COMUNE DI OSPEDALETTI
COMUNE DI OSPEDALETTI
Provincia di Imperia
Regolamento per la gestione del servizio dei rifiuti e di igiene urbana
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. in data
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI .
Art. 1 - Oggetto del regolamento 5
Art. 2 - Modificazioni ed integrazioni. 5
Art. 3 – Criteri generali della gestione 5
Art. 4 – Definizioni. 5
Art. 5 - Classificazione dei rifiuti. 5
Art. 6 – Esclusioni..dall’ambito di applicazione 6
Art. 7 - Area di espletamento del servizio 6
Art.. 8 - Finanziamento del servizio integrato dei rifiuti urbani. 6
Art. 9 - Gestioni transitorie 6
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo I – Disposizioni generali
Art. 10 - Competenze del Comune 6
Art. 11 - Criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani… 7
Art. 12 - Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani. 7
Art. 13 - Assimilazione dei rifiuti cimiteriali ai rifiuti urbani. 7
Art. 14 - Competenze del gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani. 8
Art. 15 - Obblighi del gestore 8
Art. 16 - Obblighi del Gestore nei confronti del personale addetto 8
Art. 17 - Norme concernenti il personale addetto al servizio 8
Capo II – Il conferimento dei rifiuti – Obblighi per le utenze
Sezione I - Norme generali sul conferimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati
Art. 18 - Disposizioni generali. 9
Art. 19 - Compostaggio domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale 9
Art. 20 - Conferimento differenziato dei rifiuti. 10
Art. 21 - Conferimento dei rifiuti vegetali prodotti da utenze domestiche e non domestiche 10
Art. 22 - Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti. 10
Art. 23 – Conferimento di materiali inerti di origine domestica 10
Art. 24 – Conferimento dei rifiuti cimiteriali… 11
Art. 25 - Conferimento del rifiuto secco riciclabile costituito da indumenti usati… 11
Sezione II – Rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani
Art. 26 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati… 11
Sezione III - Dei rifiuti urbani pericolosi
Art. 27 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)… 12
Art. 28 - Conferimento di cemento amianto di origine domestica 12
Art. 29 – Conferimento di rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili… 12
Art. 30 - Rocce da scavo 13
Art. 31 - Individuazione dei rifiuti pericolosi. 13
Art. 32 - Individuazione dei rifiuti di origine animale 13
Art. 33 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi. 13
Art. 34- Conferimento dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie 13
Art. 35 - Conferimento dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali. 14
Art. 36 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi o potenzialmente .pericolosi provenienti
esclusivamente da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione 14
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Capo III – Raccolta e trasporto dei rifiuti
Sezione I - Norme generali
Art. 37 - Modalità della raccolta 14
Art. 38 - Disposizioni generali sulla raccolta 14
Art. 39 - Disposizioni sul trasporto 15
Art. 40 - Rimozione dei rifiuti abbandonati costituiti da veicoli a motore,rimorchi e simili 15
Art. 41– Abbandono di rifiuti in genere 15
Art. 42 – Determinazione quantitativa dei rifiuti. 16
Sezione II – Raccolta mediante conferimento nei contenitori stradali - isole ecologiche
Art. 43- Modalità e caratteristiche 16
Art. 44- Raccolta del rifiuti secco riciclabile costituito da plastica 17
Art. 45- Raccolta del rifiuti secco riciclabile costituito da carta e cartone 17
Art. 46- Raccolta del rifiuti secco riciclabile costituito da vetro e lattine 17
Art..47- Raccolta del rifiuti secco non riciclabile 17
Art. 48- Raccolta del rifiuto organico 18
Sezione III - Raccolta mediante conferimento al centro di raccolta
Art. 49–Centro di raccolta - Definizione 18
Art. 50 - Rifiuti conferibili. 18
Art. 51- Rifiuti esclusi dal conferimento 19
Art. 52- Regole di conferimento 19
Art. 53 - Oneri economici. 19
Art. 54- Modalità di conferimento e raccolta 19
Art. 55 - Utenti che possono accedere 20
Art. 56- Orario di conferimento 20
Art. 57- Norma di ricognizione 20
Art. 58 – Modalità di raccolta rifiuti ingombranti… 21
Art. 59- Modalità di raccolta dei rifiuti vegetali 21
TITOLO III NORME DI IGIENE
Capo I – Obbligo dei privati
Art. 60- Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati. 21
Art. 61- Aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, sagre, fiere, spettacoli viaggianti… 22
Art. 62-Carico, scarico e trasporto di merci e materiali. 22
Art. 63- Sgombero della neve 23
Art. 64-Pulizia dei mercati. 23
Art. 65- Esercizi stagionali. 23
Capo II – Spazzamento e gestione dei rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento- dal rinvenimento stradale o da altri siti pubblici ( rifiuti esterni )
Art. 66- Ambito di applicazione 23
Art. 67- Spazzamento, raccolta e trattamento 23
Art. 68- Individuazione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento 24
Art. 69- Installazione e uso dei cestini gettacarta 24
Art 70- Altri servizi di pulizia 24
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TITOLO IV - DIVIETI E SANZIONI
Art. 71– Divieti. 24
Art. 72 - Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballi secondari e terziari 25
Art. 73– Controlli. 25
Art. 74- Vigilanza sul servizio 25
Art. 75– Sanzioni. 26
Art. 76– Disposizioni finali. 27
Allegato 1A – Elenco dei codici CER dei rifiuti assimilati
Parte A – Procedura di assegnazione dei codici CER 28
Parte B – Lista codici CER 29
Allegato 2A. - Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione
del decreto legislativo 151/2005 31
Allegato 2B - Esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione
del decreto legislativo 151/2005 32
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento.
Il presente regolamento, adottato in conformità al D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi, ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati.
Il presente Regolamento costituisce attuazione dell’art. 198 comma 2, del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e smi in coerenza con i principi e le disposizioni del Piano Regionale e della Pianificazione Provinciale di Settore e di Ambito e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Art. 2 - Modificazioni ed integrazioni.
Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, nonché da successivi regolamenti nazionali o regionali, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento.
Fanno eccezione le norme che rinviano espressamente ad obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica e/o di cornice. In tale ipotesi, corre l’obbligo di armonizzare la disciplina entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.
Sono fatti salvi i limiti all’autonomia normativa comunale di cui all’art. 3, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi.
Art. 3 – Criteri generali della gestione.
L’intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all’osservanza dei seguenti principi generali:
a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie;
b. deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell’ambiente e del paesaggio;
d. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
e. devono essere promosse iniziative e sistemi tendenti a ridurre e a riciclare i rifiuti, o a riutilizzare e recuperare da essi materiali ed energia.
La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario, nazionale e regionale, con particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga”. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
Per conseguire le finalità e gli obiettivi del presente regolamento, il Comune adotta ogni opportuna azione, avvalendosi anche di contratti, accordi di programma, protocolli d’intesa con altri soggetti pubblici o privati.
Art. 4 – Definizioni.
Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni stabilite dall’art. 183 e 218 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e smi.
Art. 5 - Classificazione dei rifiuti.
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati sulla base di quanto stabilito dall’art. 184 del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e smi, secondo l’origine in “rifiuti urbani” e in “rifiuti speciali” e, secondo le caratteristiche di pericolosità in “rifiuti pericolosi” e “rifiuti non pericolosi”.
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Art. 6 – Esclusioni dall’ambito di applicazione.
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, i rifiuti ed i materiali elencati agli artt. 185 e 186 del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e smi .ed in sintesi così riepilogati nel contratto di servizio:
≅ a) i rifiuti radioattivi;
≅ b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
≅ c) le carogne e i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
≅ d) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
≅ e) le acque di scarico;
≅ f) i materiali esplosivi in disuso;
≅ g) ceneri e scorie di impianti centrali di riscaldamento;
≅ h) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate, effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni e istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
≅ i) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo;
Art. 7 - Area di espletamento del servizio.
Il servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani è espletato dal Soggetto Gestore, sul territorio comunale definito nel contratto di servizio e caratterizzato da insediamenti abitativi e non abitativi.
Art. 8 - Finanziamento del servizio integrato dei rifiuti urbani.
In conformità all’art. 117 del T.U.E.L., nonché a quanto previsto dall’art. 238 del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e smi, il costo del servizio integrato dei rifiuti urbani deve essere integralmente coperto dal gettito della tassa sulla raccolta rifiuti solidi urbani (TARSU).
Art. 9 - Gestioni transitorie.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 204 del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e smi, i soggetti che esercitano il servizio alla data di entrata in vigore della parte IV del predetto Decreto Legislativo continuano a gestirlo fino all’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Autorità di Ambito.
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI
CAPO I – Disposizioni generali Art. 10 - Competenze del Comune.
Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati in coerenza con le attività dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, nelle forme di cui al D.lgs. 18.8.2000, n. 267 e smi. e in conformità alle disposizioni del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e smi svolgendo attraverso il Soggetto Gestore i seguenti servizi:
a. la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani e degli speciali assimilati, come individuati dalle vigenti disposizioni, sia in forma indifferenziata che in modo differenziato, privilegiando il recupero dei materiali e/o quello energetico, ad esclusione dei fanghi di fosse settiche;
b. le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e altri luoghi pubblici, o di uso pubblico;
c. la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico di competenza comunale,fatte salve le esclusioni di cui all’art. 6;
d. altri servizi funzionalmente connessi a quelli di igiene urbana sopra indicati, previsti dal contratto di servizio. L’organizzazione della raccolta dei rifiuti e degli interventi di igiene urbana, nonché la dislocazione delle isole ecologiche stradali, e comunque tutti gli elementi di arredo urbano necessari al servizio, sono predisposti tenendo conto delle caratteristiche storico – urbanistiche del territorio comunale e delle previsioni del piano di ambito.
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Art. 11 - Criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
Al fine di conseguire la corretta gestione ambientale ed il maggiore recupero di materiali e nelle more della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell’art. 195 comma 2 lettera e. del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e smi, dei criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini del conferimento per la raccolta, recupero e smaltimento, sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 198 comma 2 lettera g. del citato decreto, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani individuata nell’ALL.1 al presente regolamento. Devono essere comunque osservate le seguenti condizioni:
a. assenza di contaminazione, con sostanze e preparati classificati pericolosi, secondo gli allegati alla parte quarta del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e smi;
b. conferimento separato delle frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata nella zona;
c. compatibilità con l’organizzazione del servizio integrato con il sistema di trattamento, recupero e smaltimento adottati dal gestore e con le tecniche e modalità di conferimento e di raccolta previste per la zona, secondo quanto indicato dal contratto di servizio e dai relativi atti tecnici. Qualora il produttore richieda particolari modalità di conferimento, la diversa organizzazione del servizio ed i relativi oneri di raccolta devono essere definiti con il gestore incaricato, mediante sottoscrizione di apposita convenzione.
Sono comunque escluse dall’assimilazione le seguenti tipologie di rifiuti speciali:
a. pneumatici fuori uso;
b. macchinari, attrezzature, apparecchiature deteriorate ed obsolete;
x. xxxx e materiali elettrici in genere;
d. materiali inerti e di cemento amianto;
e. terre e rocce da scavo;
f. altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento sindacale.
In merito ai RAEE si rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 27 del presente regolamento.
Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza scompensi organizzativi e funzionali sono esclusi dall’assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti ingombranti e i rifiuti speciali che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottati quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti, prodotti eccessivamente polverulenti. Rimane a carico degli utenti la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti.
L’Amministrazione con propri provvedimenti definisce le verifiche da effettuare in collaborazione con il soggetto gestore relativi alla sussistenza dei requisiti qualitativi e quantitativi i assimilazione.
Le norme del presente articolo troveranno applicazione fino alla approvazione delle norme statali di attuazione dell’art. 195 del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 ed alle successive eventuali modificazioni di questo Regolamento che dovrà essere adottata entro 90 giorni dalla pubblicazione delle norme statali predette, ai sensi dell’art. 198 comma 2 lettera g. del citato decreto.
Art. 12 - Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani.
I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e a rischio chimico non sono assimilati ai rifiuti urbani. Ai sensi del presente regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari:
a. provenienti dalle attività sanitarie, ma per qualità riconducibili all’art. 11 del presente regolamento, in ogni caso non pericolosi;
b. gessi ortopedici, assorbenti igienici, pannolini e pannoloni.
Art. 13 - Assimilazione dei rifiuti cimiteriali ai rifiuti urbani.
I rifiuti cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e definiti dall’art. 2 comma 1 lettere e) ed f) del D.P.R. 15.7.2003, n. 254.
Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
a. ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, corone, carta, ceri e lumini, rifiuti da pulizia delle superfici di percorrenza, rifiuti verdi da manutenzione, rifiuti da uffici e annessi, etc.);
b. i rifiuti generati da esumazioni ed estumulazioni nel rispetto di quanto previsto dallo specifico regolamento comunale di polizia mortuaria.
Non sono assimilati i rifiuti inerti di altra natura.
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Art. 14 - Competenze del Gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani.
Al Gestore compete:
a. la gestione dei rifiuti urbani in tutte le sue fasi;
b. la gestione dei rifiuti assimilati individuati dal presente regolamento in conformità alle disposizioni di legge, salvo conferimento del produttore a terzi abilitati e comunque in regime di convenzione;
c. la pulizia e lo spazzamento del territorio comunale pubblico o ad uso pubblico, escluse le aree private aperte al pubblico salva diversa convenzione;
d. l’organizzazione operativa della raccolta differenziata. Il Soggetto Gestore, definisce d’intesa con l’Amministrazione comunale e nel rispetto degli standard organizzativi definiti dall’autorità di Ambito, le modalità di conferimento e l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Il Gestore collabora, con parere obbligatorio non vincolante, all’individuazione degli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata e dei rifiuti solidi urbani in caso di interventi di lottizzazione sul territorio comunale.
Art. 15 - Obblighi del Gestore.
Il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana è tenuto a svolgere le attività nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, e delle disposizioni e obblighi definiti nel contratto di servizio e negli atti tecnici che precisano le modalità e le frequenze delle prestazioni e le modalità di determinazione quantitativa dei rifiuti prima di inviarli a recupero o allo smaltimento. Il gestore deve inoltre acquisire dagli Enti competenti per il territorio in cui deve prestare il servizio, le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività affidata.
I rifiuti conferiti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all’ambiente, in conformità alle norme vigenti ed alle operazioni previste negli Allegati B) o C) alla parte quarta del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e smi
Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in impianti dotati delle necessarie autorizzazioni.
Il gestore ha l’obbligo di verificare presso gli enti competenti la validità e l’efficacia delle autorizzazioni di tutti i soggetti che intervengono nelle varie fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.
Art. 16 - Obblighi del Gestore nei confronti del personale addetto.
Il gestore, oltre al rispetto del Contratto di Categoria e di quelli che intervenissero nel corso del rapporto, è tenuto a:
-organizzare il servizio sulla base della disponibilità numerica del personale e del carico di lavoro massimo ad esso assegnabile, tenendo presenti le priorità e le esigenze che possono verificarsi caso per caso;
-fornire le attrezzature ed i materiali ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio, curando particolarmente quanto occorrente a garantire la sicurezza del personale.
Art. 17 - Norme concernenti il personale addetto al servizio.
Oltre al rispetto di quanto previsto dal regolamento del personale e dal contratto di lavoro, gli addetti al servizio sono tenuti a:
-adempiere ai compiti assegnati loro dai competenti uffici, utilizzando con criterio le attrezzature ed i mezzi necessari, secondo le disposizioni impartite;
-utilizzare tutti i mezzi protettivi atti ad assicurare la propria incolumità nello svolgimento dei servizi, richiedendoli ove mancanti od inadeguati;
- sottoporsi alle visite mediche di controllo e alle vaccinazioni periodiche previste dalla legge o comunque ritenute opportune dagli organi competenti nel rispetto del D.lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
-prendere ogni precauzione, durante lo svolgimento del proprio lavoro, per evitare ogni danno a persone o cose e per ridurre altresì al minimo ogni molestia;
-segnalare tempestivamente ogni disservizio, problema igienico-sanitario e comunque ogni guasto o carenza rilevata nei mezzi e nelle attrezzature in dotazione al servizio stesso;
-segnalare ogni violazione delle norme del presente regolamento con l’indicazione, ove possibile, degli eventuali contravventori;
-relazionarsi con gli utenti in modo educato rispondendo alle loro richieste di notizie e di informazioni.
Al personale di cui trattasi è vietato accettare qualsiasi compenso in relazione al servizio svolto ed appropriarsi di qualsiasi materiale comunque conferito al servizio quale rifiuto.
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CAPO II – Il conferimento dei rifiuti . Obblighi degli utenti
Sezione I - Norme generali sul conferimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati
Art. 18 - Disposizioni generali.
I contenitori devono essere dislocati in appositi spazi opportunamente allestiti, al fine di garantire l'igienicità e l'agevolezza delle operazioni di asporto, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, nonché l'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano.
I contenitori destinati a raccogliere i Rifiuti Urbani ed Assimilati, almeno per quanto concerne il flusso "Rifiuti misti", devono essere collocati, di regola, in area pubblica ad una distanza non superiore a m. 500 dalle utenze servite, secondo il piano di posizionamento concordato con l’Amministrazione Comunale. La localizzazione dei suddetti contenitori deve essere eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio e della fruibilità da parte dell’utenza.
I rifiuti solidi urbani ed i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti, a cura dell’utente o del produttore, al normale servizio pubblico di raccolta istituito nella zona di produzione dei medesimi rifiuti, nei modi e tempi previsti per la zona stessa e secondo le modalità con cui avviene la raccolta, e comunque tali da evitare ogni dispersione ed ogni odore molesto,
È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani e assimilati secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento e osservando in particolare le seguenti disposizioni:
A) conferimento nei contenitori stradali ,preferibilmente negli orari serali o comunque secondo quelli che saranno determinati,con appositi provvedimenti,dall’Amministrazione Comunale in funzioni di singole accertate necessità e periodicità:
1) utilizzare il contenitore per il conferimento dei rifiuti;
2) conferire la tipologia di rifiuti indicata;
3) assicurarsi, dopo il conferimento dei rifiuti, che lo sportello del contenitore sia chiuso;
4) servirsi di un altro contenitore qualora il primo risultasse pieno o non avesse capienza disponibile;
5) osservare tutte le eventuali ulteriori indicazioni riportate sul contenitore;
6) ridurre di volume gli imballaggi per utilizzare al meglio lo spazio disponibile.
B) conferimento presso centro di raccolta:
1) valgono le modalità di conferimento previste dallo specifico Regolamento Comunale disciplinante la Gestione del Centro di Raccolta.
IN OGNI CASO È ASSOLUTAMENTE VIETATO:
a. conferire materiali accesi o incandescenti, o braci, etc.;
b. introdurre nei contenitori residui liquidi, oggetti ingombranti o rifiuti che possano recare danno agli automezzi adibiti alla raccolta;
c. depositare rifiuti su suolo pubblico o nei pressi dei contenitori anche se racchiusi in sacchetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;
d. prelevare senza autorizzazione i materiali conferiti;
e. spostare senza averne titolo i contenitori dalla loro sede stradale ove la raccolta avvenga con tale modalità;
f. appropriarsi di contenitori assegnati ad altri utenti o adibiti ad uso pubblico.
Qualora per motivi temporanei di pubblica necessità o per altri impedimenti non sia possibile il conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste, il gestore predispone interventi alternativi, previa informazione degli utenti.
Art. 19 - Compostaggio domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale.
Il servizio di autocompostaggio domestico della frazione organica e giardinaggio è parte integrante del Servizio di gestione differenziata e integrata dei rifiuti urbani. L’autocompostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti da smaltire in discarica, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.
