Operazioni successive Clausole campione

Operazioni successive. L’Intestatario ed i Cointestatari di un comparto di cui al presente modulo può/possono effettuare versamenti successivi ed operazioni di conversione tra comparti. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della Sicav successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purchè sia stato preventivamente consegnato al partecipante il KIID aggiornato o reso disponibile sul sito internet il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell’investitore.
Operazioni successive. Il partecipante ad uno dei comparti della SICAV di cui al presente Xxxxxx può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti della SICAV. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della SICAV successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi. Si rinvia alla sezione “DIRITTO DI RECESSO” per la disciplina specifica applicabile a questo riguardo.
Operazioni successive. L’intestatario ed i cointestatari possono effettuare versamenti successivi. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti successivamente inseriti nel prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia. La sospensiva di sette giorni prevista al precedente riquadro non riguarda le successive sottoscrizioni di comparti riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. Salvo quanto stabilito diversamente di seguito, l’intestatario ed i cointestatari hanno uguali diritti e doveri per quanto attiene ai loro rapporti con la Società di Gestione e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti anche di disposizione totale di tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla partecipazione alla SICAV. È facoltà dell’intestatario e dei cointestatari optare per l’operatività a “Firme Congiunte” barrando la casella di seguito riportata. L’intestatario ed i cointestatari dichiarano di voler effettuare tutte le successive operazioni: ❒ A FIRME CONGIUNTE (In mancanza di istruzione le firme devono intendersi “Disgiunte”).
Operazioni successive. Il partecipante ad uno dei comparti della GESTIELLE INVESTMENT SICAV di cui al presente Xxxxxx – salvo che sia diversamente indicato nel KIID o nel Prospetto - può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti della SICAV. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della SICAV successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi. Si rinvia alla sezione “DIRITTO DI RECESSO” per la disciplina specifica applicabile a questo riguardo.
Operazioni successive. L’Intestatario ed i Cointestatari può/possono effettuare versamenti successivi. Tale facoltà vale anche nei confronti dei fondi successivamente inseriti nel prospetto informativo e oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva infor- mativa sugli stessi tratta dal prospetto informativo aggiornato. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista dal- l’art. 30 del TUF per un eventuale ripensamento da parte dell’investitore.
Operazioni successive. In via di principio, l’Offerente manifesta una preferenza nel senso che le azioni ordinarie dell’Emittente rimangano quotate sul Mercato Telematico Azionario. Tuttavia, qualora l’Offerente venga a detenere più del 90% del capitale sociale ordinario dell’Emittente (o della più elevata percentuale stabilita da CONSOB su proposta di Borsa Italiana S.p.A.) in conseguenza dell’Offerta, il ripristino del flottante potrebbe risultare eccessivamente oneroso. Conseguentemente, in tal caso, l’Offerente promuoverà l’offerta pubblica di acquisto residuale di cui all’articolo 108 del Testo Unico (in luogo della ricostituzione del flottante). Nel caso in cui l’Offerente venga a detenere una percentuale del capitale sociale ordinario dell’Emittente superiore al 98%, ad esito dell’Offerta (o dell’eventuale successiva offerta pubblica di acquisto residuale), l’Offerente si riserva la facoltà di avvalersi del diritto di acquistare le residue azioni dell’Emittente, quale previsto dall’articolo 111 del Testo Unico. In conformità all’art. 39 del Regolamento, il Consiglio di Amministrazione informa che: - non ritiene di procedere alla convocazione di un’assemblea avente ad oggetto l'autorizzazione al compimento di atti o operazioni per contrastare l'Offerta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del Testo Unico; - l’Emittente non possiede azioni proprie o azioni dell’Offerente o di società che controllino l’Offerente, né ha proceduto all’acquisto o all’alienazione di tali azioni nel periodo compreso tra la data di costituzione dell’Emittente e la data odierna; - gli Amministratori dell’ Emittente non posseggono, direttamente o indirettamente, azioni dell’Emittente, dell’Offerente o di società che controllino l’Offerente, fatta eccezione per il Presidente Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx, il quale detiene n. 6.144 azioni di risparmio dell’Emittente, e per l’Amministratore Delegato, Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx, il quale detiene una partecipazione pari al 0,1% in Société de Partecipations Silver S.A., controllante indiretto dell’Offerente; - l’Offerente ha trasmesso all’Emittente, ai sensi degli articoli 127 e 129 del Regolamento, l’estratto delle seguenti pattuizioni parasociali di cui all’articolo 122 del Testo Unico:
Operazioni successive. Il partecipante ad uno dei Comparti di Celsius Funds plc può effettuare versamenti successivi e, ove previsto nel Prospetto Informativo e nella Nota Integrativa, operazioni di conversione tra classi di azioni del medesimo e/o di diversi Comparti e/o operazioni di conversione tra Comparti diversi. Tale facoltà vale anche nei confronti dei Comparti di Celsius Funds plc successivamente inseriti nel Prospetto Informativo e oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal Prospetto Informativo aggiornato. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell’investitore.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.