CIRCOLARE SINDACALE E PREVIDENZIALE DEL 13 DICEMBRE
CIRCOLARE SINDACALE E PREVIDENZIALE DEL 13 DICEMBRE
a cura di ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇
1) Possibilità di indennizzo degli infortuni in “itinere” avvenuti utilizzando la bicicletta
2) Italia Lavoro: contributi alle aziende che assumono giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni di età
3) Studi professionali – è stato firmato il nuovo contratto
4) Min.Lavoro: comunicazioni a carattere obbligatorio previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia
5) ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇: indicazioni relative alla presentazione delle domande di pensionamento antici- pato di quei lavoratori che svolgono attività definite come “usuranti”
6) INPS: visite mediche di controllo domiciliare – verbale Informatico delle visite
7) Riduzione “unilaterale” dell'orario di lavoro: diritto a percepire la retribuzione delle ore restanti
8) Dirigenti agenzie alberghiere: firmata l’ipotesi di accordo
9) Cig: dal 1° febbraio 2012 presentazione telematica dell’istanza in via esclusiva
10) “Variazione Uniemens”: istituzione di nuova funzionalità
11) Presentazione telematica della richiesta di AF per i Piccoli Coltivatori Diretti
12) Contratto d’inserimento donne: la portata delle modifiche
13) Lavori usuranti, ecco le regole per anticipare il pensionamento
14) Comunicazioni per i lavori usuranti: il modello “LAV-US”
15) Il modello "Unificato Lav" per l’assunzione di lavoratori stranieri
16) ▇▇▇▇▇▇▇▇ e parrucchieri: firmata l’ipotesi di accordo
17) Studi professionali: firmato il CCNL definitivo
18) Esercizi cinematografici: firmata l'ipotesi di accordo
19) INPS, ulteriori istruzioni in tema di benefici previdenziali per i lavori usuranti
20) I codici tributo per l’utilizzo in compensazione dell’acconto Irpef già versato
21) Nuova funzionalità Uniemens
22) Comitato della bilateralità - Delibera n. 1/2011
23) Testo Unico dell`apprendistato - Regime transitorio e regime sanzionatorio
24) INPS: misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo
25) Min.Lavoro: modalità di interconnessione a ClicLavoro dei soggetti autorizzati all'eserci- zio dell'attività di intermediazione
26) Decreto 13 settembre 2011 - Riduzione contributiva dell’11,50% per l’anno 2011
1) Possibilità di indennizzo degli infortuni in “itinere” avvenuti utilizzando la bicicletta L’infortunio avvenuto al lavoratore che utilizza, per recarsi al lavoro la bicicletta (ipotesi di infortunio in itinere), ha la possibilità di essere indennizzato solo nel caso in cui abbia a verificaersi nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non, invece, quando si verifichi su pista ciclabile o zona interdetta al traffico. Ciò è quanto è stato chiarito da parte dell’Inail con la nota emanata il 7 novembre 2011, n. 8476.
Come noto, secondo quanto previsto dalla normativa contenuta nell’articolo 2 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. n. 1124/1965), salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, la predetta assicurazione copre gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale “percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”, durante il normale “percorso che collega due luoghi di lavoro” se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale “percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti”. L’assicurazione – prosegue la disposizione – opera anche nell’ipotesi di utilizzo del mezzo di trasporto del lavoratore, purché necessitato. In tale ipotesi, restano, ovviamente, esclusi gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti e di sostanze allucinogene. L’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida. Ciò premesso, considerata la sempre maggiore attenzione alle problematiche di natura ambientale e la crescente predisposizione sociale orientata a favorire di una mobilità sostenibile, attenzione che ricomprende tra le sue forme di esplicitazione l’impiego quale mezzo di locomozione della bicicletta, l’Inail – con la nota in commento – ha ritenuto opportuno dettare specifiche linee di indirizzo in merito alla possibilità di indennizzo degli infortuni in itinere occorsi utilizzando tale mezzo privato al fine di raggiungere il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, in mancanza o in situazione di insufficienza dei mezzi di trasporto pubblico, ovvero a causa della non percorribilità a piedi del tragitto.
Scendendo nel particolare, l’Istituto ha precisato che può essere ritenuta sussistente la ratio sostanziale dell’esclusione della possibilità di indennizzo dell’evento lesivo nel caso in cui il lavoratore scelga liberamente di esporsi ad un rischio potenzialmente maggiore rispetto a quello gravante sugli utenti dei mezzi pubblici di trasporto percorrendo una strada aperta al traffico veicolare a bordo del proprio mezzo di trasporto privato. Ratio che, invece, non ricorre nel caso di tragitto su pista ciclabile, e cioè su percorso protetto al traffico dei veicoli a motore, essendo escluso quel rischio che risulta aggravato dalla scelta del mezzo di trasporto privato. Alla luce di quanto sopra, nelle ipotesi di percorso effettuato in parte su pista ciclabile o zona interdetta al traffico e in parte su strada aperta ai veicoli a motore, l’infortunio che si sia verificato in tale ultimo tratto deve essere indennizzato solo in presenza delle condizioni che rendano necessario l’uso della bicicletta. Diversamente, dalla sussistenza di dette condizioni si può prescindere qualora l’infortunio si sia verificato in un tratto di percorso protetto. A tali conclusioni deve giungersi in considerazione del fatto che, con riferimento a fattispecie assimilabili, relative al c.d. percorso misto- effettuato in parte con mezzo di trasporto privato non necessitato e in parte a piedi – la Corte di Cassazione (con la sentenza N. 9982/2006) ha affermato che, l’infortunio è indennizzabile quando l’evento lesivo sia
occorso nel tratto percorso a piedi, tra il punto in cui il lavoratore ha parcheggiato il veicolo nei pressi del luogo di lavoro e quest’ultimo, purché sussista la ragionevole strumentalità del luogo di parcheggio del veicolo rispetto all’effettuazione, con modalità miste, del percorso casa-lavoro. In ordine alle ipotesi di percorso effettuato dal lavoratore utilizzando il “servizio di bike sharing”, infine, l’Inail chiarisce che, tale servizio, sebbene sia promosso e gestito dalle amministrazioni locali ai fini del decongestionamento del traffico e, quindi dell’inquinamento ambientale, non può, tuttavia, essere assimilato al mezzo pubblico di servizio. In proposito, infatti, l’Istituto osserva che, ai fini di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 38/2000 – “Attuazione della delega di cui all’articolo 55, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” – non è rilevante la proprietà del mezzo di trasporto utilizzato, che può appartenere sia al lavoratore che a terzi, bensì il controllo che il lavoratore può esercitare sulle modalità di conduzione dello stesso e sulle condizioni di rischio collegate alle scelte di guida del mezzo.
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2) Italia Lavoro: contributi alle aziende che assumono giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni di età
Italia Lavoro, in qualità di organismo preposto all’assistenza tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è il soggetto delegato all’attuazione del Programma “AMVA” – ovvero “Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale”, il cui scopo consiste, tra gli altri, nella promozione dell’utilizzo del contratto di apprendistato, attraverso l’implementazione di un’attività integrata tra politiche per lo sviluppo delle imprese, politiche per il lavoro e politiche per la formazione. Il programma è promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro ed è attuato da Italia Lavoro con il contributo dei Programmi Operativi Nazionali del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 “Azioni di sistema” e “Governance e azioni di sistema”.
La tipologia di contributi
Fino a concorrenza delle risorse effettivamente disponibili e, comunque, non oltre la data di chiusura dell’avviso – fissata al 31/12/2012 – verrà riconosciuto alle imprese:
• un contributo di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) per ogni soggetto che sia stato
assunto con contratto di apprendistato per la qualifica professionale a tempo pieno;
• un contributo di € 4.700,00 (quattromilasettecento/00), per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno;
Le risorse finanziarie
Le risorse previste messe a disposizione per il presente avviso sono pari sono pari a € 78.150.700.
I termini e le modalità della domanda di partecipazione
La domanda per l’ottenimento del contributo in parola potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo raggiungibile al seguente indirizzo: ▇▇▇▇://▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/ (sito attivo a partire dal 30 novembre 2011, ore 10:00 am). Il termine fissato per la presentazione della domanda è il 31 dicembre 2012.
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3) Studi professionali – è stato firmato il nuovo contratto
È stato siglato il nuovo contratto relativo ai lavoratori dipendenti degli studi professionali. Viene previsto un incremento medio su base mensile pari a 87,50 euro (per il terzo livello), che verrà corrisposto frazionato in 2 tranches: il 60% a ottobre 2011 ed il 40% a gennaio 2012. Altre rilevanti novità riguardano la possibilità, riferita ai soggetti esercitanti attività a carattere libero-professionale in qualità di collaboratori iscritti all’Albo professionale ma in rapporto di collaborazione a partita iva, del rimborso parziale delle visite specialistiche, delle spese di asilo nido e di assistenza socio- sanitaria a familiari anziani o disabili. Viene poi disciplinato l’apprendistato, così come risulta innovato dal T.U n.167/2011 e viene prevista la possibilità di clausole compromissorie – previste dal c.d. Collegato ▇▇▇▇▇▇ – per affidare ad arbitri la risoluzione delle controversie in materia di lavoro.
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4) Min.Lavoro: comunicazioni a carattere obbligatorio previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la propria nota prot. n. 4773 del 28 novembre 2011, provvede a informare che, a fare data dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non avranno più l’obbligo di provvedere alla compilazione del "modello Q", ma assolveranno gli obblighi stabiliti dall’art. 36 bis del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione inviando il modello “Unificato Lav” nei tempi previsti dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente all’assunzione del lavoratore medesimo. La nota ministeriale identifica anche gli ambiti di applicazione più specifici di tale semplificazione, quali i rapporti di lavoro domestico e tutti quei rapporti "speciali" per i quali il legislatore ha previsto periodi diversi per la comunicazione di assunzione.
5) ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇: indicazioni relative alla presentazione delle domande di pensionamento antici- pato di quei lavoratori che svolgono attività definite come “usuranti”
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la propria nota prot. n. 39/4724/06 del 28 no- vembre 2011, ha provveduto a fornire nuove ed ulteriori disposizioni ed indirizzi operativi in rela- zione alla presentazione delle domande di pensionamento anticipato di quei lavoratori che svolgono attività definite come “usuranti” ed alle comunicazioni in materia. La disposizione consegue alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 20 settembre 2011, che semplifica la procedura alla quale le aziende devono attenersi prevedendo, tra l’altro, l’utilizzo di un solo modello informatico, disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e su Cliclavoro, che deve esse- re impiegato sia per la comunicazione dell’inizio delle attività "a catena" sia per la comunicazione necessaria al monitoraggio e alla rilevazione dei lavoratori che svolgono attività usuranti. Come noto, tale comunicazione deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all’annualità precedente. Il Ministero del Lavoro ricorda che il modello LAV_US – che deve essere utilizzato per adempiere al predetto obbligo di comunicazione - è disponibile on-line sul sito del Ministero del Lavoro e su Cliclavoro. Il sistema, provvederà a sua volta a mettere i modelli compilati a disposi- zione delle Direzioni territoriali del lavoro e degli Istituti previdenziali competenti.
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6) INPS: visite mediche di controllo domiciliare – verbale Informatico delle visite
L'INPS, con la propria circolare n. 150 del 28 novembre 2011, ha provveduto a comunicare le nuo- ve modalità con cui devono essere di redatti e trasmessi i verbali relativi alle visite mediche a domi - cilio. Sui certificati di malattia opera il sistema “Data Minino” finalizzato all’individuazione di quei soggetti che suggeriscono l’invio di visita medica di controllo domiciliare. Tale sistema è in grado di trattare anche le visite mediche di controllo domiciliare che vengono richieste tramite Portale. Al termine della visita, i medici di controllo, attraverso l’utilizzo di personal computer portatili, di cui saranno dotati dall’INPS, provvederanno alla redazione presso il domicilio del lavoratore dell’appo- sito “verbale informatico”. Tale documento sarà trasmesso in tempo reale ai sistemi informatici del- l’Istituto. In tal modo, l’esito della visita fiscale risulterà immediatamente disponibile per le attività che sono di competenza dell’INPS e reso contestualmente accessibile al datore di lavoro che l’abbia eventualmente richiesta. I medici saranno dotati anche di un’apposita stampante portatile per fornire al lavoratore le previste copie del verbale relativo alla visita cui è stato sottoposto. Le nuove moda- lità di redazione e comunicazione dei verbali relativi alle visite mediche di controllo domiciliari consentiranno così un netto miglioramento qualitativo ed operativo del rapporto con l’utenza glo- balmente intesa.
7) Riduzione “unilaterale” dell'orario di lavoro: sussistenza del diritto a percepire la retribuzione delle ore restanti
La riduzione dell'orario di lavoro nel caso in cui sia stata decisa senza il consenso del lavoratore implica la condanna del datore di lavoro alla corresponsione delle differenze retributive, senza che al lavoratore medesimo spetti l'onere giuridico di dimostrare il dispendio inutile di energie lavorative. In questo senso ha recentemente ritenuto di esprimersi la Corte di Cassazione con sentenza del 21 novembre 2011, n. 24476. Nel caso di specie, un lavoratore, con ricorso in appello, chiedeva la condanna della società presso cui prestava la sua attività lavorativa al pagamento delle ore prestate in meno rispetto a quelle previste contrattualmente, in seguito alla riduzione, da parte della società medesima, dell'orario di lavoro senza l’espressione del suo preventivo consenso. Nell’accogliere detto ricorso, i giudici di merito osservavano, in particolare, che, la mancanza della forma scritta - richiesta ad substantiam per la riduzione consensuale del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale - comportava la nullità della clausola contrattuale contenente la citata riduzione oraria di lavoro, con conseguente conversione del contratto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno e con correlato diritto del lavoratore a vedersi retribuite le ore lavorative non prestate per determinazione unilaterale della parte datoriale. Nello specifico - osservavano i predetti giudici - il D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 1984, n. 863, all'articolo 5, comma 10, prevede che “la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale è ammessa solo su accordo delle parti, risultante da atto scritto, convalidato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e sentito il lavoratore interessato” (si rammenta, tuttavia, che, la Legge di stabilità n. 183/2011, dal 1° gennaio 2012, al fine di incentivare l'uso del contratto di lavoro a tempo parziale, ha abrogato la convalida di trasformazione dei contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio).
Ebbene, così come la Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 5330/2006), “la nullità della clausola sul tempo parziale, per difetto di forma scritta, non implica l'invalidità del- l'intero contratto - a meno che non risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte colpita da nullità - e comporta, per il principio generale di conservazione del negozio giuridi- co colpito da nullità parziale, che il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo pieno”.
La nullità, per vizio di forma, della clausola sulla riduzione dell'orario di lavoro - ha proseguito la citata Corte - non è, infatti, idonea a travolgere integralmente il contratto, ma ne determina la cd. conversione in un normale contratto di lavoro o meglio determina la qualificazione del rapporto come normale rapporto di lavoro, in ragione dell'inefficacia della pattuizione relativa alla scelta del tipo contrattuale speciale. A tale risultato, concludono i giudici di legittimità, si può pervenire in for- za della disciplina ordinaria della nullità parziale (così come è prevista dall’articolo 1419 cod. civ., comma 1). Tale disciplina esprime un’esigenza di carattere generale di tendenziale conservazione del contratto, nel caso in cui il vizio di forma sia circoscrivibile ad una o più clausole (come quella in parola che prevede l'orario di lavoro ridotto) e sempre che la clausola nulla non risulti avere ca- rattere essenziale per entrambe le parti del rapporto, nel senso che, anche il lavoratore, il quale di re- gola aspira ad un impiego a tempo pieno, non avrebbe stipulato il contratto se non con la clausola della riduzione di orario. In conclusione, dunque, la conversione automatica del rapporto a tempo
parziale in rapporto a tempo pieno, comunque, comporta, in linea di massima - una volta accertato il difetto della forma scritta della clausola a tempo parziale - la totale nullità del rapporto di lavoro. Tra l'altro, non si può trascurare il fatto che, nella fattispecie, il rapporto lavorativo era già all’origi- ne a tempo pieno, per cui è stato in concreto ripristinato l’ordinario rapporto, così come configurato dalle parti all’atto della sua nascita.
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8) Dirigenti agenzie alberghiere: firmata l’ipotesi di accordo
Il giorno 16/11/2011 è stata sottoscritta tra FEDERALBERGHI (Federazione delle Associazioni Ita- ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ e Turismo) e MANAGERITALIA (Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professionali del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato), l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 30/11/2007 per i soggetti che svol- gono la mansione di dirigenti di aziende alberghiere. Il nuovo contratto decorre dall’1/1/2011 al 31/12/2013.
Minimo contrattuale mensile
Il minimo contrattuale mensile è stato fissato in:
– euro 2.800,00 lordi a decorrere dall’1/12/2011;
– euro 2.935,00 lordi a decorrere dall’1/4/2012;
– euro 3.090,00 lordi a decorrere dall’1/7/2013.
Aumento retributivo
Fermo restando il suddetto incremento della retribuzione minima contrattuale mensile, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a:
– euro 100,00 mensili lordi dall’1/12/2011;
– - euro 135,00 mensili lordi dall’1/4/2012;
– - euro 155,00 mensili lordi dall’1/7/2013.
Una tantum
In relazione al periodo compreso tra l’1/1/2011 ed il 30/11/2011, ai dirigenti assunti o nominati pre- cedentemente all’1/1/2011, in forza alla data di stipula del presente accordo, sarà corrisposto, in concomitanza con la retribuzione del mese di gennaio 2012, un importo "una tantum" di euro 800,00 lordi, a titolo di arretrati retributivi maturati nell’anno 2011. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1/1/2011 - 31/12/2011, in forza alla data di stipula del presente accordo, l'importo di cui sopra sarà erogato pro-quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il suddetto periodo.
Vitto e alloggio
La misura del vitto e alloggio o dell’eventuale indennità sostitutiva da corrispondersi in dodici men- silità è così determinata:
– euro 300,00 lordi mensili (120,00 euro vitto e 180,00 euro alloggio) dall’1/4/2012;
– euro 330,00 lordi mensili (130,00 euro vitto e 200,00 euro alloggio) dall’1/7/2013.
Malattia ed infortunio
L’azienda è tenuta a stipulare, a proprio carico e nell'interesse del dirigente, una polizza contro i ri- schi e gli infortuni e malattie professionali ed extra professionali. Ove si reputasse necessario ade- ▇▇▇▇▇ la copertura assicurativa in atto, l'azienda dovrà provvedere con decorrenza dall’1/3/2012.
Dimissioni
Il dirigente che rassegni le proprie dimissioni al datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione al- l'azienda con il seguente preavviso:
– 2 mesi, fino a due anni di anzianità;
– 3 mesi, da due a cinque anni di anzianità;
– 4 mesi, oltre i cinque anni di anzianità.
Preavviso o indennità sostitutiva
A decorrere dall’1/12/2011, nel caso in cui abbia un provvedimento di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso saranno sostituite da un preavviso unico della durata pari a trenta giorni, integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire l'effettivo accesso al trattamento pensionistico". Assistenza Sanitaria Integrativa (FASDAC)
A favore dei dirigenti ricompresi nell’ambito di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria {Fondo "▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇") integrativo del Servizio Sanitario Naziona- le, finanziato mediante un contributo fissato nelle seguenti misure:
- 5,50% a carico dell'azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo della quota di cui all'ac- cordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio;
- 1,10% a carico dell'azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun diri- gente alle dipendenze della stessa. A decorrere dall’1/10/2011 il suddetto contributo è fissato nella misura del 2,41% in ragione d'anno;
- 1,87% a carico del dirigente in servizio.
Previdenza complementare (Fondo Negri)
Il contributo integrativo a carico del datore di lavoro è pari all'1,48% della retribuzione convenzio- nale annua ed è pari a:
– 1,84% a decorrere dall’1/1/2011;
– 1,87% a decorrere dall’1/1/2012;
– 1,91% a decorrere dall’1/1/2013.
L'adeguamento della suddetta contribuzione avverrà entro il 10/4/2012 e senza interessi né ulteriori oneri per le imprese, se non quelli derivanti dalla contribuzione stessa.
9) Cig: dal 1° febbraio 2012 presentazione telematica dell’istanza in via esclusiva
Facendo riferimento alle domande di autorizzazione alla CIGS, comprese quelle relative ai contratti di solidarietà, si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2012 dovranno essere presentate unicamente mediante il canale telematico, disponibile sul portale dell’INPS ed accessibile mediante PIN. Tuttavia, al fine di informare le aziende ed i consulenti è previsto un periodo transitorio, dal 1° al 31 gennaio 2012, durante il quale saranno comunque garantite le consuete modalità di presentazione delle domande. (in questo senso si è espressa INPS con la propria circolare del 22 novembre 2011, n. 148). Al termine di detto periodo e quindi dal 1 febbraio 2012, il canale telematico diventerà il solo mezzo di presentazione delle richieste di integrazione salariale straordinaria. Da tale data quindi non sarà procedibile una domanda che pervenga all’Istituto in forma cartacea e attraverso gli altri i canali telematici attualmente utilizzati (e cioè: invio del modulo in formato “pdf” attraverso l’applicazione INVIO MODULI ON LINE, invio dei moduli per e-mail o per posta certificata; invio della domanda tramite il cassetto bidirezionale). Le domande devono essere compilate utilizzando l’applicazione DIGIWEB che funziona in modalità off-line. Il programma può essere scaricato dal sito Inps ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇, accedendo ai Servizi OnLine con la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”. Infine, per l’assistenza alle aziende e consulenti è istituito un’apposito indirizzo di posta elettronica denominato ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇.
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10) “Variazione Uniemens”: istituzione di nuova funzionalità
Si ritiene opportuno informare gli utenti del “Commercialista Telematico” che l'INPS si è espressa con il proprio Messaggio 22 novembre 2011 n. 219147 in meritio al contesto delle procedure a carattere operativo afferenti le modalità di trasmissione “Uniemens”. In conseguenza delle problematiche emerse, è stata rilasciata una nuova applicazione Internet che consente la variazione delle denunce precedentemente trasmesse all’Istituto. Gli utenti, in possesso di abilitazione sono, pertanto in grado di modificare una denuncia individuale, o eventualmente, aziendale “Uniemens” trasmessa in precedenza tramite il flusso mensile oppure compilata on line. In questo senso si è espressa l’Inps con il Messaggio 22 novembre 2011, n. 219147. Va inoltre precisato il fatto che è possibile accedere alla nuova funzionalità “Variazione Uniemens” tramite il menù “Uniemens” presente tra i “Servizi per le aziende e i consulenti”. Il tipo di variazione da effettuare può essere selezionata dall’utente attraverso un apposito menù. Le tipologie di variazioni possibili sono le seguenti:
- Variazione dati privi di valenza contributiva: l’opzione consente di apportare modifiche soltan- to sui dati relativi alla denuncia individuale che non hanno una valenza contributiva. È inoltre possi- bile la sola visualizzazione della denuncia aziendale.
- Variazione dati per effettuare correzione DM10 Virtuali squadrati (provvisori o anomali): questa scelta rende possibile effettuare delle variazioni, inserimenti ovvero eliminazioni di denunce individuali. Viene inoltre resa possibile la variazione della denuncia aziendale nonché, laddove non presente, l’acquisizione della stessa.
- Variazione dati per regolarizzazione: attraverso questa opzione è possibile effettuare variazioni, inserimenti ovvero eliminazioni di denunce individuali. Viene inoltre resa possibile, inoltre, la va- riazione parziale della denuncia aziendale.
Una volta effettuata la scelta in merito al tipo di variazione ed inserita la chiave di ricerca, è possibi- le procedere alla scelta della denuncia su cui eseguire la variazione. L’applicazione provvede alla precompilazione dei dati e ne consente le modifiche in funzione delle scelte che sono state effettua- te. La navigazione tra le pagine che compongono la denuncia è simile a quella della funzione di Compilazione on-line. Naturalmente la variazione di dati contributivi di denunce individuali ovvero della denuncia aziendale comporterà la generazione di un DM10Vig di regolarizzazione. L’opzione “Variazione Uniemens” consente di operare esclusivamente su denunce Uniemens, eventuali esi- genze di variazione di denunce EMens precedenti, dovranno essere risolte con le apposite opzioni presenti alla voce “EMens”. In questa prima fase sarà possibile operare solo sulle denunce Unie- mens di competenza dicembre 2010 e precedenti, ma presto sarà rilasciato l’aggiornamento per ope- rare anche sulle denunce in competenza 2011.
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11) Presentazione telematica della richiesta di AF per i Piccoli Coltivatori Diretti
A fare data dal 1° gennaio 2012, tutte le domande di Assegni Familiari per i Piccoli Coltivatori Di- retti dovranno necessariamente essere inoltrate attraverso il canale telematico. Fino al 31 gennaio 2012, tuttavia, è riconosciuto un periodo transitorio durante il quale le domande presentate attraver- so i canali tradizionali saranno comunque considerate valide: così stabilisce la circolare INPS 22 novembre 2011, n. 149. A decorrere dal 1° gennaio 2012, sarà quindi attivata la modalità di presen- tazione telematica delle domande di Assegni Familiari ai Piccoli Coltivatori Diretti. La presentazione delle richieste in esame dovrà, pertanto, avvenire attraverso uno dei seguenti cana- li:
a) WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, funzione AF Piccoli Coltivatori Diretti. Per l’invio della domanda il cittadino sarà tenuto a compila- re una serie di pannelli nei quali dovranno essere introdotte le informazioni necessarie alla presenta- zione della domanda. Dopo la conferma dei dati, la domanda viene automaticamente inviata e pro- tocollata. Effettuato l’invio, il richiedente avrà la possibilità di stampare la ricevuta di presentazione della domanda e il modello Prest/Agr 21 TP AF(Cod. SR76) compilato. Selezionando, inoltre, la funzionalità “Consultazione domande”, il cittadino sarà in grado di visualizzare la lista delle richie- ste già inoltrate e/o da inoltrare all’Inps, avendo la possibilità di:
– ristampare il dettaglio delle domande che sono già state protocollate ed inviate;
– ristampare la ricevuta di invio della domanda;
– visualizzare una domanda “in bozza” compilata e non ancora inviata e procedere all’invio.
b) Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
c) Contact - Center attraverso il numero verde 803.164.
Tuttavia, al fine di informare i potenziali beneficiari è previsto un periodo transitorio durante il qua- le saranno comunque garantite le tradizionali modalità di presentazione delle domande. Fino alla data del 31 gennaio 2012, infatti, le domande che siano state presentate attraverso i canali tradizio- nali verranno considerate comunque validamente presentate, ai fini degli effetti giuridici previsti dalle norme in materia. Alla scadenza del periodo transitorio le domande di Assegni Familiari per i Piccoli Coltivatori Diretti dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso il canale telematico.
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12) Contratto d’inserimento donne: la portata delle modifiche
Con l’art. 22, comma 3, della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità), vengono stabilite diverse modalità di determinazione delle aree geografiche per cui è ammissibile il ricorso, e la fruizione degli sgravi contributivi collegati, al contratto d’inserimento con lavoratrici donne. Il citato Art. 22, comma 3 così si esprime:
Al fine di promuovere l’occupazione femminile, all’articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti per- centuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percen- tuali quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo nonché quelle con riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivi economici di cui all’articolo 59, comma 3, nel rispetto del rego- lamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finan- ze da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all’anno successivo».
Per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, le aree geografiche di cui all’articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificata dal presente comma, sono indi- viduate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro del- l’economia e delle finanze. Il decreto deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le recenti modifiche al D.lgs. n. 276 del 2003 (decreto attuativo della Legge Biagi) introdotte con la legge di Stabilità 2012 hanno importanti riflessi sulla disciplina del contratto d’inserimento stipulato con lavoratrici donne. In sostanza, pur ferma la formula individua- ta all’art. 54, co. 1 lettera e), del suddetto decreto con riferimento alla tipologia di soggetti per i qua- li è possibile la stipula di contratti d’inserimento, la disposizione introduce un nuovo meccanismo di determinazione delle aree territoriali “in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile”, nonché di quelle aree con riferimento alle quali è consentito fruire di agevolazioni contributive superiori a quella generalizzata del 25%. Il meccanismo prevede infatti che, per gli anni dal 2009 al 2012, le aree vengano individuate con apposito decreto ministe- riale da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2012, fissata al 1° gennaio 2012. La previsione non è di poco conto, considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, potrebbero considerarsi indebite le agevolazioni fruite oltre la misura del 25% da parte di da-
▇▇▇▇ di lavoro che hanno intanto provveduto alla stipula di contratti d’inserimento con lavoratrici donne, seppur prive d’impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Altresì, per gli anni suc- cessivi al 2012, è previsto che il decreto sia adottato ex ante, dunque ulteriormente innovando ri- spetto al passato, per cui era previsto che il decreto potesse essere emanato anche nel corso dell’an- no di riferimento, tant’è che, al riguardo, con intervento ministeriale, ne veniva sottolineato il carat- tere dichiarativo e non costitutivo rispetto all’agevolazione contributiva ulteriormente introdotta.
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13) Lavori usuranti, ecco le regole per anticipare il pensionamento
Con il decreto ministeriale datato 20 settembre 2011, pubblicato nella G.U. n. 276 del 26 novembre u.s., il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha proceduto alla definizione, sulla base della delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti (Legge n. 183/2010), le procedure di accesso anticipato al trattamento di quiescenza per gli addetti alle lavorazioni ritenute particolarmente faticose e pesanti. La domanda per ottenere il beneficio del pensionamento anticipato connesso all’esecuzione di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti deve essere presentata all’Ente previdenziale presso il quale è aperta la posizione contributiva del lavoratore. Le modalità sono definite da ciascun Ente, tuttavia, la domanda deve necessariamente:
• indicare la volontà di avvalersi del beneficio per l'accesso al pensionamento di cui al D.Lgs.
n. 67/2011;
• specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative usuranti (indi- viduate in base all’art. 1, co. 1, D.Lgs. n. 67/2011);
• contenere, in relazione a ciascuna tipologia di attività lavorativa la corrispondente documen- tazione minima necessaria (si veda la Tabella A a fine articolo).
Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante la qualità (usurante) delle attività svolte dal lavoratore ed i relativi periodi di espletamento, al fine di documentare adeguatamente la sussistenza dei requisiti necessari per l’anticipo del pensionamento (es.: prospetto di paga, libro ma- tricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro, libretto di lavoro, contratto di lavoro in- dividuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale applicato ed il li- vello di inquadramento del lavoratore, ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni, ecc.). Tale documentazione deve essere fornita dal datore di lavoro, il quale è tenuto a renderla disponibile per il lavoratore, en- tro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal lavoratore medesimo. Inoltre, salvo i casi di comprova- ta impossibilità, detta documentazione deve contenere la dichiarazione di conformità all’originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale. L’istruttoria della domanda, quindi, è svolta dalla sede territorialmente competente dell'ente previ- denziale presso il quale il lavoratore è iscritto. Il monitoraggio delle domande accolte, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, viene effettuato dall’INPS che valuta le domande trasmesse tenendo conto dei seguenti ele- menti:
• la data di perfezionamento, per ogni lavoratore, dei requisiti pensionistici agevolati;
• l’onere finanziario connesso ad ogni anticipo pensionistico;
• la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
Qualora l’onere finanziario accertato dall’INPS sia superiore a quanto disponile in base allo stanzia- mento previsto, la decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati è differita in ragione della data di maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della do- manda di accesso al beneficio. In esito alla domanda di accesso al beneficio, l’ente previdenziale che ricevuto la domanda stessa comunica al lavoratore interessato:
• l’accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile, nel caso sia sta-
to sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti e sia stata verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
• l’accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose
e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insuffi- ciente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l’accesso al pensionamento viene in- dicata con successiva comunicazione;
• il rigetto della domanda, qualora non sia stato accertato il possesso dei requisiti relativi allo
svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti.
Le comunicazioni relative all'esito delle domande sono effettuate con cadenza annuale entro il 30 ottobre di ogni anno. Limitatamente al 2011 la stessa è prodotta entro il 31 dicembre 2011.
Documentazione minima per la domanda di pensionamento anticipato
LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO PRIVATI
Lavorazioni faticose e pesanti (Art. 1, co. 1, D.Lgs. 67/2011) | Documenti che attesta- no il periodo di durata delle lavorazioni usu- ranti (di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 67/2011) | Documenti che attesta- no l’esecuzione di la- vorazioni usuranti (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 67/2011 | Ulteriore documentazione necessaria |
a) lavoratori impegnati in mansioni particolar- mente usuranti (ex art. 2, D.M. 19 maggio 1993) | ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro - ruolo di equipaggio - comunicazione al Centro per l’impiego di assunzione/cessazione/ variazione rapporto di lavoro | - contratto di lavoro individuale con indicazione dell’inquadramento e della mansioni del lavoratore | |
b1) lavoratori a turni, di cui all’art. 1, comma 2, lettera g), D.lgs. n. | ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCU- MENTI: | TUTTI I SEGUENTI DOCUMENTI: |
66/2003, che prestano la loro attività nel pe- riodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che matu- rano i requisiti per l’ac- cesso anticipato nel pe- riodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per colo- ro che maturano i re- quisiti per l’accesso an- ticipato dal 1° luglio 2009 | - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro - ruolo di equipaggio - comunicazione al Centro per l’impiego di assunzione/cessazione/ variazione rapporto di lavoro | - prospetto di paga con indicazione delle mag- giorazioni per lavoro notturno - contratto di lavoro in- dividuale indicante an- che il contratto colletti- vo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadra- mento | |
b2) al di fuori dei casi di cui al b1), lavoratori che prestano la loro at- tività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui al- l’articolo 1, cmma 2, lettera d), del D.lgs. 66/2003, per periodo di lavoro di du- rata pari all’interno anno lavorativo | ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro - ruolo di equipaggio - comunicazione al Centro per l’impiego di assunzione/cessazione/ variazione rapporto di lavoro | ||
c) lavoratori alle dipen- denza di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicura- zione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenu- to nell’allegato 1 del D.lgs. n. 67/2011, cui si applica- no criteri per l’organiz- | ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro - ruolo di equipaggio - comunicazione al Centro per l’impiego di assunzione/cessazione/ variazione rapporto di lavoro | - contratto di lavoro individuale con indica- zione dell’inquadramento e delle mansioni del la- voratore |
zazione del lavoro pre- visti dall’articolo 2100 c.c., impegnati all’interno di un pro- cesso produttivo in se- rie, contraddistinto da un ritmo determinato da misura- zione di tempi di pro- duzione con mansioni organizzate dalla ripeti- zione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso conti- nuo o a scatti con ca- denze brevi determina- te dall’organizzazione del lavoro o dalla tec- nologia, con esclusione degli addetti a lavora- zioni collaterali a linee di produzione, alla ma- nutenzione, al riforni- mento materiali, ad at- tività di regolazione o controllo computeriz- zato dalle linee di pro- duzione e al controllo di qualità | |||
d) conducenti di veico- li, di capienza comples- siva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo | ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro |
LAVORATORI DIPENDENTI DELLA “PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”
Lavorazioni faticose e pesanti (Art. 1, co. 1, D.Lgs. 67/2011) | Documenti |
a) lavoratori impegnati in mansioni particolar- mente usuranti (art. 2 D.M. 19 maggio 1999 ) | Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante: a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti con alle- gata documentazione di cui alla lettera e) del D.lgs. 67/2011 o altra equipollente di cui alla let- tera o); b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribu- zioni percepite |
b1) lavoratori a turni, di cui all’art. 1, comma 2, lettera g), D.Lgs. n. 66/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non infe- riore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1°luglio 2009 | Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante: a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte con lavoro notturno con allegata documentazio- ne di cui alla lettera e) del D.lgs. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o); b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribu- zioni percepite |
b2) al di fuori dei casi di cui al b1), lavoratori che per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 66/2003, per periodi di lavoro di durata pari all’interno anno lavorativo | Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante: a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezza- notte e le cinque del mattino per periodi di lavo- ro di durata pari all’interno anno lavorativo con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D.lgs. 67/2011 o altra equipollente di cui alla let- tera o); |
LAVORATORI DIPENDENTI DELLA “PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”
Lavorazioni faticose e pesanti (Art. 1, co. 1, D.Lgs. 67/2011) | Documenti |
b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite | |
d) conducenti di veicoli, di ca- pienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a ser- vizio pubblico di trasporto collettivo | Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante: a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte come conducente di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D.lgs. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o); b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite |
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14) Comunicazioni per i lavori usuranti: il modello “LAV-US”
Con il presente intervento si forniscono i primi indirizzi pratici per procedere alla compilazione del modello "LAV-US" che, come noto, deve essere utilizzato per le comunicazioni di svolgimento delle lavorazioni ritenute particolarmente faticose e pesanti, alla luce delle novità introdotte dal
D.M. 20 settembre 2011 (Nota del Ministero del lavoro del 28 novembre 2011, n. 4724/06). Le comunicazioni in argomento riguardano tutti i datori di lavoro per cui - a partire dall'anno 2011 – vengono svolte le lavorazioni definite come “faticose e pesanti” previste dall'articolo 1, comma 1, lett. da a) a d), del Decreto Legislativo n. 67/2011. In particolare, i soggetti che possono inviare dette comunicazioni sono:
i datori di lavoro privati, nel caso in cui effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti le comunicazioni;
le imprese utilizzatrici, con riguardo a lavoratori "somministrati", impegnati nel "lavoro a catena" e nel "lavoro notturno";
i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati, ai sensi della Legge n. 12/1979, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente
gli altri soggetti che sono abilitati in base alle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, quali gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati in relazione alle imprese che abbiano conferito loro un incarico di direzione, amministrazione o gestione.
Per la compilazione del modello on-line i datori di lavoro devono accreditarsi al sistema, con le mo- dalità indicate dal Ministero del lavoro nell'apposita sezione del portale cliclavoro, raggiungibile at- traverso il seguente link: ▇▇▇.▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇. Se il soggetto che effettua la comunicazione è diverso dal datore di lavoro, in un apposito quadro deno-
minato "DATI INVIO", presente nel modello "LAV_US", deve indicare la categoria di appartenenza tra quelle sopra indicate, nonché il proprio codice fiscale. Il sistema metterà, poi, i modelli compila- ti a disposizione delle Direzioni territoriali del lavoro e degli Istituti previdenziali competenti. Attra- verso la compilazione del modello medesimo, il datore di lavoro deve comunicare, in particolare:
- ai fini del monitoraggio dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni cd. usuranti, il periodo o i perio- di nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni usuranti (lavori di cui al D.M. 19 maggio 1999, lavoro notturno, lavoro "a catena", conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto col- lettivo). In assenza di specifiche indicazioni da parte del Legislatore, il Ministero del lavoro indivi- dua, quale termine massimo per l'effettuazione degli adempimenti appena descritti, il 31 marzo del- l'anno successivo a quello di riferimento;
- l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici ovvero lo svolgimento del cd. lavoro "a catena" (entro trenta giorni dall'inizio).
▇▇▇▇▇▇▇, dunque, previste cinque tipologie di comunicazione:
– "Inizio lavoro a catena” (art. 5, comma 2, ▇.▇▇▇. n. 67/2011);
– "Lavoro usurante D.M. 1999" (art. 2, comma 5, ▇.▇▇▇. n. 67/2011);
– "Lavoro usurante notturno" (art. 2, comma 5, ▇.▇▇▇. n. 67/2011 e art. 5, c. 1, D.Lgs.67/2011);
– “Lavoro usurante a catena" (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 67/2011);
– “Lavoro usurante autisti" (art. 2, comma 5, ▇.▇▇▇. n. 67/2011).
In caso di omissione delle comunicazioni medesime - sottolinea il Ministero del lavoro - si applica- no le sanzioni amministrative da euro 500 ad euro 1500, previa diffida ad adempiere. Inoltre, la Se- zione - Datore di lavoro: permette di indicare i riferimenti dell'azienda che effettua le attività. Per riempire i campi obbligatori (contrassegnati da un asterisco *) relativi all'indirizzo della sede legale, è necessario compilare il campo Comune sede legale, ricercandolo e selezionandolo tramite l'appo- sito tasto. Le successive tre Sezioni consentono di inserire i dati con i quali le aziende sono iscritte agli enti previdenziali. Nel dettaglio:
– nella Sezione - INPS: il datore di lavoro deve inserire la o le matricole INPS e i codici relati- vi all'inquadramento assegnati dall'INPS all'azienda all'atto di iscrizione;
– nella Sezione - INAIL: il datore di lavoro deve inserire il codice cliente attribuito dall'INAIL al momento dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
– nella Sezione - Altri enti: il datore di lavoro deve indicare l'ente previdenziale al quale l'a- zienda risulta iscritta e il rispettivo codice ad esso attribuito. Nella medesima sezione occorre inoltre indicare il numero di iscrizione alla Camera di commercio o all'Albo delle imprese artigiane, indi- cando altresì il settore di attività con il quale l'azienda risulta iscritta, secondo la classificazione Ate- co 2007;
– nella Sezione - Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività: devono essere in- serite tutte le sedi territoriali nelle quali l'azienda svolge le attività oggetto della comunicazione.
Nel caso di modello erroneamente compilato ma inviato al sistema, il soggetto che ha effettuato la comunicazione potrà inviare un nuovo modulo (che sostituisce l'invio precedente) esclusivamente
entro la data di scadenza indicata per ciascuna tipologia di comunicazione. Non sarà, invece, possi- bile inviare l'annullamento di modelli già inviati né tantomento inviare tardivamente gli stessi. Per completare la procedura di invio occorre cliccare su "invia modulo". Tutti i modelli saranno archi- viati e saranno consultabili nella pagina personale di accesso.
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15) Il modello "Unificato Lav" per l’assunzione di lavoratori stranieri
Dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolar- mente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il "modello Q", ma dovranno inviare il modello "Unificato Lav" nei tempi previsti dalla Legge n. 296/2006 ovvero entro le ore 24 del gior- no antecedente all'assunzione. Lo ha reso noto il Ministero del lavoro con la nota del 28 novembre 2011, n. 4773. Non permane più l'obbligo del datore di lavoro di presentare alle Prefetture il "mo- dello Q" in caso di assunzione di lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, con il quale lo stesso datore di lavoro assumeva l'impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza e indica la sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero. In- fatti, dal 15 novembre scorso, il datore di lavoro che intende instaurare un rapporto di lavoro con il cittadino straniero con soggiorno regolare in Italia deve comunicarlo al Centro per l’inpiego compe- tente mediante il modello "Unificato Lav” (art. 36-bis del Regolamento di attuazione del Testo Uni- co sull'Immigrazione), entro le 24 ore del giorno antecedente all'assunzione. Tale semplificazione - precisa il Ministero del lavoro con la nota in commento - si applica anche a quei rapporti “speciali” per i quali il Legislatore ha previsto periodi diversi per la comunicazione, quali:
- rapporti di lavoro che riguardano le pubbliche amministrazioni, che devono essere comuni- cati entro il 20 del mese successivo al verificarsi dell'evento, secondo quanto introdotto dalla Legge n. 183/2010;
- rapporti di lavoro che si svolgono a vario titolo su una nave, che devono essere comunicati entro il 20 del mese successivo al verificarsi dell' evento attraverso il modello "Unimare", secondo quanto previsto dalla Legge n. 133/08;
- rapporti di somministrazione che devono essere comunicati entro il 20 del mese successivo al verificarsi dell'evento attraverso il modello "UniSOMM", secondo quanto previsto dalla Legge n. 296/06;
- - variazioni del rapporto di lavoro conseguenti ad una modifica aziendale (variazione della denominazione sociale, cessione dell'azienda o del ramo di essa), che devono essere comunicati en- tro 5 giorni secondo quanto previsto dalla citata Legge Finanziaria 2007.
Anche in caso di rapporto di lavoro domestico, la comunicazione effettuata all'Inps con le modalità previste dalla Legge n. 2/2009 è valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di presentazione del modello Q.
Tuttavia, l’introduzione di questa importante semplificazione - resa possibile grazie alla collabora- zione interistituzionale tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'interno e Inps - non fa venir meno l'obbligo di esibire la comunicazione debitamente compilata agli organi di
▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e controllo e permetterà anche di avere a disposizione dati utili per il monitoraggio del la- voro dei cittadini non comunitari.
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16) ▇▇▇▇▇▇▇▇ E PARRUCCHIERI: firmata l’ipotesi di accordo
È stato firmato firmato, tra CNA, Confartigianato, Casartigiani, CLAAI e Filcams CGIL e Uiltucs - Uil, il rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica, per circa 200.000 dipendenti delle oltre 100.000 imprese artigiane di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri be- nessere, questi ultimi inclusi per la prima volta nella sfera di applicazione, ad esclusione di quelli con sede presso strutture alberghiere, navi da crociera e stabilimenti termali. Il contratto, che non è stato sottoscritto dalla FISASCAT CISL , pur avendo partecipato a tutte le trattative, ha durata triennale e scadrà il 31/12/2012. L’accordo, di durata triennale, scadrà il 31/12/2012 e prevede un incremento retributivo riconosciuto al 3° livello è di 75,00 da riparametrare agli altri livelli, e sarà erogato con decorrenza:
- 30,00 euro dall’1/10/2011;
- 23,00 euro dall’1/4/2012;
- 22,00 euro dall’1/10/2012.
Livello Aumento all’1/10/2011 Aumento all’1/04/2012 Aumento all’1/10/2012
1 | 34,64 | 26,56 | 25,40 |
2 | 31,64 | 24,26 | 23,21 |
3 | 30,00 | 23,00 | 22,00 |
4 | 28,29 | 21,68 | 20,74 |
Questi i nuovi minimi retributivi:
Livello Minimo all’1/10/2011 Minimo all’1/04/2012 Minimo all’1/10/2012
1 | 1.274,75 | 1.301,31 | 1.326,71 |
2 | 1.164,50 | 1.188,76 | 1.211,97 |
3 | 1.104,00 | 1.127,00 | 1.149,00 |
4 Una tantum | 1.040,91 | 1.062,59 | 1.083,33 |
A copertura del periodo di carenza contrattuale, oltre all’una tantum riconosciuta per il 2009 di €. 115,00, per i lavoratori in forza all’1/10/2011, sarà erogata una tantum di 220,00 € in due tranche, erogato in due tranches:
- la prima di euro 110 con la retribuzione relativa al mese novembre 2011;
- la seconda di euro 110 con la retribuzione relativa al mese di maggio 2012.
