Denuncia Sinistri Clausole campione

Denuncia Sinistri. In caso di richieste di Assistenza in Viaggio per ragioni mediche, l'Assicurato o chi per esso, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve prendere contatto immediatamente con la Centrale Operativa utilizzando il riferimento sotto indicato, comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché i propri dati identificativi personali, l'indirizzo ed il numero telefonico da dove chiama, per consentire alla Centrale di richiamarlo immediatamente, e deve attenersi alle istruzioni che gli saranno impartite.
Denuncia Sinistri. Le modalità ed i tempi delle denunce dei sinistri sono quelle indicate dagli articoli inseriti nelle relative sezioni. Si conviene fra le parti che le denunce di sinistro dovranno essere trasmesse dal contraente direttamente all’Impresa, ovvero all’intermediario che ha curato la sottoscrizione del contratto o, congiuntamente, anche all’agenzia territorialmente più vicina all’Istituto scolastico contraente, risultante tra quelle riportate sul sito dell’Impresa xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Denuncia Sinistri. Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro: Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una del- le seguenti tre modalità: - via telefono (al numero 02-26609.690 attivo tutti i giorni, 24 ore su 24) - via internet (sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx) - via posta (all’indirizzo qui sotto indicato) I documenti per cui è richiesto l’invio della copia originale devono essere inviati a: AWP P&C S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA Servizio Liquidazione Danni Globy® Casella Postale 299 Xxx Xxxxxxxx 0 - 00000 XXXXXX SET INFORMATIVO PRECONTRATTUALE scaricabile alla pagina: xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI PREMESSA: CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turi- stico oltre che le condizioni generali che seguono, la descri- zione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo (online o cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione che viene inviata dall’organizza- tore all’agenzia venditrice, quale mandataria del viaggiatore. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
Denuncia Sinistri. Si rimanda alla sezione D - Obblighi dell’Assicurato delle Condizioni generali di Assicurazione
Denuncia Sinistri. Si rimanda alla sezione B - Obblighi dell’Assicurat o delle Condizioni generali di Assicurazione
Denuncia Sinistri. I termini per la dichiarazione di sinistro, di cui all'art. 7 delle Norme che regolano l'Assicurazione, sono elevati da tre a dieci giorni dal fatto o dal momento in cui Il Contraente o l'Assicurato ne vengano a conoscenza.
Denuncia Sinistri. Deve essere presentata denuncia scritta a AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. entro 90 giorni da quando sia venuta a conoscenza del sinistro. Eventuali interessi derivanti da un ritardo nella comunicazione del sinistro alla Società, non sono a carico della Società. La Contraente dovrà fornire alla Società: − copia del contratto di finanziamento; − copia del modulo di consenso assicurativo. Oltre alla documentazione di cui sopra è necessario presentare: il certificato di morte dell’Assicurato. Ad avvenuto pagamento della Prestazione Assicurata, resta fermo il diritto della Società di chiedere agli eredi dell’Assicurato la relazione del medico che ha constatato il decesso o ulteriore documentazione atta ad una corretta valutazione del sinistro.

Related to Denuncia Sinistri

  • Denuncia dei sinistri Fermo quanto normato all’art. 8 della Sez. III che segue, la denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dall’Ente, entro trenta giorni lavorativi da quando ne sia venuta a conoscenza. La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto cui la richiesta scritta si riferisce, la data, il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in suo possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui la Ente sia venuta in possesso successivamente alla denuncia. La Società si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri come di seguito indicato su formato elettronico modificabile Microsoft Excel (o altro analogo formato con le medesime caratteristiche purché compatibile con i sistemi in uso presso il Contraente): - la numerazione attribuita - la data di accadimento - le iniziali della controparte - lo stato del sinistro (riservato / liquidato / respinto) - l’importo stimato per la sua definizione - l’importo liquidato alla controparte Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di accadimento del sinistro denunciato, di data di eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Le informazioni di cui sopra devono essere fornite dalla Società al Contraente con cadenza trimestrale entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre; per ogni giorno di ritardo nella consegna delle informazioni, sarà applicata una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) al giorno. É facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto. L’Ente dà facoltà alla Società di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta. Relativamente alle garanzie di cui all’art. 2 della Sez. III “Responsabilità verso prestatori di lavoro”, si con- viene che la Ente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di:

  • DENUNCIA DEL SINISTRO Con la denuncia del Sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, nonché l’invio del certificato medico. Ai fini della definizione del Sinistro, l’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le necessarie verifiche ovvero, su richiesta della Società, a sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici ovvero a fornire ogni altra informazione o documentazione sanitaria pertinente, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e/o curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma del D. Lgs. 196/03 e sue successive modifiche. Per la garanzia “Invalidità Permanente” alla denuncia del Sinistro occorre allegare la seguente documentazione: – certificati medici con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze dell’Infortunio; – certificato medico attestante l’avvenuta guarigione clinica dall’Infortunio; – copia della cartella clinica e ogni altro documento utile per la valutazione dei postumi invalidanti. Per la garanzia “Indennità per ricovero” la Società provvede al pagamento di quanto dovuto all’Assicurato, a ricovero ultimato e su presentazione del documento attestante l’avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica. Per la garanzia “Diaria”, la Società provvede al pagamento di quanto dovuto all’Assicurato su presentazione di documento attestante l’avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica. Il pagamento avviene a ricovero ultimato o al termine della convalescenza prescritta. Per la garanzia “Rimborso spese cura”, la Società provvede al pagamento di quanto dovuto all’Assicurato su presentazione, a cura ultimata, della seguente documentazione: – intervento chirurgico: alla richiesta di rimborso vanno allegati gli originali delle fatture, notule o ricevute quietanzate e copia conforme della cartella clinica completa; – accertamenti diagnostici ambulatoriali: alla richiesta di rimborso vanno allegati il certificato del medico curante che ha prescritto le prestazioni con la relativa diagnosi e gli originali delle notule, fatture o ricevute quietanzate. Qualora il debito per spese mediche dell’Assicurato venga sostenuto in parte da terzi, a titolo definitivo, la Società pagherà la parte del debito che resti effettivamente a carico dell’Assicurato, dedotte le Franchigie pattuite. La Società effettuerà il pagamento di quanto dovuto ai termini del presente Contratto a fronte della comprovata documentazione delle spese effettivamente sostenute. La Società si impegna a restituire gli originali delle fatture, notule, ricevute, previa apposizione della data di liquidazione e dell’importo liquidato.

  • DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall'Assicurato all’Impresa, non appena questi ne abbia la possibilità, contattando telefonicamente la Centrale Operativa. L'Assicurato è comunque tenuto ad inviare per iscritto denuncia all'Intermediario cui è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art.1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari indicati, devono consentire all’Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari.

  • Denuncia del sinistro e relativi obblighi In caso di Sinistro, l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto a Poste Assicura S.p.A. entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile, utilizzando l’apposito Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell’Infortunio o della Malattia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato, o chi per esso, devono consentire a Poste Assicura S.p.A. le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliere da ogni riserbo i medici curanti.

  • Modalità per la denuncia del sinistro In caso di sinistro l’Assicurato deve spedire alla Compagnia una denuncia con una detta- gliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante. Tale denuncia deve essere inoltrata alla Compagnia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile. In caso di furto o atto vandalico deve inoltre essere fatta denuncia immediata all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri). Copia di tale denuncia (vistata dall’Autorità stessa) deve essere inviata alla Compagnia. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo pos- sibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti. In caso di eventi naturali la prova dell’evento, qualora non sia facilmente reperibile sugli organi di stampa (anche on-line), dovrà essere fornita attraverso una dichiarazione scritta dell’Autorità del luogo. In caso di perdita totale per furto, a pena di decadenza, l’Assicurato deve inviare inoltre alla Compagnia: • l’estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pubbli- co Registro Automobilistico); • la carta di circolazione; • la fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo; • la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del mezzo (copia assegno, boni- fico bancario, eventuale contratto di leasing o finanziamento); • la serie completa delle chiavi, tessere identificative, e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato; • ogni altra documentazione richiesta specificatamente dalla Compagnia. La denuncia può essere spedita via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, via posta presso Genertel S.p.A. -

  • Modalità per la denuncia dei sinistri In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal suo verificarsi. In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell’art. 1915 x.x. xx xxxxxx xxxxxx (xxx. 000, 0° xxxxx xxx Xxxxxx) esclusivamente nei confronti dell’Assicurato che abbia omesso dolosamente l’avviso di sinistro. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell’art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall’ISVAP “Modulo di constatazione amichevole di incidente”(cosiddetto “Modulo Blu”) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso. La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell’ipotesi in cui l’Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l’apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento. In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

  • Permessi sindacali Ai lavoratori membri di organismi direttivi nazionali o provinciali ed ai delegati aziendali, debbono essere concessi permessi retribuiti per l’espletamento delle attività inerenti le loro funzioni. Tali permessi saranno pari a undici ore mensili per i lavoratori membri di organismi direttivi sindacali provinciali, regionali o nazionali; i permessi stessi possono essere cumulati entro il periodo massimo di un trimestre. Per i lavoratori che siano delegati aziendali tali permessi sono di quattro ore mensili e possono essere cumulabili entro il periodo massimo di un quadrimestre. I dirigenti sindacali di cui sopra hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore a dieci giorni all’anno. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui sopra devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro ventiquattro ore prima quando trattasi di permessi retribuiti e tre giorni prima quando trattasi di permessi non retribuiti, evitando possibilmente che l’assenza avvenga durante il periodo di più intensi lavori o contemporaneamente da più rappresentanti sindacali della stessa azienda. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 78 e 79 relativi alla comunicazione dei nominativi dei delegati di azienda, la notificazione dei nominativi dei lavoratori membri di organismi direttivi nazionali, regionali o provinciali, deve essere effettuata con lettera dalle Organizzazioni provinciali sindacali dei lavoratori alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto), ai dirigenti stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali. I diritti di cui al presente articolo decorrono dalla data in cui perviene la comunicazione. Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei dirigenti segnalati. I permessi retribuiti spettanti ai sensi del presente articolo non subiranno variazioni nella loro entità in caso di successione nella carica. Per le aziende ove sono state costituite le RSU si rinvia all’apposito Protocollo (vedi allegato n. 10).

  • Denuncia Modalità di denuncia: l’assicurato (singolo partecipante) deve:

  • Diritti sindacali Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nella struttura lavorativa, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso nella struttura lavorativa. L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente CCNL.

  • Gestione dei sinistri Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro