Common use of Distributori automatici Clause in Contracts

Distributori automatici. Ai sensi dell’art. 51 della L.R. 1/14, la notifica ai fini della registrazione deve essere effettuata da parte dell'impresa per ogni singolo distributore automatico; come per le altre attività, essa si effettua tramite SCIA al SUAP territorialmente competente per il luogo dove è posto il distributore automatico. Si precisa che lo stabilimento utilizzato come deposito a servizio dell'impresa che fornisce il servizio di ristoro a mezzo distributori automatici, è soggetto ad autonoma SCIA scegliendo nella master list la voce “deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad esercizi di vendita di alimenti”. La presentazione della SCIA quale azienda agricola, permette l’effettuazione di tutte le attività di produzione primaria e delle operazioni ad esse associate, ivi comprese il trasporto ed il magazzinaggio. Come stabilito dall’allegato I parte A del Reg CE 852/04 tra le operazioni associate vi è anche la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione “a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura”. La trasformazione di prodotti e la macellazione pertanto non rientrano tra le operazioni associate alla produzione primaria. Ciò comporta che per produrre e commercializzare prodotti trasformati o macellare animali, le aziende agricole devono presentare idonea SCIA anche per le linee d’attività nelle quali ricade la trasformazione o la macellazione (ad es. laboratori, macellazione di avicunicoli, etc) purché i locali utilizzati siano in possesso degli specifici requisiti igienico-sanitari. Ai sensi dell’art. 2135 del C.C. gli allevamenti di animali sono classificati come imprese agricole. Le aziende già registrate in BDN o in altre banche dati della Regione o delle AASSLL non devono presentare ulteriore notifica. Le imprese che effettuano l’allevamento di animali in aziende di nuovo insediamento, devono presentare la SCIA per il tramite dei SUAP utilizzando le stesse modalità previste per tutti gli altri tipi di stabilimenti. Si specifica che per motivi tecnico-informatici, i codici di aziende zootecniche cessate non possono più essere riutilizzati nemmeno trascorsi tre anni dalla loro cessazione. Le aziende di bovini da latte di nuovo insediamento che intendono produrre latte “alta qualità”, nella indicazione della linea d’attività allegata alla SCIA devono specificare tale tipologia di produzione. Le aziende di bovini da latte già operanti che intendono produrre latte “alta qualità”, devono presentare apposita SCIA in quanto cambia in maniera sostanziale la loro linea d’attività. Tale procedura sostituisce l’autorizzazione prevista dal DM. 185/1991 decaduta ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90.

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Samples: suapbaiano.serviziocomune.net, www.comune.salerno.it

Distributori automatici. Ai sensi dell’art. 51 della L.R. 1/14Si precisa che per tale tipologia (esclusi distributori per il latte crudo, che seguono specifica normativa) la notifica ai fini della registrazione deve essere effettuata da parte dell'impresa per ogni singolo distributore automatico; come per le altre attività, essa si effettua tramite SCIA al SUAP territorialmente competente per il luogo dove è posto il distributore automatico. Si precisa che lo stabilimento utilizzato come deposito a servizio dell'impresa che fornisce il servizio di ristoro a mezzo distributori automaticiautomatici al SUAP del Comune dove l'impresa stessa ha sede legale o stabilimento, è soggetto ad autonoma SCIA scegliendo nella master list specificando l’elenco delle postazioni (completo di indirizzo) dove i distributori sono collocati. Anche nei casi di installazioni dei distributori automatici in Comuni diversi da quello in cui l'impresa ha la voce “deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad esercizi propria sede legale o stabilimento, il SUAP trasmetterà la documentazione ricevuta a tutti i DSP competenti. Nel caso di vendita di alimenti”. La presentazione della SCIA quale azienda agricola, permette l’effettuazione di tutte le attività di produzione primaria e delle operazioni ad esse associate, ivi comprese il trasporto ed il magazzinaggio. Come stabilito dall’allegato I parte A del Reg CE 852/04 tra le operazioni associate vi è anche la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione “a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura”. La trasformazione di prodotti e la macellazione pertanto non rientrano tra le operazioni associate alla produzione primaria. Ciò comporta che per produrre e commercializzare prodotti trasformati o macellare animali, le aziende agricole devono presentare idonea SCIA anche per le linee d’attività nelle quali ricade la trasformazione o la macellazione (ad es. laboratori, macellazione di avicunicoli, etc) purché i locali utilizzati siano in possesso degli specifici requisiti igienico-sanitari. Ai sensi dell’art. 2135 del C.C. gli allevamenti di animali sono classificati come imprese agricole. Le aziende già registrate in BDN o insediamenti in altre banche dati della Regione o delle AASSLL non devono presentare ulteriore notificaRegioni, il SUAP invierà la documentazione ai SUAP territorialmente competenti. Le imprese che effettuano l’allevamento Trattandosi di animali in aziende tipologia soggetta a frequenti variazioni per tipologie e sedi di nuovo insediamentoinstallazione, devono presentare la SCIA l’impresa dovrà effettuare ogni 6 mesi , sempre per il tramite dei SUAP utilizzando del SUAP, l’aggiornamento con il prospetto cumulativo delle locazioni dove i distributori automatici sono installati alla data della comunicazione stessa. La modulistica da utilizzarsi per questa particolare categoria di impresa alimentare è quella del Modello A1 bis. Per garantire la conoscenza della realtà territoriale, è consentito ai DSP l’accesso alla banca dati regionale delle aziende agricole (SIGER). Gli OSA e gli OSM della produzione primaria possono acquisire la documentazione comprovante l’iscrizione all’anagrafe regionale delle aziende agricole, attraverso le stesse modalità previste per tutti gli altri tipi proprie associazioni di stabilimenti. Si specifica che per motivi tecnico-informatici, i codici di aziende zootecniche cessate non possono più essere riutilizzati nemmeno trascorsi tre anni dalla loro cessazione. Le aziende di bovini da latte di nuovo insediamento che intendono produrre latte “alta qualità”, nella indicazione della linea d’attività allegata alla SCIA devono specificare tale tipologia di produzione. Le aziende di bovini da latte già operanti che intendono produrre latte “alta qualità”, devono presentare apposita SCIA in quanto cambia in maniera sostanziale la loro linea d’attivitàcategoria. Tale procedura sostituisce l’autorizzazione prevista dal DMdocumentazione può essere esibita in occasione di verifiche da parte di altri organi di controllo. 185/1991 decaduta Per le aziende che effettuano la vendita dei prodotti sul proprio campo, in forma ambulante o di Farmer Market, non è necessaria la notifica ai sensi dell’artdel Reg. 19 CE 852/04, ritenendo sufficiente la SCIA (ex DIA presentata ai sensi del D.lgs 228/01). Ai fini della L. 241/90registrazione dei dati delle attività sopra descritte presso l’anagrafe dei DSP per la programmazione dei controlli ufficiali sulla base della valutazione del rischio, il SUAP trasmette la documentazione ai DSP competenti.

