Common use of Effetti Clause in Contracts

Effetti. Il d.lgs. n. 276 del 2003, all’art. 79 (intitolato Efficacia giuridica della certificazione), non chiarisce quali siano esattamente gli effetti della certificazione. La disposizione di legge si limita infatti a stabilire che, fatti salvi i provvedimenti cautelari, che costituiscono l’unico caso di sottrazione immediata agli effetti vincolanti della certificazione, tali effetti permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’art. 80. Peraltro, vi è chi ha sostenuto che il ricorso cautelare sarebbe difficilmente esperibile di fronte al giudice ordinario, essendo più giustificato adire in via cautelare il giudice amministrativo, posto che il fumus boni iuris sarebbe rinvenibile, in caso di affermata violazione del procedimento, in re ipsa, mentre nella giurisdizione ordinaria la prova sarebbe maggiormente complicata. Si può comunque facilmente desumere che la certificazione impedisce a chiunque di contestare la natura giuridica e la qualificazione del contratto stabilite dal provvedimento di certificazione prima di aver esperito con successo una delle azioni in giudizio previste dall’art. 80, d.lgs. n. 276 del 2003. Particolare rilievo ha poi assunto l’art. 27 del Testo Unico di salute e sicurezza (d.lgs. n. 81 del 2008, come modificato dal d.lgs. n. 106 del 2009), dal quale si può desumere che ogni modello organizzativo concernente l’impiego della manodopera possa essere sottoposto al vaglio delle competenti commissioni di certificazione. La certificazione, inoltre, non produce certamente tra le parti alcun effetto che già non derivi dal contratto di lavoro il quale ha, naturalmente, di per sé forza di legge tra le parti ex art. 1372 c.c. La forza giuridica della certificazione si può comunque meglio comprendere considerando gli effetti che essa produce nei confronti dei soggetti terzi al contratto, posto che costoro, in assenza di tale provvedimento, non sarebbero in alcun modo vincolati da quanto statuito dalle parti all’interno del contratto. Ove vi sia invece un provvedimento di certificazione (o, ancor più precisamente, una procedura di certificazione aperta6), a meno che tali terzi (enti ispettivi, previdenziali e fiscali) non ottengano un provvedimento cautelare (essendo questo sottratto agli effetti della certificazione per espressa disposizione del già richiamato art. 79 del d.lgs. n. 276 del 2003), l’accertamento operato dalla commissione impedisce loro di adottare provvedimenti basati su una difforme qualificazione del contratto, e quindi risultano vincolati alle risultanze della certificazione, per lo meno fino a che non sopraggiunga una sentenza di merito che neghi la fondatezza dell’atto. Non vengono comunque compromessi i poteri di tali organi: rimane infatti la possibilità per gli enti ispettivi, previdenziali e fiscali di svolgere accertamenti ed ispezioni; è invece loro impedita la immediata contestazione di eventuali violazioni riscontrate e l’irrogazione delle relative sanzioni, qualora siano basate su una diversa ricostruzione giuridica del rapporto rispetto a quella affermata dal provvedimento. Xxxx enti che vogliano recuperare la piena libertà d’azione sarà imposto, in concreto, di ricorrere in giudizio per ottenere, ope judicis, un accertamento che ripristini il loro potere sanzionatorio rimuovendo le inibizioni imposte dalla certificazione. La c.d. Xxxxxxxxx Xxxxxxx del 18 settembre 2008 ha comunque statuito che il controllo - e la successiva erogazione delle relative sanzioni - degli enti ispettivi sui contratti certificati o in corso di analisi da parte delle commissioni di certificazione potrà in ogni caso avvenire, tra l’altro, qualora si evinca, durante l’ispezione, con evidenza immediata e non controvertibile la palese incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro. A sostegno dell’istituto della certificazione va menzionato poi un ulteriore effetto che l’atto di chiusura della procedura potrebbe avere, peraltro logica conseguenza della propria efficacia “persuasiva”. L’accertamento svolto da un organo competente e imparziale, infatti, potrebbe facilitare la decisione del giudice circa la qualificazione da attribuire al contratto sottoposto al 6 Cfr. la c.d. Xxxxxxxxx Xxxxxxx del 18 settembre 2008, cit. suo vaglio, soprattutto in caso di risultanze istruttorie contrastanti. Si aggiunga che la l. n. 183 del 2010, all’art. 30, co. 2, statuisce che nella “qualificazione del contratto di lavoro e nell’interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione”. La certificazione, in tale rinnovata ottica, dovrebbe così contribuire all’arricchimento del materiale probatorio – a sostegno della genuinità del contratto o dell’atto di gestione del rapporto – poi eventualmente utile in caso di contestazioni, in quanto valutabile in sede giudiziale (o arbitrale) come materiale non certo meno attendibile rispetto ad altre risultanze. La l. n. 183 del 2010, ha introdotto una serie di novità significative: in particolare ha ampliato l’ambito delle competenze e dei poteri attribuiti alle commissioni di certificazione, ma ha anche incrementato il valore giuridico delle procedure a esse affidate, avvicinandosi sempre più alla originaria idea di volontà assistita e derogabilità, entro limiti predeterminati, della normativa di legge e contratto collettivo. In questa sede ci si concentrerà, sulle sole disposizioni che vanno a incidere sull’istituto della certificazione, non senza riservare gli opportuni cenni alle materie della conciliazione e dell’arbitrato, entrate, proprio in virtù delle nuove norme, tra le competenze delle commissioni. Una tra le modifiche più rilevanti contenuta nella l. n. 183 del 2010 riguarda, come anticipato, l’art. 75, d.lgs. n. 276 del 2003. Quest’ultimo, nella nuova formulazione, precisa che finalità della certificazione è la riduzione del contenzioso in materia “di lavoro”, e non semplicemente “di qualificazione dei contratti di lavoro”. Inoltre, i contratti oggetto di attenzione da parte delle commissioni potranno essere, al di là di ogni dubbio interpretativo precedentemente formulato, tutti quelli “in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro”. La nuova formulazione ha permesso di chiarire definitivamente la questione circa la possibilità di sottoporre a procedura di certificazione pattuizioni differenti quali, ad esempio, quella tra agenzia di somministrazione ed utilizzatore, che sta alla base del rapporto trilaterale che coinvolge anche il lavoratore (con il quale viene stipulato un “ordinario” contratto di lavoro), o ancora quella, ancor più peculiare, che caratterizza il distacco: queste ultime, infatti, in virtù dell’originario contenuto dell’art. 75, secondo le interpretazioni più restrittive della norma non avrebbero potuto essere sottoposte ad esame da parte delle commissioni di certificazione, pur essendo spesso fonte di contenzioso. Qualche dubbio sorge in merito alla possibilità di richiedere alle commissioni di pronunciarsi, altresì, sui regimi civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in concreto applicabili al caso che di volta in volta sarà sottoposto al loro esame. Posto che ove le parti non specifichino, all’interno del documento sottoposto alla commissione, quale sia il regime civile, amministrativo, previdenziale e fiscale che ritengono di voler applicare, il provvedimento della commissione non potrà certamente contenere alcun riferimento sul punto. Si ritiene, piuttosto, che ogni determinazione in merito a tali profili dovrebbe più correttamente rientrare nella attività di assistenza e consulenza che viene svolta preliminarmente rispetto alla vera e propria apertura di una procedura di certificazione. Oltre a quella relativa all’art. 75, importanti modifiche sono state previste con riferimento alla competenza in materia di certificazione delle rinunzie e transazioni (art. 82, d.lgs. n. 276 del 2003) e dei regolamenti di cooperative (art. 83, d.lgs. n. 276 del 2003), la quale è stata estesa per entrambe le fattispecie a tutte le commissioni, qualunque sia l’ente di appartenenza7, con la sola esclusione delle commissioni istituite presso i Consigli provinciali degli Ordini dei consulenti del lavoro, che, come anticipato, paiono mantenere una competenza circoscritta ai soli contratti di lavoro. Sul punto ci si riservano, ad ogni modo, ulteriori specifiche nel prosieguo.

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Samples: Contratto Di Collaborazione Coordinata E Continuativa

Effetti. Il d.lgsIn forza del contratto preliminare, nasce un’obbligazione assistita da un’azione personale, un mero diritto di credito non opponibile ai terzi la cui violazione farà sorgere un’azione risarcitoria e la pretesa volta ad ottenere una sentenza costitutiva (art. n. 276 del 2003, all’art2932 c.c.). 79 (intitolato Efficacia giuridica della certificazione), non chiarisce quali siano esattamente gli effetti della certificazione. La disposizione di legge si limita infatti a stabilire che, fatti salvi i provvedimenti cautelari, È bene ricordare che costituiscono l’unico caso di sottrazione immediata agli effetti vincolanti della certificazione, tali effetti permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’art. 80. Peraltro, vi è chi ha sostenuto che il ricorso cautelare sarebbe difficilmente esperibile di fronte al giudice ordinario, essendo più giustificato adire in via cautelare il giudice amministrativo, posto che il fumus boni iuris sarebbe rinvenibile, in caso di affermata violazione fallimento del procedimentopromittente l’art. 72 della legge fallimentare esclude che si possa chiedere al curatore la stipulazione definitiva, in re ipsaanche tramite una sentenza del giudice (art. 2932). Spetta a tale soggetto (il curatore) scegliere se dare esecuzione o sciogliere il contratto, mentre inserendo così il promissario che avesse già anticipato parte del prezzo nella giurisdizione ordinaria la prova sarebbe maggiormente complicatamassa fallimentare. Si può comunque facilmente desumere che la certificazione impedisce a chiunque In linea generale, proprio le conseguenze negative derivanti nei con- fronti dei terzi, del curatore del fallimento e del promissario acquirente hanno indotto il legislatore ad intervenire con due normative di contestare la natura giuridica protezione del promissario stesso. La trascrizione del contratto preliminare e la qualificazione del contratto stabilite dal provvedimento tutela degli acquirenti di certificazione prima di aver esperito con successo una delle azioni in giudizio previste dall’artimmobili da costruire. 80, d.lgsVediamole da vicino. n. 276 del 2003L’art. Particolare rilievo ha poi assunto l’art. 27 del Testo Unico di salute e sicurezza (d.lgs. n. 81 del 2008, come modificato dal d.lgs. n. 106 del 2009), dal quale si può desumere che ogni modello organizzativo concernente l’impiego della manodopera possa essere sottoposto al vaglio delle competenti commissioni di certificazione. La certificazione, inoltre, non produce certamente tra le parti alcun effetto che già non derivi dal contratto di lavoro il quale ha, naturalmente, di per sé forza di legge tra le parti ex art. 1372 c.c. La forza giuridica della certificazione si può comunque meglio comprendere considerando gli effetti che essa produce nei confronti dei soggetti terzi al contratto, posto che costoro, in assenza di tale provvedimento, non sarebbero in alcun modo vincolati da quanto statuito dalle parti all’interno del contratto. Ove vi sia invece un provvedimento di certificazione (o, ancor più precisamente, una procedura di certificazione aperta6), a meno che tali terzi (enti ispettivi, previdenziali e fiscali) non ottengano un provvedimento cautelare (essendo questo sottratto agli effetti della certificazione per espressa disposizione del già richiamato art. 79 del d.lgs. n. 276 del 2003), l’accertamento operato dalla commissione impedisce loro di adottare provvedimenti basati su una difforme qualificazione del contratto, e quindi risultano vincolati alle risultanze della certificazione, per lo meno fino a che non sopraggiunga una sentenza di merito che neghi la fondatezza dell’atto. Non vengono comunque compromessi i poteri di tali organi: rimane infatti 2645-bis prevede la possibilità per gli enti ispettividi trascrivere i contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di uno dei contratti di cui ai nn. 1, previdenziali 2, 3 e fiscali di svolgere accertamenti ed ispezioni; è invece loro impedita la immediata contestazione di eventuali violazioni riscontrate e l’irrogazione delle relative sanzioni, qualora siano basate su una diversa ricostruzione giuridica del rapporto rispetto 4 dell’art. 2643 (anche se sottoposti a quella affermata dal provvedimento. Xxxx enti che vogliano recuperare la piena libertà d’azione sarà imposto, in concreto, di ricorrere in giudizio per ottenere, ope judicis, un accertamento che ripristini il loro potere sanzionatorio rimuovendo le inibizioni imposte dalla certificazione. La c.d. Xxxxxxxxx Xxxxxxx del 18 settembre 2008 ha comunque statuito che il controllo - e la successiva erogazione delle relative sanzioni - degli enti ispettivi sui contratti certificati condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di analisi da parte delle commissioni costruzione) con la conseguenza di certificazione potrà prenotare gli effetti della trascrizione del contratto definitivo e di dare vita, in linea di massima, ad un blocco dell’efficacia di atti iscritti o trascritti successivamente contro il promittente alienante209 . Tale effetto prenotativo ha carattere temporaneo: esso cessa e si considera come mai prodotto se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso avvenireentro tre anni dalla trascrizione del preliminare, tra l’altro, qualora si evinca, durante l’ispezione, con evidenza immediata e non controvertibile sia eseguita la palese incongruenza tra il trascrizione del contratto certificato e le modalità concrete definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del rapporto di lavorocontratto preliminare o della domanda giudiziale. A sostegno dell’istituto della certificazione va menzionato poi un ulteriore effetto che l’atto di chiusura della procedura potrebbe avereL’art. 2645-bis e la trascrizione del preliminare 209 L’art. 2645-bis c.c. è stato inserito con d.l. 669/1996, peraltro logica conseguenza della propria efficacia “persuasiva”convertito con legge 30/1997. L’accertamento svolto da un organo competente e imparzialeAl riguardo, infattiin particolare, potrebbe facilitare la decisione del giudice circa la qualificazione da attribuire al contratto sottoposto al 6 Cfr. la c.d. Xxxxxxxxx Xxxxxxx del 18 settembre 2008X. XXXXXXXX, cit. suo vaglioX. XXXXXXX, soprattutto in caso di risultanze istruttorie contrastanti. Si aggiunga che la l. n. 183 del 2010, all’art. 30, co. 2, statuisce che nella “qualificazione La trascrizione del contratto preliminare, Padova, 1998; X. XXXXXXXXX, La pubblicità immobiliare del contratto preliminare, in Riv. dir. civ., 1997, I, p. 530; A. DI MAJO, La trascrizione del preliminare e regole di lavoro conflitto, in Corr. giur., 1997, p. 515. L’esigenza perseguita attraverso la codificazione dell’art. 2645-bis è dunque quella di tutelare il promissario acquirente dalla possibile alienazione a terzi dell’immobile oggetto del preliminare. La riforma del 1996 ha altresì rafforzato il credito del contraente del preliminare trascritto vittima dell’inadempimento, mediante l’attribuzione – ex art. 2775-bis c.c. – del privilegio speciale sugli immobili oggetto del preliminare210. Il nuovo art. 2645-bis è assai significativo anche sul piano sistematico, ponendo il problema di quali ulteriori atti preparatori siano trascrivibili (contratto preliminare unilaterale; opzione e nell’interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII prelazione). Le tutele del promissario acquirente Il d.lgs. 10 settembre 200320 giugno 2005 n. 122 si propone di assicurare protezione alle persone fisiche che stipulano contratti aventi ad oggetto edifici da costruire, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso la cui costruzione – appunto – non sia stata iniziata o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione”. La certificazione, in tale rinnovata ottica, dovrebbe così contribuire all’arricchimento del materiale probatorio – a sostegno della genuinità del contratto o dell’atto di gestione del rapporto – poi eventualmente utile in caso di contestazioni, in quanto valutabile in sede giudiziale (o arbitrale) come materiale non certo meno attendibile rispetto ad altre risultanze. La l. n. 183 del 2010, ha introdotto una serie di novità significative: in particolare ha ampliato l’ambito delle competenze e dei poteri attribuiti alle commissioni di certificazione, ma ha anche incrementato il valore giuridico delle procedure a esse affidate, avvicinandosi sempre più alla originaria idea di volontà assistita e derogabilità, entro limiti predeterminati, della normativa di legge e contratto collettivocomunque completata211. In questa sede ci si concentrerà, sulle sole disposizioni che vanno a incidere sull’istituto della certificazione, non senza riservare gli opportuni cenni alle materie della conciliazione e dell’arbitrato, entrate, proprio in virtù delle nuove norme, tra le competenze delle commissioni. Una tra le modifiche più rilevanti contenuta nella l. n. 183 del 2010 riguarda, come anticipato, l’art. 75, d.lgs. n. 276 del 2003. Quest’ultimo, nella nuova formulazione, precisa che finalità della certificazione è la riduzione del contenzioso in materia “di lavoro”, e non semplicemente “di qualificazione dei contratti di lavoro”. Inoltre, i contratti oggetto di attenzione da parte delle commissioni potranno essere, al di là di ogni dubbio interpretativo precedentemente formulato, tutti quelli “in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro”. La nuova formulazione ha permesso di chiarire definitivamente la questione circa la possibilità di sottoporre a procedura di certificazione pattuizioni differenti quali, ad esempio, quella tra agenzia di somministrazione ed utilizzatore, che sta alla base del rapporto trilaterale che coinvolge anche il lavoratore (con il quale viene stipulato un “ordinario” contratto di lavoro), o ancora quella, ancor più peculiare, che caratterizza il distacco: queste ultime, infatti, in virtù dell’originario contenuto dell’art. 75, secondo le interpretazioni più restrittive della norma non avrebbero potuto essere sottoposte ad esame da parte delle commissioni di certificazione, pur essendo spesso fonte di contenzioso. Qualche dubbio sorge in merito alla possibilità di richiedere alle commissioni di pronunciarsi, altresì, sui regimi civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in concreto applicabili al caso che di volta in volta sarà sottoposto al loro esame. Posto che ove le parti non specifichino, all’interno del documento sottoposto alla commissione, quale sia il regime civile, amministrativo, previdenziale e fiscale che ritengono di voler applicare, sintesi il provvedimento della commissione non potrà certamente contenere alcun riferimento sul punto. Si ritiene, piuttosto, che ogni determinazione in merito a tali profili dovrebbe più correttamente rientrare nella attività di assistenza e consulenza che viene svolta preliminarmente rispetto alla vera e propria apertura di una procedura di certificazione. Oltre a quella relativa all’art. 75, importanti modifiche sono state previste con riferimento alla competenza in materia di certificazione delle rinunzie e transazioni (art. 82, d.lgs. n. 276 del 2003) e dei regolamenti di cooperative (art. 83, d.lgs. n. 276 del 2003), la quale è stata estesa per entrambe prevede le fattispecie a tutte le commissioni, qualunque sia l’ente di appartenenza7, con la sola esclusione delle commissioni istituite presso i Consigli provinciali degli Ordini dei consulenti del lavoro, che, come anticipato, paiono mantenere una competenza circoscritta ai soli contratti di lavoro. Sul punto ci si riservano, ad ogni modo, ulteriori specifiche nel prosieguo.seguenti tutele:

