FONTI LEGISLATIVE Clausole campione

FONTI LEGISLATIVE. La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalla disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
FONTI LEGISLATIVE. La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
FONTI LEGISLATIVE. La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive modificazioni.
FONTI LEGISLATIVE. Il contratto di compravendita di pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle indicazioni contenute nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale sia estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni in quanto applicabili, della L.27/12/1997 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970 e del D.Lgs 79/2011 – Codice del Turismo.
FONTI LEGISLATIVE. La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del Codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. A seguito emergenza epidemiologica da COVID-19 si fa riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2020 (G.U. n. 62 del 09-03-2020): “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” che ha esteso sull’intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 (G.U. n. 59 del 08-03-2020), parzialmente attenuate a partire dal 16 Maggio con il D.L. 16.5.2020 n. 33 (GU n. 125 del 16.5.2020) e collegato DPCM 17.5.2020 (GU n. 126 del 17.5.2020), tutti provvedimenti integranti e collegati al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in Legge 24.4.2020, n. 27 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2020, n. 110), recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” relativamente al rimborso dei pacchetti turistici.
FONTI LEGISLATIVE. Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato dalla legge No.1084 del 27/12/1977, nonché dal Decreto Legislativo 111/95. La fornitura di altri servizi sarà regolamentata secondo la legislazione del settore ad esempio trasporto aereo, bus, nave, ferrovie, etc. La Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopracitato Decreto Legislativo 111/95.
FONTI LEGISLATIVE. Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi variazione su elementi oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato) proposto dall’organi zzatore dopo la conclusione del Nell’ipotes i in cui, prima della partenza, l’ organizzatore comunichi la propria impossibilitàdi fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare alternativamente, i driitti ad oggetto l’off erta di un pacchetto turistico, è contratto stesso ma prima della partenza e non di cui al secondo comma del precedete articolo e nelle regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al Consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dlaal legge 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970, nonché dal sovracitato Decr. Legisl. 111/95.
FONTI LEGISLATIVE. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell’Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del Viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato. L’Agente di Viaggio (Venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso della organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente delle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate. È esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Organizzatore e del Venditore qualora l’inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause imputabili al viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore. L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dell’esecuzione del viaggio.
FONTI LEGISLATIVE. I contratti di viaggio si intendono regolati oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole inserite nei programmi e dalla documentazione di viaggio consegnata al partecipante. I contratti di viaggio sono altresì regolati in base alla normativa attuale: L. n. 1084 del 27/12/1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.) firmata a Bruxelles il 23/4/1970. I “pacchetti turistici” sono inoltre disciplinati dal D.L. 111 del 17/3/95 che ratifica la Direttiva 90/314/CEE. Ultima normativa che sostituisce le precedenti: X.X. X. 00 xxx 0/00/00. XX risponde dei danni arrecati al cliente a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi, a meno che non provi che l’evento è conseguente da prestazioni fornite da terzi non facenti parte del servizio tutto compreso o da iniziative autonome del cliente o da cause di forza maggiore, che MB non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.‌
FONTI LEGISLATIVE. Estate -2019-