Effetti Clausole campione

Effetti. Quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (1256 e seguenti, 1673). Non sono più dovuti gli interessi né i frutti (820) della cosa che non siano stati percepiti dal debitore. Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora (1224) e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o se è accettata dal creditore.
Effetti. Il d.lgs. n. 276 del 2003, all’art. 79 (intitolato Efficacia giuridica della certificazione), non chiarisce quali siano esattamente gli effetti della certificazione. La disposizione di legge si limita infatti a stabilire che, fatti salvi i provvedimenti cautelari, che costituiscono l’unico caso di sottrazione immediata agli effetti vincolanti della certificazione, tali effetti permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’art. 80. Peraltro, vi è chi ha sostenuto che il ricorso cautelare sarebbe difficilmente esperibile di fronte al giudice ordinario, essendo più giustificato adire in via cautelare il giudice amministrativo, posto che il fumus boni iuris sarebbe rinvenibile, in caso di affermata violazione del procedimento, in re ipsa, mentre nella giurisdizione ordinaria la prova sarebbe maggiormente complicata. Si può comunque facilmente desumere che la certificazione impedisce a chiunque di contestare la natura giuridica e la qualificazione del contratto stabilite dal provvedimento di certificazione prima di aver esperito con successo una delle azioni in giudizio previste dall’art. 80, d.lgs. n. 276 del 2003. Particolare rilievo ha poi assunto l’art. 27 del Testo Unico di salute e sicurezza (d.lgs. n. 81 del 2008, come modificato dal d.lgs. n. 106 del 2009), dal quale si può desumere che ogni modello organizzativo concernente l’impiego della manodopera possa essere sottoposto al vaglio delle competenti commissioni di certificazione. La certificazione, inoltre, non produce certamente tra le parti alcun effetto che già non derivi dal contratto di lavoro il quale ha, naturalmente, di per sé forza di legge tra le parti ex art. 1372 c.c. La forza giuridica della certificazione si può comunque meglio comprendere considerando gli effetti che essa produce nei confronti dei soggetti terzi al contratto, posto che costoro, in assenza di tale provvedimento, non sarebbero in alcun modo vincolati da quanto statuito dalle parti all’interno del contratto. Ove vi sia invece un provvedimento di certificazione (o, ancor più precisamente, una procedura di certificazione aperta6), a meno che tali terzi (enti ispettivi, previdenziali e fiscali) non ottengano un provvedimento cautelare (essendo questo sottratto agli effetti della certificazione per espressa disposizione del già richiamato art. 79 del d.lgs. n. 276 del 2003), l’accertamento operato dalla commissione imp...
Effetti. In caso di conversione totale, il contratto di assicurazione Temporanea Convertibile cessa automaticamente di produrre i suoi effetti a partire dalla data di conversione di cui al punto 14.2 e i premi versati restano acquisiti da Pramerica. Il nuovo contratto sarà emesso tenendo conto dell’età raggiunta dall’Assicurato al momento della conversione, e della nuova durata di pagamento dei premi convenuta fra le parti, secondo le condizioni e nei limiti previsti dalla nuova tariffa in vigore a tale data, previa sottoscrizione di una nuova proposta di assicurazione, e beneficerà di una riduzione della prima annualità di premio per un importo pari al premio annuo netto dell’Assicurazione Principale della Temporanea Convertibile. – In caso di conversione parziale il contratto di assicurazione Temporanea Convertibile rimane in vigore fino alla data di scadenza previste e a partire dalla data di conversione di cui al punto 14.2, per un capitale ridotto risultante dalla differenza tra il capitale dell’assicurazione Temporanea Convertibile e il capitale della nuova tariffa (fatti salvi i limiti previsti dalla tariffa Temporanea Convertibile in vigore alla data di conversione). Il nuovo premio dell’assicurazione Temporanea Convertibile sarà ricalcolato tenendo conto della prestazione ridotta sulla base dell’età e della durata iniziali, quali risultavano alla data di sottoscrizione della proposta di assicurazione. Il nuovo contratto sarà emesso tenendo conto dell’età raggiunta dall’Assicurato al momento della conversione e della nuova durata di pagamento dei premi convenuta fra le parti, secondo le condizioni e nei limiti previsti dal nuovo prodotto in vigore a tale data, previa sottoscrizione di una nuova proposta di assicurazione, e beneficerà di una riduzione della prima annualità di premio per un importo pari alla differenza tra il premio annuo netto dell’assicurazione principale della Temporanea Convertibile prima della conversione e quello dovuto successivamente.