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Samples: bur.regione.emilia-romagna.it

Distributori automatici. Ai sensi dell’art. 51 della L.R. 1/14Si precisa che per tale tipologia (esclusi distributori per il latte crudo, che seguono specifica normativa) la notifica ai fini della registrazione deve essere effettuata da parte dell'impresa per ogni singolo distributore automatico; come per le altre attività, essa si effettua tramite SCIA che fornisce il servizio di ristoro a mezzo distributori automatici al SUAP territorialmente del Comune dove l'impresa stessa ha sede legale o stabilimento quando questa si trovi nel territorio regionale, specificando l’elenco delle postazioni (completo di indirizzo) dove i distributori sono collocati. Il SUAP trasmetterà la documentazione ricevuta al DSP competente per la sede legale o stabilimento. Nei casi in cui dalla documentazione trasmessa risultino installazioni dei distributori automatici in AUSL dell’Xxxxxx-Romagna diverse da quella in cui l'impresa ha la propria sede legale o stabilimento, è a carico del DSP la trasmissione via mail degli elenchi agli altri DSP competenti per l’attività di vigilanza. Trattandosi di attività soggetta a frequenti variazioni per tipologie e sedi di installazione, l’impresa dovrà effettuare ogni 12 mesi , sempre per il luogo tramite del SUAP del Comune dove è posto l’impresa ha sede legale o stabilimento, l’aggiornamento con il distributore automaticoprospetto cumulativo delle locazioni dove i distributori automatici sono installati alla data della comunicazione stessa. Il SUAP inoltra la documentazione ricevuta al DSP competente, che provvederà all’inoltro agli altri DSP eventualmente interessati. Si precisa che lo stabilimento utilizzato come la comunicazione periodica ogni 12 mesi non è assoggetta né a bollo né a pagamento della tariffa prevista per la notifica ai fini della registrazione. Nel caso di insediamenti di imprese con sede legale in Regioni diverse dall’Xxxxxx- Romagna, non sussistendo modalità concordate per la trasmissione della documentazione collegata alla notifica, anche in considerazione dei diversi regimi procedurali a adottati sul territorio nazionale, è compito della ditta installatrice attenersi alle modalità previste dalle diverse Regioni. La modulistica da utilizzarsi per questa particolare categoria di impresa alimentare è quella del Modello A1 bis. Si precisa che il deposito a servizio dell'impresa che fornisce il servizio di ristoro a mezzo distributori automaticiautomatici è soggetto a notifica attraverso il mod. A1 solo al momento dell’insediamento dell’attività. Esclusivamente in caso di cambio di sede, di ragione sociale o in caso di modifiche strutturali, è soggetto ad autonoma SCIA scegliendo nella master list necessario ripresentare una nuova notifica Per garantire la voce “deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad esercizi di vendita di alimenti”conoscenza della realtà territoriale, è consentito ai DSP l’accesso alla banca dati regionale delle aziende agricole (SIGER). La presentazione Gli OSA e gli OSM della SCIA quale azienda agricola, permette l’effettuazione di tutte le attività di produzione primaria e possono acquisire la documentazione comprovante l’iscrizione all’anagrafe regionale delle operazioni ad esse associateaziende agricole, ivi comprese il trasporto ed il magazzinaggioattraverso le proprie associazioni di categoria. Come stabilito dall’allegato I Tale documentazione può essere esibita in occasione di verifiche da parte A del Reg CE 852/04 tra le operazioni associate vi è anche la manipolazione di prodotti primari sul luogo altri organi di produzione “a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura”. La trasformazione di prodotti e la macellazione pertanto non rientrano tra le operazioni associate alla produzione primaria. Ciò comporta che per produrre e commercializzare prodotti trasformati o macellare animali, le aziende agricole devono presentare idonea SCIA anche per le linee d’attività nelle quali ricade la trasformazione o la macellazione (ad es. laboratori, macellazione di avicunicoli, etc) purché i locali utilizzati siano in possesso degli specifici requisiti igienico-sanitari. Ai sensi dell’art. 2135 del C.C. gli allevamenti di animali sono classificati come imprese agricolecontrollo. Le aziende già registrate in BDN o in altre banche dati della Regione o delle AASSLL AUSL non devono presentare ulteriore notifica. Le imprese che effettuano l’allevamento di animali in aziende di nuovo insediamento, insediamento devono presentare la SCIA notifica ai sensi del presente provvedimento per il tramite dei del SUAP utilizzando il modello A1. Tali aziende dovranno successivamente integrare le stesse modalità previste informazioni contenute nel mod A1 tramite la registrazione in BDN rivolgendosi direttamente al Servizio Veterinario della AUSL competente per tutti gli altri tipi di stabilimentiterritorio. Si specifica che per motivi tecnico-informatici, i codici di aziende zootecniche cessate non possono più essere riutilizzati nemmeno trascorsi tre anni dalla loro cessazione. Le Per le aziende di bovini da latte di nuovo insediamento che intendono produrre latte “alta qualità” in luogo dell’autorizzazione prevista dal DM. 185/1991 è sufficiente la registrazione ai sensi della presente procedura specificando, nella indicazione della linea d’attività allegata alla SCIA devono specificare nello spazio riservato all’indicazione delle sostanze/prodotti alimentari del Mod A1, tale tipologia di produzione. Le • Acquacoltura Per le aziende di bovini da latte già operanti che intendono produrre latte “alta qualità”acquacoltura, devono presentare apposita SCIA in quanto cambia in maniera sostanziale la loro linea d’attività. Tale procedura sostituisce l’autorizzazione prevista dal DM. 185/1991 decaduta gli obblighi di notifica ai sensi dell’artdel Reg 852/ 2004 si intendono assolti con la presentazione al SUAP del modello specifico per la richiesta di registrazione /autorizzazione previsto dalla DGR ………… ai sensi del Dlgs 148 /2008 allegato anche alla presente ( modello “Acquacoltura “) • Apicoltura Come anche specificato nella guida all’attuazione di alcune disposizioni del Reg CE 852/2004 sull’igiene di prodotti alimentari (DGSANCO del 18 giugno 2012) l’allevamento delle api, anche se tale attività si estende all’apicoltura nomade, compresa la raccolta , la centrifugazione e l’imballaggio del miele esercitata esclusivamente nei locali dell’apicoltore vanno considerati produzione primaria. 19 fino a un massimo di 20 alveari o colonie di api , gli obblighi di notifica ai sensi del Reg 852/ 2004 si intendono assolti con la presentazione al SUAP del modello specifico “Apicoltura”. Il modello A1 dovrà essere integrato con l’allegato “Laboratori di produzione di miele o altri prodotti dell’alveare” in sostituzione della L. 241/90relazione tecnica, solo nei seguenti casi: - produzione di miele e altri prodotti dell’alveare, finalizzate alla vendita al dettaglio e/o all’ingrosso senza limiti territoriali e quantitativi; - aziende che effettuano fasi di lavorazione successive alla raccolta, centrifugazione e imballaggio del miele e altri prodotti dell’alveare, finalizzate alla vendita sia al dettaglio sia all’ingrosso, senza limiti territoriali e quantitativi. Per le aziende che effettuano la vendita di propri prodotti primari - compresa la quota non prevalente di produzione non propria consentita dal Dlgs 228 del 2008 - presso la propria azienda in un locale appositamente adibito a tale scopo o in forma ambulante, presso mercati x Xxxxxx Market, non è necessaria la notifica ai sensi del Reg. CE 852/04, ritenendo sufficiente la SCIA (ex DIA presentata ai sensi del D.lgs 228/01). Ai fini della registrazione dei dati delle attività sopra descritte presso l’anagrafe dei DSP per la programmazione dei controlli ufficiali sulla base della valutazione del rischio, il SUAP trasmette la documentazione ai DSP competenti. Quanto sopra non si applica alla vendita diretta di latte crudo mediante distributori automatici per la quale è prevista invece specifica notifica. Si precisa che esclusivamente per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta né SCIA né specifica notifica ai sensi del Reg. CE 852/2004. Come dettagliato nel paragrafo precedente , da parte dell’apicoltore, con numero di alveari o colonie di api fino a massimo di 20, non è necessaria ulteriore notifica per la vendita diretta di piccoli quantitativi di miele o altri prodotti primari dell’alveare di propria e esclusiva produzione.

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