Corruzione tra privati Clausole campione

Corruzione tra privati. Il reato previsto dall’art. 2635 cod. civ. punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Tale reato è rilevante ai fini della responsabilità degli enti, solo con riferimento ai corruttori “attivi” e pertanto saranno sanzionate ai sensi del Decreto le società i cui manager (ovvero rappresentanti, procuratori, mandatari, ecc.) avranno dato o promesso denaro o altra utilità ai soggetti corruttibili.
Corruzione tra privati. I reati in oggetto sono previsti da:  art. 2635, cod. civ. – Corruzione tra privati.  La fattispecie di reato di corruzione tra privati si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di una società privata ricevono per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, un compenso che non è loro dovuto, o ne accettano la promessa, cagionando un nocumento alla società a cui appartengono.  Xxxxxxx di un prodotto finanziario a condizioni di favore ad un amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco o liquidatore di una società privata fornitrice, per ottenere una fornitura di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato, cagionando un nocumento alla società fornitrice ‒ Liquidazione di sinistri di importo superiore a quanto dovuto o liquidazione di sinistri fuori garanzia a favore di un soggetto privato a scopo corruttivo.  Liquidazione di sinistri di importo superiore a quanto dovuto o liquidazione di sinistri fuori garanzia a favore di un amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco o liquidatore di una società privata fornitrice, per ottenere una fornitura di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato, cagionando un nocumento alla società fornitrice  Mancato rispetto della procedura interna nell'effettuare i pagamenti, al fine di corrompere un soggetto privato  Corruzione di un rappresentante di una società privata cliente o di un fornitore di UnipolSai, attraverso affidamento di incarico a legali segnalati dal soggetto da corrompere ‒ Acquisto di beni o servizi da società fornitrici segnalate da un soggetto privato, a scopo corruttivo  Corruzione di un rappresentante di una società privata fornitrice, al fine di ottenere beni e servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato  Corruzione di un soggetto privato attraverso la concessione di un contributo di sponsorizzazione  Mancato rispetto delle procedure interne nell’effettuare i pagamenti, al fine di corrompere un soggetto privato ‒ Vendita ad un soggetto privato di un’auto al di sotto del prezzo di mercato a scopo corruttivo, per ottenerne un vantaggio per la Compagnia  Annullamento di una franchigia a favore di un soggetto privato a scopo corruttivo.  Costituzione di provviste di denaro illecite (ad esempio concedendo indennità di chiu...
Corruzione tra privati. (art. 2635 c.c.)
Corruzione tra privati. Attività Sensibili Area Reato gestione della clientela acquisita per formazione, convegni, master docenti interni ed esterni per attività master
Corruzione tra privati. Attività Sensibili Area Reato • Gestione del processo di acquisizione di nuova clientela e di gestione della clientela acquisita per attività di formazione, di consulenza, per realizzazione di progetti • Partecipazione a gare indette da soggetti privati per l’organizzazione di corsi di formazione, master • Ricerca di sponsor per corsi di formazione, convegni, master • CHAIRMAN -XXXX • PEOPLE, ORGANIZATION & SCHOOL EXCELLENCE (Internationalization, School Excellence, Strategic Projects, Events, Campus life & Facilities, HR & Organization, Executive Assistant) • CORPORATE EDUCATION (Regional Sales Management, In-house Solutions & Operations, Management Academy Sales, Management Academy Operations) • AFC, LEGAL & PUBLIC TENDER (Legal & Compliance, Admin & Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) • Selezione agenti/consulenti, docenti interni ed esterni per attività di promozione • Selezione dei relatori esterni per corsi di formazione • Selezione dei partecipanti al master • Assegnazione di borse di studio Finance, Controllo di gestione, Public Tender & Funded Projects) • MASTER PROGRAMS (Recruitment & Admission, Learning Journey, Engagement & Networking) • IPA • BRAND, MARKETING & PRODUCT MANAGEMENT (Digital Marketing, Brand & Communication, Open Programs Product Management, Academy Product Management, IPA Product Management, Business Intelligence) • DIGITAL TRANSFORMATION (Digital Development, Enterprise Architect, ICT Services & Infrastructure, PMO, Flexa/Gaze)
Corruzione tra privati. In particolare è fatto divieto di:  offrire, promettere, dare, pagare, qualunque somma di denaro, altre utilità, vantaggi o qualunque cosa di valore ad Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci e Liquidatori di aziende private o a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, allo scopo di influenzare la commissione da parte di tali soggetti di atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio.
Corruzione tra privati. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.
Corruzione tra privati. Al fine di prevenire la commissione del reato di corruzione tra privati, è fatto divieto di: • effettuare ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia, a soggetti appartenenti ad enti privati; • distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a soggetti appartenenti ad enti privati, o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la brand image della Società. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche; • accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.), in favore di soggetti appartenenti ad enti privati, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto; • effettuare prestazioni in favore dei consulenti, dei partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere. Si precisa che AMTAB ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza che contiene al suo interno i presidi e le misure di prevenzione adottati dalla Società a presidio di tutti i fenomeni corruttivi (la c.d. maladministration), compresi quelli di corruzione passiva. Come indicato nel Regolamento dei flussi informativi verso l’OdV:
Corruzione tra privati. La Società ripudia e sanziona qualsiasi comportamento di tipo corruttivo anche nei rapporti fra privati. In particolare è vietato il comportamento di chi dà o promette denaro o altra utilità a qualsiasi soggetto appartenente ad altra entità, affinché quest’ultimo vìoli gli obblighi inerenti il proprio ufficio o l’obblighi di fedeltà verso l’ente di appartenenza. Né si deve procedere ad assecondare alcuna richiesta da parte di terzi in tal senso. A mero titolo di esempio, sono vietate le seguenti condotte orientate a favorire un’attività o indurre violazioni contrattuali da parte di terzi: i) corruzione o uso di tangenti ii) assunzioni; iii) diffusione di informazioni riservate.
Corruzione tra privati. (art. 25 ter, co.1, lett. s-bis) .. Error! Bookmark not defined.