Fusione Clausole campione

Fusione. Si segnala inoltre che, in conformità a quanto indicato nel Documento di Offerta (cfr. pa- ragrafo A.5) in merito alla operazioni successive all’Offerta: – in data 30 luglio 2008 i Consigli di Amministrazione di Performance Motorcycles e Ducati hanno annunciato al mercato l’approvazione delle linee guida di un’operazione di fusio- ne tra Ducati e Performance Motorcycles; – in data 1° Agosto 2008 Ducati ha annunciato al pubblico la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea ed il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso pari ad Euro 1,637 per azione (successivamente arrotondato per eccesso ad Euro 1,64 per azione come indicato al Paragrafo 1.3 del Documento Informativo); – in data 15 settembre 2008 i Consigli di Amministrazione di Performance Motorcycles e Ducati hanno approvato il progetto di Fusione redatto ai sensi dell’art. 2501-ter del co- dice civile; – in data 10 ottobre 2008 Ducati ha messo a disposizione del pubblico nelle forme di legge il Documento Informativo di Fusione predisposto ai sensi dell’art. 70 del Regolamento Emittenti e reperibile sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxx.xxx; e – in data 20 ottobre 2008 le assemblee di Performance Motorcycles e Ducati hanno ap- provato la Fusione e dato mandato al Consiglio di Amministrazione di provvedere agli adempimenti di legge ai sensi degli articoli 2502 bis e seguenti del codice civile. Per completezza informativa si forniscono di seguito alcune sintetiche informazioni sulla Fusione. Per maggiori dettagli sull’operazione di Fusione si rinvia al Documento Informativo messo a disposizione del pubblico dall’Emittente nelle forme di legge, nonché sul sito internet xxx.xxxxxx.xxx. La Fusione prevede un rapporto di cambio di una azione Ducati per ciascuna azione Performance Motorcycles. Tale rapporto è stato determinato anche sulla base della fairness opi- nion predisposta dal consulente indipendente Xxxxx Xxxxxxx (allegata al Documento Informativo) ed è stato giudicato congruo dall’esperto nominato dal Tribunale di Bologna ai sensi dell’art. 2501 sexies, cod. civ, Deloitte&Touche S.p.A. (“Deloitte”), che ha rilasciato la relativa attesta- zione in data 16 settembre 2008 (allegata al Documento Informativo). La Fusione prevede il concambio di azioni Ducati con azioni Performance Motorcycles non quotate e pertanto comporterà il delisting di Ducati. Ai sensi dell’art. 2437 quinquies, cod. civ. gli azionisti Ducati che non hanno concorso alla delibera di approvazione della ...
Fusione. L’Offerente intende procedere al Delisting, ossia alla revoca delle Azioni dalla quotazione sul MTA, secondo i termini e le condizioni descritti nel Documento di Offerta. Pertanto, qualora il Delisting non fosse raggiunto al termine dell’Offerta, l’Offerente potrebbe dar corso, attraverso i necessari procedimenti autorizzativi da parte dell’Emittente e dell’Offerente, al Delisting mediante la fusione per incorporazione dell’Emittente nell’Offerente, società non quotata, o in altra società non quotata controllata dal, o controllante il, medesimo Offerente (la “Fusione”), fermo restando che, alla Data del Documento di Offerta, non sono state assunte decisioni formali da parte degli organi competenti delle società che potrebbero essere coinvolte in merito all’eventuale Fusione, né circa le relative modalità di esecuzione. La Fusione potrebbe essere realizzata all’esito della presente Offerta ai fini di conseguire il Delisting o, successivamente al Delisting, a seguito dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e/o dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e dell’esercizio del Diritto di Acquisto qualora ciò si rendesse necessario e/o opportuno ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi dei programmi futuri descritti nella Sezione G, Paragrafi da G.2.1 a G.2.6, del Documento di Offerta ovvero al fine di accorciare la catena di controllo.
Fusione. 1. Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 si siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'art. 23, secondo comma, s'intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva.
Fusione. In data 20 ottobre 2008 le assemblee di Ducati e Performance Motorcycles hanno ap- provato la Fusione tra Performance Motorcycles e Ducati. Per maggiori informazioni sulla Fusione, si rinvia al Documento Informativo predisposto da Ducati ai sensi dell’art. 70 del Regolamento Emittenti e messo a disposizione del pubblico dall’Emittente nelle forme di legge, nonché sul sito internet xxx.xxxxxx.xxx.
Fusione. La fusione si realizza a valori di mercato, attribuendo all’Investitore-Con- traente un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore com- plessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute nel fondo incorporato, valorizzate all’ultimo Valore Unitario della Quota rilevato prima della fusione. In ogni caso Poste Vita ha cura che il passaggio tra i vecchi e i nuovi fondi avvenga senza costi o spese per gli Investitori-Contraenti e senza interruzioni nella gestione del Fondo Interno Assicurativo. Come richiesto dalla normativa, prima della fusione Poste Vita informa l’In- vestitore-Contraente.
Fusione. La "Banca Popolare dell'Irpinia S.p.A." e la "Banca Popolare di Salerno S.p.A." si fondono, ai sensi dell'art.2501 C.C., alle condizioni tutte stabilite nei progetti di fusione approvati con le deliberazioni assembleari in data 30 aprile 2003 e di cui in premessa, mediante la qui convenuta costituzione di una società per azioni.
Fusione. La società di gestione ha facoltà decisionale, nel rispetto della disposizione della legge del 17 dicembre 2010, in merito all'esecuzione di fusioni ai sensi dell'art. 1 comma 20 della legge del 17 dicembre 2010 di Gamax Funds o di uno dei fondi in quanto Gamax Funds o i diversi fondi interessati possono avere partecipazioni in qualità di OICVM cedente o mutuatario.
Fusione. La Intesa Sanpaolo S.p.A., di seguito denominata semplicemente "società incorporante", incorpora la Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., di seguito denominata semplicemente "società incorporata", se- condo le modalità indicate nel progetto di fusione di cui in premessa.
Fusione. 1. La fusione di due o più affiliati deve essere deliberata dall’Assemblea straordinaria congiunta di tutti gli affiliati dai quali proviene.
Fusione. La fusione per incorporazione di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. in Capital For Progress 2 S.p.A. deliberata dall’Assemblea di Investimento.