Effetti. Le parti stabiliscono che, in conformità a quanto previsto dal progetto di fusione stesso: . gli effetti della fusione nei confronti dei ter- zi, ai sensi dell'articolo 2504 bis, comma 2 del codice civile, decorreranno dal 21 gennaio 2019, . le operazioni effettuate dalla società incorpora- ta saranno imputate al bilancio della società in- corporante, anche ai fini fiscali ai sensi dell'ar- ticolo 172 comma 9 del D.P.R. 917/86, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Effetti. Le utenze relative alle forniture di riscaldamento e illuminazione, risultano già intestate all'Università di Foggia, in forza del richiamato contratto di comodato. Saranno volturate con oneri a carico dell'Università di Foggia anche le forniture di acqua, fogna e disinquinamento. Per quanto non specificato, si applicano le norme vigenti in materia di comodato.
Effetti. Gli effetti della presente convenzione decorrono per entrambe le parti dal momento dell'esecutività dell'Atto Dirigenziale che approva l'iniziativa e sono vincolanti per l'Organizzatore anche nelle more della sottoscrizione della presente Convenzione.
Effetti. La presente cessione avrà effetto immediato fra le parti e, nei confronti della società ceduta, a decorrere dall’adempimento di tutte le formalità per l’intestazione delle azioni, che termineranno con l’iscrizione della parte acquirente nel libro dei soci. Le parti venditrici acconsentono fin da ora a sottoscrivere, presso notaio di fiducia del compratore, la girata in forma autentica dei titoli azionari ceduti in favore del compratore, ed autorizzano l’organo amministrativo della società ceduta ad annotare nel libro dei soci l’avvenuto trasferimento delle azioni.
Effetti. La presente cessione avrà effetto immediato fra le parti e, nei confronti della società ceduta, a decorrere dall’adempimento di tutte le formalità per l’intestazione delle azioni, che termineranno con l’iscrizione del compratore nel libro dei soci. Il venditore acconsente fin da ora a sottoscrivere, presso notaio di fiducia del compratore, la girata in forma autentica dei titoli azionari ceduti in favore del compratore, ed autorizza l’organo amministrativo della società ceduta ad annotare nel libro dei soci l’avvenuto trasferimento delle azioni. Le azioni cedute parteciperanno agli utili o alle perdite della società ceduta a decorrere dal …………. Il diritto alla percezione dei dividendi relativi agli anni precedenti e fino all’anno …… compreso, seppur deliberati e distribuiti dopo la data odierna, spetta in via esclusiva al venditore. Il compratore si impegna pertanto a pagare al venditore, entro dieci giorni dal relativo incasso, tutti gli importi corrispondenti ai dividendi relativi agli anni fino all’anno …… compreso, che dovessero essere pagati dalla società ceduta.
Effetti. Con il presente Accordo di Programma viene approvato il Progetto con effetti di variante urbanistica al PRG del Comune di Selargius e verrà accolto nell’atto di approvazione definitivo del PUC in itinere e con valenza attuativa come meglio indicato negli elaborati e nelle relative NTA allegati al presente atto. Il presente Accordo di Programma, sottoscritto da tutti i soggetti pubblici e privati interessati, ai sensi dell'art. 11 della l. 241/1990 e ss.mm.ii. integra e sostituisce la convenzione urbanistica per l'attuazione del Progetto. A seguito, dunque, della sottoscrizione del presente Accordo di Programma, essendosi positivamente esaurite tutte le fasi istruttorie e valutative, il Comune di Selargius, su richiesta del Soggetto Attuatore e del Promotore è titolato a rilasciare ogni permesso, concessione e/o autorizzazione di propria competenza per la realizzazione degli interventi privati e per l'avvio delle relative attività commerciali, il tutto in conformità alle previsioni, obblighi e prescrizioni di cui al presente Accordo di Programma e ai relativi allegati. Il presente Accordo di Programma, anche ai sensi del d.p.r. n. 327/2001, costituisce vincolo preordinato all'esproprio delle aree meglio indicate al precedente articolo 2, nonché dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche in esso previste.
Effetti. 1. Con la presentazione del ricorso l’ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati: