DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO Clausole campione

DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO. L’operatore economico, prima della stipula e comunque non oltre il termine di sette giorni decorrenti dalla stessa, dovrà produrre la seguente documentazione: Dichiarazione ex articolo 80, commi 1 e 2, d.lgs 50/2016 La dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza del concorrente anche per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 0, xxx x.xxx. x. 00/0000 (xxxxx il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza – ivi compresi institori e procuratori generali -, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza - persona fisica - in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nonché i soggetti cessati dalle cariche sopra indicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura e fino alla presentazione dell’offerta. In tale ultimo caso l’esclusione viene disposta qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata). Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi della normativa vigente (D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445) e indicare espressamente che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del già citato D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazione mendace, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (ammissione alla gara) e verrà, pertanto, escluso dalla procedura (fatte salve le ulteriori conseguenze di legge rimesse alla competenza di altri organi).
DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO. L’operatore economico definitivamente aggiudicatario, nel termine indicato nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, dovrà produrre a questa Agenzia: - Cauzione definitiva (art.113 D.Lgs. 163/2006) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o fideiussione rilasciata dagli Intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. La fideiussione dovrà prevedere espressamente:
DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO. L’operatore economico definitivamente aggiudicatario, nel termine indicato nella comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, dovrà produrre la seguente documentazione per la stipula del contratto: ❑ Garanzia definitiva ❑ Comunicazione di cui alla Legge n. 136/2010 – tracciabilità dei flussi finanziari ❑ Comunicazione di cui all’art.1 D.P.C.M. 11/5/1991 n. 187 (ove necessaria) resa e sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000.
DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO. L’operatore economico definitivamente aggiudicatario, nel termine che verrà indicato dall’Amministrazione, dovrà produrre la seguente documentazione per la stipula del contratto: ▪ Cauzione definitiva L’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva nelle forme e con le modalità prescritte dall’art. 103, comma 1, del Codice dei contratti, pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento; in tal caso la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione; dovrà inoltre essere reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, già costituiti, la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall’impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo. In caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, del Codice dei contratti il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione. In caso di consorzi ex art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti, è possibile presentare una garanzia ridotta soltanto se è il consorzio ad essere in possesso dei requisiti premianti sopra indicati. ▪ Comunicazione di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136– tracciabilità dei flussi finanziari: - Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136; - Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai sen...
DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO. L’operatore economico definitivamente aggiudicatario, dovrà produrre, entro il termine indicato dall’Agenzia, la seguente documentazione necessaria per la stipula del contratto: ❑ Comunicazione di cui alla Legge n°136/2010 – tracciabilità dei flussi finanziariGaranzia Definitiva ❑ Eventuale ulteriore documentazione relativa alla partecipazione in RTI o altre forme Pervenuta la suddetta documentazione, si procederà alla stipula del contratto di accordo quadro (per ciascun lotto). La piattaforma di e-procurement genererà automaticamente il “documento di stipula” .

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: