Assistenza agli utenti Clausole campione

Assistenza agli utenti. Il Fornitore, su richiesta, deve fornire assistenza e consulenza agli utenti nell’utilizzo del sistema. Le richieste di assistenza, che devono essere registrate e tracciate fino alla loro conclusione, possono dare luogo a modifiche al sistema. Tali modifiche, che possono consistere in correzioni permanenti, nuove versioni che includano funzionalità o funzioni precedentemente omesse o miglioramenti del sistema, devono essere gestite in accordo con il processo di Manutenzione.
Assistenza agli utenti. L’impresa aggiudicataria deve garantire al Comune assistenza tecnica e supporto help desk di primo e secondo livello per tutta la durata del contratto. L’assistenza deve contemplare come primo mezzo di contatto il supporto telefonico: tale servizio deve essere attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00 (escluso i giorni festivi) con orario continuato. Non possono essere previsti giorni di chiusura anche se programmati. Per gli intervalli di tempo non compresi nelle fasce sopra descritte, l’impresa aggiudicataria deve fornire un referente tecnico e relativo numero di reperibilità per l’assistenza tecnica.
Assistenza agli utenti. L’aggiudicatario dovrà erogare il servizio di assistenza tecnica ed operativa, destinata sia agli utenti finali che al personale tecnico di SardegnaIT, fino al collaudo finale del sistema stesso. Il servizio dovrà essere assicurato sia in modalità “help – desk” che in modalità “on-site”; l'assistenza “help-desk” dovrà essere erogata da personale qualificato e specializzato, con copertura operativa presidiata dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle ore 15.00 alle 18.00, il venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30; l’attivazione del servizio di help - desk potrà avvenire via telefono, e-mail o fax, con recapiti che dovranno essere comunicati dall'aggiudicatario prima dell'inizio dei lavori. L'assistenza “on-site” dovrà essere garantita con riferimento sia alla sede di SardegnaIT che alle sedi dei primi Comuni che utilizzeranno il sistema, fino a un massimo di 30 interventi “on-site”; nel caso di richiesta di assistenza “on-site” il servizio dovrà essere effettuato entro 1 gg. lavorativo dalle relative richieste. Successivamente al collaudo finale SardegnaIT si farà carico di assicurare agli utenti finali dei Comuni un servizio di assistenza e di help - desk di primo livello, atto a garantire : − ricezione della segnalazione; − individuazione del problema; − fornitura, ove possibile, di una soluzione immediata; − qualora non fosse possibile una soluzione immediata, fornitura di indicazioni per il superamento operativo dell’ eventuale blocco delle attività, in attesa della soluzione definitiva; − attivazione, nei casi necessari, del servizio di help – desk di secondo livello. Per rendere operativo il servizio di assistenza erogato da SardegnaIT, l'aggiudicatario dovrà pertanto prevedere a suo carico, dopo il collaudo finale, i seguenti servizi di assistenza, da destinare al personale tecnico di SardegnaIT: − assistenza “on-site” per un periodo di sei mesi dalla data del collaudo finale; tale servizio di assistenza, da effettuare dietro semplice richiesta di SardegnaIT, dovrà essere effettuato presso la sede di SardegnaIT entro 1 gg. lavorativo dalle relative richieste, fino a un massimo di 10 interventi “on-site”; − servizio di help – desk di secondo livello per un periodo di un anno dalla data del collaudo finale. SIAI301-COMUNAS Estensione e Servizi ASP – Sistema in ASP per Attività Sociali dei Comuni Capitolato tecnico Il servizio di help – desk di secondo livello è inteso quindi come supporto specialistico a disposizione del personale tecnico di S...
Assistenza agli utenti. 1. Il Gestore è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo delle Ecopiazzole dando informazioni e istruzioni agli utenti.
Assistenza agli utenti. È a carico del Licenziatario la messa a disposizione di un servizio di supporto e assistenza agli utenti della propria realtà di lavoro. Il servizio di supporto e assistenza del Licenziatario, secondo le modalità stabilite nell'Offerta Commerciale-Software Easy110, dovrà essere contattabile via telefono e/o via e-mail e si occuperà della gestione e risoluzione delle problematiche segnalate dagli utenti. Qualora una problematica non possa essere risolta dal servizio di supporto e assistenza del Licenziatario, questi potrà devolvere la gestione dell’intervento al servizio di assistenza di Easy110 da contattare via e-mail all’indirizzo xxxx@Xxxx000.xx . Ai fini della ricevibilità del ticket, il Licenziatario si impegna a dare completa descrizione del problema nonché a segnalare puntualmente tutte le azioni già svolte per assicurare la sua puntuale risoluzione.
Assistenza agli utenti. RTI fornisce assistenza agli Utenti del Servizio tramite i canali di assistenza disponibili sul Sito al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxx (“Canali di Assistenza”). Gli Utenti possono avvalersi dei Canali di Assistenza per ricevere informazioni e chiari- menti nonché per sottoporre a RTI segnalazioni ed eventuali reclami. Qualsiasi reclamo pervenuto attraverso i Canali di Assistenza sarà analizzato affinché pos- sano essere valutate eventuali azioni di supporto all’Utente oppure azioni migliorative dei servizi. Tutti i reclami inoltrati dagli Utenti e acquisiti attraverso i Canali di Assistenza sa- ranno memorizzati tramite appositi sistemi informativi che ne garantiscono la tracciabilità.
Assistenza agli utenti. È a carico del contraente la messa a disposizione di un servizio di supporto e assistenza agli utenti della propria App che utilizzino l’API di Phonzie. Il servizio di supporto e assistenza del contraente dovrà essere contattabile telefonicamente o via email e si occuperà della gestione e risoluzione delle problematiche di primo livello segnalate dagli utenti. Per “problematiche di primo livello” si intendono le segnalazioni, richieste e domande che abbiano ad oggetto le questioni indicate nelle sezioni Profilo e pagamenti e Parcheggi blu della pagina FAQ del sito Phonzie, incluso, ma non limitato, ricarica del borsellino, costi del servizio, controllo delle spese, funzionamento del servizio di parcheggio blu. E’ responsabilità del contraente verificare l’eventuale aggiornamento delle succitate FAQ all’interno del sito Phonzie e assicurarne la puntuale conoscenza da parte del proprio servizio di supporto e assistenza. Qualora una problematica non possa essere risolta dal servizio di supporto e assistenza del contraente, questi potrà devolvere la gestione dell’intervento al servizio di assistenza di Phonzie da contattare via email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxx.xx, posto che nella richiesta di presa in carico del ticket sia data completa descrizione di tutte le azioni svolte per assicurare la puntuale risoluzione della problematica.
Assistenza agli utenti. Il servizio richiesto è finalizzato ad assicurare in modo continuativo il supporto all’utente per l’esercizio del sistema e per il suo migliore utilizzo. Il servizio è mirato al corretto ed ottimale utilizzo delle funzioni automatizzate del Sistema Informativo da parte degli utenti, nonché alla rilevazione, analisi e valutazione di ulteriori esigenze tecnico-funzionali da parte degli utenti stessi. Le attività vengono svolte a stretto contatto con i livelli decisionali e operativi della struttura organizzativa dell'INPDAP. Nell'ambito del servizio di assistenza utente sono comprese le attività connesse con: • la conduzione funzionale; • l'help desk di II livello; • il rilascio del sistema a fine periodo.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: