Effetti Clausole campione
Effetti. Quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (1256 e seguenti, 1673). Non sono più dovuti gli interessi né i frutti (820) della cosa che non siano stati percepiti dal debitore. Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora (1224) e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o se è accettata dal creditore.
Effetti. Comunemente dal preliminare deriva l’obbligazione di prestare il consenso necessario per la conclusione del contratto definitivo Accade spesso nella contrattazione preliminare che le parti non si limitino ad assumere l’obbligo di concludere il contratto definitivo, ma prevedono un’esecuzione anticipata dello stesso.
a) da un lato, il promittente venditore beneficia dei versamenti anticipati del promissario acquirente, senza però privarsi della proprietà e così mantenendo la possibilità di iscrivere ipoteca sulla stessa per ottenere mutui; 115 — Cass. II, sent. 477 del 14-1-2010
b) dall'altro l'acquirente, già nel godimento del bene, può procedere a un pagamento rateale del prezzo. L'anticipata consegna dell'immobile già esistente e ultimato può essere finalizzata a consentire al promissario acquirente l'esecuzione di opere di ripristino: in ogni caso da tale situazione non possono derivare diritti e doveri diversi rispetto a quelli nascenti dal contratto preliminare. La disponibilità del bene oggetto di preliminare è da qualificarsi come detenzione e non come possesso, in quanto il promissario acquirente esercita tale godimento in virtù di un titolo meramente obbligatorio, non ancora traslativo del diritto reale corrispondente, in funzione e in previsione del futuro trasferimento; il che implica il necessario riconoscimento dell'appartenenza del bene, fino al momento della prevista stipulazione del contratto definitivo, al promittente venditore116. Di conseguenza, la disponibilità materiale del bene oggetto del contratto preliminare, anche se si protrae nel tempo, continua a considerarsi detenzione e non possesso, senza che sussista la possibilità di avvalersene ai fini dell'usucapione117 . Il contratto preliminare ha natura giuridica di contratto obbligatorio e produce effetti giuridici poiché il contratto, di cui prevede la successiva stipulazione, è idoneo a produrre effetti diversi, più intensi o più specifici di quelli offerti dal preliminare stesso. In altri termini, le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzandolo non per mezzo di un singolo contratto bensì attraverso una pluralità coordinata di contratti i quali conservano una loro causa autonoma ovvero anche se funzionalmente connessi al preliminare restano autonomi rispetto ad esso. Dalla conclusione del contratto, già sin da quello preliminare (e ad effetti anticipati), sorge, in sintesi, un preciso rapporto giuridico tra le parti ovvero una relazione interpersonale...
Effetti. In caso di conversione totale, il contratto di assicurazione Temporanea Convertibile cessa automaticamente di produrre i suoi effetti a partire dalla data di conversione di cui al punto 14.2 e i premi versati restano acquisiti da Pramerica. Il nuovo contratto sarà emesso tenendo conto dell’età raggiunta dall’Assicurato al momento della conversione, e della nuova durata di pagamento dei premi convenuta fra le parti, secondo le condizioni e nei limiti previsti dalla nuova tariffa in vigore a tale data, previa sottoscrizione di una nuova proposta di assicurazione, e beneficerà di una riduzione della prima annualità di premio per un importo pari al premio annuo netto dell’Assicurazione Principale della Temporanea Convertibile. – In caso di conversione parziale il contratto di assicurazione Temporanea Convertibile rimane in vigore fino alla data di scadenza previste e a partire dalla data di conversione di cui al punto 14.2, per un capitale ridotto risultante dalla differenza tra il capitale dell’assicurazione Temporanea Convertibile e il capitale della nuova tariffa (fatti salvi i limiti previsti dalla tariffa Temporanea Convertibile in vigore alla data di conversione). Il nuovo premio dell’assicurazione Temporanea Convertibile sarà ricalcolato tenendo conto della prestazione ridotta sulla base dell’età e della durata iniziali, quali risultavano alla data di sottoscrizione della proposta di assicurazione. Il nuovo contratto sarà emesso tenendo conto dell’età raggiunta dall’Assicurato al momento della conversione e della nuova durata di pagamento dei premi convenuta fra le parti, secondo le condizioni e nei limiti previsti dal nuovo prodotto in vigore a tale data, previa sottoscrizione di una nuova proposta di assicurazione, e beneficerà di una riduzione della prima annualità di premio per un importo pari alla differenza tra il premio annuo netto dell’assicurazione principale della Temporanea Convertibile prima della conversione e quello dovuto successivamente.
Effetti. Le parti stabiliscono che, in conformità a quanto indicato dal progetto di fusione stesso: . gli effetti della fusione nei confronti dei ter- zi, ai sensi dell'articolo 2504 bis del codice ci- vile, decorreranno dal 25 febbraio 2019, . le operazioni effettuate dalla società incorpora- ta saranno imputate al bilancio della società in- corporante, anche ai fini fiscali ai sensi dell'ar- ticolo 172 comma 9 del D.P.R. 917/86, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Effetti. 30.7.2.2.1. Nel caso in cui si verifichi una circostanza nuova di cui all’articolo 30.7.2.1.1, qualsiasi Parte che ne prenda conoscenza la no- tificherà tempestivamente all’altra Parte, indicando altresì le transa- zioni interessate da tale circostanza nuova. Il cliente e la Banca sospen- deranno quindi l’esecuzione dei loro obblighi di pagamento e di consegna per le sole transazioni interessate e cercheranno in buona fede, per un periodo di trenta (30) giorni, una soluzione reciproca- mente soddisfacente volta a rendere lecite tali transazioni o a evitare la detrazione o trattenuta. Qualora al termine di tale periodo non possa essere trovata una soluzione reciprocamente soddisfacente, ciascuna delle Parti (in caso di illegalità) o la Parte ricevente un importo inferiore a quello previsto (in caso di detrazione o trattenuta su un im- porto versato dall’altra) potrà notificare all’altra la risoluzione delle sole transazioni interessate dalla circoscrizione nuova. Tale notifica preciserà la data di risoluzione considerata.
30.7.2.2.2. Nel caso in cui si verifichi una circostanza nuova di cui all’articolo 30.7.2.1.2, tutte le transazioni saranno considerate come interessate dalla medesima. L’altra Parte (la «Parte non interessata») avrà quindi il diritto, su semplice notifica indirizzata alla Parte interes- sata, di sospendere l’adempimento dei suoi obblighi di pagamento e di consegna e di risolvere tutte le transazioni in corso, indipendente- mente dal luogo della loro conclusione o esecuzione. Tale notifica pre- ciserà la data di risoluzione scelta.
30.7.2.2.3. Al verificarsi di una circostanza nuova di cui all’articolo 30.7.2.1.3, (i) se tale circostanza nuova risulta da un inadempimento da parte di una delle Parti di uno dei suoi obblighi di notifica ai sensi dell’articolo 30.6.2, tale Parte sarà l’unica Parte interessata; e (ii) se tale circostanza nuova si verifica per qualsiasi altro motivo, entrambe le Parti saranno Parti interessate; l’altra Parte (la «Parte non interes- sata»), o una delle Parti, se vi sono due Parti interessate, rispettiva- mente, avrà il diritto, a seguito di semplice notifica indirizzata alla Parte Interessata o, se del caso, all’altra Parte, di sospendere l’esecuzione dei suoi obblighi di pagamento e di consegna e di rescin- dere le sole transazioni interessate, indipendentemente dal luogo della loro conclusione o esecuzione. Tale notifica preciserà la data di risolu- zione scelta.
30.7.2.2.4. Se una circostanza nuova comporta d...
Effetti. La presente cessione avrà effetto immediato fra le parti e, nei confronti della società ceduta, a decorrere dall’adempimento di tutte le formalità per l’intestazione delle azioni, che termineranno con l’iscrizione della parte acquirente nel libro dei soci. Le parti venditrici acconsentono fin da ora a sottoscrivere, presso notaio di fiducia del compratore, la girata in forma autentica dei titoli azionari ceduti in favore del compratore, ed autorizzano l’organo amministrativo della società ceduta ad annotare nel libro dei soci l’avvenuto trasferimento delle azioni.
Effetti. Gli effetti della presente convenzione decorrono per entrambe le parti dal momento dell'esecutività dell'Atto Dirigenziale che approva l'iniziativa e sono vincolanti per l'Organizzatore anche nelle more della sottoscrizione della presente Convenzione.
Effetti. Le utenze relative alle forniture di riscaldamento e illuminazione, risultano già intestate all'Università di Foggia, in forza del richiamato contratto di comodato. Saranno volturate con oneri a carico dell'Università di Foggia anche le forniture di acqua, fogna e disinquinamento. Per quanto non specificato, si applicano le norme vigenti in materia di comodato.
Effetti. La Parte Interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel Contratto di Trasporto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa. Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, la Parte Interessata dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali. L'impossibilità di una parte ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata Forza Maggiore.
Effetti. Il verificarsi di un caso di inadempimento dà il diritto alla Parte non inadempiente, previa semplice notifica indirizzata alla Parte inadem- piente, di sospendere l’esecuzione dei propri obblighi e di risolvere l’insieme delle transazioni in corso, indipendentemente dal luogo della loro conclusione o esecuzione. Tale notifica preciserà il caso di ina- dempimento invocato nonché la data di risoluzione stabilita. A partire dalla data di risoluzione, il cliente e la Banca non saranno più tenuti ad alcun pagamento o ad alcuna consegna per le transazioni revocate. Il recesso dà tuttavia diritto, per le medesime transazioni, al paga- mento del saldo di recesso e, qualora esso risulti dal verificarsi di un caso di inadempimento, al rimborso delle spese e dei costi previsti all’articolo 30.11.5.
