Corrispettivo dell’appalto 1. In considerazione del ribasso offerto in fase di gara, per il pieno e perfetto adempimento del presente Contratto sarà corrisposto all’Appaltatore l’importo di Euro 31.966,00= (leggasi trentunomila- novecentosessantasei/00 euro) – oltre IVA nella misura di Legge per la quale trova applicazione la modalità di “split payment” di cui all’art. 1 comma 629 della L. 190/2014 –, di cui euro 31.379,82= (leggasi trentumilatrecentosettantanove/82 euro) per lavori, somma risultante dall’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara sull’elenco prezzi allegato al computo metrico/progetto nonché euro 586,18= (leggasi cinquecentottantasei/18 euro) per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, quantificati sulla base del Prezziario regionale di riferimento e deducibili dal computo metrico/progetto dell’intervento.=========================== 1bis. il progetto in questione prevede nuovi prezzi di opere compiute non contemplate nel prezzario di riferimento della Regione Toscana di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 1386 del 11/12/2017, ma desunte da apposite analisi dei prezzi alle quali è stato applicato il medesimo ribasso offerto in sede di Accordo Quadro, allegate al progetto e che fanno parte integrante del presente contratto (All.F),= 1ter. I fondi necessari ai pagamenti relativi al presente Contratto derivano, per l’effetto di quanto previsto dall’art. 12, comma 6, del D.L. 98/2011, da appositi ordini di accreditamento - ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e dell’assenso dell’Agenzia del Demanio, in ordine alle somme assegnate.================= 2. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, eeeee) e dell’art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 43 comma 7, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto all’art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con successiva verifica finale della effettiva misura.=============================================== 3. I prezzi unitari di cui all’elenco prezzi preso a riferimento per il ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, sono vincolanti per l’Appaltatore per le specifiche tecniche 16e la descrizione delle categorie di lavoro previste e per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili, ordinate ed autorizzate dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. =============================== 4. Il pagamento del corrispettivo sarà eseguito dalla Stazione Appaltante a mezzo bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato indicato nell’art. 16 del presente Contratto, secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale dell’intervento conformemente a quanto prescritto nel Titolo IX del D.P.R. 207/2010. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. opererà una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto di ciascuna rata, a garanzia di eventuali inadempienze contributive. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione dell’ultima rata di saldo, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.=========================================== 5. Le fatture dovranno essere intestate al Provveditorato Interregionale OO. PP. Toscana - Marche - Umbria ▇▇▇ ▇▇’ ▇▇▇▇▇ ▇°▇▇ – ▇▇▇▇▇▇▇ – codice fiscale 80027890484.===================== Nell’ambito del presente contratto, con riferimento al citato art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto all’art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i gruppi delle categorie ritenute omogenee sono le seguenti: OG1 (edifici civili ed industriali) come indicato all’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto dell’intervento.========================================= 6. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’Appaltatore ai sensi degli artt. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;==== 7. I pagamenti in acconto hanno luogo mediante rate di acconto, al netto delle ritenute, corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori determinato con le modalità di cui al Capitolato Speciale dell’intervento.========================================= 8. Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del RUP non può superare i 30 (trenta) giorni dalla redazione dei relativi SAL. La Stazione Appaltante dispone il pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura che può essere emessa dall’Appaltatore a seguito dell’emissione del certificato di pagamento.================================= 9. Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto dovrà essere compilato dal Direttore dei Lavori, insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e/o collaudo e sarà trasmesso al Responsabile del procedimento che dovrà invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.========================= 10. Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la determina di regolare esecuzione, si effettuerà il pagamento del residuo credito spettante, qualunque sia l’ammontare, all’Appaltatore e dello svincolo della polizza assicurativa n. 000213/110026966 indicata in premessa, di cui all’art. B.4. del Capitolato speciale di appalto.======================= 11. Il certificato per il pagamento dell’ultima rata di acconto verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori.======================= 12. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Rimborso spese Garantisce, a seconda delle garanzie sottoscritte: › il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato a seguito di Ricovero con intervento chi- rurgico (art. 1); › il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato seguito di Grande Intervento Chirurgico (art.2), intendendosi per tali quelli riportati nell’Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione; › il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato a seguito Ricovero anche senza intervento chirurgico (art. 4); › il rimborso delle spese sostenute per Esami altamente specialistici (art. 3); › il rimborso delle spese sostenute per Visite specialistiche ed esami (art. 5); Sono previste due forme di garanzia: › ORO: in caso di ricovero o di intervento chirurgico, qualora l’Assicurato si rivolga alle strut- ture sanitarie convenzionate, sarà esonerato dal pagamento delle spese. La Società prov- vederà al pagamento diretto, per Suo conto. - ARGENTO: in caso di ricovero o di intervento chirurgico, la Società effettuerà, al termine delle cure, il rimborso all’Assicurato delle spese garantite. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’ art.9 delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: Il rimborso viene effettuato nei limiti del massimale assicurato e con applica- zione dell’eventuale scoperto pattuito in contratto. Di base lo scoperto è pari al 25% dell’importo delle spese stesse, ma può essere abrogato o ridotto a fronte di un sovrappremio. Per la garanzia Grande Intervento Chirurgico, se scelta la combinazione B, l’abrogazione è automatica. Nel caso di pagamento diretto in strutture convenzionate (Forma ORO) non è previsto alcuno scoperto. Si rinvia agli artt. 7 e 8 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. il massimale, riportato nel modulo di polizza, è annuo e per persona e costitui- sce il massimo impegno della Impresa di Assicurazione. Nel caso di massimale assicurato per spese per solo intervento chirurgico pari ad Euro 300.000,00, ove più sinistri abbiamo complessivamente comportato una spesa di Euro 350.000,00, il rimborso massimo sarà pari all’intero massimale. › Scoperto 25%: lo scoperto è percentuale della spesa che resta a carico dell’Assicurato. Nel caso di previsione di scoperto pari al 25% ove il sinistro abbia comportato una spesa di Euro 10.000,00 il rimborso, tenuto conto che lo scoperto è pari ad Euro 2.500,00, sarà il seguente: Euro 10.000,00 – Euro 2.500,00 = Euro 7.500,00
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di retribuzione, previdenza e assistenza. L'Impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'Impresa si obbliga, per quanto compatibile, a far osservare ai propri dipendenti e Collaboratori il Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale INFN, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale INFN. Nelle ipotesi di grave violazione delle disposizioni ivi contenute, l'INFN si riserva la facoltà di risolvere il contratto. L'Impresa si obbliga, inoltre, al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex dipendenti INFN, pena l'obbligo di restituzione dei compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento.
Imballaggio L’imballaggio viene fatturato separatamente e non viene ripreso dal fornitore. Se tuttavia si tratta di un imballaggio dichiaratamente di proprietà del fornitore, il committente dovrà rispedirlo porto franco al luogo di provenienza.
Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di