Fusione di uno dei fondi Clausole campione

Fusione di uno dei fondi. La società di gestione ha facoltà decisionale in merito all'esecuzione di fusioni di un fondo in qualità di OICVM cedente o mutuatario con - un altro fondo o un altro fondo parziale di un nuovo OICVM ("nuovi fondi parziali") o - un nuovo OICVM ed eventualmente di cambiare la denominazione delle quote del fondo pertinente in quote del nuovo OICVM ovvero del nuovo comparto. In caso di fusione di Gamax Funds o di uno dei fondi, la società di gestione comunicherà l'intenzione di fusione agli azionisti di Gamax Funds o dei fondi attraverso un'adeguata notifica ai sensi dell'articolo 72 comma 2 della legge del 17 dicembre 2010 almeno 30 giorni prima della scadenza del calcolo del rapporto di conversione. A questo punto, ai sensi delle disposizioni della legge del 17 dicembre 2010, agli azionisti spetta il diritto, entro 30 giorni, di restituire le rispettive quote dell'OICVM cedente al prezzo di riscatto in vigore senza ulteriori costi (a prescindere dagli eventuali costi di disinvestimento) o eventualmente convertire in quote di un altro OICVM caratterizzato da una politica d'investimento simile, gestito dalla società di gestione o da un'altra organizzazione a cui la società di gestione risulti connessa attraverso una gestione o un controllo collettivi o attraverso una partecipazione sostanziale e diretta o indiretta. Questo diritto acquista efficacia a decorrere dal momento in cui gli azionisti dell'OICVM cedente o mutuatario vengono informati in merito alla fusione pianificata e risulta nullo a cinque giorni bancari prima della scadenza del calcolo del rapporto di conversione. I costi che si generano in rapporto alle fusioni non vengono sostenuti né da Gamax Funds, l'OICVM cedente o mutuatario, né dai diversi azionisti.

Related to Fusione di uno dei fondi

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).