ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO Clausole campione

ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO. Il Soggetto beneficiario avrà la facoltà di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il Finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa di riferimento ed in misura tale che sia sempre rispettata l’originaria proporzione tra il Finanziamento agevolato e il Finanziamento, dietro corresponsione da parte del medesimo Soggetto beneficiario della commissione contrattualmente prevista per detta evenienza dal Contratto di Finanziamento.
ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO. In caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte dell’Assicurato, il Programma Assicurativo cessa e l’Assicuratore, per il tramite del Broker, restituirà all’Assicurato la porzione di premio relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata del finanziamento e la sua scadenza originaria, al netto delle spese sostenute per il rimborso del premio pari a €
ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO. In caso di estinzione totale anticipata o di trasferimento del Finanziamento da parte dell’Assicurato, lo stesso non sarà più tenuto a versare mensilmente il premio all’Assicuratore con l’eventuale rimborso da parte dell’Assicuratore della rata pagata in eccesso nel mese di chiusura del Finanziamento stesso. In caso di estinzione parziale anticipata del Finanziamento, il Programma Assicurativo rimane in vigore sulla base del nuovo piano di ammortamento concordato con la Contraente al momento dell’estinzione parziale.
ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO. In caso di estinzione totale anticipata o di trasferimento del Finanziamen- to da parte dell’Assicurato, l’Assicuratore restituirà all’Assicurato la por- zione di premio relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento e la sua scadenza origi- naria, al netto delle spese amministrative sostenute per l’emissione del contratto, delle spese per il rimborso del premio pari a € 40.00 e delle im- poste. In caso di estinzione totale il Programma Assicurativo cessa salvo che l’Assicurato richieda che lo stesso rimanga in vigore fino alla scaden- za originaria del Finanziamento mediante apposita comunicazione da consegnare all’Assicuratore. In questo caso non vi sarà alcun rimborso di premio che resta acquisito dall’Assicuratore per far fronte ai rischi assunti con il contratto e la prestazione sarà corrisposta al Beneficiario e sarà cal- colata sulla base del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di Finanziamento. In caso di estinzione parziale anticipata del Finanziamento l’Assicuratore restituirà all’Assicurato la porzione di premio relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipa- ta e la sua scadenza originaria, al netto del premio relativo al nuovo piano di ammortamento, delle spese amministrative sostenute per l’emissione del contratto, delle spese per il rimborso del premio pari a € 40.00 e delle imposte. In caso di estinzione parziale anticipata del Finanziamento, il Programma Assicurativo rimane in vigore sulla base del nuovo piano di ammortamento concordato con la Contraente al momento dell’estinzio- ne parziale. La porzione di premio da restituire è calcolata: per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. La formula utilizzata per il calcolo del rimborso del premio è la seguente: Dove:
ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO. In caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte dell’Assicurato, il Programma Assicurativo cessa e l’Assicuratore, per il tramite del Broker, restituirà all’Assicurato la porzione di premio relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata del finanziamento e la sua scadenza originaria, al netto delle spese sostenute per il rimborso del premio pari a € 40.00. La porzione di premio da restituire è calcolata: per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. L’Assicurato, in alternativa, può richiedere che il Programma Assicurativo rimanga in vigore fino alla scadenza originaria del finanziamento mediante apposita comunicazione, da consegnare alla Contraente contestualmente all’estinzione del finanziamento.
ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO. 5 ART. 6 – RECESSO 5 ART. 7 – PRESTAZIONI ASSICURATE 5 ART. 8 – LIMITAZIONI 7
ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO. In caso di estinzione anticipata del finanziamento la Società restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, depurato delle imposte governative. In alternativa la Società, su richiesta del Debitore/Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO. In caso di estinzione anticipata totale del finanziamento, l’importo da rimborsare è determinato in relazione al numero delle rate originariamente previste dal finanziamento e al numero intero delle rate residue alla data di estinzione anticipata del finanziamento stesso, secondo la seguente formula: R = (P / N )*T Dove: • R = ammontare da rimborsare • P = premio unico • N = numero totale di rate in cui è stato previsto il rimborso del finanziamento • T = numero previsto delle rate residue del finanziamento alla data dell’anticipata estinzione In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento, l’importo da rimborsare è determinato secondo la seguente formula: R = P * T/N * Crimb / Ciniz dove: • R = ammontare da rimborsare • P = premio unico • N = numero totale di rate in cui è stato previsto il rimborso del finanziamento • T = numero previsto delle rate residue del finanziamento alla data dell’anticipata estinzione • Ciniz = importo iniziale del Finanziamento • Crimb = importo estinto del Finanziamento
ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, valgono le norme indicate, a seconda dei casi, all’art. 4/A o all’art. 4/B delle Condizioni di Assicurazione.
ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO rimborso del capitale residuo di un finanziamento in un’unica soluzione e in anticipo rispetto al piano di rientro previsto.