OBBLIGO DI ASSISTENZA Clausole campione

OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
OBBLIGO DI ASSISTENZA. L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. 19.
OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
OBBLIGO DI ASSISTENZA. (ART. 45 CdT)
OBBLIGO DI ASSISTENZA. L'organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
OBBLIGO DI ASSISTENZA. 17.1 L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7 Codice Turismo in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. L’organizzatore fornisce, su richiesta del viaggiatore, assistenza in caso di sinistro occorso al viaggiatore medesimo. Fermo restando che il contratto di assicurazione intercorre tra la compagnia assicuratrice e il viaggiatore e, pertanto, i diritti nascenti dal contratto di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione contraente, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime; l’organizzatore, nell’espletamento di tale servizio di assistenza, verrà a conoscenza di tutta la documentazione necessaria o volontariamente trasmessa dal viaggiatore per fornirgli assistenza, nonché di tutti i dati necessari al fine di gestire le fasi di assistenza. L’assistenza includerà anche la comunicazione di dati relativi al viaggiatore interessato ad altri soggetti coinvolti, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: assicurazioni, società terze che prestano servizi necessari all’assistenza. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
OBBLIGO DI ASSISTENZA. L'Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'Organizzatore non è responsabile nei confronti del Consumatore per l'inadempimento da parte del Venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.
OBBLIGO DI ASSISTENZA. La TOP 5 VIAGGI Agenzia Viaggi è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. La TOP 5 VIAGGI Agenzia Viaggi è esonerata dalle rispettive responsabilità (art. 12), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.