DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Clausole campione

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. 1. Ove previsto contrattualmente, l'Appaltatore è tenuto a predisporre e a consegnare all’incaricato della Committente, il "Modulo informativo", per ciascuna delle aree interessate dalle prestazioni contrattuali, redatto sulla base della "Mappatura dei rischi per aree omogenee" e del relativo D.U.V.R.I. rientranti nella documentazione contrattuale, al fine di consentirle la predisposizione del D.U.V.R.I. definitivo, parte integrante del Contratto. Il modulo informativo è finalizzato alla raccolta degli elementi propri dell’attività dell’Appaltatore tali da poter determinare i rischi interferenziali che potrebbero sorgere nell’ambito delle attività di cui al Contratto, negli spazi della Committente. Le conseguenti misure e prescrizioni particolari devono essere sottoscritte per accettazione da parte dell'Appaltatore in occasione del sopralluogo preliminare congiunto. In caso di subappalti, l’Appaltatore dovrà consegnare copia dei D.U.V.R.I. alle imprese subappaltatrici e dovrà far compilare alle stesse i moduli informativi individuando i rischi interferenziali eventualmente esistenti consegnandoli successivamente all’incaricato della Committente. Tali moduli costituiranno aggiornamento dei D.U.V.R.I.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. L’appalto è escluso dalla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura e non esistono rischi di interferenze (determinazione Aut. Vig. sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture 5/3/2008 n. 3).
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. Ove previsto contrattualmente, l'Appaltatore è tenuto a predisporre e a consegnare all’incaricato della Committente, il "Modulo informativo", per ciascuna delle aree interessate dalle prestazioni contrattuali, redatto sulla base della "Mappatura dei rischi per aree omogenee" e del relativo D.U.V.R.I. rientranti nella documentazione contrattuale, al fine di consentirle la predisposizione del D.U.V.R.I. definitivo, parte integrante del Contratto. Il modulo informativo è finalizzato alla raccolta degli elementi propri dell’attività dell’Appaltatore tali da poter determinare i rischi interferenziali che potrebbero sorgere nell’ambito delle attività di cui al Contratto, negli spazi della Committente. Le conseguenti misure e prescrizioni particolari devono essere sottoscritte per accettazione da parte dell'Appaltatore in occasione del sopralluogo preliminare congiunto. In caso di subappalti, l’Appaltatore dovrà consegnare copia dei D.U.V.R.I. alle imprese subappaltatrici e dovrà far compilare alle stesse i moduli informativi individuando i rischi interferenziali eventualmente esistenti consegnandoli successivamente all’incaricato della Committente. Tali moduli costituiranno aggiornamento dei D.U.V.R.I. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento delle attività di tutti i subappaltatori operanti in loco. La Committente si riserva, su segnalazione del proprio incaricato di sospendere le attività, allontanando le imprese ripetutamente inadempienti del rispetto del D.U.V.R.I. È a cura dell'Appaltatore l'attuazione, sotto la propria responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni inerenti all'igiene e sicurezza del lavoro al fine della prevenzione delle malattie e degli infortuni; a tale attuazione l'Appaltatore dovrà provvedere secondo le disposizioni del D.U.V.R.I. e relativi aggiornamenti da parte dell’Incaricato della Committente. Pertanto, l'Appaltatore, mentre dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui il proprio personale sarà chiamato a prestare la propria attività, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia, tiene indenne sin d'ora la Committente per qualsiasi infortunio sul lavoro dovesse subire il Personale come per i danni che comunque potessero derivare a terzi. Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno, ricadranno pertanto esclusivamente sull'Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Committente che il personale p...
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. Sub voce "A" viene allegato al presente Capitolato il documento sintetico di valutazione dei rischi interferenti redatto da questa A.O.U., che dovrà essere redatto e sottoscritto dall’aggiudicatario e restituito a questa Azienda unitamente al contratto.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. Viene allegato al presente Disciplinare di gara il Documento Sintetico di Valutazione dei Rischi Interferenti redatto da questa A.O.U.. Prima dell’inizio delle attività, la Società aggiudicataria, previo accordo con il Responsabile dell’U.O.C. Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro, xxx. Xxxxxxx Xxxx (email: xxxxxxx.xxxx0@xxxxx.xx), dovrà firmare il Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ed il verbale di cooperazione e coordinamento, nonché fornire le dichiarazioni indicate nel documento unico preventivo di valutazione dei rischi di interferenze. A tal fine dovranno essere forniti, i nominativi del referente dell’appalto in esame nonché del proprio responsabile della sicurezza. Si ricorda che il DUVRI è parte integrante e sostanziale del contratto (da scaricare dal sito xxx.xxxxxx.xx).
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. Costituendo il presente appalto, sostanzialmente, mera fornitura di materiali, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D.Lgs 81/2008 e sue s.m.i, non è stato necessario redigere il DUVRI preliminare e prevedere alcuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi in favore dell’operatore economico affidatario.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. DA INTERFERENZE 15
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, si allegano al presente atto sotto la lettera da “B”, per costituirne parte integrante e sostanziale, n.8 (otto) documenti unici di valutazione dei rischi, che prevedono oneri per la sicurezza pari a complessivi € 810,00.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. Dal momento che l’Aggiudicatario eseguirà gli interventi richiesti prevalentemente in luoghi ove si svolgono attività dell’Amministrazione Comunale, per un periodo non di breve durata, si applica la disciplina dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 relativo all’obbligatorietà della redazione del DUVRI. Le misure cautelari volte a ridurre i rischi, previste nel DUVRI, non comportano costi per la sicurezza di cui all’art. 97 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 50/16.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/2008, recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3.8.2007, n. 123 in materia di Tutela della Salute e di Sicurezza sul Lavoroil servizio di cui al presente appalto non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente, ed in applicazione della determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5.3.2008, la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti. Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale