DOCUMENTI DI SPEDIZIONE Clausole campione

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE. 3.1 Il mittente è tenuto a corredare ciascuna spedizione di un’apposita lettera di vettura (di seguito “LDV”) che può essere stampata direttamente dalla pa- gina di Poste Delivery Web. La LDV deve essere compilata in modo chiaro e leggibile, possibilmente in carattere stampatello maiuscolo, in tutte le sue parti e sottoscritta dal Mittente, sottoscrivendo per accettazione le presenti CG ed indicando gli eventuali servizi accessori richiesti di cui al successivo art. 6. In particolare, oltre alle esatte e complete indicazioni di mittente e de- stinatario, comprensive di indirizzo e CAP ed eventuale numero telefonico di entrambi, fax, e-mail, deve essere indicato: il contenuto del pacco e la desti- nazione da dare alla spedizione in caso di mancata consegna, scegliendo una delle opzioni riportate sulla LDV.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE. 5.1 Per le spedizioni con QPE, il mittente è tenuto ad utilizzare l’apposita modulistica disponibile presso gli Uffici postali abilitati costituita dalla Lettera di Vettura, e dai documenti specifici richiesti per le spedizioni di Merce per destinazioni Extra Unione Europea (vedi Guida).
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE. Il Fornitore deve accompagnare la merce con tutti i documenti previsti dalle vigenti normative ed eventualmente richiesti dal Cantiere e, in materia di qualità, previsti da questo documento, i suoi allegati e i documenti in essi richiamati.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE. 3.1 Il mittente è tenuto a corredare ciascuna spedizione di un’apposita lettera di vettura (di seguito anche “LdV”), disponibile gratuitamente presso tutti gli Uffici Postali. La lettera di vettura, deve essere compilata in modo chiaro e leggibile, possibilmente in carattere stampatello maiuscolo, in tutte le sue parti e sottoscritta dal Mittente. In particolare, oltre alle esatte e complete indicazioni di mittente e destinatario, comprensive di C.A.P. ed eventuale numero telefonico di entrambi, fax, e-mail, deve essere indicato: il contenuto del pacco e la destinazione da dare alla spedizione in caso di mancata consegna, scegliendo una delle opzioni riportate sulla LdV. Il mittente è tenuto a compilare accuratamente la parte della LdV riservata alla descrizione dettagliata di contenuto, quantità, peso e valore degli oggetti inclusi, seguendo le istruzioni riportate sul retro della LdV.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE. 3.1 Il mittente è tenuto a corredare ciascuna spedizione di un’apposita lette- ra di vettura (di seguito “LdV”)che deve essere stampata direttamente dal- la pagina di Poste Delivery Web. La LdV, deve essere compilata in modo chiaro e leggibile, possibilmente in carattere stampatello maiuscolo, in tutte le sue parti e sottoscritta dal Mittente, sottoscrivendo per accettazione le presenti CGC ed indicando gli eventuali servizi accessori richiesti di cui al successivo art. 6.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE. Ogni consegna sarà accompagnata, se del caso, dai seguenti documenti: una bolla di consegna e una fattura emessi in duplice copia. La prima copia della bolla di consegna sarà allegata alla fornitura, in una busta incollata all’esterno del collo, la seconda copia della bolla di consegna sarà inviata a mezzo posta alla sede destinataria. Nella bolla si indicherà il numero dell’ordine, il o i numeri interni di questo ordine, il codice SAGEMCOM, la denominazione della fornitura, la marcatura, le quantità consegnate e il nome del trasportatore. I fornitori dovranno inoltre indicare il codice della nomenclatura doganale, il peso netto e lordo e l’origine della fornitura. L’assenza della bolla di consegna o la redazione incompleta della stessa comporteranno un ritardo nella procedura di pagamento. Insieme a ogni copia della bolla di consegna saranno allegati anche i certificati e i verbali dei controlli effettuati dal fornitore in conformità alle disposizioni relative al controllo di qualità nonché la documentazione regolamentare necessaria per la spedizione. Il fornitore sosterrà personalmente le sanzioni conseguenti a discordanze constatate dall’Amministrazione doganale fra la natura e/o la quantità della fornitura e le indicazioni riportate sulla bolla di consegna o sulla fattura.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE. Ogni spedizione dovrà recare la distinta del contenuto, con espressa indicazione di numero della distinta, numero dell’Ordine di Acquisto, contenuto e peso, nome dello stabilimento dell’Acquirente e/o numero della banchina, così come tutti i certificati di conformità del materiale, le dichiarazioni di origine, le classificazioni tariffarie, le direttive ELV o IMDS e ogni altra informazione richiesta dall’Acquirente. Se richiesto, il Fornitore dovrà includere codici a barre conformi alle specifiche dell’Acquirente per tutti i Prodotti consegnati, le casse restituibili e altri paglioli. Qualora in un’unica spedizione siano compresi più colli, ogni collo dovrà essere numerato in maniera progressiva. I codici degli Ordini di Acquisto, i codici di imballaggio e ogni codice di identificazione dell’Acquirente dovranno essere indicati su tutte le distinte di contenuto, polizze di carico e fatture. Sulla polizza di carico o su un documento di spedizione, il Fornitore dovrà fornire una descrizione dei Prodotti e di tutti i servizi ad essi correlati e dovrà gestire la spedizione secondo le istruzioni fornite dall’Acquirente.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE. 4.1 Il mittente è tenuto a corredare ciascuna spedizione di un’apposita lettera di vettura (di seguito anche “LdV”), disponibile gratuitamente presso tutti gli Uffici Postali. La lettera di vettura, deve essere compilata in modo chiaro e leggibile, possibilmente in carattere stampatello maiuscolo, in tutte le sue parti e sottoscritta dal Mittente. In particolare, oltre alle esatte e complete indicazioni di mittente e destinatario, comprensive di
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE. 6.1 Il Cliente è tenuto a compilare correttamente, a sottoscrivere la lettera di vettura (di seguito “ldv”) presente sulla confezione, indicando anche la propria scelta in merito alla restituzione o meno della spedizione in caso di mancata consegna al destinatario.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE. 4.3.1. Salvo sia diversamente concordato, il Venditore stabilirà il tragitto ed i mezzi di trasporto, così come si occuperà della scelta degli spedizionieri e dei vettori.