▇▇▇▇ apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L'importo, sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
Apprendisti
Per i lavoratori apprendisti che sono in possesso di titolo di studio post-obbligo o qualifica viene ri- conosciuta la retribuzione al 100% dal nono semestre (alla fine del quarto anno).
Lavoratrici e i Lavoratori immigrati.
Si riconosce la possibilità, al fine di favorire il ritorno nei paesi di origine, di poter usufruire in ma- niera cumulativa di ▇▇▇▇▇ e Rol. Viene inoltre, previsto il diritto alla conservazione del posto ai lavo- ratori stranieri che debbono assolvere gli obblighi militari.
Ferie
Ai fini del calcolo delle ferie vengono superati i giorni di calendario che fino al 30/9/2011 erano 28, dall’1ottobre 2011 si considerano 20 giorni lavorativi per la prestazione di lavoro svolta su 5 giorni, mentre ai fini del godimento non vengono considerati il sabato e la domenica, e per chi ha una pre- stazione settimanale distribuita su 6 giorni, sono 24 giorni lavorativi da godere e non viene conside- rata la domenica. A partire dal 1° ottobre 2011 ai lavoratori che hanno anzianità di servizio superio- re a cinque anni, le ferie da godere sono:
- 22 giorni lavorativi con prestazione su cinque giorni
- 26 giorni lavorativi con prestazione su sei giorni
Periodo di carenza
Dal 1° dicembre 2011 in caso di malattia o infortunio non sul lavoro di durata superiore a otto gior- ni viene riconosciuta una integrazione economica a carico dell’azienda fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal primo giorno di assenza. Per assenze pari o inferiori ad otto giorni integrazione a carico azienda a partire dal quarto giorno.
Diritto alle prestazioni della bilateralità
L’intesa, che recepisce gli accordi interconfederali sulla bilateralità e sull’assistenza sanitaria inte- grativa del settore. A decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti e non versanti alla bilate- ralità devono erogare a ciascun lavoratore un importo forfettario E.A.R. (elemento aggiuntivo della retribuzione) di € 25,00 lordi mensili per tredici mensilità l’anno. Tale elemento non è assorbibile e incide sulla maturazione di tutti gli istituti contrattuali, escluso il TFR.
Fitto della Poltrona o della Cabina
Le parti inoltre hanno sottoscritto un Avviso Comune con cui si richiede alle Istituzioni competenti di adottare appositi provvedimenti finalizzati all’avvio di un periodo di sperimentazione del fitto della Poltrona o della Cabina. Tale provvedimento potrebbe consentire, alle Imprese che operano nella legalità delle leggi e dei CCNL, (con i limiti e le prescrizioni previste nello stesso avviso), di ridurre i costi di gestione nonché di conseguire una possibile soluzione alternativa alla sospensione dell’attività . Ciò potrebbe tradursi nella possibilità, per le tante persone qualificate del settore, che non sono in grado di aprire una propria attività imprenditoriale, di esercitare ugualmente la profes- sione uscendo dal lavoro nero e abusivo.
17) STUDI PROFESSIONALI: firmato il CCNL definitivo
Ratificato definitivamente , il 29/11/2011, tra la CONFPROFESSIONI, la CONFEDERTECNICA, la CIPA e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS-UILi, il CCNL degli Studi Profes- sionali, a seguito della sospensione dell’Ipotesi di accordo del 27/9/2011. L’accordo decorre dall’1/10/2010 e scadrà sia per la parte economica, sia per la parte normativa il 31/10/2013. Gli in- crementi di paga base sono stati determinati in coerenza con quanto previsto dal protocollo inter- confederale del 27/1/2009. L’aumento complessivo è riferito al 3° livello retributivo ed è pari a 87,50 Euro da riparametrare.
Livelli Aumento dall’1/10/2010 Aumento dall’1/04/2011 Aumento dall’1/10/2011
Confedertecnica) | |||
1° | 12,49 | 18,74 | 18,74 |
2° | 10,88 | 16,32 | 16,32 |
3°S | 10,09 | 15,14 | 15,14 |
3° | 10,00 | 15,00 | 15,00 |
4°S | 9,70 | 14,55 | 14,55 |
4° | 9,62 | 14,44 | 14,44 |
5° | 8,70 | 13,05 | 13,05 |
Quadri (ex 1°S
14,12 21,17 21,17
Livelli Aumento dall’1/04/2012 Aumento dall’1/10/2012 Aumento dall’1/04/2013
Confedertecnica) | |||
1° | 18,74 | 18,74 | 21,86 |
2° | 16,32 | 16,32 | 19,04 |
3°S | 15,14 | 15,14 | 17,66 |
3° | 15,00 | 15,00 | 17,50 |
4°S | 14,55 | 14,55 | 16,97 |
4° | 14,44 | 14,44 | 16,84 |
5° | 13,05 | 13,05 | 15,23 |
Quadri (ex 1°S
21,17 21,17 24,70
Questi i nuovi minimi contrattuali
Livelli Minimo
dall’1/10/2010
Minimo dall’1/04/2011
Minimo dall’1/10/2011
ca) | |||
1° | 1.684,85 | 1.703,59 | 1,722,33 |
2° | 1.467,57 | 1.483,89 | 1.500,21 |
3°S | 1.361,23 | 1.376,37 | 1.391,51 |
3° | 1.348,87 | 1.363,87 | 1.378,87 |
4°S | 1.308,02 | 1.322,56 | 1.337,11 |
Quadri (ex 1°S Confedertecni-
1.903,95 1.925,12 1.946,29
4° | 1.259,04 | 1.273,48 | 1.287,92 |
5° | 1.173,73 | 1.186,78 | 1.199,83 |
Minimo dall’1/04/2012 | Minimo dall’1/10/2012 | Minimo dall’1/04/2013 |
1.967,46 | 1,988,63 | 2.013,34 |
Livelli
Quadri (ex 1°S Confedertecni-
ca) | |||
1° | 1.741,07 | 1.759,81 | 1.781,65 |
2° | 1.516,53 | 1.532,85 | 1.551,89 |
3°S | 1.406,65 | 1.421,79 | 1.439,45 |
3° | 1.393,87 | 1.408,87 | 1.426,37 |
4°S | 1.351,66 | 1.366,21 | 1.383,17 |
4° | 1.302,36 | 1.316,80 | 1.333,62 |
5° | 1.212,88 | 1.225,93 | 1.241,17 |
Quadri (ex 1°S Confeder- tecnica) | ca (*) | contrattuale dall'1/5/2008 |
1° | 42,35 | 1.783,42 |
2° | 102,53 | 1.619,06 |
3°S | 110,40 | 1.517,05 |
3° | ||
4°S | ||
4° | ||
5° | ||
Livelli ENAC Confederteci-
Minimo + elemento Nazionale allineamento
Una tantum
Gli arretrati per il periodo ottobre 2010 - settembre 2011, saranno erogati ai lavoratori ancora in for- za all’1/10/2011, nel seguente modo:
- il 60% con la retribuzione di ottobre 2011;
- il restante 40% con la retribuzione di febbraio 2012.
Livello Ottobre 2011 Febbraio 2012
1 | 183,62 | 122,42 |
2 | 159,94 | 106,62 |
3 | 147,00 | 98,00 |
3 Super | 148,39 | 98,92 |
4 | 141,46 | 94,30 |
4 Super | 142,59 | 95,06 |
5 | 127,89 | 85,26 |
Quadro | 207,52 | 138,35 |
Scatti di anzianità
A decorrere dall’1/9/2011, gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure:
Livelli Importi
Quadro 30,00
I 26,00
II 23,00
III Super 22,00
III 22,00
IV 20,00
V 20,00
VI 20,00
Aree professionali
Nella sfera di applicazione del contratto viene inserita una nuova area - “Altre attività professionali intellettuali” - che racchiude tutte quelle attività non rientranti nelle prime quattro aree, con o senza Albo professionale.
Welfare contrattuale
Viene estesa la copertura del welfare negoziale, prevedendo l’iscrizione al Cadiprof di tutti gli ad- detti che esercitano il proprio lavoro con diverse forme d’impiego (ad esempio praticantato, appren- distato), con un aumento della quota di partecipazione per garantire un’adeguata copertura.
Elemento Economico di Garanzia
Si prevede che qualora, non venga definito un accordo integrativo entro il 30/9/2013, il datore di la- voro erogherà, con la retribuzione del mese di ottobre 2013, i seguenti importi, che non sono utili ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'am- montare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamen- to di fine rapporto.
Livello Euro
Q, 1°, 2° 100,00
3°S, 3° 90,00
4°S, 4°, 5° 80,00
L'erogazione può essere assorbita da elementi retributivi già concessi a titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali.
Apprendistato
In armonia con la recente normativa in materia, è stato regolamentato anche l’apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche e per altre esperienze professionali. In merito all'apprendistato professionalizzante e di mestiere, questo non è ammesso per le qualifiche del livel-
lo V. La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere è di dodici mesi e la durata massima di trentasei mesi, secondo le seguenti percentuali di retribuzione:
Per i primi 12 mesi: 70%
- Per i mesi successivi e fino ai 24 mesi: 85%
- Per i mesi successivi: 93%
La percentuale è calcolata sulla retribuzione tabellare del corrispondente livello di inquadramento (profilo professioanle per il quale viene svolto l’apprendistato). Questa, nello specifico, la durata per i vari livelli:
Livello Durata
Q, 1°, 2° | 30 |
3°S, 3° | 36 |
4°S, 4°,° | 36 |
Periodo di comporto per malattia
Nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gra- vemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo di ▇▇▇▇▇▇ ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, il periodo di comporto di previsto dal CCNL pari a 180 gg., viene elevato di ulteriori 90 gg., durante i quali verrà corrisposto al lavoratore il 100% della retribuzione per i primi 2 mesi e il 50% della retribuzione per il terzo mese.
Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non può superare i seguenti limiti:
Livello Giorni di calendario
Quadri e I 180
II, III Super, III 120
IV Super e IV 90
V 60
Preavviso
Vengono differenziati i termini di preavviso in caso di licenziamento e in caso di dimissioni con inizio dall’1° o dal 16° giorno di ciascun mese.
Licenziamento
Fino a 5 anni di anzianità Oltre i 5 anni di anzianità
Quadri | 90 | 120 | 150 | ||
I | 90 | 120 | 150 | ||
II | 60 | 90 | 120 | ||
III Super | 30 | 40 | 50 | ||
III | 30 | 40 | 50 | ||
IV Super | 20 | 30 | 40 | ||
IV | 20 | 30 | 40 | ||
V | 15 | 20 | 25 | ||
Dimissioni | |||||
Fino a 5 anni di anzianità Oltre i 5 anni di anzianità | |||||
Quadri | 75 | 105 | 135 | ||
I | 75 | 105 | 135 | ||
II | 60 | 90 | 120 | ||
III S | 28 | 35 | 42 | ||
III | 28 | 35 | 42 | ||
IV S | 15 | 25 | 30 | ||
IV | 15 | 25 | 30 | ||
V | 10 | 15 | 25 | ||
*** | |||||
18) ESERCIZI CINEMATOGRAFICI: firmata l'ipotesi di accordo
Firmata, il giorno 25/11/2011, da ANEC, ANIEM e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, l’i-
potesi di accordo per il rinnovo del CCNL 16/1/2008, per il personale dipendente dagli esercizi ci- nematografici e cinema teatrali, che le parti si riservano di sottoporre alle rispettive assemblee per l’approvazione. La decorrenza indicata è triennale e va dall’1/1/2012 al 31/12/2014.
