EVENTUALI GARANZIE Clausole campione

EVENTUALI GARANZIE. La concessione del finanziamento può essere subordinata al rilascio della fideiussione di un terzo per un importo iniziale pari al costo totale del finanziamento nonché delle eventuali penali per ritardato pagamento, oneri e accessori. Il fideiussore in tal caso sarà tenuto a pagare immediatamente alla ‹‹Banca››, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del Cliente, quanto dovutole per capitale, interessi, oneri e accessori, escludendosi espressamente il beneficio della preventiva escussione, secondo quanto previsto dall'art. 1944, comma 2 c.c.
EVENTUALI GARANZIE. Ove indicato nel Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, la concessione del prestito personale potrà essere subordinata:
EVENTUALI GARANZIE. Ove richiesto, la concessione del finanziamento può essere altresì subordinata:
EVENTUALI GARANZIE. Ove indicato nel Contratto, , la concessione del Credito finalizzato potrà essere subordinata: a) al rilascio di effetti cambiari a garanzia senza indicazione di scadenza, a firma del Cliente e di eventuali avallanti, all’ordine del Finanziatore, con bollo a carico del Cliente, salvo quanto diversamente pattuito in sede di sottoscrizione del Contratto, per l’importo corrispondente al totale da rimborsare indicato nel Contratto. Gli effetti cambiari saranno presentabili all’incasso entro 3 (tre) anni dalla data di creazione. In caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, il Cliente e gli eventuali avallanti autorizzano sin d’ora il Finanziatore, senza alcun obbligo di preavviso od osservanza di ulteriori formalità, ad azionare gli effetti di cui sopra per il residuo capitale, eventuali penali, interessi, spese legali ed accessorie risultanti dalle scritture contabili del Finanziatore. Gli effetti saranno distrutti trascorsi 6 (sei) mesi dall’estinzione del debito, se il Cliente non ne richiede la restituzione; b) alla prestazione di idonea fideiussione; c) alla firma dell’atto di assenso all’iscrizione di ipoteca sul veicolo finanziato a favore del Finanziatore ai sensi della normativa vigente per un importo pari a “N. Rate” moltiplicato per “Importo rata”, riportate sul Contratto. Il Finanziatore consentirà alla cancellazione dell’ipoteca gravante sul veicolo ad avvenuta estinzione di qualsiasi ragione di credito nei confronti del Cliente; le spese di cancellazione dell’ipoteca saranno ad esclusivo carico del Cliente; d) al rilascio al Finanziatore di procura notarile per la costituzione ed iscrizione a favore della stessa, nel momento che la medesima riterrà opportuno, di ipoteca sul veicolo finanziato per l’importo garantito maggiorato di eventuali spese giudiziarie e di interessi di mora; e) al rilascio di vincolo assicurativo a favore del Finanziatore nell’ambito della firma della polizza assicurativa contro i rischi di Responsabilità Civile, furto e incendio per singoli capitali di importo pari ad almeno al prezzo di acquisto, con esclusione di qualsiasi clausola restrittiva. Il Cliente dovrà informare il Finanziatore entro 48 (quarantotto) ore riguardo ad eventuali alterazioni, sospensioni o interruzioni verificatesi nella copertura assicurativa, provvedendo con la massima tempestività a ripristinarla con la precedente Compagnia o altra. Nel corso del rapporto non saranno ammesse modificazioni al contratto di assicurazione se non so...
EVENTUALI GARANZIE. Ove indicato nel modulo Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, la concessione del prestito personale potrà essere subordinata: a)al rilascio di effetti cambiari a garanzia senza indicazione di scadenza, a firma del Cliente e di eventuali avallanti, all’ordine del Finanziatore, con bollo a carico del Cliente, salvo quanto diversamente pattuito in sede di sottoscrizione del Contratto, per l’importo corrispondente al totale da rimborsare indicato nel modulo Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, che è allegato al Contratto e ne costituisce il frontespizio. Gli effetti cambiari saranno presentabili all’incasso entro 3 (tre) anni dalla data di creazione. In caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali avallanti autorizzano sin d’ora il Finanziatore, senza alcun obbligo di preavviso od osservanza di ulteriori formalità, ad azionare gli effetti di cui sopra per il residuo capitale, eventuali penali, interessi, spese legali ed accessorie risultanti dalle scritture contabili del Finanziatore. Gli effetti saranno distrutti trascorsi 6 (sei) mesi dall’estinzione del debito, se il Cliente non ne richiede la restituzione; b)alla prestazione di idonea fideiussione.
EVENTUALI GARANZIE. Nel corso del rapporto contrattuale, Santander Consumer Bank potrà richiedere:
EVENTUALI GARANZIE. Ove indicato nel Contratto, la Dilazione di pagamento potrà essere subordinata:
EVENTUALI GARANZIE. Nel corso del rapporto contrattuale, Santander Consumer Bank potrà richiedere: Copia per l’Ufficio Postale COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA
EVENTUALI GARANZIE. Ove richiesto, la concessione del finanziamento può essere subordinata alla prestazione di idonea fideiussione.
EVENTUALI GARANZIE. Ove richiesto, la concessione del finanziamento può essere altresì subordinata alla pre- stazione di idonea fideiussione.