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Samples: www.personaemercato.it

Effetti. Il d.lgscontratto preliminare ha effetti solo obbligatori (Cass. SS.UU. 27.3.2008 n. 276 del 2003, all’art7930). 79 (intitolato Efficacia giuridica In conseguenza della certificazione), non chiarisce quali siano esattamente gli effetti della certificazione. La disposizione di legge si limita infatti a stabilire che, fatti salvi i provvedimenti cautelari, che costituiscono l’unico caso di sottrazione immediata agli effetti vincolanti della certificazione, tali effetti permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’art. 80. Peraltro, vi è chi ha sostenuto che il ricorso cautelare sarebbe difficilmente esperibile di fronte al giudice ordinario, essendo più giustificato adire in via cautelare il giudice amministrativo, posto che il fumus boni iuris sarebbe rinvenibile, in caso di affermata violazione del procedimento, in re ipsa, mentre nella giurisdizione ordinaria la prova sarebbe maggiormente complicata. Si può comunque facilmente desumere che la certificazione impedisce a chiunque di contestare la natura giuridica e la qualificazione stipula del contratto stabilite dal provvedimento preliminare, pertanto, il promittente venditore e il promissario acquirente assumono l’obbligazione di certificazione prima stipulare un de- terminato contratto definitivo, del quale hanno già definito alcuni elementi. Il contratto preliminare di aver esperito con successo una delle azioni in giudizio previste dall’art. 80compravendita, d.lgs. n. 276 del 2003. Particolare rilievo ha poi assunto l’art. 27 del Testo Unico di salute e sicurezza (d.lgs. n. 81 del 2008, come modificato dal d.lgs. n. 106 del 2009), dal quale si può desumere che ogni modello organizzativo concernente l’impiego della manodopera possa essere sottoposto al vaglio delle competenti commissioni di certificazione. La certificazione, inoltrequindi, non produce certamente tra le parti alcun effetto che già trasla- tivo: il promissario acquirente non derivi dal contratto acquista la proprietà del bene oggetto di lavoro con- tratto, ma solo si impegna ad acquistarlo in futuro, mentre il quale hapromittente venditore non perde, naturalmenteal momento del preliminare, di per sé forza di legge tra le la proprietà del bene, ma solo si obbliga a venderlo in futuro. Nel caso in cui una delle parti ex art. 1372 c.c. La forza giuridica della certificazione si può comunque meglio comprendere considerando non adempia gli effetti che essa produce nei confronti dei soggetti terzi al contratto, posto che costoro, in assenza di tale provvedimento, non sarebbero in alcun modo vincolati da quanto statuito dalle parti all’interno del contratto. Ove vi sia invece un provvedimento di certificazione (o, ancor più precisamente, una procedura di certificazione aperta6), a meno che tali terzi (enti ispettivi, previdenziali e fiscali) non ottengano un provvedimento cautelare (essendo questo sottratto agli effetti della certificazione per espressa disposizione del già richiamato art. 79 del d.lgs. n. 276 del 2003), l’accertamento operato dalla commissione impedisce loro di adottare provvedimenti basati su una difforme qualificazione del contratto, e quindi risultano vincolati alle risultanze della certificazione, per lo meno fino a che non sopraggiunga una sentenza di merito che neghi la fondatezza dell’atto. Non vengono comunque compromessi i poteri di tali organi: rimane infatti la possibilità per gli enti ispettivi, previdenziali e fiscali di svolgere accertamenti ed ispezioni; è invece loro impedita la immediata contestazione di eventuali violazioni riscontrate e l’irrogazione delle relative sanzioni, qualora siano basate su una diversa ricostruzione giuridica del rapporto rispetto a quella affermata dal provvedimento. Xxxx enti che vogliano recuperare la piena libertà d’azione sarà imposto, in concreto, di ricorrere in giudizio per ottenere, ope judicis, un accertamento che ripristini il loro potere sanzionatorio rimuovendo le inibizioni imposte dalla certificazione. La c.d. Xxxxxxxxx Xxxxxxx del 18 settembre 2008 ha comunque statuito che il controllo - e la successiva erogazione delle relative sanzioni - degli enti ispettivi sui contratti certificati o in corso di analisi da parte delle commissioni di certificazione potrà in ogni caso avvenire, tra l’altro, qualora si evinca, durante l’ispezione, obblighi assunti con evidenza immediata e non controvertibile la palese incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoropreliminare, è possibile ottenerne l’esecuzione in forma specifica. A sostegno dell’istituto della certificazione va menzionato poi un ulteriore effetto che l’atto di chiusura della procedura potrebbe avere, peraltro logica conseguenza della propria efficacia “persuasiva”L’art. L’accertamento svolto da un organo competente e imparziale2932 c.c., infatti, potrebbe facilitare la decisione del giudice circa la qualificazione da attribuire al contratto sottoposto al 6 Cfr. la c.d. Xxxxxxxxx Xxxxxxx del 18 settembre 2008prevede