Aumenti retributivi:
Le retribuzioni tabellari sono aumentate, secondo la gradualità indicata, dei seguenti importi mensili a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione utile a tutti gli effetti contrattuali con esclusione degli aumenti periodici di anzianità
Monosale e Multisale
Livello Dall’1/1/2012 Dall’1/7/2013 Dall’1/7/2014
1° | 25,16 | 18,87 | 22,01 |
2° | 28,18 | 21,13 | 24,65 |
3° | 33,21 | 24,91 | 29,06 |
3° super | 34,47 | 25,85 | 30,16 |
4° | 40,00 | 30,00 | 35,00 |
4° super | 41,51 | 31,13 | 36,32 |
5° | 44,28 | 33,21 | 38,74 |
5° super | 46,54 | 34,91 | 40,72 |
Quadro | 55,35 | 41,51 | 48,43 |
Multiplex e Megaplex
Livello Dall’1/1/2012 Dall’1/7/2013 Dall’1/7/2014
A | 25,16 | 18,87 | 22,01 |
B | 30,69 | 23,02 | 26,86 |
C | 35,22 | 26,42 | 30,82 |
D | 37,74 | 28,30 | 33,02 |
E | 41,51 | 31,13 | 36,32 |
F | 46,54 | 34,91 | 40,72 |
QB | 55,35 | 41,51 | 48,43 |
QA | 60,38 | 45,28 | 52,83 |
Elemento Aggiuntivo del minimo tabellare
Pertanto alle date sottoindicate l’elemento aggiuntivo del minimo tabellare sarà il seguente:
Monosale e Multisale
Livello Dall’1/1/2012 Dall’1/7/2013 Dall’1/7/2014
1° | 230,33 | 249,20 | 271,21 |
2° | 257,97 | 279,10 | 303,75 |
3° | 304,03 | 337,24 | 366,30 |
3° super | 315,53 | 341,38 | 371,54 |
4° | 366,22 | 396,22 | 431,22 |
4° super | 380,06 | 411,19 | 447,51 |
5° | 405,38 | 438,59 | 477,33 |
5° super | 426,08 | 460,99 | 501,71 |
Quadro | 460,70 | 502,21 | 550,64 |
Multiplex e Megaplex
Livello Dall’1/1/2012 Dall’1/7/2013 Dall’1/7/2014
A | 230,33 | 249,20 | 271,21 |
B | 280,98 | 304,00 | 330,86 |
C | 322,45 | 348,87 | 379,69 |
D | 345,49 | 373,79 | 406,81 |
E | 380,06 | 411,19 | 447,51 |
F | 426,08 | 460,99 | 501,71 |
QB | 506,72 | 548,23 | 596,66 |
QA | 552,77 | 598,05 | 650,88 |
Una tantum
Per i lavoratori in servizio alla data di stipula dell’ipotesi di accordo e già in forza all’1/1/2011, si conviene l’erogazione di un importo una tantum nella misura di cui appresso ed a totale e completa copertura dell’anno 2011. L’importo sarà erogato per il 50% entro il 31/12/2011 e per il residuo 50% entro il 31/3/2012.
Monosale e Multisale
Livello Importi una tantum
1° 75,48
2° 84,54
3° 99,63
3° super 103,41
4° 120,00
4° super 124,54
5° 132,84
5° super 139,64
Quadro 166,06 Multiplex e Megaplex
Livello Importi una tantum
A | 75,48 |
B | 92,09 |
C | 105,67 |
D | 113,22 |
E | 124,54 |
F | 139,64 |
QB | 166,06 |
QA | 181,15 |
Elemento di garanzia retributiva
Viene inoltre previsto per i lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livel- lo e che non percepiscono altri trattamenti economici, individuali o collettivi, oltre al trattamento re- tributivo contrattuale minimo. L’importo di tale elemento di garanzia retributiva è pari a 200,00 Euro lordi annuali, uguale per tutti i lavoratori e da erogare in due soluzioni di pari importo: 50% nel mese di maggio 2014; 50% nel mese di ottobre 2014. Esso verrà corrisposto ai lavoratori in ser- vizio all’1/5/2014 e aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’ultimo quadriennio (2013-2014).
Classificazione personale
L’ipotesi ha apportato alcune variazioni alla classificazione del personale Monosale e Multisale del 2°, del 3° e del 4° livello super.
Ferie
A decorre dall’anno 2012, le parti stipulanti hanno previsto per il lavoratore, per ogni anno di anzia- nità di servizio presso l’azienda, un periodo di ferie pari a 24 giorni lavorativi. Precisano inoltre che il numero dei giorni è fissato in 24 escludendo dai 28 giorni di calendario le domeniche e non le fe- stività infrasettimanali.
***
19) INPS, ulteriori istruzioni in tema di benefici previdenziali per i lavori usuranti
Con messaggio Inps n. 22647 del 30 novembre 2011, l’Istituto illustra le modalità applicative recate dal decreto interministeriale 20 settembre 2011, con particolare riguardo al riconoscimento del be- neficio pensionistico per coloro che hanno perfezionato il requisito agevolato di accesso alla pensio- ne di anzianità entro il 31 dicembre 2011.
***
20) Precisazioni in ordine alle tipologie di lavorazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislati- vo n. 67/2011
Per quanto concerne i lavoratori impegnati in talune delle mansioni per le quali il citato decreto mi- nisteriale 19 maggio 1999 richiedeva le connotazioni della prevalenza e della continuità, si precisa che, considerato il periodo di tempo minimo di svolgimento di attività particolarmente faticosa e pe- sante - pari ad almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, e ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018 - deve ritenersi soddisfatta la condizioni della prevalenza richiesta per talune mansioni di cui al de- creto ministeriale. Altresì, deve ritenersi ininfluente la condizione della continuità richiesta per le medesime mansioni per le quali è prevista la prevalenza, atteso che la disciplina recata dal decreto legislativo n. 67/2011 non richiede, per i periodi di svolgimento delle attività usuranti, la connota- zione della continuità.
Verifica del requisito dei 10 anni di svolgimento di attività lavorativa da parte del lavoratore
Per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, al fine di accertare la condizione dello svolgimento dell’attività faticosa e pesante per almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, si procederà alla valutazione per anno solare: per tale si intende l’anno intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente (ad esempio 26 marzo 2011 – 26 marzo 2010). Non devono essere considerati i periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa (ad esempio disoccupazione e mobilità).
Per i lavoratori che hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 30 settembre 2011, che hanno maturato o maturino i requisiti per il pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2011, qualora abbiano cessato l’attivi- tà lavorativa prima della predetta data, i dieci anni di attività lavorativa da considerare sono quelli precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori ancora in attività alla data del 31 dicembre 2011, che hanno maturato o maturino i requisiti entro tale data, i dieci anni di attività lavorativa da considerare sono quelli precedenti il 31 dicembre 2011.
Verifica del requisito dei sette anni di svolgimento di attività lavorativa faticosa e pesante
Ai fini del computo dei sette anni solari di svolgimento di attività lavorativa faticosa e pesante, si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative particolarmente faticose e pesanti da parte dell’interessato, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa. Per la valutazione del periodo in cui è stato svolto lavoro notturno occorre far riferimento alle giornate lavorative svolte nell’anno solare come sopra individuato.
Domanda per il riconoscimento dello svolgimento di lavoro particolarmente faticosi e pesanti: la documentazione allegata
La documentazione di cui alla Tabella A allegata al decreto interministeriale, prodotta in copia, sal- vo i casi di comprovata impossibilità, deve riportare la dichiarazione di conformità all’originale rila- sciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia di un documento valido di identità del di- chiarante.Qualora dalla suddetta documentazione non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, le competenti Strutture territoriali avranno cura di informare l’inte- ressato della necessità di integrazioni. Le domande presentate entro il 30 settembre 2011 e non cor- redate della necessaria documentazione possono essere istruite qualora la documentazione integrati- va sia pervenuta entro il il 6 dicembre 2011. ll differimento della decorrenza del trattamento pensio- ▇▇▇▇▇▇▇ anticipato non opera per le domande presentate nei termini ancorché successivamente inte- grate dalla necessaria documentazione. Di seguito vengono indicati eventuali ulteriori documenti che l’interessato può produrre a corredo della domanda di cui lo stesso può utilmente avvalersi.
Lavori nella cave, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale:
a) documentazione relativa all’azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo ogget- to di verifica che attesti che la medesima azienda ha svolto attività presso cave di materiale di pietra e ornamentale;
-ovvero autorizzazione delle competenti autorità allo svolgimento da parte dell’azienda dell’attività presso cave di materiale di pietra e ornamentale;
-ovvero comunicazione alle competenti autorità dell’affidamento della predetta attività a ditta diver- sa da quella autorizzata.
b) contratto di lavoro con indicazione di “operaio” ovvero di altra qualifica che implica lo svolgi- mento di mansioni con adibizione alla cava.
Lavori in cassoni ad aria compressa:
a) documentazione relativa all’azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo ogget- to di verifica che attesti che la medesima azienda svolge lavori in aria compressa:copia della “de- nuncia dei lavori in aria compressa” inviata dall’azienda alle autorità competenti (ai sensi dell’arti- colo 10, DPR n. 321/1956);
b) copia del documento personale per operai cassonisti previsto ai sensi dell’articolo 17 del DPR n. 321/1956:
-ovvero copia del contratto di lavoro nel quale sono riportate le mansioni di lavoro in aria compres- sa
-ovvero scheda delle visite mediche cui vengono sottoposti periodicamente i lavoratori cassonisti.
Lavori svolti da palombari:
a) documentazione relativa all’azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo ogget- to di verifica che attesti che la medesima azienda svolge lavori per i quali sono richieste le presta- zioni dei palombari:
- certificato rilasciato dalla camera di commercio dal quale risulti lo svolgimento di lavori subac- quei e marittimi, bonifica dei fondi marini e degli specchi d'acqua, servizi di supporto alla ricerca scientifica ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇;
b) copia del libretto di ricognizione rilasciato al palombaro in servizio dal locale dal comandante del porto:
-ovvero certificato rilasciato dalla capitaneria di porto attestante l’iscrizione al Registro dei palom- bari;
– contratto individuale di lavoro dal quale risulta lo svolgimento dell’attività di palombaro;
– busta paga dalla quale risulta la maggiorazione per lo svolgimento dell’attività di palomba- ro.
Lavori ad alte temperature:
a) contratto di lavoro con l’indicazione della qualifica di operaio;
b) documentazione attestante i dati presenti negli archivi aziendali dalla quale risulti il periodo du- rante il quale il lavoratore è stato adibito a lavorazioni che espongono ad alte temperature. Lavorazioni del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio:
a) documentazione relativa all’azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo ogget- to di verifica che attesti che la medesima azienda svolgeva attività di estrazione presso cave per lo svolgimento di attività estrattiva presso cave di materiale di pietra o ornamentale;
b) contratto individuale di lavoro dal quale si desume la mansione di “soffiatore”.
Lavori di asportazione dell’amianto:
a) documentazione relativa all’azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo ogget- to di verifica che attesti che la medesima azienda ha svolto attività di asportazione dell’amianto:
- copia del piano di lavoro di asportazione dell’amianto comunicato alla competente autorità di ▇▇▇▇- ▇▇▇▇▇;
b) contratto di lavoro individuale.
