ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI Clausole campione

ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI. L’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e che l’Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00. L’anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione. L’anticipo non potrà comunque essere superiore a € 300.000,00. La determinazione dell’anticipo dovrà essere effettuata in base al Valore allo stato d’uso. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del Sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettategli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. È data facoltà all’Assicurato di scegliere, al momento del Sinistro, se rendere operante il presente articolo o, in alternativa, l’articolo 18.9 - Indennizzo separato.
ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI. Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000. L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.
ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI. L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’impor- to minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo a termini di polizza sia prevedibile in almeno € 25.000. L’anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo e non prima che venga redatto tra le Parti atto di accertamento contenente la quanti- ficazione del danno minimo prevedibile e che venga prodotta la documentazione richiesta.
ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI. L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro e purché ne faccia esplicita richiesta, il pa- gamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo stimato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:
ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI. È data facoltà al Contraente di scegliere, durante la fase di accertamento di danno, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 10.12 “Indennizzo separato”. La determinazione dell’anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d’uso. Trascorsi novanta giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del sinistro, l’As- sicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI. Trascorsi 90 giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l'Assicurato ha il diritto di ottenere dalla Società il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'Assicurato contestazioni in merito all'indennizzabilità del sinistro stesso da parte della Società e che l'indennizzo complessivo raggiunga un importo pari ad almeno euro 100.000,00. L'acconto sull'indennizzo dovrà essere erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Assicurato. Nella determinazione dell'acconto non si terrà in considerazione il fatto che l'assicurazione sia stata stipulata in base al valore a nuovo. L'Assicurato potrà in seguito richiedere un solo anticipo del supplemento di indennità. Tale anticipo sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e dovrà essere erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Assicurato.
ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI. L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'Indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000,00=. L'obbligazione dell’Impresa, è condizionata alla prova inequivocabile, fornita all’Impresa dall'Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci e verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a €. 2.000.000,00=, cumulativamente tra la presente Polizza e la Polizza Incendio di riferimento, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.
ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI. L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 30.000,00.
ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 70% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo prevedibile sia pari ad almeno € 50.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro e sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

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  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

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  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: