Decorrenza delle garanzie Clausole campione

Decorrenza delle garanzie. Le Garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno di erogazione del Prestito Personale o del Finanziamento Finalizzato (Data di Decorrenza).
Decorrenza delle garanzie. La Polizza si intende conclusa nel momento in cui il Contraente, a seguito della trasmissione all’Assicuratore della Proposta, riceve il Certificato di Polizza, o altra comunicazione scritta di accettazione della Proposta, proveniente dall’Assicuratore. La conclusione della Polizza è altresì subordinata alla sottoscrizione, da parte del Debitore, del Modulo di Accettazione. La Data di decorrenza è fissata alle ore 24.00 della data di inizio del piano di ammortamento del Finanziamento, indicata sul Certificato di Polizza. Si considera, in ogni caso, che la garanzia estenda la sua efficacia al periodo precedente la Data di Decorrenza della Polizza fino ad un massimo di 60 (sessanta) giorni.
Decorrenza delle garanzie. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza.
Decorrenza delle garanzie. Le garanzie assicurate con la presente Polizza Collettiva decorrono dalle ore 24:00 del giorno di stampa della Lettera di Conferma (attivazione della Copertura Assicurativa) inviata al cliente da parte di CNP, a condizione che sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto e non sia pervenuto all’Aderente/Assicurato il rifiuto da parte della Compagnia a causa del mancato rispetto dei limiti assuntivi (di cui all’art.12 cfr) o non vi siano i Requisiti di assicurabilità (di cui all’art.1.2 cfr) o ancora nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze indicate dall’Assicurato nel Questionario Medico.
Decorrenza delle garanzie. Le GaranzieFurto e Incendio” e “Assistenza” decorrono dalle ore 24:00 del giorno di liquidazione del finanziamento e hanno una durata pari a 12, 24 o 36 mesi.
Decorrenza delle garanzie. Le garanzie decorrono dalle ore 24:00 del giorno di effetto dell’assicurazione.
Decorrenza delle garanzie. L’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la rata sono stati pagati; altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
Decorrenza delle garanzie. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del contrat - to di finanziamento della Contraente.
Decorrenza delle garanzie. Le Garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 (ventiquattro) della Data di Decorrenza, indicata sul certificato di assicurazione quale giorno di adesione telefonica alla Polizza da parte del Contraente.
Decorrenza delle garanzie. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza a patto che sia stato corrisposto il Premio contrattualmente previsto.