Lavori espletati in spazi ristretti:
a) documentazione dalla quale risulti che è stata svolta attività in spazi ristretti che espongono il la- voratore a rischi di inalazione di sostanze pericolose, ad esplosioni o a mancanza di ossigeno deri- vanti dalle ridotte dimensioni dello spazio in cui svolge l’attività.
Lavori svolti da conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto collettivo:
a) documentazione relativa all’azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo ogget- to di verifica che attesti che la medesima azienda, ancorché non pubblica, svolga servizio pubblico di trasporto collettivo. Si cita ad esempio il servizio pubblico locale svolto per il trasporto scolastico degli alunni delle scuole materne e delle scuole dell’obbligo;
b) estratto matricolare rilasciato dal datore di lavoro nel quale sono contenuti gli elementi utili per l’individuazione dell’attività svolta dal lavoratore interessato nonché il relativo periodo di svolgi- mento.
Istruttoria domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori faticosi e pesanti
L’istruttoria delle domande trasmesse è svolta dalla sede territorialmente competente dell’ente pre- videnziale presso il quale il lavoratore è iscritto. Non dovranno essere accolte le domande per le quali non risulti soddisfatta la condizione della procedibilità per mancata presentazione della docu- mentazione entro il 6 dicembre 2011. Qualora l’onere finanziario accertato sia superiore allo stan- ziamento previsto, la decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati è differita in ragione della data di maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
Comunicazione da parte dell’Ente previdenziale
In esito alla domanda di accesso al beneficio, l’ente previdenziale comunica al lavoratore interessa- to entro il 31 dicembre 2011, in riferimento ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 30 settembre 2011:
a) l’accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
b) l’accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pe- santi, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria. In tal caso, la prima data utile per l’accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione;
c) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimen- to delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Ricorsi e riesame
Tutti i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di rigetto della domanda di accesso al benefi- cio pensionistico, per motivi attinenti al merito, devono essere presentati ai Comitati regionali per i rapporti di lavoro, territorialmente competenti, costituiti presso le Direzioni regionali per il lavoro. Le domande respinte per motivi diversi dal merito dovranno essere riesaminate, su istanza dell’inte- ressato, dalla Struttura territoriale che ha adottato il provvedimento di reiezione.
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20) I codici tributo per l’utilizzo in compensazione dell’acconto Irpef già versato
Con risoluzione n. 117/E del 30 novembre 2011, l’Agenzia delle Entrate comunica l’istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui al- l’articolo 1, comma 3, del DPCM del 21 novembre 2011, e la ridenominazione del codice tributo “4035”. L’articolo 1, comma 1, del DPCM del 21 novembre 2011 ha previsto che Il versamento di 17 punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011 venga differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 1 dispone che ai contribuenti i quali, alla data di pubblicazione del decreto, abbiano già provveduto al paga- mento dell'acconto senza avvalersi del differimento del termine compete un credito d'imposta in mi- sura corrispondente, da utilizzare in compensazione. Peraltro, come già precisato con il comunicato stampa del 25 novembre del 2011, il differimento del versamento si applica anche alla seconda o unica rata dell’acconto della “cedolare secca” sugli affitti e dell’imposta sostitutiva dovuta da coloro che applicano il cosiddetto regime dei “minimi”. Ciò premesso, per consentire ai soggetti interessati l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “1797” denominato “CONTRIBUENTI MINIMI - utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011”;
- - “1844” denominato “CEDOLARE SECCA - utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011;
Infine, si ridenomina il codice tributo “4035”, già istituito con risoluzione n. 234/E del 15 dicembre 2009 (ndr: risoluzione n. 284/E del 15 dicembre 2009) come di seguito indicato:
“4035” denominato “IRPEF - utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1,
c. 3, DPCM 21/11/2011”. In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici sono espo- sti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”, con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il credito, espresso nella forma “AAAA”.
21) Nuova funzionalità Uniemens
Con il proprio messaggio n. 21947/11 l’Inps ha reso noto il rilascio della nuova applicazione Internet che consente la variazione delle denunce “Uniemens” precedentemente trasmesse. La nuova funzione, presente nella sezione del portale informatico dell’Istituto “Servizi per le aziende e consulenti”, rende possibile agli utenti abilitati la modifica di una denuncia individuale o aziendale precedentemente trasmessa con il flusso mensile ovvero compilata on line.
In particolare, sarà possibile effettuare:
- la variazione dati senza valenza contributiva: tale opzione rende possibile apportare modifiche soltanto su quei dati della denuncia individuale che non hanno valenza contributiva. È inoltre possibile la sola visualizzazione della denuncia aziendale;
- la variazione dati per correggere DM10 virtuali squadrati (provvisori o anomali): tale opzione consente di effettuare delle variazioni, degli inserimenti ovvero anche delle eliminazioni di denunce individuali; è resa, inoltre, possibile la variazione della denuncia aziendale nonché, laddove non presente, l’acquisizione della stessa;
- la variazione dati per regolarizzazione: tale opzione consente di effettuare variazioni, inserimenti ovvero eliminazioni di denunce individuali; è consentita, inoltre, la variazione parziale della denuncia aziendale.
L’applicazione “variazione Uniemens”, si legge nella nota INPS in oggetto, non consente di effettuare anche le variazioni delle denunce “Emens” precedenti, per le quali, invece, vi sono apposite opzioni presenti alla voce “Emens”. Per quanto concerne l’operatività della nuova funzione, questa, attualmente, consente di effettuare le variazioni solo con riferimento alle denunce Uniemens di competenza del mese di dicembre 2010 e precedenti, fermo restando che a breve diventerà possibile operare anche sulle denunce di competenza dell’anno 2011.
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22) Comitato della bilateralità - Delibera n. 1/2011
Il 16 novembre scorso il Comitato della bilateralità, come noto composto da tutte le parti sociali del settore delle costruzioni edili, ha assunto una Delibera in materia di verifica della congruità per il rilascio del DURC, già in fase sperimentale su base volontaristica presso 44 Casse Edili, prorogando tale sperimentazione per tutto l’anno 2012 in tutte le Casse Edili. A tal fine, dal prossimo 1° gennaio le Casse Edili saranno tenute ad adottare un modello di denuncia mensile che preveda l’0elenco per impresa dei cantieri attivi nel mese di riferimento ed il dettaglio delle ore lavorate in ogni cantiere da parte di ciascun operaio. Dallo stesso mese, in caso di necessità di modifiche non formali alla denuncia inviata, le imprese saranno tenute a trasmettere alla Cassa Edile una denuncia integrativa/sostitutiva. A partire dal mese di aprile 2012 le Casse Edili dovranno poi attivare un “contatore di congruità” per consentire la comparazione dei livelli minimi di costo della manodopera per le varie tipologie di lavori con quanto risultante dalla moltiplicazione per 2,5 dell’imponibile contributivo della Cassa ▇▇▇▇▇ riferito agli operai effettivamente impegnati nel cantiere.
Si ritiene poi opportuno ricordare in proposito che i livelli minimi sono contenuti nell’Avviso Comune del 23 ottobre 2010.
Sempre dal 1° aprile 2012 tutte le Casse Edili dovranno attivare una fase sperimentale di verifica di congruità, utilizzando il “contatore”. Tale verifica non sarà collegata al rilascio del DUC. Dalla denuncia di competenza relativa al mese di luglio 2012 le imprese dovranno compilare i campi relativi alle indicazioni dei cantieri, pena la irricevibilità della denuncia stessa.
Dal 1° ottobre 2012 i DURC che saranno rilasciati dalla Cassa Edile di competenza per fine lavori segnaleranno il raggiungimento o meno della congruità del costo della manodopera sul valore dell’opera, secondo quanto previsto dal citato Avviso Comune.
L’ultima tappa dell’iter concordato tra tutte le parti sociali dell’edilizia è fissata al 1° gennaio 2013. Da tale data la verifica della congruità verrà posta a regime, divenendo requisito imprescindibile per il rilascio del DURC regolare. È opportuno tenere presente che le parti stesse hanno affidato alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili il compito di fornire alle Casse Edili tutte le necessarie indicazioni operative per l’applicazione della Delibera in esame. La CNCE dovrà anche segnalare alle parti eventuali difficoltà applicative o comportamenti difformi da parte degli Enti territoriali.
Si ritiene opportuno sottolineare, infine, che nel corso del mese di giugno 2012 il Comitato della bilateralità, anche al fine di apportare eventuali modifiche alle procedure operative, verificherà i risultati della fase di sperimentazione.
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23) Testo Unico dell’apprendistato - Regime transitorio e regime sanzionatorio
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia per informare che il Ministero del lavoro, con la circolare n. 29/11, ha fornito istruzioni operative relative alla nuova disciplina del contratto di apprendistato, così come definita dal decreto legislativo n. 167/2011, con riferimento al regime transitorio e alle disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 7. Sul punto si ritiene opportuno rammentare che il comma 7 del predetto articolo 7 stabilisce che, per le Regioni e i settori ove la nuova normativa non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia fino al 25 aprile 2012, le regolamentazioni vigenti. Viene quindi previsto un periodo transitorio di sei mesi, con applicazione delle discipline in atto, affinchè le Regioni e i contratti collettivi possano conformarsi alla riforma, al termine del quale dovrà applicarsi esclusivamente quanto sancito dal Testo Unico. A tal proposito, il dicastero chiarisce, innanzitutto, che il regime transitorio non opera per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca, poiché, in assenza di regolamentazioni regionali, l’attivazione di tali contratti può essere immediata, in quanto rimessa ad apposite convenzioni tra il datore di lavoro o le associazioni di riferimento e le Università, gli Istituti tecnici e professionali e le Istituzioni formative o di ricerca. Peraltro, in ordine all’apprendistato di alta formazione, deve essere tenuto presente che qualora sia già presente una disciplina regionale dell’istituto, ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 che lo ha introdotto, la stessa resta in vigore fino al recepimento, da parte della medesima Regione, delle nuove disposizioni, e comunque non oltre i sei mesi prescritti.
Per quanto attiene all’apprendistato professionalizzante ed all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, invece, a fronte dell’inapplicabilità della nuova disciplina per carenza del contestuale intervento delle singole Regioni e della contrattazione collettiva (interconfederale o di categoria), rimangono valide, per un periodo massimo di sei mesi, le disposizioni di legge, statale e regionale, e dei contratti collettivi, che attualmente disciplinano la materia, comprese quelle di tipo sanzionatorio. Sul punto, è comunque auspicabile – secondo quanto precisato dal Ministero - che, al fine di evitare problematiche applicative, le Regioni provvedano ad adottare le regolamentazioni di loro competenza, stabilendone l’efficacia solo alla scadenza del periodo transitorio.
Con riguardo, in particolare, all’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere si sottolinea come, nella fase transitoria, l’istituto potrà essere già operativo secondo le nuove regole, ma solo nel caso in cui la singola Regione, la contrattazione collettiva nazionale di riferimento, ovvero eventuali accordi interconfederali, anche di tipo territoriale, abbiano recepito la riforma e, quindi, disciplinato i profili di rispettiva competenza.
La nota sottolinea, inoltre, come, in carenza di una concreta offerta formativa pubblica per l’acquisizione di competenze di base e trasversali da parte della Regione, il T.U. preveda la possibilità di attivare tale contratto sulla base della sola disciplina contrattuale novellata ai sensi del d.lgs. n.167/2011, con svolgimento, pertanto, della formazione esclusivamente a carico del datore di lavoro.
Per l’attuazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è necessario un accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, volto alla regolamentazione dei profili formativi. Viene precisato che, nel periodo transitorio, sarà possibile assumere minori per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione solo nelle Regioni che abbiano stipulato le necessarie intese con i Ministeri competenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 48 del d.lgs. n. 276/2003. Per le altre Regioni, invece, rimane applicabile - sempre per il periodo transitorio - la disciplina dettata dalla legge n. 196/97 e dalla legge n. 25/55.