che, cit. suo vaglioin tal caso, soprattutto in caso di risultanze istruttorie contrastanti. Si aggiunga il contraente adempiente possa ottenere una sen- tenza che la l. n. 183 del 2010, all’art. 30, co. 2, statuisce che nella “qualificazione produce gli effetti del contratto di lavoro e nell’interpretazione delle relative clausole il non concluso. In alternativa, la parte non inadempiente può chiedere al giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione”. La certificazione, in tale rinnovata ottica, dovrebbe così contribuire all’arricchimento del materiale probatorio – a sostegno della genuinità risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata conclusione del contratto definitivo. Infine, se nel contratto preliminare è prevista una caparra confirmatoria (si veda il successivo § 4.1.1), la parte non inadempiente potrà avvalersi del diritto di recedere dal contratto trattenendo la caparra (o dell’atto di gestione del rapporto – poi eventualmente utile in caso di contestazioniesigendone il doppio). In tal caso, non è ne- cessario provare il danno subito, in quanto valutabile in sede giudiziale la caparra confirmatoria assolve la fun- zione di liquidazione convenzionale e anticipata del danno da inadempimento. Secondo la giurisprudenza di legittimità (o arbitrale) come materiale non certo meno attendibile rispetto ad altre risultanzecfr. La l. Cass. SS.UU. 14.1.2009 n. 183 del 2010553), ha introdotto una serie di novità significative: in particolare ha ampliato l’ambito delle competenze e dei poteri attribuiti alle commissioni di certificazione, ma ha anche incrementato il valore giuridico delle procedure a esse affidate, avvicinandosi sempre più alla originaria idea di volontà assistita e derogabilità, entro limiti predeterminati, della normativa di legge e contratto collettivo. In questa sede se ci si concentrerà, sulle sole disposizioni che vanno a incidere sull’istituto della certificazioneavvale del diritto di recesso con ritenzione dalla caparra, non senza riservare gli opportuni cenni alle materie della conciliazione e dell’arbitratosi può agire per ottenere il risarcimento dei maggiori danni, entrate, proprio in virtù delle nuove norme, tra quanto le competenze delle commissioni. Una tra le modifiche più rilevanti contenuta nella l. n. 183 del 2010 riguarda, come anticipato, l’art. 75, d.lgs. n. 276 del 2003. Quest’ultimo, nella nuova formulazione, precisa che finalità della certificazione è la riduzione del contenzioso in materia “di lavoro”, due azioni sono alternative e non semplicemente “di qualificazione dei contratti di lavoro”. Inoltre, i contratti oggetto di attenzione da parte delle commissioni potranno essere, al di là di ogni dubbio interpretativo precedentemente formulato, tutti quelli “in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro”. La nuova formulazione ha permesso di chiarire definitivamente la questione circa la possibilità di sottoporre a procedura di certificazione pattuizioni differenti quali, ad esempio, quella tra agenzia di somministrazione ed utilizzatore, che sta alla base del rapporto trilaterale che coinvolge anche il lavoratore (con il quale viene stipulato un “ordinario” contratto di lavoro), o ancora quella, ancor più peculiare, che caratterizza il distacco: queste ultime, infatti, in virtù dell’originario contenuto dell’art. 75, secondo le interpretazioni più restrittive della norma non avrebbero potuto essere sottoposte ad esame da parte delle commissioni di certificazione, pur essendo spesso fonte di contenzioso. Qualche dubbio sorge in merito alla possibilità di richiedere alle commissioni di pronunciarsi, altresì, sui regimi civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in concreto applicabili al caso che di volta in volta sarà sottoposto al loro esame. Posto che ove le parti non specifichino, all’interno del documento sottoposto alla commissione, quale sia il regime civile, amministrativo, previdenziale e fiscale che ritengono di voler applicare, il provvedimento della commissione non potrà certamente contenere alcun riferimento sul punto. Si ritiene, piuttosto, che ogni determinazione in merito a tali profili dovrebbe più correttamente rientrare nella attività di assistenza e consulenza che viene svolta preliminarmente rispetto alla vera e propria apertura di una procedura di certificazione. Oltre a quella relativa all’art. 75, importanti modifiche sono state previste con riferimento alla competenza in materia di certificazione delle rinunzie e transazioni (art. 82, d.lgs. n. 276 del 2003) e dei regolamenti di cooperative (art. 83, d.lgs. n. 276 del 2003), la quale è stata estesa per entrambe le fattispecie a tutte le commissioni, qualunque sia l’ente di appartenenza7, con la sola esclusione delle commissioni istituite presso i Consigli provinciali degli Ordini dei consulenti del lavoro, che, come anticipato, paiono mantenere una competenza circoscritta ai soli contratti di lavoro. Sul punto ci si riservano, ad ogni modo, ulteriori specifiche nel prosieguocumulabili.

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Samples: Contratto Preliminare

Effetti. Il d.lgsIn virtù dell’avvenuta cancellazione, è facoltà richiedere la restituzione dei contributi soggettivi versati qualora ne ricorrano le condizioni (vedi capitolo “Rapporto Contri- butivo” – par. n. 276 Restituzione dei contributi soggettivi). • Regolamento Unitario (vedi pag. 87) – Art. 4 Cessazione dall’iscrizione Dal 2007 la continuità dell’esercizio professionale ai fini previdenziali è riconosciu- ta - per ogni anno - in presenza di un volume di affari IVA almeno pari a quello di riferimento del 2003, all’artcontributo minimo integrativo relativo allo stesso anno. 79 (intitolato Efficacia giuridica Tale volume di affari IVA - ai soli fini di verifica della certificazione), non chiarisce quali siano esattamente gli effetti della certificazione. La disposizione di legge si limita infatti a stabilire che, fatti salvi i provvedimenti cautelari, che costituiscono l’unico caso di sottrazione immediata agli effetti vincolanti della certificazione, tali effetti permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’art. 80. Peraltro, vi è chi ha sostenuto che il ricorso cautelare sarebbe difficilmente esperibile di fronte al giudice ordinario, essendo più giustificato adire in via cautelare il giudice amministrativo, posto che il fumus boni iuris sarebbe rinvenibile, in caso di affermata violazione del procedimento, in re ipsa, mentre nella giurisdizione ordinaria la prova sarebbe maggiormente complicata. Si può comunque facilmente desumere che la certificazione impedisce a chiunque di contestare la natura giuridica e la qualificazione del contratto stabilite dal provvedimento di certificazione prima di aver esperito con successo una delle azioni in giudizio previste dall’art. 80, d.lgs. n. 276 del 2003. Particolare rilievo ha poi assunto l’art. 27 del Testo Unico di salute e sicurezza (d.lgs. n. 81 del 2008, come modificato dal d.lgs. n. 106 del 2009), dal quale si può desumere che ogni modello organizzativo concernente l’impiego della manodopera possa essere sottoposto al vaglio delle competenti commissioni di certificazione. La certificazione, inoltre, non produce certamente tra le parti alcun effetto che già non derivi dal contratto di lavoro il quale ha, naturalmente, di per sé forza di legge tra le parti ex art. 1372 c.c. La forza giuridica della certificazione si può comunque meglio comprendere considerando gli effetti che essa produce nei confronti dei soggetti terzi al contratto, posto che costoro, in assenza di tale provvedimento, non sarebbero in alcun modo vincolati da quanto statuito dalle parti all’interno del contratto. Ove vi sia invece un provvedimento di certificazione (o, ancor più precisamente, una procedura di certificazione aperta6), a meno che tali terzi (enti ispettivi, previdenziali e fiscali) non ottengano un provvedimento cautelare (essendo questo sottratto agli effetti della certificazione per espressa disposizione del già richiamato art. 79 del d.lgs. n. 276 del 2003), l’accertamento operato dalla commissione impedisce loro di adottare provvedimenti basati su una difforme qualificazione del contratto, e quindi risultano vincolati alle risultanze della certificazione, per lo meno fino a che non sopraggiunga una sentenza di merito che neghi la fondatezza dell’atto. Non vengono comunque compromessi i poteri di tali organi: rimane infatti la possibilità per gli enti ispettivi, previdenziali e fiscali di svolgere accertamenti ed ispezioni; è invece loro impedita la immediata contestazione di eventuali violazioni riscontrate e l’irrogazione delle relative sanzioni, qualora siano basate su una diversa ricostruzione giuridica del rapporto rispetto a quella affermata dal provvedimento. Xxxx enti che vogliano recuperare la piena libertà d’azione sarà imposto, in concreto, di ricorrere in giudizio per ottenere, ope judicis, un accertamento che ripristini il loro potere sanzionatorio rimuovendo le inibizioni imposte dalla certificazione. La c.d. Xxxxxxxxx Xxxxxxx del 18 settembre 2008 ha comunque statuito che il controllo continuità dell’esercizio professionale - e la successiva erogazione delle relative sanzioni - degli enti ispettivi sui contratti certificati o in corso di analisi da parte delle commissioni di certificazione potrà si in- tende in ogni caso avvenire, tra l’altro, qualora si evinca, durante l’ispezionesussistere in presenza di avvenuto versamento della contribuzione minima integrativa dovuta nell’anno. • Regolamento Unitario (vedi pag. 87) – Art. 5 Continuità dell’esercizio professionale ai fini previdenziali La Cassa effettua la verifica di condizioni di incompatibilità con l’esercizio della pro- fessione di Dottore Commercialista, con evidenza immediata e non controvertibile la palese incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete coinvolgimento – ove necessario – dell’Or- dine professionale. Tale analisi può concludersi con: La verifica viene avviata dalla Cassa d’ufficio prima dell’attribuzione di esecuzione del rapporto di lavoro. A sostegno dell’istituto della certificazione va menzionato poi un ulteriore effetto che l’atto di chiusura della procedura potrebbe avere, peraltro logica conseguenza della propria efficacia “persuasiva”. L’accertamento svolto da un organo competente e imparziale, infatti, potrebbe facilitare la decisione del giudice circa la qualificazione da attribuire al contratto sottoposto al 6 Cfr. la c.d. Xxxxxxxxx Xxxxxxx del 18 settembre 2008, cit. suo vaglio, soprattutto in caso di risultanze istruttorie contrastanti. Si aggiunga che la l. n. 183 del 2010, all’art. 30, co. 2, statuisce che nella “qualificazione del contratto di lavoro e nell’interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione”. La certificazione, in tale rinnovata ottica, dovrebbe così contribuire all’arricchimento del materiale probatorio – a sostegno della genuinità del contratto o dell’atto di gestione del rapporto – poi eventualmente utile in caso di contestazioni, in quanto valutabile in sede giudiziale (o arbitrale) come materiale non certo meno attendibile rispetto ad altre risultanze. La l. n. 183 del 2010, ha introdotto una serie di novità significative: in particolare ha ampliato l’ambito delle competenze e dei poteri attribuiti alle commissioni di certificazione, ma ha anche incrementato il valore giuridico delle procedure a esse affidate, avvicinandosi sempre più alla originaria idea di volontà assistita e derogabilità, entro limiti predeterminati, della normativa di legge e contratto collettivo. In questa sede ci si concentrerà, sulle sole disposizioni che vanno a incidere sull’istituto della certificazione, non senza riservare gli opportuni cenni alle materie della conciliazione e dell’arbitrato, entrate, proprio in virtù delle nuove norme, tra le competenze delle commissioni. Una tra le modifiche più rilevanti contenuta nella l. n. 183 del 2010 riguarda, come anticipato, l’art. 75, d.lgs. n. 276 del 2003. Quest’ultimo, nella nuova formulazione, precisa che finalità della certificazione è la riduzione del contenzioso in materia “di lavoro”, e non semplicemente “di qualificazione dei contratti di lavoro”. Inoltre, i contratti oggetto di attenzione da parte delle commissioni potranno essere, al di là di ogni dubbio interpretativo precedentemente formulato, tutti quelli “in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro”. La nuova formulazione ha permesso di chiarire definitivamente la questione circa la possibilità di sottoporre a procedura di certificazione pattuizioni differenti quali, ad esempio, quella tra agenzia di somministrazione ed utilizzatore, che sta alla base del rapporto trilaterale che coinvolge anche il lavoratore (con il quale viene stipulato un “ordinario” contratto di lavoro), o ancora quella, ancor più peculiare, che caratterizza il distacco: queste ultime, infatti, in virtù dell’originario contenuto dell’art. 75, secondo le interpretazioni più restrittive della norma non avrebbero potuto essere sottoposte ad esame da parte delle commissioni di certificazione, pur essendo spesso fonte di contenzioso. Qualche dubbio sorge in merito alla possibilità di richiedere alle commissioni di pronunciarsi, altresì, sui regimi civili, amministrativi, prestazioni previdenziali e fiscali in concreto applicabili al caso che di volta in volta sarà sottoposto al loro esameassistenziali o su richiesta dell’iscritto. Posto che ove le parti Fino alla conclusione del procedimento la Cassa non specifichino, all’interno del documento sottoposto alla commissione, quale sia il regime civile, amministrativo, previdenziale e fiscale che ritengono di voler applicare, il provvedimento della commissione non potrà certamente contenere alcun riferimento sul punto. Si ritiene, piuttosto, che ogni determinazione in merito a tali profili dovrebbe più correttamente rientrare nella attività di assistenza e consulenza che viene svolta preliminarmente rispetto alla vera e propria apertura di una procedura di certificazione. Oltre a quella relativa all’art. 75, importanti modifiche sono state previste con riferimento alla competenza in materia di certificazione delle rinunzie e transazioni (art. 82, d.lgs. n. 276 del 2003) e procede all’erogazione dei regolamenti di cooperative (art. 83, d.lgs. n. 276 del 2003), la quale è stata estesa per entrambe le fattispecie a tutte le commissioni, qualunque sia l’ente di appartenenza7, con la sola esclusione delle commissioni istituite presso i Consigli provinciali degli Ordini dei consulenti del lavoro, che, come anticipato, paiono mantenere una competenza circoscritta ai soli contratti di lavoro. Sul punto ci si riservano, ad ogni modo, ulteriori specifiche nel prosieguotratta- menti previdenziali/assistenziali.

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