Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro Clausole campione

Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un impor- to uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Su richiesta dell’Assicurato/Contraente, si potrà concordare il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso dovrà versare il rateo di premio, con riguardo all’importo del reinte- gro delle stesse somme assicurate dalla data della richiesta fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso. Qualora a seguito del sinistro stesso la Socie- tà decidesse invece di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del premio non go- duto al netto dell’imposta, sulle somme assi- curate rimaste in essere.
Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.
Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia “Annullamento o Modifica del Viaggio” in quanto la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal valore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento di danno e conseguente denuncia di sinistro. Pertanto, la garanzia Annullamento o Modifica del viaggio cessa al verificarsi dell'evento.
Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro. In caso di Xxxxxxxx le somme assicurate con le singole garanzie di Polizza ed i relativi limiti di indennizzo CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio. La presente non si applica alla garanzia Annullamento Viaggio in quanto la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal valore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.
Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro. In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti d’indennizzo, s’intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. Su richiesta del Contraente o dell’Assicurato dette somme e limiti d’indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. Il reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’Art. 1.6 delle “Sezione Uno – Norme che regolano l’assicurazione in generale
Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro. (valida solo per il Settore Furto)
Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro. Per ogni Sinistro e per ciascuna Annualità assicurativa, la Società non riconoscerà, in ogni caso, somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall’Art. 1914 Codice Civile per le spese di salvataggio. In caso di Xxxxxxxx, le Somme assicurate alle singole partite di Polizza, si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, alnetto dieventuali Franchigie o Scopertisenza corrispondente restituzione di Premio.
Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro. In caso di sinistro, le somme assicurate alle singole partite ed eventuali limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti.
Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro in caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini della presente polizza. Resta inteso che l'Assicurato ha facoltà di reintegrare tale importo con l'obbligo di corrispondere, alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo premio entro 90 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento.
Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Resta tuttavia convenuto che le somme assicurate si intendono, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui si è verificato il sinistro, reintegrate di un importo uguale a quello del danno risarcibile a termini di polizza, impegnandosi il Contraente a versare il corrispondente rateo di premio entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa appendice. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio non goduto (escluse imposte) sulle somme assicurate rimaste in essere.