I cittadini che intendono attivare il servizio di autocompostaggio domestico, mediante l’utilizzo di apposita compostiera fornita dall’Amministrazione,dovranno attenersi alle norme contenute nell’apposito Regolamento disciplinante le modalità
e termini del corretto utilizzo della compostiera per avere diritto ad una riduzione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU). 9
Soggetti destinatari delle norme dell’apposito regolamento sono tutte le utenze domestiche residenti nel Comune di Ospedaletti che si impegnano ad utilizzare la compostiera fornita dall’Amministrazione e a non conferire nei cassonetti stradali i rifiuti organici provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio ad uso famigliare, secondo le indicazioni riportate nel presente regolamento, nonché quelle utenze domestiche già in possesso di compostiera oggetto di precedente programma amministrativo. Le utenze che si impegnano a effettuare detta forma di compostaggio domestico dovranno altresì impegnarsi a conferire la parte dei rifiuti solidi urbani, privi della frazione umida, negli appositi cassonetti stradali individuati a tal fine dalla Amministrazione Comunale. I titolari di attività produttive che volessero aderire al progetto, dovranno preventivamente verificarne con l’Amministrazione Comunale la relativa fattibilità.
Per le utenze diverse da quelle che aderiscono allo specifico programma utilizzativi delle compostiere consegnate il cui uso è disciplinato dall’apposito Regolamento, l’Amministrazione Comunale potrà valutare, con separato provvedimento,la possibilità del diritto alla riduzione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU)
Art. 20 - Conferimento differenziato dei rifiuti.
Il conferimento differenziato costituisce componente obbligatoria delle attività di gestione dei rifiuti ed è, in particolare, finalizzato al recupero di materiali riciclabili ed al conseguimento di una elevata compatibilità ambientale nelle successive fasi di trattamento. Sulla base degli atti di programmazione regionale e provinciale e del piano A.T.O. sono individuate le categorie di materiali oggetto di conferimento differenziato da avviare al riciclaggio, anche al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalle disposizioni vigenti.
E’ fatto obbligo a tutti gli utenti del servizio pubblico situati nei perimetri e nelle zone nelle quali è istituita la raccolta differenziata dei rifiuti, di conferire le tipologie di materiali da riciclare, in modo separato, secondo le modalità di carattere generale sopra stabilite e le istruzioni precisate dal gestore.
E’ inoltre incentivato il conferimento differenziato nel Centro di Raccolta Comunale dei rifiuti costituito da categorie merceologiche omogenee quali carta, imballaggi in plastica, metalli, vetro e compositi, materiali biodegradabilii, rifiuti non recuperabili che dovranno essere conferiti nel rispetto delle disposizioni di raccolta stabiliti nel successivo Capo III.
Art. 21- Conferimento dei rifiuti vegetali prodotti da utenze domestiche e non domestiche.
I rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi quali giardini parchi e aree cimiteriali sono rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184 comma 2 lettera e del D.lgs 152/2006. I rifiuti vegetali prodotti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, devono essere conferiti in maniera differenziata, secondo le modalità specificate dal contratto di servizio e/o negli appositi contenitori del centro di raccolta. Per il loro conferimento al Centro di raccolta sussiste l’obbligo, a carico dell’utente, dell’osservanza delle norme previste dal Regolamento Comunale per la Gestione del CdR. Per le utenze domestiche che non effettuano l’autotrattamento di cui al precedente articolo 19 è fatto obbligo di conferire in maniera separata i rifiuti vegetali domestici provenienti da interventi di manutenzione di terrazzi, aree verdi, orti e giardini, secondo le modalità predisposte al riguardo dal gestore con il contratto di servizio.
Art. 22 - Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti.
È’ fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani domestici costituiti da oggetti ingombranti in modo differenziato al Centro di Raccolta negli spazi o cassoni dedicati, anche al fine del riutilizzo, oppure utilizzando l’apposito servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio previo appuntamento con il gestore e sulla base delle modalità definite dallo stesso, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, con il contratto di servizio
È fatto obbligo, al fine del conferimento dei rifiuti ingombranti mediante servizio domiciliare, esporre gli oggetti in modo ordinato al livello stradale accessibile dai mezzi del servizio, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo per le persone, evitando ogni dispersione. Il ritiro domiciliare di rifiuti ingombranti ( max tre pezzi per utenza ) è gratuito.
Art. 23 - Conferimento di materiali inerti di origine domestica.
I materiali inerti provenienti da piccoli interventi di manutenzione ordinaria, eseguiti direttamente dall’utente domestico nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitta e simili), possono essere conferiti direttamente dal medesimo utente presso il Centro di Raccolta, fino alla quantità massima stabilita dal Regolamento di Gestione del CdR In alternativa
l’utente deve rivolgersi presso impianti specifici autorizzati per lo svolgimento delle attività di gestione delle suddette tipologie di rifiuti. 10
È vietato immettere nei cassonetti o conferire con i rifiuti urbani i materiali inerti di origine domestica in modo diverso da quello del comma 1.
Art. 24 – Conferimento dei rifiuti cimiteriali.
Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
a) ordinaria attività cimiteriale (i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse);
b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione e tumulazione (assi, resti lignei, maniglie e altri resti metallici delle casse, ad esempio zinco, piombo, avanzi di indumenti o imbottiture e similari);
c) per i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono i rottami, materiali lapidei ed inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari, nonché altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della tumulazione.I rifiuti provenienti dall’ordinaria attività cimiteriale devono essere raccolti in maniera differenziata e conferiti negli appositi contenitori sistemati in aree all’interno o all’esterno delle aree cimiteriali, secondo le modalità dettate per i rifiuti urbani e vegetali.
I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essereriutilizzati all’interno della struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallicie non metallici asportati primadella cremazione, tumulazione ed inumazione.
I rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione ordinarie e straordinarie devono essere gestiti con le necessarie precauzioni e nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria. I rifiuti quali i resti lignei, i resti di indumenti del feretro le maniglie e gli altri resti metallici, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi ed avviati in appositi contenitori a tenuta, dopo opportuna riduzione volumetrica e non oltre cinque giorni dalla data di produzione, in impianto idoneo separatamente dagli altri rifiuti urbani.
Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area individuata dal Comune all’interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per riduzione dei materiali o per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che siano adottate le necessarie cautele igienico-sanitarie.
Art. 25 - Conferimento del rifiuto secco riciclabile costituito da indumenti usati.
Il rifiuto secco riciclabile di indumenti usati è costituito da:
-capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
-calzature ancora utilizzabili e pulite;
-cinture e accessori per l’abbigliamento ancora utilizzabili;
-coperte e biancheria per la casa ancora puliti.
Il conferimento del rifiuto secco riciclabile costituito da indumenti usati viene effettuato mediante appositi contenitori stradali ben identificabili forniti da apposita ditta convenzionata con il Comune che ne provvede allo svuotamento periodico.
I contenitori sono ubicati prevalentemente in aree pubbliche controllate (isole controllate).
Sezione II – Rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani.
Art. 26 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati.
I produttori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere a proprio carico, ad una loro adeguata detenzione e gestione, in osservanza delle specifiche norme previste
In particolare devono conservare i rifiuti con le medesime cautele previste per le materie prime corrispondenti.
Pertanto il produttore è tenuto a mantenere completamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli assimilati fin dall’origine ed in tutte le successive attività di deposito temporaneo e di gestione.
È fatto divieto, pertanto, di immettere nei contenitori o comunque di conferire al servizio di raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati.
I produttori dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, possono rivolgersi, per il relativo smaltimento, al Gestore, sempre che tale servizio sia stato istituito.
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Il conferimento di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento, è ammesso esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione ai sensi dell’art. 188 comma 2 lettera c) del D.lgs. 3.4.2006 n. 152 e smi, nella quale dovranno essere precisate le modalità di conferimento, di raccolta e di smaltimento. A tale scopo gli stessi produttori dei rifiuti presentano domanda al soggetto che espleta il servizio di gestione integrata dei rifiuti. La domanda dovrà essere redatta sulla base della modulistica predisposta dal soggetto gestore e sulla scorta delle disposizioni in materia.
Sezione III - Dei rifiuti urbani pericolosi
Art. 27 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
L’art. 3 del D.lgs. 25.7.2005 n. 151 definisce i RAEE come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che nel presente regolamento sono identificate nelll’allegato 2A ed esemplificate nell’allegato 2B. È fatto obbligo di conferire i RAEE provenienti da utenze domestiche, in modo separato dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l’integrità dell’apparecchiatura:
a. attraverso la consegna al rivenditore in occasione dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipologia equivalente alle condizioni di cui al successivo comma 3;
b. attraverso la consegna ad un centro di raccolta autorizzato;
c. presso il Centro di Raccolta Comunale od altri punti di conferimento predisposti all’uopo dal gestore
d. attraverso il servizio di ritiro a domicilio in caso di oggetti ingombranti previo appuntamento con il gestore sulla base delle. modalità definite dal servizio.
Ai sensi del .D.lgs. 25.07.2005 n. 151 è previsto che:
1. i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita;
2. fatto salvo quanto sopra, i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, od i terzi che in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del D.lgs. 25.07.2005 n. 151.
In fase transitoria, in mancanza delle norme di attuazione, gli obblighi esposti ai precedenti punti 1 e 2 non sono vigenti e restano valide, soltanto fino al momento della loro emanazione, le misure definite alle precedenti lettere a, b, c, d.
Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,il ritiro gratuito di un’apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 2, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l’apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
Fatto salvo quanto stabilito all’art. 12 del D.lgs. 25.07.2005 n. 151 in ordine alle modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture pubbliche quali stazioni ecologiche etc., previa convenzione con il gestore interessato, con oneri a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.
Art. 28 -Conferimento di cemento amianto di origine domestica.
È vietato immettere nei cassonetti o conferire con i rifiuti urbani ,cemento amianto anche di origine domestica.
I manufatti costituiti da cemento amianto sono soggetti alle specifiche disposizioni stabilite dalla normativa vigente.
Art. 29 – Conferimento di rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili.
I proprietari di veicoli a motore o di rimorchi o di parti degli stessi che intendono o hanno l’obbligo di procedere alla demolizione, debbono consegnarli ad attività di autodemolizione autorizzata ai sensi di legge (D.lgs. 24.06.2003 n. 209) per la messa in sicurezza, la demolizione e il recupero o lo smaltimento di detti materiali.
I proprietari di velocipedi (biciclette) o simili che intendono procedere al loro smaltimento, possono avvalersi del servizio di raccolta dei rifiuti urbani secondo le modalità previste per i rifiuti urbani ingombranti, oppure consegnarli direttamente alle stazioni ecologiche o ai centri autorizzati di raccolta e recupero dei materiali.
