratto. In caso di assenza di un utente associato al Fornitore: a) il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, che verranno in tal caso comunicati al Cliente; b) la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia.
GARANZIA DELLA FORNITURA. L’Imprenditore garantisce l’autocarro, il cassone, la gru e l’attrezzatura scarrabile antincendio forniti contro i difetti di fabbricazione e di funzionamento per un periodo non inferiore a 24 mesi (ventiquattro), decorrenti dalla data di consegna, nonché il ripristino del regolare funzionamento della macchina entro un termine massimo di due giorni dalla data di segnalazione dell' inconveniente. Nell' eventualità che il tempo necessario alla riparazione sia superiore a giorni due, si applica quanto previsto dall’art. 10 del Capitolato
GARANZIA DELLA FORNITURA. L’Appaltatore garantisce la totale affidabilità di quanto oggetto del presente fornitura e in particolare fornisce garanzia di tutto ciò che occorre per il buon funzionamento della fornitura in questione. La garanzia totale e assoluta con spese a carico dell’Appaltatore, dovrà essere di 24 (ventiquattro) mesi e dovrà coprire ogni particolare delle apparecchiature e degli accessori, sia meccanici che elettrici, quale che sia l’origine del guasto o del fermo, salvo dimostrazione da parte dell’Appaltatore medesimo che la causa del guasto o del fermo dipendano da terzi. Tale garanzia dovrà decorrere dalla data di redazione del certificato di verifica di conformità della fornitura. Nel periodo di garanzia di 24 (ventiquattro) mesi, l’Appaltatore dovrà intervenire con gli stessi tempi offerti per la manutenzione straordinaria. L’intervento dovrà essere effettuato durante il normale orario di servizio del C.S.R.P.A.D. di Roma Resta inteso che a seguito di ciascun intervento, ove necessario sarà a carico dell’impresa effettuare la taratura. Il tardivo o tempestivo ma inefficace intervento nel ripristino della funzionalità delle apparecchiature, determinerà l’applicazione della penale nella misura dell’1%° (unopermille) dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo anche nella messa in ripristino dell’apparecchio rispetto ai tempi previsti per l’intervento stesso.
GARANZIA DELLA FORNITURA. Art. 12 Documentazione Tecnica
GARANZIA DELLA FORNITURA. La fornitura dovrà essere garantita per 24 mesi dalla data di consegna, da difetti occulti, rotture e cedimenti strutturali dovuti al normale uso, escluso difetti dovuti ad atti vandalici ed imperizia dell’operatore. La garanzia dovrà coprire anche le attrezzature facenti parte dell’oggetto della presente gara ed il veicolo per un chilometraggio annuo di almeno 30.000 Km o 3.000 ore di funzionamento delle eventuali attrezzature se provviste di contatore. La Ditta dovrà provvedere nel periodo di validità della garanzia a proprie spese a tutte le riparazioni conseguenti, compresi i materiali, la manodopera, la trasferta, e quanto altro non altrimenti specificato. Le riparazioni dovranno eseguirsi entro 10 gg naturali e consecutivi dalla richiesta di ASM a mezzo fax o e-mail, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 17.
GARANZIA DELLA FORNITURA. 1. L’appaltatore si assume la piena e incondizionata responsabilità per quanto attiene ai difetti di costruzione e del perfetto funzionamento di tutte le attrezzature, nonché per eventuali controversie che potrebbero insorgere con il personale impiegato a qualunque titolo nella fornitura appaltata in materia di lavoro e sicurezza nel lavoro, restando esplicitamente inteso che l’accettazione da parte del committente dei prodotti non esonererà in alcun modo l’appaltatore dalla sua responsabilità fino al termine del periodo di garanzia per qualunque inconveniente che dovesse verificarsi nella fornitura.
GARANZIA DELLA FORNITURA. La società aggiudicataria ha l’obbligo di garantire la fornitura oggetto dell’appalto, nel complesso, sia per qualità dei materiali che per il montaggio e il regolare funzionamento, per un periodo minimo di 12 mesi a partire dalla data di “presa consegna” dell’attrezzatura dichiarata dall’Azienda Ospedaliera all’ esito positivo dell’avvenuto collaudo. Durante tale periodo, la società dovrà provvedere, a sue cure e spese, tempestivamente alle riparazioni, sostituzioni o ricambi che si rendessero necessari a causa di difetti di costruzione e montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all’ordinario utilizzo delle opere, ma ad evidente imperizia e negligenza del personale della Azienda Ospedaliera che ne fa uso. Durante il periodo di garanzia l’assistenza tecnica assicurata deve essere full risk, all inclusive, senza nulla escluso, tenendo conto delle specifiche indicate in offerta tecnica e nel presente capitolato.
GARANZIA DELLA FORNITURA. Il Fornitore garantisce di aver osservato le norme vigenti applicabili sia in Italia sia nel Paese nel quale la fornitura sarà installata, secondo quanto preventivamente comunicatogli. Il Fornitore garantisce (fatte salve eventuali diverse indicazioni nell'ordine) che i Prodotti sono stati progettati e costruiti secondo i vigenti criteri di sicurezza e di igiene del lavoro, le norme di buona tecnica e le specifiche richieste. Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono corrispondenti alle caratteristiche ed alle specifiche convenute e che i materiali impiegati sono esenti da vizi o difetti anche occulti e che le lavorazioni sono state effettuate a perfetta regola d'arte ed in accordo alle più moderne tecnologie. Dalla data di installazione/montaggio ovvero, qualora previsto, dalla data di collaudo presso l'utilizzatore finale, decorrerà un periodo di garanzia di 12 mesi; il periodo di garanzia non potrà comunque eccedere i 24 mesi calcolati a partire dalla data di consegna presso il Compratore o presso l'utilizzatore finale, se diverso. Durante il periodo di garanzia il Fornitore a richiesta del Compratore provvederà a riparare o sostituire a propria cura e spese tutte le parti di quei Prodotti, anche se fornite da terzi, che risultassero non idonee o difettose, con esclusione delle parti di normale usura. La resa dei particolari da sostituire xxxx xxxxxx stabilimento del Compratore; le spese di spedizione dei particolari e le prestazioni di montaggio per le riparazioni e sostituzioni saranno a carico del Fornitore. Il Fornitore provvederà alla sostituzione o riparazione delle parti difettose entro il più breve tempo possibile, da stabilire di volta in volta, ed avrà la facoltà di richiedere al Compratore la restituzione dei pezzi sostituiti, salvo il risarcimento del maggior danno subito dal Compratore. Resta inteso che, in caso di accertata difettosità dei Prodotti forniti dal Fornitore o in caso di mancanza di qualità degli stessi, il Compratore potrà rifiutare o sospendere il pagamento sino all'avvenuta eliminazione dei vizi, ove ciò sia possibile in tempo utile. Quanto sopra previsto non pregiudica il diritto del Compratore al risarcimento dei danni subiti ed alla risoluzione del contratto relativo ai Prodotti difettosi o non conformi dei quali non abbia chiesto la riparazione o sostituzione; è inoltre fatto salvo ogni altro diritto spettante al Compratore in forza di norme di legge a fronte della difettosità o mancanza di qualità dei Prodotti ivi com...