Whistleblowing Clausole campione

Whistleblowing. 1. Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, la Libera Università di Bolzano (unibz) ha adottato una procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni effettuate dal c.d. whistleblower. Per “
Whistleblowing. 1. In accordance with the provisions of the legislative decree of 10 March 2023, no. 24, the Free University of Bozen-Bolzano (unibz) set up a procedure for the processing of the disclosure of violations (so-called "whistleblowing"). The term “whistleblower” refers to a natural person who reports any kind of information about violations acquired in the context of his or her work activities.
Whistleblowing. 1. Gemäß den Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes vom 10. Xxxx 0000, Xx. 24, hat die Freie Universität Bozen (unibz) ein Verfahren für die Bearbeitung der Meldungen von Verstößen (sog.
Whistleblowing. Il Parlamento Italiano ha legiferato sul tema ‘whistleblowing’ ossia sulla tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza promulgando la Legge n. 179 del 30 novembre 2017. La legge stabilisce, tra l’altro: •uno o più canali attraverso cui effettuare le segnalazioni, che consentano di garantire la riservatezza dei segnalanti; •l’esistenza di un canale alternativo di segnalazione in grado di garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità dei segnalanti; •Il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti dei segnalanti per motivi collegati alle segnalazioni; •il segnalante e l’organizzazione sindacale indicata dal medesimo possono denunciare all’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’adozione di misure discriminatorie poste in essere dall’ente; •il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti dei segnalanti siano da considerarsi nulli; •le novità apportate dalla legge 179/2017 si affiancano a quanto previsto da altre normative, tra cui la Circolare n. 285/2013 di Banca d’Italia “disposizioni di vigilanza per le banche”, che richiede alle banche la definizione di procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria, idonee ad assicurare per la segnalazione ‘un canale specifico, indipendente e autonomo’. La legge 179/2017 prevede, fra l’altro, la possibilità di un intervento sindacale di denuncia di attività di ritorsione verso il collega segnalante all’Ispettorato Generale del Lavoro: una attività esperibile solo a posteriori dalla segnalazione mentre si chiede un pieno coinvolgimento delle XX.XX. in tutto lo svolgimento del percorso di segnalazione. La possibilità di normare l’intervento sindacale in tutto il percorso di segnalazione e nei suoi seguiti vedrebbe il nostro Paese in una posizione di avanguardia in tutta Europa. Obiettivo base deve essere, quindi, un articolato contrattuale che preveda il recepimento della Legge e una specifica previsione cogente.
Whistleblowing. La Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che, per quanto riguarda le segnalazioni di possibili illeciti, siano assicurati ai soggetti segnalanti: ¾ uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, che garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; ¾ almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante; ¾ il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; ¾ che nel sistema disciplinare siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate. In conformità con quanto previsto dalla legge n. 179/2017, le segnalazioni verranno gestite in modo tale da garantire (oltre alla riservatezza dei segnalanti) gli stessi segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.
Whistleblowing. Gli affidatari prendono atto dell’attivazione, da parte dell’Ente Appaltante, della piattaforma informatica dedicata al “whistleblowing”, sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell’interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing dell’Amministrazione, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle LINEE GUIDA ANAC, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018, messo a disposizione anche dei dipendenti/collaboratori delle imprese appaltatrici:
Whistleblowing. Creazione di una soluzione informatica per la ricezione e gestione da parte del Responsabile dell’Anticorruzione della segnalazione di reati o irregolarità di cui i dipendenti siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e di un canale specifico per l’invio delle stesse da parte del whistleblower, ai sensi dell’art. 54-bis del D.lgs.,n 165/2001 e ss.mm.ii. La procedura dovrà essere conforme alla normativa ed alle linee guida dell’Anac in materia di sicurezza e riservatezza per la segnalazione di illeciti nella PA a tutela del dipendente pubblico segnalante
Whistleblowing. Si propone il recepimento della legge in materia a tutela dei lavoratori.
Whistleblowing. L’Organismo di Vigilanza, come sopra accennato, vigila sul corretto utilizzo dei canali di segnalazione predisposti dalla Società, in materia di whistleblowing. In tal senso, come sopra descritto, eventuali segnalazioni infondate poste in essere con dolo o colpa grave, da parte del segnalante, xxxxxxxx sanzionate, così come pure le condotte ritorsive o discriminatorie che l’ente perpetri a danno del segnalante stesso, in conseguenza della denuncia in buona fede da egli esperita.
Whistleblowing. Il Venditore si assicurerà di avere in atto (e che il personale del Venditore ne sia a conoscenza) una procedura in base alla quale il personale del Venditore notificherà immediatamente al rappresentante autorizzato del Venditore per tali scopi qualsiasi negligenza o atto illecito o altri eventi negativi che si verifichino in relazione alla fornitura dei Beni e/o dei Servizi. Il Xxxxxxxxx indagherà prontamente su tutte le notifiche e informerà Vita di qualsiasi notifica che, se accurata, influenzerebbe Vita, i Beni e/o i Servizi o il funzionamento dell'attività di Vita. 19.GENERALE 19.1Vita è un membro del gruppo di società la cui holding è Vita Global Holdings Limited, e di conseguenza Vita può adempiere a qualsiasi suo obbligo – e il Venditore rinuncia a qualsiasi diritto di opposizione ai sensi dell’articolo 1180 cc - o esercitare qualsiasi suo diritto ai sensi del presente documento da sola o attraverso qualsiasi altro membro del suo gruppo, a condizione che qualsiasi atto o omissione di tale altro membro sia considerato come atto o omissione di Vita. Qualsiasi società del gruppo di volta in volta di Vita Global Holdings Limited può far valere a proprio vantaggio qualsiasi termine dell'Ordine. Nonostante quanto sopra, qualsiasi termine dell'Ordine può essere variato, emendato o modificato o l'Ordine può essere sospeso, annullato o risolto mediante accordo scritto tra le parti o può essere rescisso, in ogni caso senza il consenso di qualsiasi società del gruppo di Vita Global Holdings Limited. 19.2Ogni Ordine è personale per il Venditore e il Venditore non può cedere o trasferire o pretendere di cedere o trasferire a qualsiasi altra persona nessuno dei suoi diritti o subappaltare nessuno dei suoi obblighi ai sensi dell'Ordine. 19.3Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita da una parte all'altra ai sensi delle presenti Condizioni dovrà essere inviata per Iscritto all'altra parte presso la sua sede legale o la sua sede d'affari principale o a qualsiasi altro indirizzo che possa essere stato notificato al momento rilevante dalla parte interessata ai sensi della presente disposizione e tale comunicazione dovrà essere consegnata a mano, per posta prioritaria o estera o via fax o via PEC. Le comunicazioni notificate a mano o via fax o via PEC saranno considerate notificate immediatamente, a condizione che, (i) nel caso di avvisi notificati via fax, si ottenga una ricevuta di trasmissione e (ii) nel caso di avvisi notificati via PEC, si ottenga una ricevu...