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È fatto divieto pertanto di immettere i suddetti rifiuti nei contenitori dei rifiuti urbani ed altresì di abbandonare gli stessi su suolo pubblico o privato.
Art. 30- Rocce da scavo.
In esecuzione all’art. 186 del Codice dell’Ambiente, gli Uffici tecnici dei Comuni dovranno verificare che i progetti definitivi ed esecutivi per la realizzazione di lavori pubblici, ovvero dei piani urbanistici attuativi (P.U.A.), ovvero quelli posti a corredo della richiesta di singoli permessi a costruire o di D.I.A. prevedano o meno attività di escavazione e produzione di rocce o terre quale sia la loro destinazione.
In caso positivo dovranno verificare se gli elaborati predetti contengano lo specifico progetto con l’indicazione del comma 1 dell’art. 186 del Codice dell’Ambiente relativamente alle caratteristiche dei rifiuti nonché tempi del loro deposito e loro destinazione definitiva.L’attività di inizio delle operazioni di escavazione dovrà essere comunicata tempestivamente al Comune unitamente alla comunicazione di inizio lavori.
Art. 31 - Individuazione dei rifiuti pericolosi.
I rifiuti pericolosi sono individuati nel Catasto Europeo dei Rifiuti (CER) e sono conferiti in modo differenziato. Appartengono alla categoria dei rifiuti pericolosi di cui all’art. 184 comma 5 del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 i rifiuti contenenti sostanze in concentrazione superiore a quelle massime previste nelle tabelle allegate alla direttiva CEE 91 / 689.
I rifiuti pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione sono rifiuti speciali pericolosi e, ai sensi dell’art. 198 comma 2 lettera g del D.lgs. 03.04.2006 n. 152, non possono mai essere assimilati agli urbani.
Art. 32- Individuazione dei rifiuti di origine animale.
Le carcasse di animali e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ma devono essere raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa specifica.
I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
Art. 33- Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi
Sono rifiuti urbani pericolosi esclusivamente i rifiuti pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a civili abitazione.
È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani pericolosi esclusivamente in maniera separata e presso i centri di raccolta / stazioni ecologiche attrezzati o secondo altre modalità definite dal gestore.
Art. 34- Conferimento dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie.
I rifiuti potenzialmente pericolosi sono:
-pile a bottone;
-pile stilo;
-batterie per attrezzature elettroniche. Il conferimento viene effettuato:
a. mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori attinenti degli stessi (es. negozi, supermercati, ecc.) o presso il centro di raccolta o altre modalità stabilite dal gestore;
b. l’utente deve riporre il rifiuto potenzialmente pericoloso all’interno dell’apposito contenitore;
c. non possono essere introdotti o riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che devono essere consegnati al Centro di raccolta con le modalità indicate al Capo III del presente regolamento.
I contenitori posti presso i rivenditori dovranno essere svuotati dal gestore con una periodicità tale da consentire all’utenza di collocare il rifiuto sempre all’interno dei medesimi.
Le batterie / accumulatori al piombo devono essere consegnati al Centro di raccolta con le modalità indicate dal regolamento di gestione del centro stesso. . In nessun caso devono essere introdotte/i o riposte/i a fianco del contenitore destinato alle pile e batterie di cui al comma che precede del presente articolo e tanto meno abbandonati intorno ai contenitori stradali.
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Art. 35- Conferimento dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali.
I rifiuti potenzialmente pericolosi rappresentati da farmaci e medicinali sono costituiti da farmaci; fiale per iniezioni inutilizzate; disinfettanti.
Modalità di conferimento:
a. mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori attinenti degli stessi (es. farmacie, ambulatori, ecc.) o presso il centro di raccolta o altre modalità stabilite dal Comune e gestore;
b. il prodotto deve essere introdotto all’interno dell’apposito contenitore, mentre l’imballaggio esterno deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità pertinenti ed individuate nel presente regolamento.
I medicinali scaduti, o comunque non utilizzati, sono conferiti con le stesse modalità indicate ai punti a) e b) che precedono.
Art. 36- Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi o potenzialmente pericolosi provenienti esclusivamente da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
I rifiuti pericolosi o potenzialmente pericolosi rappresentati da materiali di impiego domestico sono costituiti da:
-contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
-solventi (codice CER 20 01 13*)
-acidi (codice CER 20 01 14*)
-sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
-prodotti fotochimici (20 01 17*)
-pesticidi (CER 20 01 19*)
-tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21*)
-rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
-oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
-oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
-vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
-detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
-farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
-batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34)
-cartucce toner esaurite (20 03 99 e 08 03 18)
Il conferimento avviene mediante consegna al centro di raccolta o altre modalità stabilite da comune e gestore.
CAPO III - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI
Sezione I - Norme generali
Art. 37- Modalità della raccolta.
La raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviene con una delle seguenti modalità:
a. cassonetti stradali;
b. stazioni ecologiche e/o centro di raccolta;
c. rifiuti ingombranti
d. rifiuti vegetali
Il Comune adotta le modalità di raccolta, tra quelle sopra indicate, in conformità al piano industriale approvato dall’ATO, ovvero d’intesa con l’ATO stesso, provvedendo anche al relativo aggiornamento della tariffa
Art. 38 - Disposizioni generali sulla raccolta.
Le modalità di raccolta dei rifiuti urbani e di quelli assimilati vengono stabilite in sede di approvazione del capitolato di servizio e dei relativi atti tecnici, tenendo conto delle caratteristiche socioeconomiche e urbanistiche di ogni zona. La frequenza e l’organizzazione della raccolta devono garantire il pieno rispetto delle condizioni igienico-sanitarie in modo da evitare la diffusione di maleodoranze e consentire il massimo recupero di materiali riciclabili nell’ambito dei principi di economicità e funzionalità del servizio.
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Qualora siano utilizzati appositi contenitori collocati su suolo pubblico, questi dovranno essere proporzionati alla quantità dei rifiuti prodotti ed idonei a proteggere i rifiuti dagli eventi atmosferici e impedirne la dispersione. I contenitori devono essere conservati in uno stato di adeguata pulizia ed igiene tramite lavaggi periodici e mantenuti dal gestore in piena efficienza funzionale e di decoro. Il gestore procede alla collocazione e spostamento dei contenitori su suolo pubblico acquisendo, a tal fine, le eventuali autorizzazioni necessarie.
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 15.11.1993 n. 507 e dell’art. 204 comma 4 del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 è riconosciuta l’esenzione dal pagamento della TOSAP o del COSAP per l’occupazione degli spazi pubblici in ragione dell’installazione di detti contenitori.
Qualora siano previsti interventi di manutenzione o di modifica della viabilità o altri lavori che non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l’organizzazione in essere, l’ufficio comunale competente, anche tramite la ditta incaricata dei lavori, è tenuto a dare comunicazione preventiva al gestore in modo da in-dividuare la soluzione più adeguata per assicurare il ritiro dei rifiuti.
Il gestore è tenuto a mantenere costantemente pulita l’area circostante i contenitori.
Art. 39- Disposizioni sul trasporto.
La raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, esclusa la fase del conferimento le cui modalità restano a carico del detentore dei rifiuti, sono effettuati in via generale dal gestore o da altri soggetti autorizzati con idonei autoveicoli in modo da evitare ogni dispersione dei materiali raccolti, e conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute pubblica, in conformità all’art. 164 e seguenti del Codice della Strada.
Art. 40 - Rimozione dei rifiuti abbandonati costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili.
Nel caso di abbandono di relitti e simili su suolo privato, eseguiti i necessari accertamenti, da parte della Polizia municipale, il Comune con apposito atto intimerà la rimozione ed il corretto smaltimento a carico del proprietario del relitto o del responsabile dell’abbandono in solido con il proprietario dell’area interessata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile il fatto a titolo di dolo o colpa.
Gli organi di polizia, eseguiti gli opportuni controlli, dispongono la rimozione del relitto. Il gestore procede, in modo diretto o a mezzo di ditte autorizzate, all’intervento di rimozione ed alla rottamazione per il recupero dei materiali.
I veicoli a motore e rimorchi e loro parti, giacenti in stato di abbandono su suolo pubblico o di uso pubblico, sono comunque considerati rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, secondo quanto stabilito dall’art. 184, comma 2, lettera d), del d.lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii., e sono conferiti agli impianti di autodemolizione ai sensi dell’art. 231 comma 1 del citato decreto.
Qualora l’intervento riguardi veicoli a motore o rimorchi o parti degli stessi, verrà attivata la procedura per il recupero delle spese sostenute a carico del soggetto responsabile.
Gli organi di polizia, eseguiti gli opportuni accertamenti, dispongono con apposito atto la loro rimozione a carico del proprietario del relitto o del responsabile dell’abbandono in solido con il proprietario dell’area interessata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile il fatto a titolo di dolo o colpa.
Il gestore del servizio procede, in modo diretto o a mezzo di ditte autorizzate, all’intervento di rimozione, trasporto, rottamazione e/o recupero delle loro parti.
Art. 41– Abbandono di rifiuti in genere.
L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
I rifiuti abbandonati su aree pubbliche saranno rimossi direttamente dal gestore del servizio e sono da classificarsi urbani ai fini della loro raccolta ed il relativo trasporto, mentre sono classificati secondo la loro natura ai fini dello smaltimento e/o del recupero.
I rifiuti abbandonati su aree private devono essere rimossi dal proprietario o dai titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai sensi dell’articolo 192 comma 3 del D.Lgs 152/2006. Il Sindaco può disporre con ordinanza il ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i
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soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. L’ordinanza definirà le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procederà all'esecuzione, dando mandato al gestore, in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
Gli abbandoni di rifiuti su aree pubbliche caratterizzati da:
-presenza di rifiuti pericolosi
-quantità rilevanti
-reiterati episodi di abbandono nella stessa area
potranno essere segnalati dagli uffici Comunali e dal gestore alla Polizia Municipale.
La Polizia Municipale è tenuta a disporre indagini ispettive finalizzate ad individuare i responsabili dell’illecito nei cui confronti si dovrà procedere a fini amministrativi e/o penali e dovrà immediatamente informare il gestore in merito a tempi e modalità di sopralluogo che dovrà essere effettuato prima della rimozione dei rifiuti abbandonati.
In caso di mancata individuazione del responsabile la spesa per la rimozione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche graverà sulla Tarsu.
Art. 42 – Determinazione quantitativa dei rifiuti.
Il gestore effettua la determinazione quantitativa dei rifiuti presso gli impianti di destinazione - riciclaggio, recupero, smaltimento - distinguendo i flussi per provenienza e per tipologia, conservando la necessaria documentazione, in modo da rendere disponibili i dati relativi richiesti dalle disposizioni vigenti e dal contratto di servizio.
Sezione II – Raccolta mediante cassonetti stradali - isole ecologiche
Art. 43 – Modalità e caratteristiche
Il servizio viene svolto mediante il ritiro delle frazioni in contenitori di distinti colori su sedi stradali e isole ecologiche.
Il servizio comprende anche la pulizia dell’area circostante la piazzola nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero nelle aree pubbliche nelle immediate vicinanze dei cassonetti.
l lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura della ditta appaltatrice secondo le modalità e frequenze stabilite dal contratto di servizio.
Detti contenitori sono predisposti in numero tale da consentire la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
I contenitori medesimi sono costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili nonché in modo tale da essere accessibili, senza pericolo, da parte degli utenti; devono inoltre essere ubicati in modo da evitare o limitare intralci alla circolazione stradale, alla mobilità di ciclisti e pedoni, nonché disagi in genere alle persone.
Nella collocazione dei contenitori si avrà cura di evitare la creazione di barriere che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili e degli anziani, assicurando in ogni caso sicurezza e praticità d’uso.
Nel caso di interventi da realizzarsi mediante piani urbanistici attuativi (P.U.A.) di iniziativa pubblica o privata, allorché il servizio di conferimento raccolta dei rifiuti urbani avvenga mediante il sistema di cassonetti stradali, dovranno essere previsti e realizzate a cura del S.A. aree per la istallazione dei suddetti cassonetti con la relativa segnaletica.
I contenitori devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente preparate per garantire l’igiene, l’armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano, nonché per agevolare le operazioni di svuotamento ed asporto.
Il Comune, prima di rilasciare il titolo edilizio, dovrà verificare che il richiedente, contestualmente alla presentazione del progetto, identifichi aree idonee al conferimento dei rifiuti solidi urbani. Qualora nella documentazione presentata, non fossero presenti tali aree, il Comune potrà rilasciare il suddetto titolo con apposite prescrizioni al riguardo, in modo da garantire la realizzazione di isole idonee per quantità alle utenze e per qualità ai sistemi di raccolta adottati. L’Amministrazione Comunale potrà inoltre richiedere al gestore, apposito parere tecnico-funzionale, relativamente alla modalità di collocazione dei cassonetti..
Dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni nella realizzazione dei relativi progetti:
a. le isole ecologiche dovranno essere posizionate ad una distanza minima di almeno 10 metri in orizzontale da porte e finestre.
b. le isole ecologiche dovranno essere opportunamente mascherate, in modo da renderne armonioso l’inserimento con le altre opere di arredo urbano, e dovranno essere comunque accessibili dall’area pubblica, o privata ad uso pubblico per consentire un’agevole esecuzione del servizio di raccolta da parte degli operatori.
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Art. 44 - Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da plastica.
Il presente articolo si applica al rifiuto secco riciclabile costituito da plastica rigida ed espansa e film, purchè vuoti e puliti. La raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali di colore distinto, con periodicità stabilita dal contratto di servizio.
Tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia, onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare . Il materiale di norma deve essere introdotto nel contenitore sciolto.
Per le utenze le utenze non domestiche valgono le modalità e frequenze disciplinate dal contratto di servizio. L’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore sia chiuso.
Gli imballaggi di plastica di dimensioni e di volume eccedente l’ordinario servizio di raccolta con contenitori di cui al presente articolo, devono essere conferiti al centro di raccolta con le modalità di cui al Capo III del presente titolo.
Art. 45 - Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone.
Il presente articolo si applica al rifiuto secco riciclabile costituito da carta , cartone e materiali compositi tipo tetrapak..
La raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali di colore distinto, con periodicità stabilita dal contratto di servizio
L’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore sia chiuso;
Tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia, onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare
Il materiale di norma deve essere introdotto nel contenitore sciolto;
Per le utenze le utenze non domestiche valgono le modalità e frequenze disiciplinate dal contratto di servizio.
Il rifiuto deve essere piegato e ridotto di volume e conferito senza la presenza di altri sostanze o imballaggi di diversa consistenza merceologica.
Gli imballaggi di cartone di dimensioni e di volume eccedente l’ordinario servizio di raccolta con contenitori di cui al presente articolo, devono essere conferiti al centro di raccolta con le modalità di cui al Capo III del presente titolo.
Art. 46 - Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da vetro e lattine
Il presente articolo si applica al rifiuto secco riciclabile costituito da vetrro di qualsiasi natura purché pulito; contenitori metallici vuotati e puliti, e che non abbiano contenuto sostanze pericolose e non siano contrassegnati dai simboli T F C X ; imballaggi in genere in metallo e banda stagnata puliti; lattine in alluminio di alimenti e bevande;
La raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali di colore distinto, con periodicità stabilita dal contratto di servizio
L’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore sia chiuso.
Tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia, onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare
Il materiale di norma deve essere introdotto nel contenitore sciolto.
Per le utenze le utenze non domestiche valgono le modalità e frequenze disiciplinate dal contratto di servizio.
Art. 47 - Raccolta del rifiuto secco non riciclabile.
Il rifiuto secco non riciclabile non deve essere miscelato con i seguenti rifiuti:
a. rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
b. rifiuti speciali;
c. rifiuti potenzialmente pericolosi;
x. xxxxxxx individuati dall’art. 35 del presente regolamento.
Il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile viene svolto con le seguenti modalità:
a. la raccolta viene effettuata mediante contenitori stradali idonei di colore distinto;
b. la frequenza di raccolta è stabilita dal contratto di servizio
c. l’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
d..all’interno dei contenitori i rifiuti dovranno essere obbligatoriamente chiusi in sacchetti.
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e. l’utente prima dell’introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi;
e. le utenze non domestiche possono chiedere al gestore frequenza diverse di raccolta.
Non viene effettuato il servizio qualora si riscontri all’interno dei contenitori la presenza di materiale potenzialmente pericoloso.
Art. 48 - Raccolta del rifiuto organico.
Il servizio di raccolta del rifiuto organico viene svolto con le seguenti modalità:
a. la raccolta viene effettuata mediante contenitori stradali idonei di colore distinto;
b. la raccolta viene effettuata con periodicità stabilita dal contratto di servizio;
c. il materiale deve essere introdotto nel contenitore utilizzando idonei sacchetti biodegradabili;
d. l’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
Non viene effettuato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso) o depositata a terra.
Non viene effettuato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all’interno dei contenitori per il rifiuto organico.
Sezione III - Sistema di conferimento al Centro di Raccolta ( CdR)
Art. 49 –Centro di raccolta - Definizione
Il centro di raccolta è costituita da un’area recintata e predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti.. La gestione del centro di raccolta è regolamentata dal distinto e separato regolamento comunale.
Scopi dell’istituzione del centro di raccolta sono:
ü ü incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai fini del loro recupero;
ü ü favorire il conferimento di rifiuti urbani pericolosi per un’adeguata e distinta gestione dei medesimi;
ü ü favorire il conferimento di rifiuti urbani ingombranti per un’adeguata e distinta gestione dei medesimi anche ai fini di un eventuale riuso;
ü ü favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento passivo;
ü ü consentire il conferimento di quantità notevoli di rifiuti ed il conferimento di rifiuti degli utenti che si trovano in condizioni di non poter attendere i i ritiri domiciliari.
La raccolta presso tale centro potrà riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio, nonché particolari tipi di rifiuto, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali- quantitative.
Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulti difficoltoso all’utente il conferimento presso la stazione, potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare.
Le tipologie dei rifiuti raccolti presso il centro di raccolta / stazione ecologica sono indicate su apposita segnaletica esposta all’ingresso dei medesimi e disciplinati da apposito regolamento afferente le procedure ed i tempi di accesso.
La tariffa di conferimento da applicarsi a particolari tipologie di rifiuto e/o per superamento di quantità gratuite è determinata dall’Amministrazione Comunale in sede di approvazione annuale della Tariffa di Igiene Ambientale.
Art. 50 - Rifiuti conferibili.
Il centro di raccolta è destinata ad accogliere i seguenti rifiuti:
1. domestici recuperabili e non recuperabili, provenienti da insediamenti civili;
2. ingombranti provenienti da insediamenti civili;
3. speciali assimilati agli urbani recuperabili e non recuperabili, provenienti da attività artigianali, industriali, commerciali e di servizio;
4. vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali raccolti nell’ambito del servizio di igiene urbana nel bacino di attività del gestore..
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Art. 51 - Rifiuti esclusi dal conferimento.
Sono esclusi dal conferimento presso il centro di raccolta i seguenti rifiuti:
1. indifferenziati da avviare allo smaltimento e contenenti materiali recuperabili;
2. pericolosi prodotti da locali e luoghi non adibiti ad uso di civile abitazione;
3. dell’attività di demolizione e costruzione provenienti da attività imprenditoriale;
4. residui animali ricadenti nel Regolamento CE 1774/2001;
5. radioattivi;
6. risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento di risorse naturali e dallo sfruttamento di cave;
7. i prodotti degli scarichi e loro trattamenti depurativi;
8. veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla rottamazione;
9. sanitari provenienti da assistenza sanitaria a domicilio.
Art. 52 - Regole di conferimento.
Il conferimento dei rifiuti è ammesso secondo le regole e le procedure stabilite nell’apposito Regolamento Comunale di Gestione del CdR.
L’impianto è attrezzato con container scarrabili e / o apposite aree anche dotate di specifici spazi o contenitori destinati a raccogliere le singole tipologie di rifiuti, nonché con pesa per la esatta quantificazione dei rifiuti conferiti.
All’atto del conferimento devono essere rispettate le seguenti condizioni:
1. i rifiuti conferiti devono essere preselezionati dall’utente per tipologie omogenee;
2. il deposito dei vari tipi di rifiuto dovrà essere eseguito nell’ambito dell’area o entro il contenitore a ciò riservato;
3. devono essere osservate le norme di sicurezza vigenti, le indicazioni fornite dall’apposita segnaletica e/o dal personale di servizio presente nella struttura nonché le disposizioni contenute nel regolamento di gestione del centro.
4. è vietato depositare rifiuti al di fuori dei contenitori o aree dedicate alla raccolta dei rifiuti nonché all’esterno dell’area del centro di raccolta.
Utenze domestiche
Il gestore effettua l’identificazione dell’utente e la successiva determinazione quantitativa dei rifiuti in entrata qualora conferiti da privati cittadini.
Il gestore dovrà compilare la scheda di conferimento nel quale sono presenti i seguenti dati:
1. soggetto conferente:
2. tipologia del rifiuto conferito con il rispettivo codice CER
3. quantità del rifiuto conferito espressa in kg se risultante dalla pesatura, o in volume o in termini di unità numeriche
Attività produttive
I titolari di attività produttiva (o loro delegati) possono accedere al centro di raccolta mediante propri mezzi solamente se iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientale (ai sensi dell’art. 212, comma 8 del D.Lgs. 3.4.2006 n.152) e previa esibizione di dichiarazione che attesti che la sede dell’impianto da cui originano i rifiuti ricade nel Comune ove opera il gestore e previa esibizione del formulario di identificazione dei rifiuti redatto secondo il D.M. 145/1998. Il formulario di identificazione non è richiesto nel caso di trasporti effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, nel caso in cui siano non pericolosi e non eccedano i 30 kg. o i 30 litri.
Art. 53 - Oneri economici.
Il conferimento diretto di rifiuti al centro di raccolta determinerà l’addebito dei costi di trattamento, per i materiali e o quantità per i quali ne è previsto il pagamento. Le tariffe di conferimento al centro di raccolta saranno definite dall’Amministrazione Comunale in sede di approvazione annuale della Tarsu..
Art. 54 - Modalità di conferimento.
L’utente che intende conferire rifiuti al centro di raccolta deve qualificarsi e farsi identificare qualora richiesto dall’addetto al controllo. L’addetto al controllo registrerà i dati relativi ai soggetti verificati e ai rifiuti conferiti.
I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell’utente; qualora l’utente intendesse conferire rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro o manufatti costituiti da materiali diversi assemblati, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.
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Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all’esterno degli appositi contenitori; l’utente deve evitare l’imbrattamento del suolo durante le operazioni di scarico.
Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dall’addetto al controllo., che potrà accertare la qualità e la quantità dei rifiuti conferite da parte delle utenze.
L’addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di dar dimostrazione dell’identità come previsto al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti non conformi o diversi da quelli previsti dal regolamento di gestione.
Art. 55 - Utenti che possono accedere.
Al servizio possono accedere con le modalità e le procedure avanti specificate:
1. gli utenti civili residenti nel territorio del Comune ove opera il gestore;
2. i titolari (o dipendenti con delega) di aziende produttive artigianali, industriali, commerciali e di servizio insediate nel Comune ove opera il gestore;
3. il personale addetto ai servizi di manutenzione del patrimonio pubblico del Comune..
Il gestore non deve consentire l’accesso ai soggetti diversi da quelli individuati al presente articolo;inoltre, nel centro di raccolta saranno accettati conferimenti esclusivamente nel pieno rispetto delle modalità e condizioni di cui alla presente sezione.
Art. 56- Orario di conferimento.
L’orario di conferimento sarà determinato nel contratto di servizio del gestore e nel regolamento di gestione approvato dal comune in cui ha sede il centro di raccolta.
Art. 57- Norma di ricognizione.
Ai sensi del DM 8 aprile 2008 e sm sono generalmente sono conferibili al centro di raccolta stazione ecologica le seguenti tipologie di rifiuti:
1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
2. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
3. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
4. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
5. imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)
6. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
7. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
8. imballaggi in materiali tessili (codice CER 15 01 09)
9. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
10. pneumatici fuori uso –solo se conferiti da utenze domestiche- (codice CER 16 01 03)
11. filtri olio –solo se conferiti da utenze domestiche- (codice CER 16 01 07*)
12. gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintoried aereosol ad uso domestico (codice CER 16 05 04* e 16 05 05)
13. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* - solo da piccoli interventi di rimozione effettuati direttamente dal conduttore della civile abitazione e in quantità inferiori a kg 200 complessivi di inerti all’anno (codice CER 17 01 07)
14. rifiuti misti dall’attività di demolizione e costruzione diversi da quelle di cui alla voce 17 09 01* e 17 09 02* e 17 09 03*- solo da piccoli interventi di manutenzione (codice CER 17 01 07)
15. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
16. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
17. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
18. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
19. solventi (codice CER 20 01 13*)
20. acidi (codice CER 20 01 14*)
21. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
22. prodotti fotochimici (codice CER 20 01 17*)
23. pesticidi (codice CER 20 01 19*)
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24. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
25. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01
26. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
27. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
28. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
29. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
30. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)
31. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
32. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34)
33. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
34. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
35. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
36. rifiuti provenienti dalla pulizia dei camini - solo se conferiti da utenze domestiche- (codice CER 20 01 41)
37. sfalci e potature (codice CER 20 0 201)
38. ingombranti (codice CER 20 03 07)
39. cartucce toner esaurite (20 03 99 e 16 02 16 e 08 03 18)
40. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base del presente regolamento comunale.
Sezione IV – Raccolta rifiuti ingombranti e rifiuti vegetali
Art. 58 – Modalità di raccolta dei rifiuti ingombranti
I rifiuti ingombranti sono costituiti da:
ü ü rifiuti della tipologia indicata agli articoli precedenti del presente regolamento che per dimensioni non possono essere poste nei contenitori forniti alle utenze;
ü ü beni durevoli; ü ü mobilio;
ü ü sanitari;
ü ü apparecchiature elettriche fuori uso; ü ü elettrodomestici in genere.
Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti, nel giorno stabilito dal contratto di servizio, viene svolto mediante raccolta domiciliare presso l’utente, su chiamata telefonica al competente ufficio comunale ,per un numero massimo di tre pezzi. L’utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta telefonica al concessionario del servizio, il numero e il tipo di beni da asportare; non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute;
Il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dagli utenti all’esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.
Art. 59 – Modalità di raccolta dei rifiuti vegetali.
Il servizio di raccolta dei rifiuti vegetali viene svolto con le modalità stabilite dal contratto di servizio.
La raccolta di sfalci e potature provenienti da piccole utenze sarà effettuata con frequenza settimanale determinata dal competente Servizio in accordo con il gestore., mediante ritiro dei sacchi-fascine che l’utenza dovrà depositare –per una quantità massima di circa kg. 30,00 – nei pressi delle postazioni dei cassonetti stradali di raccolta esistenti sul territorio. La stessa quantità di sfalci e potature direttamente e gratuitamente presso il Centro Raccolta di Corso Marconi.
TITOLO III - NORME DI IGIENE
Capo I - Obblighi dei privati
Art. 60 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati.
I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico sono tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari (sia pubblici che privati).
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I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico sono tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari (sia pubblici che privati).
I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità a qualunque titolo di terreni non edificati, qualunque sia l’uso e la destinazione degli stessi, li conservano costantemente liberi da qualsiasi rifiuto, anche se abbandonato da terzi con conseguente obbligo di rimozione.
Pertanto i proprietari di aree scoperte di qualunque natura sono tenuti a vigilare che non siano effettuati abbandoni di rifiuti di terzi. Verificandosi detti abbandoni in misura quantitativamente significativa fare segnalazione, anche telefonicamente, al comando di polizia municipale, fornendo tutte le notizie occorrenti per la ricerca del responsabile.
L'amministrazione comunale procederà ad ordinare la rimozione in conformità all'art. 43xxxx del presente regolamento. Al fine di ostacolare l’abbandono di rifiuti il titolare e il conduttore del fondo potrà provvedere ad installare recinzioni, all’esecuzione di canali di scolo o di altre opere ritenute idonee. Nel rispetto delle norme vigenti in materia. Ne curano altresì la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
Quando si verificano abbandoni di rifiuti potenzialmente pregiudizievoli per l’igiene pubblica, il Sindaco, a norma anche delle vigenti leggi sanitarie, e ai sensi dell’ 192 comma 3 del Dlgs. 152/2006 e smi con propria ordinanza intima la pulizia di dette aree o terreni entro un termine prefissato.
Decorso infruttuosamente il termine di cui sopra, il Sindaco provvede d’ufficio alla esecuzione dei Lavori con spese a carico degli interessati tramite il gestore del servizio.
Art. 61 - Aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, sagre, fiere, spettacoli viaggianti.
Fermo restando le obbligazioni relative all’assoggettamento alla tariffa giornaliera di cui all’art. 238 del D.Lgs. n.152/2006 e smi, i titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche in via temporanea, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto, provvedono alla costante pulizia dell’area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell’apposito servizio. Ai rispettivi orari di chiusura le aree concesse in uso, dovranno risultare ripulite.
I rifiuti di cui al comma 1 dovranno essere conferiti con le modalità previste dal presente regolamento.
Gli obblighi di cui al comma 1 gravano sui gestori degli esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi preconfezionati, bibite, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.
Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, comunicano al gestore del servizio il programma delle iniziative e le aree interessate dall’avvenimento con almeno 10 giorni di preavviso, indicando gli estremi del titolo abilitativo rilasciato dal Comune. Gli organizzatori degli eventi provvedono alla pulizia e al conferimento dei rifiuti prodotti nelle aree pubbliche o di uso pubblico attraverso:
-stipula di apposita convenzione;
-conferendo direttamente i rifiuti nei modi stabiliti dal gestore;
-attraverso altre forme stabilite dall’Amministrazione Comunale.
Eventuali oneri straordinari sostenuti dal gestore saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.
I letami, gli escrementi animali, i fanghi i reflui zootecnici derivanti dagli animali dei selmi e spettacoli viaggianti, di fiere, mercati e aree di sosta di animali sono esclusi dal servizio di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere smaltiti a cura e spese dei proprietari o dei soggetti responsabili delle attività.
Art. 62 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali.
Fermo restando quanto già disposto dal Regolamento di Polizia Municipale, chiunque effettuando operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deposita o lascia cadere sull’area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, provvede, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell’area o della superficie medesima.
In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata dal gestore, salvo il diritto di regresso per le spese sostenute, nonché l’irrogazione delle sanzioni ove previste.
Chiunque transiti con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade assicura il materiale lungo il percorso ed eventualmente interviene per il ripristino in caso di dispersione.
Qualora non sia effettuata la pulizia, questa è eseguita dal gestore, con rivalsa per i costi, fatte salve le sanzioni del caso
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Art. 63- Sgombero della neve.
In caso di precipitazione nevosa è compito del Comune provvedere allo sgombero della neve in modo da ripristinare con sufficiente sicurezza il traffico veicolare e pedonale nelle zone e strade comunali.
È consentito lo spargimento di idonee sostanze contro la formazione di ghiaccio.
Tuttavia, è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere alla rimozione della neve dai marciapiedi per tutto il fronte dello stesso. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e mezzo e per l’intero fronte dell’edificio. L’obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell’incolumità dei pedoni.
Art. 64 - Pulizia dei mercati.
I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati all’ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, mantengono pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi posteggi ed al termine raccolgono e conferiscono i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla vendita secondo le modalità stabilite dal Comune.
L’inosservanza a quanto stabilito è sanzionata secondo termini e modalità previste dal presente regolamento.
Art. 65 - Esercizi stagionali.
Gli esercizi stagionali all’aperto, piscine, strutture ricettive in genere, comunicano al gestore almeno 15 (quindici giorni) prima di iniziare l’attività il periodo di durata dell’attività stessa, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, e l’articolazione del servizio di conferimento e raccolta in maniera adeguata. I titolari provvedono al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all’interno dell’area di pertinenza e al loro conferimento, secondo le modalità predisposte dal gestore in attuazione del Capo III del Tit. II del presente regolamento.
Capo II - Gestione rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento e dal rinvenimento stradale o in altri siti pubblici (rifiuti esterni)
Art. .66 - Ambito di applicazione.
Il presente Capo riguarda le fasi di rimozione e smaltimento dei rifiuti urbani esterni.
Art.. 67 - Spazzamento, raccolta e trattamento.
Il servizio di spazzamento, raccolta e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro comunale sulla base delle modalità precisate dal capitolato di servizio e dal presente regolamento . Esso riguarda:
a. le strade e le piazze classificate comunali;
b. le strade vicinali classificate di uso pubblico e le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché dotate di tutti i seguenti requisiti:
ü ü aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, etc.);
ü ü dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi; - dotate di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);
c. i marciapiedi delle strade sopra elencate;
Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo a soggetti privati o pubblici. Tale servizio fa carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla pubblica amministrazione.
La frequenza, la definizione delle aree servite, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento sono definite nel contratto di servizio. Gli standard del servizio di spazzamento, definiti dal piano tecnico economico del servizio di igiene
urbana sono stabiliti nel rispetto del presente regolamento, in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali secondo i principi enunciati all’art. 3 del presente Regolamento.
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Il Comune, nel rispetto del codice della strada, può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l’espletamento del servizio di pulizia stradale.
All’accertamento delle violazioni dei divieti di sosta, oltre agli agenti di polizia municipale e stradale, possono procedere anche altri soggetti legalmente autorizzati.
Art. 68 - Individuazione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento.
Alle attività ordinarie inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede con lo spazzamento e i relativi servizi collaterali che interessano tutto il territorio comunale.
Nel capitolato di servizio adottato dal Comune è allegato l’elenco delle aree pubbliche, con relative frequenze di spazzamento, , dove il gestore dovrà svolgere il servizio
Art. 69 - Installazione e uso dei cestini gettacarta.
Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, vengono installati, a cura dell’Amministrazione comunale, appositi cestini gettacarta, dei quali verrà assicurato il regolare svuotamento ed una periodica pulizia.
Tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette, biglietti e simili). Il conferimento è obbligatorio in quelle aree o spazi pubblici forniti di cestini; è comunque vietato gettare i rifiuti di piccole dimensioni nelle restanti zone.
La localizzazione di tali installazioni sarà concordata con l’Ufficio Tecnico del Comune. La fornitura e la messa in opera dei cestini gettacarta è effettuata dal Comune .
A complemento del servizio di spazzamento, il gestore provvede, sulla base del contratto di servizio, al periodico svuotamento dei cestini gettacarta, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.
Art 70 - Altri servizi di pulizia.
Rientrano fra i compiti affidati al Servizio di smaltimento dei rifiuti esterni anche altri servizio determinati dal Capitolato di Servizio che ne determina le modalità e le frequenze
TITOLO IV - DIVIETI - CONTROLLI - SANZIONI
Art. 71 – Divieti.
E’ vietato/a:
1. l’uso improprio dei contenitori nonché l’utilizzo di contenitori non autorizzati dal Gestore
2. l’esposizione di rifiuti previsti in ritiro in giorni prestabiliti;
3. la manomissione dei contenitori anche a mezzo di affissioni o imbrattamento;
4. il conferimento di rifiuti di tipologia diversa da quelli cui i contenitori sono destinati;
5. il conferimento scorretto, intendendosi per tale non solo quello non eseguito secondo le istruzioni del gestore ma anche il conferimento di materiale non ridotto di volume precedentemente, o che per dimensioni, consistenza e caratteristiche intrinseche possa arrecare danno ai contenitori e/o ai mezzi di raccolta nonché possa costituire pericolo per la pubblica incolumità;
6. il conferimento di rifiuti liquidi o di materiali infiammabili o surriscaldati;
7. il conferimento dei rifiuti pericolosi;
8. abbandonare, scaricare, depositare, se pur temporaneamente, i rifiuti in aree pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico nonché in aree private, anche se nei pressi dei contenitori forniti dal Gestore;
i. scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private;
9. versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori;
10. qualunque operazione di cernita, recupero, prelievo e rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque al servizio per lo smaltimento da parte di persone fisiche/giuridiche non autorizzate;
11. asportare le frazioni dei rifiuti conferite ai rispettivi servizi di raccolta differenziata;
12. l’attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune;
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13. smaltire i rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi per mezzo del normale servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti urbani (il conferimento di tali rifiuti a detto servizio equivale all’abbandono dei rifiuti in aree pubbliche);
14. incendiare rifiuti;
15. l’insudiciamento del suolo pubblico;
16. l’abbandono delle deiezioni degli animali domestici;
17. l’abbandono o il conferimento di animali morti;
18. il danneggiamento di qualunque tipo di bene – mobile, mobile registrato o immobile – comunque connesso al servizio di gestione integrata dei rifiuti;
19. il conferimento, per quanto formalmente corretto, da parte di utenze non ubicate nel territorio ove opera il gestore.
Presso il centro di raccolta vietato/a altresì:
20. l’abbandono al di fuori della Stazione stessa;
21..il conferimento all’esterno dei contenitori;
22. qualunque operazione di cernita, recupero,rovistamento ed allontanamento di qualsiasi materiale conferito;
23. il conferimento, per quanto formalmente corretto, da parte di utenze non ubicate nel territorio ove opera il gestore;
24. il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
25. il danneggiamento delle strutture;
26. il mancato rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni impartite dall’addetto al controllo del centro di raccolta .
Art. 72 - Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballi secondari e terziari.
In adempimento dell’art. 226 del D.Lgs. n. 152/2006 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall’articolo 221, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006. Tuttavia ai sensi degli artt. 222 e 226 del D.Lgs n. 152/2006 è consentito il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti di imballaggio primario ed eventuali rifiuti di imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio solo in raccolta differenziata.
Art. .73 – Controlli
L’Amministrazione Comunale provvede al controllo dei servizi di cui al presente regolamento attraverso le strutture tecniche e di vigilanza comunali.
All’interno del centro di raccolta ed all’interno dei mezzi in uso dal gestore, i controlli sono effettuati e documentati anche con l’ausilio di macchine fotografiche e di videosorveglianza, comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.
Il personale addetto, è autorizzato ad effettuare le verifiche ed i controlli che ritenga necessario, per l’accertamento dell’inosservanza delle norme di cui al presente regolamento.
Art. 74 - Vigilanza sul servizio.
La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata alle strutture tecniche e di vigilanza comunali.
La Polizia Municipale può procedere alle rimozione dei veicoli, con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l’espletamento del servizio di pulizia stradale.
Nelle aree di competenza della società comunale che gestisce i parcheggi a pagamento, la rimozione può essere richiesta anche dai c.d. ausiliari del traffico.
La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario è affidata ai competenti uffici della A.S.L..
La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata a competenti servizi A.R.P.A.L..
Il Comune favorisce la creazione di squadre miste XX.XX, A.S.L., A.R.P.A.L. al fine di garantire il miglior controllo possibile sulla corretta applicazione del presente regolamento.
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Art. 75 – Sanzioni.
Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, salva la concorrenza con ipotesi di reato e salvo non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa nell’ambito di minimi e massimi prefissati, stabilita in conformità all’art. 7-bis, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Nella successiva tabella, parte integrante del presente Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi per le singole violazioni.
Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, nonché alla contestazione delle violazioni, gli agenti della Polizia Municipale e il personale di vigilanza ed ispettivo dell’A.S.L. e dell’X.X.X.XX..
Legenda:
Violazione / Sanzione : minimo – massimo:
1. conferire rifiuti in modo difforme ,per qualità e quantità, da quanto previsto nel presente regolamento o da altri atti conseguenti
€ 50,00 - € 500,00
2. intralciare o ritardare con il proprio comportamento le attività degli addetti ai servizi di ritiro rifiuti
€ 50,00 - € 500,00
3.esporre i rifiuti fuori dai tempi e modalità previsti dal presente regolamento
€ 50,00 - € 500,00
4.manomettere o danneggiare i contenitori anche a mezzo di affissioni o imbrattamento
€ 50,00 - € 500,00
5.conferire scorrettamente , intendendosi per tale non solo quello non eseguito secondo le istruzioni del presente regolamento ma anche il conferimento di materiale non ridotto di volume precedentemente, o che per dimensioni, consistenza e caratteristiche intrinseche possa arrecare danno ai contenitori e/o ai mezzi di raccolta nonché possa costituire pericolo per la pubblica incolumità conferimento di rifiuti liquidi o di materiali infiammabili o surriscaldati
€ 50,00 - € 500,00
6.abbandonare, scaricare, depositare, se pur temporaneamente, i rifiuti in aree pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico nonché in aree private, comprese rive dei corsi d’acqua e canali
€ 50,00 - € 500,00 –.Salva l’applicazione degli artt. 255 e 256 del d.lgs. 152/2006
7.scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private
€ 50,00 - € 500,00 .Salva l’applicazione degli artt. 255 e 256 del d.lgs. 152/2006
8. versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori
€ 50,00 - € 500,00
9. effettuare qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque al servizio per lo smaltimento , da parte di persone fisiche/giuridiche non autorizzate
€ 50,00 - € 500,00
10.asportare le frazioni dei rifiuti conferite ai rispettivi servizi di raccolta differenziata
€ 50,00 - € 500,00
11.esercitare attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del comune
€ 50,00 - € 500,00
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12.smaltire i rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi per mezzo del normale servizio di raccolta-smaltimento dei rifiuti urbani (il conferimento di tali rifiuti a detto servizio equivale all’abbandono dei rifiuti in aree pubbliche)
€ 100,00 - € 500,00Salva l’applicazione degli artt. 255 e 256 del d.lgs. 152/2006
13. incendiare rifiuti
€ 50,00 - € 500,00
14.insudiciare ill suolo pubblico
€ 50,00 - € 500,00
15,non raccogliere le deiezioni degli animali
€ 50,00 - € 500,00
16.abbandonare o il conferire animali morti
€ 50,00 - € 500,00
17.danneggiare qualunque tipo di bene – mobile, mobile registrato o immobile – comunque connesso al servizio di gestione integrata dei rifiuti
€ 50,00 - € 500,00
18 .conferimento, per quanto formalmente corretto, da parte di utenti non residenti o non aventi sede legale nel territorio interessato dal servizio
€ 50,00 - € 500,00
19.utilizzare i cestini portarifiuti in maniera difforme da quanto previsto dall’art. 75 del presente Regolamento
€ 50,00 - € 500,00
20.. violazioni previste agli artt. 68 e 71 del presente regolamento
€ 50,00 - € 500,00
21.. introdurre qualsiasi materiale o rifiuto nei pozzetti stradali e caditoie delle acque meteoriche
€ 50,00 - € 500,00
22..abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e/o ingombranti sul suolo e nel suolo
€ 100,00 - € 500,00
23.Immissione di rifiuti pericolosi e/o ingombranti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.
€ 100,00 - € 500,00
24.non rispettare le norme di igiene previste dal presente regolamento
€ 100,00 - € 500,00
Art. 76 – Disposizioni finali .
Per quanto non espressamente contemplata dal presente Regolamento, si applicano le norme del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni , nonché dei regolamenti comunali di igiene e sanità, di polizia urbana e delle leggi e disposizioni statali e regionali inerenti i rifiuti.
Ogni altra disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento deve intendersi abrogata.
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ALLEGATO 1 A - Elenco dei codici CER dei rifiuti assimilati
Nota:
PER COMODITÀ, OLTRE ALL’ELENCO DEI CODICI CER CHE IL PRESENTE REGOLAMENTO STABILISCE ESSERE ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI SECONDO I CRITERI DI CUI ALL’ARTICOLATO DEL REGOLAMENTO STESSO, DI SEGUITO SI RIPORTA ANCHE LA PROCEDURA DI LEGGE SECONDO CUI IDENTIFICARE I PROPRI RIFIUTI, INDICATA ANCHE NELL’ALLEGATO ALLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/2006.e smi
PARTE A - PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEL CODICE CER AD UN RIFIUTO
Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. L'inclusione di un determinato materiale nell'elenco non significa tuttavia che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza. La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE.
1. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 75/442/CEE, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva.
2. Diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:
a. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.
b. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
c. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
d. Se un determinato rifiuto non é classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto 3.1.
e. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 1, paragrafo 5.
Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:
- punto di infiammabilità < o = 55 °C,
- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%,
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%,
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%,
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%,
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%,
- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%,
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale > o = 20%,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%,
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%,
- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione > o = 1%;
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Ai fini del presente Allegato per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.
3. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. La classificazione di un rifiuto identificato da una "voce a specchio" e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto.
4. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.
5. Fatto salvo il disposto di cui al punto 7, gli Stati Membri possono decidere in casi eccezionali che un tipo di rifiuto classificato nell'elenco come non pericoloso presenta almeno una delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE. In casi eccezionali gli Stati Membri possono decidere, sulla base di riscontri documentati dal detentore nella maniera più opportuna, che un determinato tipo di rifiuto classificato come pericoloso non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE.
6. Le decisioni adottate dagli Stati Membri conformemente al punto 8 sono comunicate alla Commissione, che esamina e confronta tutte queste decisioni e valuta se occorra provvedere ad una modifica dell'elenco dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi alla luce delle decisioni degli Stati Membri.
7. Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà mediante i metodico nvenzionali attualmente disponibili può risultare impossibile: le disposizioni di cui al punto 1 non trovano dunque applicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose). Ciò in attesa dei risultati di ulteriori attività che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe. I rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad essere classificati come in esso indicato.
8. Per la numerazione delle voci contenute nell'elenco sono state applicate le seguenti regole:
per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati i numeri specificati nella decisione 94/3/CE della Commissione, mentre i codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati per evitare confusioni dopo l'adozione del nuovo elenco. Ai rifiuti che sono stati aggiunti è stato attribuito un codice non ancora utilizzato nella decisione della Commissione 94/3/CE, né nella decisione della Commissione 2000/532/CE.
9. Indice
Capitoli dell'elenco di attribuzione categorie dei codice CER assimilabili
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.
PARTE B - LISTA CODICI CER RIFIUTI ASSIMILATI
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) 29
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04
03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01 scarti di corteccia e legno
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile
04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02 rifiuti dell'industria tessile
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01 imballaggi in carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi in materiali compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi in vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, xxxxxxx e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 01 25 oli e grassi commestibili
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
20 03 Altri rifiuti urbani
20 03 99 Rifiuti non pericolosi e non differenziati derivanti dallo spazzamento dei locali
Nota: Per quanto concerne i RAEE si rinvia direttamente alle previsioni del presente regolamento.
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ALLEGATO 2A
Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 151/2005
1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici.
ALLEGATO 2B
Esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 151/2005
L'elenco è esemplificativo e non esaustivo
1. Grandi elettrodomestici (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni).
1.1. Grandi apparecchi di refrigerazione.
1.2. Frigoriferi.
1.3. Congelatori.
1.4. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.
1.5. Lavatrici.
1.6. Asciugatrici.
1.7. Lavastoviglie.
1.8. Apparecchi per la cottura.
1.9. Stufe elettriche.
1.10. Piastre riscaldanti elettriche.
1.11. Forni a microonde.
1.12. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.
1.13. Apparecchi elettrici di riscaldamento.
1.14. Radiatori elettrici.
1.15. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.
1.16. Ventilatori elettrici.
1.17. Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto ministeriale 2 gennaio 2003 del Ministro delle attività produttive.
1.18. Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.
2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
2.1. Aspirapolvere.
2.2. Scope meccaniche.
2.3. Altre apparecchiature per la pulizia.
2.4. Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili.
2.5. Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.
2.6. Tostapane.
2.7. Friggitrici.
2.8. Frullatori, macinacaffé elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.
2.9. Coltelli elettrici.
2.10. Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.
2.11. Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo.
2.12. Bilance.
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3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
3.1. Trattamento dati centralizzato:
3.1.1. mainframe;
3.1.2. minicomputer;
3.1.3. stampanti.
3.2. Informatica individuale:
3.2.1. Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).
3.2.2. Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).
3.2.3. Notebook.
3.2.4. Agende elettroniche.
3.2.5. Stampanti.
3.2.6. Copiatrici.
3.2.7. Xxxxxxxx da scrivere elettriche ed elettroniche.
3.2.8. Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici.
3.2.9. Terminali e sistemi utenti.
3.2.10. Fax.
3.2.11. Telex.
3.2.12. Telefoni.
3.2.13. Telefoni pubblici a pagamento.
3.2.14. Telefoni senza filo.
3.2.15. Telefoni cellulari.
3.2.16. Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.
4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
4.1. Apparecchi radio.
4.2. Apparecchi televisivi.
4.3. Videocamere.
4.4. Videoregistratori.
4.5. Registratori hi-fi.
4.6. Amplificatori audio.
4.7. Strumenti musicali.
4.8. Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.
5. Apparecchiature di illuminazione.
5.1. Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
5.2. Tubi fluorescenti.
5.3. Sorgenti luminose fluorescenti compatte.
5.4. Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.
5.5. Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.
6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).
6.1. Trapani.
6.2. Seghe.
6.3. Macchine per cucire.
6.4. Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali.
6.5. Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.
6.6. Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.
6.7. Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.
6.8. Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.
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7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.
7.1. Treni elettrici e auto giocattolo.
7.2. Consolle di videogiochi portatili.
7.3. Videogiochi.
7.4. Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
7.5. Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici.
7.6. Macchine a gettoni.
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).
8.1. Apparecchi di radioterapia.
8.2. Apparecchi di cardiologia.
8.3. Apparecchi di dialisi.
8.4. Ventilatori polmonari.
8.5. Apparecchi di medicina nucleare.
8.6. Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.
8.7. Analizzatori.
8.8. Congelatori.
8.9. Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
9.1. Rivelatori di fumo.
9.2. Regolatori di calore.
9.3. Termostati.
9.4. Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio.
9.5. Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.
10. Distributori automatici.
10.1. Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi e di bevande:
a) di bevande calde;
b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;
c) di prodotti solidi.
10.2. Distributori automatici di denaro contante.
10.3. Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.