Common use of Estinzione anticipata Clause in Contracts

Estinzione anticipata. Il Cliente potrà richiedere in qualsiasi momento di estinguere, in tutto o in parte, anticipatamente il proprio debito (e, in tal caso, il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto) purché nel frattempo non sia incorso nella decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 9. In questo ultimo caso, il Cliente sarà tenuto a pagare il capitale residuo, gli interessi e i costi già maturati. Il Cliente sarà inoltre tenuto a pagare un indennizzo alla ‹‹Banca››, secondo i criteri di seguito indicati: una somma pari all’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero allo 0,5 % del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. L’indennizzo non potrà in ogni caso superare l’importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L’indennizzo non è dovuto dal Cliente: • se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito, oppure • se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito • se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto. • se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000,00 Euro. Ricevuta la richiesta di estinzione anticipata, la ‹‹Banca›› comunica al Cliente l’ammontare dell’importo dovuto, facendo riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Il Cliente dovrà provvedere al pagamento in un’unica soluzione delle somme dovute entro il termine indicato dalla ‹‹Banca››, determinando così l’estinzione del debito. Qualora il Cliente non versi tempestivamente dette somme, l’estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza. In caso di mancato, insufficiente o ritardato pagamento delle rate entro i termini contrattualmente previsti - ovvero di quanto dovuto a seguito della decadenza dal beneficio del termine - il Cliente è tenuto a corrispondere alla ‹‹Banca›› gli interessi moratori in misura pari al Tasso massimo pro tempore previsto dalla vigente normativa di settore nei limiti dei tassi soglia ai sensi della legge sull’usura , applicato su ogni importo e/o onere contrattuale dovuto per ciascun mese di ritardo, senza necessità di diffida o costituzione in mora. Il Cliente ha inoltre l’obbligo di rimborsare alla ‹‹Banca›› le spese sostenute per solleciti postali o telefonici nella misura del 10% dello scaduto per ogni sollecito, per interventi di recupero del Veicolo, fino al 10% di ogni importo scaduto e con un minimo di 35,00 Euro per ogni intervento, nonché per eventuali spese legali. Ai sensi del Codice di Deontologia Privacy allegato alla presente richiesta, il mancato, incompleto o ritardato pagamento potrà essere segnalato ai Sistemi di Informazione Creditizia elencati nell’Informativa sulla Privacy allegata, determinando una maggiore difficoltà del Cliente nell’accesso al credito. Il mancato pagamento di almeno due rate, la diminuzione delle garanzie prestate al momento della sottoscrizione del presente contratto o la mancata concessione di quelle promesse, nonché, ai sensi dell’art. 1219 x.x., xxxxx 0, x. 0), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx del Cliente di non voler eseguire l’obbligazione, comporta la facoltà per la ‹‹Banca›› ai sensi dell’art. 1186 c.c. di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine con comunicazione scritta e senza preavviso. La mancata osservanza degli obblighi contrattuali previsti agli artt. 3 e 5 e l’infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti da parte del Cliente e degli eventuali coobbligati e garanti, comporta la facoltà per la ‹‹Banca›› di dichiarare la risoluzione del contratto con comunicazione scritta e senza preavviso. In entrambi i casi, il Cliente - entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di cui ai punti precedenti - dovrà rimborsare alla ‹‹Banca›› in un’unica soluzione: capitale residuo, scaduto e a scadere, gli interessi maturati e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e non pagate, le eventuali somme dovute ai sensi dell’art. 8. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data di ricezione della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, decorreranno gli interessi di mora sull’intero capitale non pagato calcolati come previsto all’art. 8.

Appears in 2 contracts

Samples: Condizioni Generali Di Finanziamento Per I Clienti Consumatori, Condizioni Generali Di Finanziamento Per I Clienti Consumatori

Estinzione anticipata. Il Cliente potrà richiedere può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento di estingueremomento, in tutto o in parte, anticipatamente il proprio debito (e, in tal caso, l’importo dovuto a Cofidis inviando comunicazione secondo le modalità indicate al precedente punto 12.1. In tale caso il Cliente ha diritto ad a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto) purché nel frattempo non sia incorso nella decadenza dal beneficio Contratto. - Indennità a carico del termine ai sensi dell’art. 9. Cliente In questo ultimo caso, caso di rimborso anticipato il Cliente sarà è tenuto a pagare il capitale residuo, gli interessi e i costi già maturati. Il Cliente sarà inoltre tenuto corrispondere a pagare un indennizzo alla ‹‹Banca››, secondo i criteri di seguito indicati: una somma pari all’1% dell’importo Cofidis sull’importo rimborsato in anticipo, anticipo un’ indennità pari a: • 1% se la vita residua del contratto Contratto è superiore a ad un anno, ovvero allo 0,5 ; • 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto Contratto è pari o inferiore a ad un anno. L’indennizzo L’indennità non potrà può, in ogni caso caso, superare l’importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contrattoContratto. L’indennizzo - Casi in cui l’indennità non è dovuto dal Cliente: • dovuta Il Cliente non deve corrispondere alcuna indennità se il rimborso anticipato anticipato: • è effettuato in esecuzione di un contratto Contratto di assicurazione destinato a garantire il garanzia del credito, oppure ; se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito • se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto. • se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000,00 Euro10.000 euro. Ricevuta la In caso di richiesta di estinzione anticipatarimborso anticipato, la ‹‹Banca›› Xxxxxxx comunica al Cliente i tempi e le modalità per corrispondere l’ammontare dell’importo dovutodel capitale residuo, facendo riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Il Cliente dovrà provvedere al pagamento in un’unica soluzione delle somme dovute entro il termine indicato dalla ‹‹Banca››, determinando così l’estinzione del debitodegli interessi e degli altri oneri maturati. Qualora il Cliente non versi tempestivamente dette sommesomme o versi un importo minore di quello dovuto, l’estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza, sulla base di un nuovo conteggio estintivo aggiornato a tale data. In caso ogni caso, sarà facoltà di mancato, insufficiente o ritardato pagamento delle rate entro i termini contrattualmente previsti - ovvero Xxxxxxx trattenere le somme versate e considerarle ai fini di quanto dovuto a seguito della decadenza dal beneficio un rimborso parziale del termine - il Cliente è tenuto a corrispondere alla ‹‹Banca›› gli interessi moratori in misura pari al Tasso massimo pro tempore previsto dalla vigente normativa di settore nei limiti dei tassi soglia ai sensi della legge sull’usura , applicato su ogni importo e/o onere contrattuale dovuto per ciascun mese di ritardo, senza necessità di diffida o costituzione in mora. Il Cliente ha inoltre l’obbligo di rimborsare alla ‹‹Banca›› le spese sostenute per solleciti postali o telefonici nella misura del 10% dello scaduto per ogni sollecito, per interventi di recupero del Veicolo, fino al 10% di ogni importo scaduto e con un minimo di 35,00 Euro per ogni intervento, nonché per eventuali spese legali. Ai sensi del Codice di Deontologia Privacy allegato alla presente richiesta, il mancato, incompleto o ritardato pagamento potrà essere segnalato ai Sistemi di Informazione Creditizia elencati nell’Informativa sulla Privacy allegata, determinando una maggiore difficoltà del Cliente nell’accesso al credito. Il mancato pagamento di almeno due rate, la diminuzione delle garanzie prestate al momento della sottoscrizione del presente contratto o la mancata concessione di quelle promesse, nonché, ai sensi dell’art. 1219 x.xPrestito Personale., xxxxx 0, x. 0), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx del Cliente di non voler eseguire l’obbligazione, comporta la facoltà per la ‹‹Banca›› ai sensi dell’art. 1186 c.c. di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine con comunicazione scritta e senza preavviso. La mancata osservanza degli obblighi contrattuali previsti agli artt. 3 e 5 e l’infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti da parte del Cliente e degli eventuali coobbligati e garanti, comporta la facoltà per la ‹‹Banca›› di dichiarare la risoluzione del contratto con comunicazione scritta e senza preavviso. In entrambi i casi, il Cliente - entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di cui ai punti precedenti - dovrà rimborsare alla ‹‹Banca›› in un’unica soluzione: capitale residuo, scaduto e a scadere, gli interessi maturati e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e non pagate, le eventuali somme dovute ai sensi dell’art. 8. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data di ricezione della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, decorreranno gli interessi di mora sull’intero capitale non pagato calcolati come previsto all’art. 8.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Di Finanziamento “Prestito Personale”, Contratto Di Finanziamento “Prestito Personale”

Estinzione anticipata. Il Cliente potrà richiedere può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento di estingueremomento, in tutto o in parte, anticipatamente il proprio debito (e, in tal caso, l’importo dovuto a Cofidis inviando comunicazione secondo le modalità indicate al precedente punto 12.1. In tale caso il Cliente ha diritto ad a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto) purché nel frattempo non sia incorso nella decadenza dal beneficio Contratto. - Indennità a carico del termine ai sensi dell’art. 9. Cliente In questo ultimo caso, caso di rimborso anticipato il Cliente sarà è tenuto a pagare il capitale residuo, gli interessi e i costi già maturati. Il Cliente sarà inoltre tenuto corrispondere a pagare un indennizzo alla ‹‹Banca››, secondo i criteri di seguito indicati: una somma pari all’1% dell’importo Cofidis sull’importo rimborsato in anticipo, anticipo un’ indennità pari a: • 1% se la vita residua del contratto Contratto è superiore a ad un anno, ovvero allo 0,5 ; • 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto Contratto è pari o inferiore a ad un anno. L’indennizzo L’indennità non potrà può, in ogni caso caso, superare l’importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contrattoContratto. L’indennizzo - Casi in cui l’indennità non è dovuto dal Cliente: • dovuta Il Cliente non deve corrispondere alcuna indennità se il rimborso anticipato anticipato: • è effettuato in esecuzione di un contratto Contratto di assicurazione destinato a garantire il garanzia del credito, oppure ; se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito • se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto. • se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000,00 Euro10.000 euro. Ricevuta la In caso di richiesta di estinzione anticipatarimborso anticipato, la ‹‹Banca›› Xxxxxxx comunica al Cliente i tempi e le modalità per corrispondere l’ammontare dell’importo dovutodel capitale residuo, facendo riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Il Cliente dovrà provvedere al pagamento in un’unica soluzione delle somme dovute entro il termine indicato dalla ‹‹Banca››, determinando così l’estinzione del debitodegli interessi e degli altri oneri maturati. Qualora il Cliente non versi tempestivamente dette sommesomme o versi un importo minore di quello dovuto, l’estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza, sulla base di un nuovo conteggio estintivo aggiornato a tale data. In caso ogni caso, sarà facoltà di mancato, insufficiente o ritardato pagamento delle rate entro i termini contrattualmente previsti - ovvero Xxxxxxx trattenere le somme versate e considerarle ai fini di quanto dovuto a seguito della decadenza dal beneficio un rimborso parziale del termine - il Cliente è tenuto a corrispondere alla ‹‹Banca›› gli interessi moratori in misura pari al Tasso massimo pro tempore previsto dalla vigente normativa di settore nei limiti dei tassi soglia ai sensi della legge sull’usura , applicato su ogni importo e/o onere contrattuale dovuto per ciascun mese di ritardo, senza necessità di diffida o costituzione in mora. Il Cliente ha inoltre l’obbligo di rimborsare alla ‹‹Banca›› le spese sostenute per solleciti postali o telefonici nella misura del 10% dello scaduto per ogni sollecito, per interventi di recupero del Veicolo, fino al 10% di ogni importo scaduto e Prestito Personale con un minimo di 35,00 Euro per ogni intervento, nonché per eventuali spese legali. Ai sensi del Codice di Deontologia Privacy allegato alla presente richiesta, il mancato, incompleto o ritardato pagamento potrà essere segnalato ai Sistemi di Informazione Creditizia elencati nell’Informativa sulla Privacy allegata, determinando una maggiore difficoltà del Cliente nell’accesso al credito. Il mancato pagamento di almeno due rate, la diminuzione delle garanzie prestate al momento della sottoscrizione del presente contratto o la mancata concessione di quelle promesse, nonché, ai sensi dell’art. 1219 x.xConsolidamento., xxxxx 0, x. 0), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx del Cliente di non voler eseguire l’obbligazione, comporta la facoltà per la ‹‹Banca›› ai sensi dell’art. 1186 c.c. di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine con comunicazione scritta e senza preavviso. La mancata osservanza degli obblighi contrattuali previsti agli artt. 3 e 5 e l’infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti da parte del Cliente e degli eventuali coobbligati e garanti, comporta la facoltà per la ‹‹Banca›› di dichiarare la risoluzione del contratto con comunicazione scritta e senza preavviso. In entrambi i casi, il Cliente - entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di cui ai punti precedenti - dovrà rimborsare alla ‹‹Banca›› in un’unica soluzione: capitale residuo, scaduto e a scadere, gli interessi maturati e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e non pagate, le eventuali somme dovute ai sensi dell’art. 8. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data di ricezione della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, decorreranno gli interessi di mora sull’intero capitale non pagato calcolati come previsto all’art. 8.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Di Finanziamento “Prestito Personale Con Consolidamento”, Contratto Di Finanziamento “Prestito Personale Con Consolidamento”

Estinzione anticipata. Il Cliente potrà richiedere in qualsiasi momento di estinguere, in tutto o in parte, anticipatamente il proprio debito (e, in tal caso, il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto) purché nel frattempo non sia incorso nella decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 910. In questo ultimo caso, il Cliente sarà tenuto a pagare il capitale residuo, gli interessi e i costi già maturati. Il Cliente sarà inoltre tenuto a pagare un indennizzo alla ‹‹Banca››, secondo i criteri di seguito indicati: una somma pari all’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero allo 0,5 % del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. L’indennizzo non potrà in ogni caso superare l’importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L’indennizzo non è dovuto dal Cliente: • se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito, oppure • se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito • se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto. contratto • se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000,00 Euro. Ricevuta la richiesta di estinzione anticipata, la ‹‹Banca›› comunica al Cliente l’ammontare dell’importo dovuto, facendo riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Il Cliente dovrà provvedere al pagamento in un’unica soluzione delle somme dovute entro il termine indicato dalla ‹‹Banca››, determinando così l’estinzione del debito. Qualora il Cliente non versi tempestivamente dette somme, l’estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza. In caso di mancato, insufficiente o ritardato pagamento delle rate entro i termini contrattualmente previsti - ovvero di quanto dovuto a seguito della decadenza dal beneficio del termine - il Cliente è tenuto a corrispondere alla ‹‹Banca›› gli interessi moratori in misura pari al Tasso massimo pro tempore previsto dalla vigente normativa di settore nei limiti dei tassi soglia ai sensi della legge sull’usura , applicato su ogni importo e/o onere contrattuale dovuto per ciascun mese di ritardo, senza necessità di diffida o costituzione in mora. Il Cliente ha inoltre l’obbligo di rimborsare alla ‹‹Banca›› le spese sostenute per solleciti postali o telefonici nella misura del 10% dello scaduto per ogni sollecito, per interventi di recupero del Veicolo, fino al 10% di ogni importo scaduto e con un minimo di 35,00 Euro per ogni intervento, nonché per eventuali spese legali. Ai sensi del Codice di Deontologia Privacy allegato alla presente richiesta, il mancato, incompleto o ritardato pagamento potrà essere segnalato ai Sistemi di Informazione Creditizia elencati nell’Informativa sulla Privacy allegata, determinando una maggiore difficoltà del Cliente nell’accesso al credito. Il mancato pagamento di almeno due rate, la diminuzione delle garanzie prestate al momento della sottoscrizione del presente contratto o la mancata concessione di quelle promesse, nonché, ai sensi dell’art. 1219 x.x., xxxxx 0, x. 0), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx del Cliente di non voler eseguire l’obbligazione, comporta la facoltà per la ‹‹Banca›› ai sensi dell’art. 1186 c.c. di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine con comunicazione scritta e senza preavviso. La mancata osservanza degli obblighi contrattuali previsti agli artt. 3 e 5 e l’infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti da parte del Cliente e degli eventuali coobbligati e garanti, comporta la facoltà per la ‹‹Banca›› di dichiarare la risoluzione del contratto con comunicazione scritta e senza preavviso. In entrambi i casi, il Cliente - entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di cui ai punti precedenti - dovrà rimborsare alla ‹‹Banca›› in un’unica soluzione: capitale residuo, scaduto e a scadere, gli interessi maturati e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e non pagate, le eventuali somme dovute ai sensi dell’art. 8. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data di ricezione della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, decorreranno gli interessi di mora sull’intero capitale non pagato calcolati come previsto all’art. 8.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Finanziamento Per I Clienti Consumatori

Estinzione anticipata. Il Cliente potrà richiedere in qualsiasi momento di estinguere, in tutto o in parte, anticipatamente il proprio debito (e, in tal caso, il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto) purché nel frattempo non sia incorso nella decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 9. In questo ultimo caso, il Cliente sarà tenuto a pagare il capitale residuo, gli interessi e i costi già maturati. Il Cliente sarà inoltre tenuto a pagare un indennizzo alla ‹‹Banca››, secondo i criteri di seguito indicati: ‹‹Banca›› per una somma pari all’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero allo 0,5 % del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. L’indennizzo non potrà in ogni caso superare l’importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. ; L’indennizzo non è dovuto dal Cliente: • se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito, oppure • se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito • se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto. contratto • se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000,00 Euro. Ricevuta la richiesta di estinzione anticipata, la ‹‹Banca›› comunica al Cliente l’ammontare dell’importo dovuto, facendo riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Il Cliente dovrà provvedere al pagamento in un’unica soluzione delle somme dovute entro il termine indicato dalla ‹‹Banca››, determinando così l’estinzione del debito. Qualora il Cliente non versi tempestivamente dette somme, l’estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza. In caso di mancato, insufficiente o ritardato pagamento delle rate entro i termini contrattualmente previsti - ovvero di quanto dovuto a seguito della decadenza dal beneficio del termine - il Cliente è tenuto a corrispondere alla ‹‹Banca›› gli interessi moratori in misura pari al Tasso massimo pro tempore previsto dalla vigente normativa di settore nei limiti dei tassi soglia ai sensi della legge sull’usura , applicato su ogni importo e/o onere contrattuale dovuto per ciascun mese di ritardo, senza necessità di diffida o costituzione in mora. Il Cliente ha inoltre l’obbligo di rimborsare alla ‹‹Banca›› le spese sostenute per solleciti postali o telefonici nella misura del 10% dello scaduto per ogni sollecito, per interventi di recupero nella misura del Veicolo, fino al 10% di ogni importo scaduto e con un minimo di 35,00 Euro per ogni intervento, nonché per eventuali spese legali. Ai sensi del Codice di Deontologia Privacy allegato alla presente richiesta, il mancato, incompleto o ritardato pagamento potrà essere segnalato ai Sistemi di Informazione Creditizia elencati nell’Informativa sulla Privacy allegata, determinando una maggiore difficoltà del Cliente nell’accesso al credito. Il mancato pagamento di almeno due rate, la diminuzione delle garanzie prestate al momento della sottoscrizione del presente contratto o la mancata concessione di quelle promesse, nonché, ai sensi dell’art. 1219 x.x., xxxxx 0, x. 0), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx del Cliente di non voler eseguire l’obbligazione, comporta la facoltà per la ‹‹Banca›› ai sensi dell’art. 1186 c.c. di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine con comunicazione scritta e senza preavviso. La mancata osservanza degli obblighi contrattuali previsti agli artt. 3 2 e 5 e l’infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti da parte del Cliente e degli eventuali coobbligati e garanti, comporta la facoltà per la ‹‹Banca›› di dichiarare la risoluzione del contratto con comunicazione scritta e senza preavviso. In entrambi i casi, il Cliente - entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di cui ai punti precedenti - dovrà rimborsare alla ‹‹Banca›› in un’unica soluzione: capitale residuo, scaduto e a scadere, gli interessi maturati sul capitale scaduto e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e non pagate, gli interessi moratori, le eventuali somme dovute ai sensi dell’art. 8, oltre alle spese di chiusura del contratto. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data di ricezione della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, decorreranno gli interessi di mora sull’intero capitale non pagato calcolati come previsto all’art. 8.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Finanziamento Per I Clienti Non Consumatori

Estinzione anticipata. Il Ai sensi dell’art. 125-sexies del TUB, il Cliente potrà richiedere in qualsiasi momento di estinguere, in tutto o in parte, anticipatamente il proprio debito (e, in tal caso, il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto) purché nel frattempo non sia incorso nella decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’artdell'art. 910 delle presenti Condizioni Generali. In questo ultimo caso, il Cliente sarà tenuto a pagare il capitale residuo, gli interessi e i costi già maturati. Il Cliente sarà inoltre tenuto a pagare un indennizzo alla ‹‹Banca››Banca, secondo i criteri di seguito indicati: una somma pari all’1% dell’importo dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero allo 0,5 % del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. L’indennizzo L'Indennizzo non potrà in ogni caso superare l’importo l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L’indennizzo L'indennizzo non è dovuto dal Cliente: • se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito, oppure • se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito • se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto. • se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000,00 Euro. Copia idonea alla stipula Ricevuta la richiesta di estinzione anticipata, la ‹‹Banca›› Banca comunica al Cliente l’ammontare l'ammontare dell’importo dovuto, facendo riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Il Cliente dovrà provvedere al pagamento in un’unica un'unica soluzione delle somme dovute entro il termine indicato dalla ‹‹Banca››Banca, determinando così l’estinzione l'estinzione del debito. Qualora il Cliente non versi tempestivamente dette somme, l’estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza. Condizioni Generali VAC Consumatori (FNMIC106) - Ver. 01/2019 - Pagina 2 di 3 In caso di mancato, insufficiente o ritardato pagamento delle rate entro i termini contrattualmente previsti - ovvero di quanto dovuto a seguito della decadenza dal beneficio del termine - il Cliente è tenuto a corrispondere alla ‹‹Banca›› Banca gli interessi moratori in misura pari al Tasso massimo pro tempore previsto dalla vigente normativa di settore nei limiti dei tassi di soglia ai sensi della legge sull’usura sull'usura, applicato su ogni importo e/o onere contrattuale dovuto per ciascun mese di ritardo, senza necessità di diffida o costituzione in mora. Il Cliente ha inoltre l’obbligo di rimborsare alla ‹‹Banca›› Banca le spese sostenute per solleciti postali o telefonici nella misura del 10% dello scaduto per ogni sollecito, per interventi di recupero nella misura del Veicolo, fino al 10% di ogni importo scaduto e con un minimo di 35,00 Euro per ogni intervento, nonché per eventuali spese legali. Ai sensi del Codice di Deontologia Privacy allegato alla presente richiesta, il mancato, incompleto o ritardato pagamento potrà essere segnalato ai Sistemi di Informazione informazione Creditizia elencati nell’Informativa sulla Privacy allegataallegata alle presenti Condizioni Generali, determinando una maggiore difficoltà del Cliente nell’accesso nell'accesso al credito. Il mancato pagamento di almeno due rate, la diminuzione delle garanzie prestate al momento della delia sottoscrizione del presente contratto o la a mancata concessione di quelle promesse, nonché, ai sensi dell’artdell'art. 1219 x.x1219, comma 2, n. 2), c.c., xxxxx 0, x. 0), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx la dichiarazione scritta del Cliente di non voler eseguire l’obbligazione, comporta la facoltà per la ‹‹Banca›› Banca ai sensi dell’art. 1186 c.c. di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine con comunicazione scritta e senza preavviso. La mancata osservanza degli obblighi contrattuali previsti agli artt. 3 e 5 6 delle presenti Condizioni Generali e l’infedele l'infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti da parte del Cliente e degli eventuali coobbligati e garanti, comporta la facoltà per la ‹‹Banca›› Banca di dichiarare la risoluzione del contratto con comunicazione scritta e senza preavviso. In entrambi i casi, il Cliente - entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di cui ai punti precedenti - dovrà rimborsare alla ‹‹Banca›› Banca in un’unica un'unica soluzione: capitale capitate residuo, scaduto e a scadere, gli interessi maturati sul capitale scaduto e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e non pagate, gli interessi moratori, le eventuali somme dovute ai sensi dell’artdell'art. 89 che precede. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data di ricezione della delia dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, decorreranno gli interessi di mora sull’intero capitale non pagato pagato, calcolati come previsto all’art. 89 che precede, e potrà essere richiesta una penale per la dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine e la notifica della stessa per € 30,00.

Appears in 1 contract

Samples: media-bpfweb.mpsa.com

Estinzione anticipata. Il Ai sensi dell’art. 125-sexies del TUB, il Cliente potrà richiedere in qualsiasi momento di estinguere, in tutto o in parte, anticipatamente il proprio debito (e, in tal caso, il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto) purché nel frattempo non sia incorso nella decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’artdell'art. 910 delle presenti Condizioni Generali. In questo ultimo caso, il Cliente sarà tenuto a pagare il capitale residuo, gli interessi e i costi già maturati. Il Cliente sarà inoltre tenuto a pagare un indennizzo alla ‹‹Banca››Banca, secondo i criteri di seguito indicati: una somma pari all’1% dell’importo dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero allo 0,5 % del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. L’indennizzo L'Indennizzo non potrà in ogni caso superare l’importo l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L’indennizzo L'indennizzo non è dovuto dal Cliente: • se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito, oppure • se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito • se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto. • se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000,00 Euro. Condizioni Generali i-Move, Informativa Privacy e Codice deontologico (FNMIC111) - Ver. 02/2019 - Pagina 2 di 7 Copia idonea alla stipula Ricevuta la richiesta di estinzione anticipata, la ‹‹Banca›› Banca comunica al Cliente l’ammontare l'ammontare dell’importo dovuto, facendo riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Il Cliente dovrà provvedere al pagamento in un’unica un'unica soluzione delle somme dovute entro il termine indicato dalla ‹‹Banca››Banca, determinando così l’estinzione l'estinzione del debito. Qualora il Cliente non versi tempestivamente dette somme, l’estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza. In caso di mancato, insufficiente o ritardato pagamento delle rate entro i termini contrattualmente previsti - ovvero di quanto dovuto a seguito della decadenza dal beneficio del termine - il Cliente è tenuto a corrispondere alla ‹‹Banca›› Banca gli interessi moratori in misura pari al Tasso massimo pro tempore previsto dalla vigente normativa di settore nei limiti dei tassi di soglia ai sensi della legge sull’usura sull'usura, applicato su ogni importo e/o onere contrattuale dovuto per ciascun mese di ritardo, senza necessità di diffida o costituzione in mora. Il Cliente ha inoltre l’obbligo di rimborsare alla ‹‹Banca›› Banca le spese sostenute per solleciti postali o telefonici nella misura del 10% dello scaduto per ogni sollecito, per interventi di recupero nella misura del Veicolo, fino al 10% di ogni importo scaduto e con un minimo di 35,00 Euro per ogni intervento, nonché per eventuali spese legali. Ai sensi del Codice di Deontologia Privacy allegato alla presente richiesta, il mancato, incompleto o ritardato pagamento potrà essere segnalato ai Sistemi di Informazione informazione Creditizia elencati nell’Informativa sulla Privacy allegataallegata alle presenti Condizioni Generali, determinando una maggiore difficoltà del Cliente nell’accesso nell'accesso al credito. Il mancato pagamento di almeno due rate, la diminuzione delle garanzie prestate al momento della delia sottoscrizione del presente contratto o la a mancata concessione di quelle promesse, nonché, ai sensi dell’artdell'art. 1219 x.x1219, comma 2, n. 2), c.c., xxxxx 0, x. 0), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx la dichiarazione scritta del Cliente di non voler eseguire l’obbligazione, comporta la facoltà per la ‹‹Banca›› Banca ai sensi dell’art. 1186 c.c. di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine con comunicazione scritta e senza preavviso. La mancata osservanza degli obblighi contrattuali previsti agli artt. 3 e 5 6 delle presenti Condizioni Generali e l’infedele l'infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti da parte del Cliente e degli eventuali coobbligati e garanti, comporta la facoltà per la ‹‹Banca›› Banca di dichiarare la risoluzione del contratto con comunicazione scritta e senza preavviso. In entrambi i casi, il Cliente - entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di cui ai punti precedenti - dovrà rimborsare alla ‹‹Banca›› Banca in un’unica un'unica soluzione: capitale capitate residuo, scaduto e a scadere, gli interessi maturati sul capitale scaduto e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e non pagate, gli interessi moratori, le eventuali somme dovute ai sensi dell’artdell'art. 89 che precede. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data di ricezione della delia dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, decorreranno gli interessi di mora sull’intero capitale non pagato pagato, calcolati come previsto all’art. 89 che precede, e potrà essere richiesta una penale per la dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine e la notifica della stessa per € 30,00.

Appears in 1 contract

Samples: media-bpfweb.mpsa.com

Estinzione anticipata. Il Cliente potrà richiedere in qualsiasi momento di estinguere, in tutto o in parte, anticipatamente il proprio debito (e, in tal caso, il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto) purché nel frattempo non sia incorso nella decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 910 delle presenti Condizioni Generali. In questo ultimo caso, il Cliente sarà tenuto a pagare il capitale residuo, gli interessi e i costi già maturati. Il Cliente sarà inoltre tenuto a pagare un indennizzo alla ‹‹Banca››, secondo i criteri di seguito indicati: Banca per una somma pari all’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero allo 0,5 % del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. L’indennizzo non potrà in ogni caso superare l’importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L’indennizzo non è dovuto dal Cliente: • se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito, oppure • se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito ; • se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto. ; • se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000,00 Euro. Ricevuta la richiesta di estinzione anticipata, la ‹‹Banca›› Banca comunica al Cliente l’ammontare dell’importo dovuto, facendo riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Il Cliente dovrà provvedere al pagamento in un’unica soluzione delle somme dovute entro il termine indicato dalla ‹‹Banca››Banca, determinando così l’estinzione del debito. Qualora il Cliente non versi tempestivamente dette somme, l’estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza. In caso di mancato, insufficiente o ritardato pagamento delle rate entro i termini contrattualmente previsti - ovvero di quanto dovuto a seguito della decadenza dal beneficio del termine - il Cliente è tenuto a corrispondere alla ‹‹Banca›› Banca gli interessi moratori in misura pari al Tasso tasso massimo pro tempore previsto dalla vigente normativa di settore nei limiti dei tassi soglia ai sensi della legge sull’usura , applicato su ogni importo e/o onere contrattuale dovuto per ciascun mese di ritardo, senza necessità di diffida o costituzione in mora. Il Cliente ha inoltre l’obbligo di rimborsare alla ‹‹Banca›› Banca le spese sostenute per solleciti postali o telefonici nella misura del 10% dello scaduto per ogni sollecito, per interventi di recupero nella misura del Veicolo, fino al 10% di ogni importo scaduto e con un minimo di 35,00 Euro per ogni intervento, nonché per eventuali spese legali. Ai sensi del Codice di Deontologia Privacy allegato alla presente richiestaPrivacy, il mancato, incompleto o ritardato pagamento potrà essere segnalato ai Sistemi di Informazione Creditizia elencati nell’Informativa sulla Privacy allegataallegata alle presenti Condizioni Generali, determinando una maggiore difficoltà del Cliente nell’accesso al credito. Il mancato pagamento di almeno due rate, la diminuzione delle garanzie prestate al momento della sottoscrizione del presente contratto o la mancata concessione di quelle promesse, nonché, ai sensi dell’art. 1219 x.x., xxxxx 0, x. 0), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx del Cliente di non voler eseguire l’obbligazione, comporta la facoltà per la ‹‹Banca›› ai sensi dell’art. 1186 c.c. di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine con comunicazione scritta e senza preavviso. La mancata osservanza degli obblighi contrattuali previsti agli artt. 3 e 5 e l’infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti da parte del Cliente e degli eventuali coobbligati e garanti, comporta la facoltà per la ‹‹Banca›› di dichiarare la risoluzione del contratto con comunicazione scritta e senza preavviso. In entrambi i casi, il Cliente - entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di cui ai punti precedenti - dovrà rimborsare alla ‹‹Banca›› in un’unica soluzione: capitale residuo, scaduto e a scadere, gli interessi maturati e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e non pagate, le eventuali somme dovute ai sensi dell’art. 8. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data di ricezione della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, decorreranno gli interessi di mora sull’intero capitale non pagato calcolati come previsto all’art. 8.

Appears in 1 contract

Samples: Documento Di Sintesi Prestito Finalizzato Per Cliente