Elemento economico di garanzia Clausole campione

Elemento economico di garanzia. L’elemento economico di garanzia è disciplinato secondo i seguenti principi: - verrà erogato con la retribuzione di novembre 2017; - compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti in forza al 31/10/2017, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi; l’a- zienda calcolerà l’importo spettante, secondo quanto previsto dall’art. 204, in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1/01/2015 al 31/10/2017; - per i lavoratori a tempo parziale, l’importo sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità di cui all’art. 86; - l’importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattua- le, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicompren- sivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto; - l’importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Ter- ziario, che venga corrisposto successivamente al 1/01/2015; - importo: Quadri, I e II livello III e IV livello V, VI e VII livello Aziende fino a 10 dipendenti 95 euro 80 euro 65 euro Aziende a partire da 11 dipendenti 105 euro 90 euro 75 euro
Elemento economico di garanzia. L'elemento economico di garanzia è disciplinato secondo i seguenti principi: - verrà erogato con la retribuzione di novembre 2013; - compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al 31 ottobre 2013, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi; l'azienda calcolerà l'importo spettante, secondo quanto previsto dall'art. 191, in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1° gennaio 2011-31 ottobre 2013; - per i lavoratori a tempo parziale, l'importo sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità di cui all'art. 76; - l'importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto; - l'importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal c.c.n.l. terziario, che venga corrisposto successivamente al 1° gennaio 2011; - si tratta di un istituto sperimentale legato alla durata del presente rinnovo; - importo: Quadri, 1° e 2° livello 3° e 4° livello 5°, 6° e 7° livello Aziende fino a 10 dipendenti 115 euro 100 euro 85 euro Aziende a partire da 11 dipendenti 140 euro 125 euro 110 euro Dichiarazione a verbale Le parti convengono che l'applicazione dei seguenti istituti dà luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa: - lavoro straordinario; - lavoro supplementare; - compensi per clausole elastiche e flessibili; - lavoro a turno; - lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro; - lavoro notturno; - premi variabili di rendimento; - ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa. N.d.R.: L'accordo 30 marzo 2015 prevede quanto segue:
Elemento economico di garanzia. Qualora nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi delle disposizioni del CCNL Studi Professionali che regolano la materia non venga definito un accordo entro il 30 settembre 2013, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di ottobre 2013, ai lavoratori in forza da almeno 6 mesi alla data del 1° ottobre 2013, i seguenti importi “una tantum”: Q, 1, 2, € 100,00 3S, 3, € 90,00 4S, 4, 5 € 80,00 Tale erogazione non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L’elemento economico di garanzia è riproporzionato per i rapporti di lavoro a tempo parziale. L’erogazione può essere assorbita da elementi retributivi già concessi a titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali. In occasione del successivo rinnovo del CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali, le parti valuteranno gli esiti della prima applicazione del premio, al fine di concordare eventuali correttivi. Le parti considerati i termini di durata del presente CCNL, dichiarano che le piattaforme integrative di secondo livello di cui al presente articolo 8 e per gli effetti di cui all’art. 8-ter dovranno essere presentate entro il mese di marzo 2013. Le parti si impegnano a partecipare in buona fede, dopo la presentazione della piattaforma, alla discussione e trattazione al livello territoriale delle medesime. La mancata partecipazione del presentatore della piattaforma alla trattazione costituirà impedimento al riconoscimento dell’elemento economico di garanzia.
Elemento economico di garanzia. I lavoratori delle regioni, ovvero di aree territoriali a vocazione turistica di cui ai precedenti articoli del CCNL; dove non siano stati convenuti accordi di 2° livello, sono beneficiari dell'Elemento economico di garanzia. L'elemento economico di garanzia è disciplinato secondo i seguenti principi: - verrà erogato con la retribuzione di novembre 2016; - compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al 31/10/2016, che risultino iscritti nel libro unico e presenti in servizio da almeno 12 mesi: l'importo sarà calcolato in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1/1/2014 - 31/10/2016; - per i lavoratori a tempo parziale, l'importo sarà riproporzionato in base alle ore di lavoro; - l'importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto; - l'importo è automaticamente assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo ulteriore rispetto alla retribuzione contrattuale, che venga corrisposto al lavoratore; Le parti convengono che il trattamento economico di garanzia costituisce un istituto sperimentale direttamente connesso alla durata del presente accordo di rinnovo.
Elemento economico di garanzia. I categoria II categoria Aziende fino a 10 dipendenti 76 euro 63 euro Aziende da 11 dipendenti 85 euro 71 euro
Elemento economico di garanzia. Qualora non venga definito un accordo integrativo sul premio di risultato entro il 31 ottobre 2020 verrà erogato, con la retribuzione di novembre 2021, un elemento economico di garanzia riparametrato per livello e riproporzionato per i lavoratori part time. In alternativa e previo accordo aziendale/territoriale, l’azienda destinerà la somma di 140 euro a strumenti di welfare.
Elemento economico di garanzia. Si prevede che qualora, non venga definito un accordo integrativo entro il 30/9/2013, il datore di la- voro erogherà, con la retribuzione del mese di ottobre 2013, i seguenti importi, che non sono utili ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'am- montare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamen- to di fine rapporto. L'erogazione può essere assorbita da elementi retributivi già concessi a titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali.
Elemento economico di garanzia. Ai lavoratori a tempo indeterminato e agli apprendisti in forza al 31 ottobre 2013, iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi, verrà erogato, con la retribuzione di novembre 2013, un elemento economico di garanzia, nei seguenti importi: Fino a 10 dipendenti 115,00 100,00 85,00 90,00 70,00 Da 11 dipendenti 140,00 125,00 110,00 115,00 95,00 L'importo sarà calcolato in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta nel periodo 1° gennaio 2011-31 ottobre 2013 (*) ed ai lavoratori a tempo parziale sarà corrisposto con criteri di proporzionalità. L'importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal c.c.n.l., erogato dopo il 1° gennaio 2011. L'elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto legale o contrattuale, e non incide sul t.f.r. (*) Le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni.
Elemento economico di garanzia. Attraverso la sottoscrizione del presente CCRL e con l’implementazione della bilateralità regionale, le Parti concordano che le disposizioni contrat- tuali relative all’elemento economico di garanzia sono pienamente ri- spettate e pertanto le imprese in regola con i versamenti ad Ebav non sono tenute all’erogazione dell’elemento economico di garanzia.
Elemento economico di garanzia. In caso di mancata definizione di un accordo integrativo entro il 31 gennaio 2016, nonostante la presenta- zione di una piattaforma integrativa, è prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro, con la retribuzio- ne del mese di marzo 2016, dei seguenti importi: Livello Importo (euro) Q A, Q B 186,00 1°, 2°, 3° 158,00 4°, 5° 140,00 6°s, 6°, 7° 112,00 Anche rispetto a tali importi valgono le condizioni sopra elencate. Qualora, a livello territoriale, siano vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il CCNL, per i datori di lavoro che eventualmente non applichino tali accordi i suddetti im- porti saranno rideterminati in misura non inferiore alle erogazioni complessivamente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo 1° gennaio 2014 – 29 febbraio 2016.