Il Ministero conferma poi che per i lavoratori in mobilità è possibile instaurare immediatamente un rapporto di lavoro tramite tutte e tre le tipologie di apprendistato, nei limiti di quanto predetto. Anche per tali lavoratori, nel caso in cui non sia operativa la nuova disciplina, trova applicazione la normativa previgente, fermo restando le specifiche disposizioni in deroga alla disciplina generale.
Per quanto invece riguarda il regime sanzionatorio, il Testo Unico prevede nel contesto dell’art. 7, comma 1, che
“in caso di inadempimento nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative, il medesimo datore è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%”.
L’applicabilità di tale sanzione è quindi subordinata alla coesistenza di due condizioni: innanzitutto l’esclusiva responsabilità del datore di lavoro ed in secondo luogo l’impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi. Con riferimento, in particolare, all’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere - quello di maggior interesse per le imprese - la nota sottolinea che la responsabilità del datore di lavoro può configurarsi nell’ipotesi in cui lo stesso non consenta al lavoratore di seguire i
percorsi formativi esterni all’azienda finalizzati all’acquisizione di competenze di base e trasversali e/o non effettui la parte di formazione interna da svolgersi sotto la responsabilità dell’azienda. Alla verifica di un’eventuale formazione carente, la quale deve esplicitarsi in un grave inadempimento rispetto all’originario piano formativo individuale, non segue, tuttavia, necessariamente l’applicazione delle sanzioni previste, poiché il personale ispettivo può utilizzare lo strumento della disposizione di cui all’art. 14 del d.lgs. n.124/2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere a quanto di sua competenza Deve trattarsi comunque di una carenza formativa recuperabile in un arco temporale ragionevole, con conseguente modifica, non sostanziale, del piano formativo individuale, tenendo presente - salve le ipotesi di proroga - la durata massima del periodo di formazione. Nell’ipotesi in cui non vi sia il tempo utile per recuperare il debito formativo, sarà immediatamente applicabile la sanzione sopra riportata. L’inottemperanza alla disposizione ispettiva comporta, inoltre, una sanzione amministrativa da 515 a 2.580 euro (art. 11, co.1, DPR n. 520/55). Qualora, però, la formazione mancante sia esclusivamente quella derivante dall’inadeguatezza dell’offerta pubblica, il provvedimento di disposizione non potrà essere adottato e l’ispettore è tenuto solo a rilevare la carenza, dandone informazione all’apprendista.
Il comma 2 dell’art. 7 introduce, quindi, una sanzione da 100 a 600 euro per l’inosservanza dei principi generali così come enunciati dall’art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), ossia la forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo, il divieto di retribuzione a cottimo, l’alternatività tra il sottoinquadramento del lavoratore e la percentualizzazione della retribuzione, la presenza del tutore o referente aziendale. La norma prevede espressamente l’utilizzo della procedura di diffida obbligatoria e la possibilità di contestare la sanzione da parte di tutti gli organi di vigilanza in materia di lavoro, quindi non solo da parte del personale ispettivo del Ministero, ma anche di quello di Inps, Inail, Enpals, etc.. In particolare, circa la forma scritta del contratto, il Ministero chiarisce che la regolarizzazione obbligatoria dell’apprendistato è consentita non solo in caso di inosservanza nei contenuti delle disposizioni contrattuali, ma anche qualora la forma scritta sia del tutto assente. La formalizzazione del contratto, inoltre, non può essere ritenuta valida con la sola consegna della copia di comunicazione al Centro per l’impiego, ma esclusivamente con la consegna del contratto individuale di lavoro.
Si rammenta poi che è applicabile una sanzione maggiorata da 300 a 1.500 euro in caso di recidiva, ovvero qualora nei 5 anni successivi ad una violazione amministrativa accertata con ordinanza- ingiunzione se ne commetta un’altra, anche se non relativa alla stessa lettera del citato articolo 2 o che riguardi lavoratori diversi.
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24) INPS: misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo L'INPS, con la propria circolare n. 151 del 2 dicembre 2011, a seguito del provvedimento prot. N. 2011/95314 del 26/6/2011 emanato dall’Agenzia delle Entrate, ha disposto la riduzione dell'attuale misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 5,0243 % in ragione annuale.
25) Legittimità dell’indennizzo per i contratti a termine - Corte Costituzionale, sentenza 11 novembre 2011 n. 303
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 303/2011, si è pronunciata in merito alle questioni di legittimità costituzionale sollevate da parte del Tribunale di Trani e dalla Corte di Cassazione relativamente alla nuova disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato (vedi i commi 5, 6 e 7 dell’art. 32 della L. n. 183/2010 - cd. Collegato lavoro), dichiarandole non fondate.
Tali disposizioni prevedono, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il riconoscimento a favore del lavoratore di un’indennità omnicomprensiva, a carico del datore di lavoro, nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (comma 5). Il limite massimo della suddetta indennità viene ridotto del 50% in presenza di contratti collettivi di qualsiasi livello, a patto che siano stati stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie (comma 6). Va inoltre precisato che in base a quanto previsto dal comma 7, le predette disposizioni troveranno applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della norma. Secondo il Tribunale di Trani e la Corte di Cassazione, le succitate previsioni sono da considerarsi sproporzionate rispetto all’ammontare del danno realmente sofferto dal lavoratore, lesive dei diritti costituzionali dei cittadini nonché in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto l’apposizione di un limite massimo all’indennità riconosciuta al lavoratore non è sufficiente a garantire allo stesso un’adeguata copertura per tutto il periodo di astensione dal lavoro e dunque sino all’effettiva ripresa dell’attività stessa. A tal proposito, la Corte costituzionale ha chiarito che l’indennità omnicomprensiva prevista va ad integrare la garanzia della conversione del rapporto di lavoro a termine in un contratto di lavoro ordinario a tempo indeterminato, compensando, di fatto, il danno subito dal lavoratore dalla scadenza del contratto fino alla sentenza che ne dichiari la nullità. È stato precisato, inoltre, che dal momento della sentenza fino all’effettiva riammissione del lavoratore il datore di lavoro è indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva. In conclusione, la Corte ha ritenuto che la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, congiuntamente alla corresponsione di un’indennità di ammontare certo, soddisfa, di fatto, la sanzione più incisiva a tutela del posto del lavoro e, pertanto, non può essere considerata in contrasto con le direttive comunitarie, né tanto meno con i diritti costituzionali. La Corte inoltre ha chiarito che anche la riduzione della metà del limite superiore dell’indennità, riduzione prevista al comma 6 dell’art. 32, nonché l’applicazione delle disposizioni previste al comma 7, sono da considerarsi legittime.
26) ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇: modalità di interconnessione a ClicLavoro dei soggetti autorizzati all'eserci- zio dell'attività di intermediazione
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto alla pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2011, del Decreto 20 settembre 2011 che riporta le modalità di inter- connessione a ClicLavoro di Università e altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di inter- mediazione.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 settembre 2011
Modalità di interconnessione a ClicLavoro di Università e altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione. (11A15592)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall'art. 29 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visti gli articoli 15 e 17 del decreto legislativo 10 set- tembre 2003, n. 276;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 dicembre 2003 concernente l'iscrizione al- l'Albo delle agenzie per il lavoro;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 ottobre 2004 e s.m.i. concernente la borsa continua nazionale del lavoro;
Considerato che ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, così come modificato dall'art. 29, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 lu- glio 2011, n. 111 occorre definire le modalità di intercon- nessione al portale ClicLavoro e l’iscrizione all’albo delle agenzie per il lavoro dei soggetti di cui all’art. 6 del de- creto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "ClicLavoro" il portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro di cui all’art. 15 del decreto legisla- tivo 10 settembre 2003, n. 276.
b) "Università" le Università statali e non statali, e i consorzi universitari di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del decreto 10 settembre 2003, n. 276 autorizzati allo svol- gimento dell’attività di intermediazione.
c) "Scuole" gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari di cui all’art. 6, comma 1, lette- ra a) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 au- torizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione.
d) "Attività di intermediazione", l'attività di cui al- l’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
e) "Albo", l'albo informatico delle agenzie per il lavo- ro di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 dicembre 2003.
Art. 2
Finalità e ambito di applicazione
1. I soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, hanno l’ob- bligo di interconnettersi a ClicLavoro e conferire altresì i dati e le informazioni utili relative al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro, raccolti nell'esercizio dell'attività di inter- mediazione.
2. L'obbligo di interconnessione a ClicLavoro si applica altresì ai soggetti autorizzati all’attività di intermedia- zione dalle regioni e provincie autonome.
3. Il presente decreto definisce:
a) Le modalità di interconnessione a ClicLavoro;
b) le modalità di iscrizione all'Albo informatico dei soggetti di cui ai commi precedenti.
Art. 3
Flussi informativi di ClicLavoro
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rila- scia ai soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le credenziali utili all'interconnessione a ClicLavoro.
2. Per favorire il processo di incontro tra domanda ed of- ferta di lavoro i soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 2 conferiscono a ClicLavoro ogni informazione utile al monito- raggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.
3. Le Scuole autorizzate alle attività di incontro tra do- manda e offerta di lavoro pubblicano sui siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi dalla data del conseguimento del titolo di studio, secondo quanto previsto dall'allegato n. 1, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
4. Le Università autorizzate alle attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblicano sui siti istituziona- li i curricula dei propri studenti dalla data di immatrico- lazione e fino ad almeno dodici mesi dalla data del conse- guimento del titolo di studio, secondo quanto previsto dal- l'allegato n. 1, che costituisce parte integrante del pre- sente decreto.
Art. 4
Iscrizione all'Albo informatico
1. Per consentire l'iscrizione dei soggetti di cui al- l'art. 6, commi 1 e 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla Sezione III dell'Albo è aggiunta la se- guente "Sub-Sezione III.1 -Regimi particolari di intermedia- zione".
2. L'iscrizione all'Albo dei soggetti di cui al comma pre-
cedente avviene previa presentazione della comunicazione di inizio dell'attività di intermediazione mediante lettera raccomandata, da inviare alla Direzione Generate per le po- litiche dei servizi per il lavoro, sottoscritta dal legale rappresentante e formulata su un apposito modello pubblicato su ClicLavoro, contenuto nell'allegato n. 2 del presente de- creto, che ne costituisce parte integrante.
3. Ai fini dell'iscrizione nelle apposite sub-sezioni, le Regioni comunicano alla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro l'elenco dei soggetti autorizzati.
Art. 5 Sanzioni
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l'inosservan- za degli adempimenti di cui all'art. 6 del decreto legisla- tivo 10 settembre 2003, n. 276 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro
12.000 nonché la cancellazione dall’Albo.
2. Ai soggetti cancellati dall'Albo è fatto comunque divieto di esercitare l’attività di intermediazione.
Roma, 20 settembre 2011 Il Ministro: ▇▇▇▇▇▇▇
Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2011 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Ministero salute e Ministero lavoro, registro n. 13, foglio n. 347
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26) Decreto 13 settembre 2011 - Riduzione contributiva dell`11,50% per l’anno 2011
In attesa che Inps ed Inail forniscano le rispettive istruzioni operative relative all’applicazione del beneficio di cui all’art. 29 della L. n. 341/95, così come modificato dall’art. 1, co. 51 della L. n. 247/07, si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2011, è stato pubblicato il decreto 13 settembre 2011, che conferma la riduzione contributiva prevista per il settore edile nella misura pari all’11,50% anche con riferimento all’anno 2011.
Si fa comunque riserva di comunicare tempestivamente le indicazioni operative che Inps ed Inail, come ogni anno, forniranno al riguardo.
13 dicembre 2011 ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇
