Reati societari Clausole campione

Reati societari. In Italia l’art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, recante “Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell’art. 11 della Legge 3 ottobre 2001, n. 366”, ha introdotto all’interno del D.lgs. 231/2001 l’art. 25 ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla commissione dei reati societari. La Società fortemente vieta la restituzione, anche mediante condotte dissimulate, dei conferimenti effettuati dai soci o la liberazione, per i medesimi, dall’obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale. E’, altresì, vietato: • ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili; • effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori; • formare o aumentare fittiziamente il capitale delle Società, mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle Società in caso di trasformazione; • effettuare ogni genere di operazione illecita su azioni o quote societarie o della Società controllante o, comunque, qualsiasi operazione idonea a cagionare danno ai creditori; • determinare, con atti simulati o fraudolenti, maggioranze fittizie nelle assemblee della Società; • ripartire indebitamente i beni sociali per i liquidatori.
Reati societari. F.1. Reati applicabili Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati societari. ▪ False comunicazioni sociali, previsto dall’art. 2621 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla Società per conto di terzi. La pena è diversa e più grave se la condotta di cui sopra ha cagionato un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori. ▪ False comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori, previsto dall’art. 2622 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori. ▪ Impedito controllo, previsto dall’art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, cagionano danno ai soci impedendo o comunque ostacolando lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altr...
Reati societari. 2.3.1 Le singole fattispecie di reato L’art. 25-ter del Decreto comprende la maggior parte dei reati societari. L’interesse generale che tali reati intendono prevenire è la trasparenza nei documenti contabili e nella gestione societaria, nonché la corretta informazione ai soggetti estranei al management aziendale. Nel prosieguo sono elencate le singole fattispecie contemplate nell’art. 25-ter del Decreto rilevanti per l’attività svolta dalla Società e le relative modalità di commissione. • False comunicazioni sociali (art. 2621 codice civile) e False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 codice civile) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori rispondono per le false comunicazioni sociali quando, al fine di conseguire un ingiusto profitto, consapevolmente espongono nei bilanci, nelle relazioni e nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico. Per la consumazione della contravvenzione prevista dall’art. 2621 è sufficiente che la falsa dichiarazione o l’omissione siano idonei a trarre in inganno soci e creditori. L’art. 2622 punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Il medesimo articolo specifica che alle società sopra identificate sono equiparate:
Reati societari. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti: • Predisposizione dei bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione e approvazione) • Gestione delle operazioni societarieGestione del rapporto con il collegio sindacale • CHAIRMAN • ADMINISTRATION & FINANCE • STAFF & ORGANIZATION (Executive Assistant, Human Resources Management) • False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) • Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) • Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) • Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) • Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) • Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) • Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.) • Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.) • Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, meglio nota come Legge Anti-corruzione; tale legge, se da un lato ha apportato importanti modifiche al codice penale in termini di innalzamento delle pene edittali, di riformulazione di alcune fattispecie penali già esistenti, tra cui il reato di concussione, dall’altro ha avuto il pregio di introdurre nell’ambito dell’ ordinamento giuridico italiano una fattispecie penale, già da tempo nota e in vigore in altri ordinamenti giuridici come quello statunitense e britannico, la corruzione tra privati. In particolare l’art. 1, comma 76 della Legge Anti-corruzione ha riformulato l’art. 2635 c.c., inserito al Capo IV, Titolo XI, Disposizioni penali in materia di società e consorzi, del Libro V del codice civile, rubricato “Corruzione tra privati”. Successivamente il D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, emanato in “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”, ha modificato ulteriormente il reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. e ha introdotto il reato di istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635-bis c.c. In dettaglio, l’art. 2635 c.c., “Corruzione tra privati”, punisce gli amministrato...
Reati societari. (Art. 25-ter, D.lgs. n. 231/2001).
Reati societari. 1 I Reati Societari
Reati societari. (Art. 25ter D.lgs. 231/2001, Artt. 2621, 2623, 2625, 2632, 2626, 2627, 2628, 2629, 2633, 2636, 2637, 2629bis, 2638, 2635 Codice Civile) I reati societari devono essere considerati ai fini dell’analisi come categoria unitaria in quanto prevedono specifici criteri per l’imputazione della responsabilità alla Società e per l’identificazione delle persone fisiche dalla cui azione può derivare la contestazione alla Società stessa: in particolare (I) si considera solo il requisito dell’interesse (con esclusione dunque del vantaggio),
Reati societari. False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c. come modificati dall’art.1 comma 77 della legge 06.11.2012 n.190 e dalla legge 27.05.15 n.69) Fatti di lieve entità Condotte rilevanti (art.2621-bis c.c.)
Reati societari. Art. 2621 c.c. modificato (False comunicazioni sociali).-
Reati societari. Macroprocessi Falsità in comunicazioni e relazioni Tutela penale del capitale sociale Tutela penale del funzionamento della società Tutela penale delle funzioni di Vigilanza Corruzione tra privati Gestione portafoglio  Gestione liquidazioni   Gestione riserve tecniche    Riassicurazione   Gestione finanziaria     Servizi generali  Amministrazione e contabilità   Contabilità tecnica     Gestione adempimenti fiscali   Marketing strategico e comunicazione commerciale  Pianificazione e controllo vendite   Gestione sistemi informativi    Gestione risorse umane   Gestione sicurezza   Gestione immobiliare     Legale e societario      Gestione reclami    Coordinamento e gestione Gruppo   