Common use of Disposizioni finali Clause in Contracts

Disposizioni finali. Tutti gli accordi, le singole autorizzazioni e le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma per iscritto dell’Ente Fiera. Se sul modulo di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera di Düsseldorf tramite computer, non è necessaria alcuna altra forma di conferma (Firma). Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone di un account personale, e di una firma, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono in Fiera, sotto forma elettronica. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesi. Il termine di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come relative alla conclusione di questo contratto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contratto, trasferisce la propria sede, al di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva. Nel caso in cui l’espositore perda la causa, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legale. La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni del presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia di correttezza; il contenuto del contratto è determinato esclusivamente dalla versione tedesca.

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Samples: www.prowein.com, www.interpack-tradefair.it, www.k-online.com

Disposizioni finali. Tutti gli accordi, le singole autorizzazioni Le Parti dichiarano di aver letto e le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma per iscritto dell’Ente Fiera. Se sul modulo di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera di Düsseldorf tramite computer, non è necessaria alcuna altra forma di conferma (Firma). Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone di un account personale, e di una firma, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono in Fiera, sotto forma elettronica. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesi. Il termine di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come relative alla conclusione di questo contratto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contratto, trasferisce la propria sede, al di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva. Nel caso in cui l’espositore perda la causa, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legale. La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni del presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia di correttezza; pienamente compreso il contenuto del contratto presente Accordo e di esprimere pienamente, con la sottoscrizione, il loro consenso. Eventuali modifiche al presente Accordo, se del caso anche mediante l’inserimento di “clausole tipo” di cui all’art. 28 comma 6 GDPR, dovranno essere apportate esclusivamente per iscritto. La presente designazione non comporta alcun diritto per il Responsabile ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù della Convenzione. Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest’ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all’autorità di controllo o all’autorità giudiziaria che riguardino il trattamento dei Dati Personali di propria competenza. Se il Responsabile modifica le caratteristiche del trattamento, determinando nuove finalità e nuovi mezzi di trattamento, egli sarà considerato titolare autonomo del trattamento. Resta inteso che la mancata esecuzione delle istruzioni contenute nel presente Accordo costituisce una violazione della Convenzione, di cui il presente Accordo è determinato parte integrante, del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 (come modificato dal D. Lgs. 101/2018) oltre che di quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice Penale. Ciascuna Parte è esclusivamente dalla versione tedesca.Responsabile per il proprio rispetto delle disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile è tenuto al rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare in materia di protezione dei dati personali. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo di designazione si rinvia alle disposizioni generali vigenti edapplicabili in materia di protezione dei dati personali. Firmato XXXXXXXXX digitalmente da:MISANTONI Xxxxx:DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO Data:10/10/2022 12:51:10 La Società L’Amministratore Unico Firmato digitalmente da: XXXXX XXXXXX XXXXX DI

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Samples: Convenzione Di Cui All'accordo Quadro Del 31.12.2021

Disposizioni finali. Tutti gli accordiLe Parti, le singole autorizzazioni e le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma per iscritto dell’Ente Fiera. Se sul modulo di ammissione è indicato che con lo stesso è stato emesso dalla Fiera di Düsseldorf tramite computer, non è necessaria alcuna altra forma di conferma (Firma). Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone di un account personale, e di una firma, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono in Fiera, sotto forma elettronica. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesi. Il termine di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come relative alla conclusione di questo contratto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contratto, trasferisce la propria sede, al di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, spirare dei termini contrattualmente previsti che sono stati assegnati ai tribunali concordemente prorogati sino alla data di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se sottoscrizione del presente accordo, si danno reciprocamente atto che con la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva. Nel caso in cui l’espositore perda la causasottoscrizione dello stesso è stata esperita e conclusa, ad ogni conseguente effetto, la parte perdente dovrà sostenere procedura di cui agli artt. 15 e 18 del CCNL 8/12/2007. Relativamente al premio di anzianità di cui all’art. 15 del vigente CIA le spese processuali Parti convengono che, nei confronti del personale esodato che avrebbe maturato in servizio il requisito di anzianità in assenza di risoluzione anticipata ai sensi e quelle della necessaria rappresentanza legale. La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni per gli effetti del presente contrattoaccordo, queste sono utilizzate esclusivamente sarà corrisposto un importo pro quota proporzionato per gli anni interi effettivamente lavorati. Al personale esodato, per quanto attiene alle condizioni riservate al personale dipendente in materia di c/c, mutui, finanziamenti, ecc., nonché in materia di polizza sanitaria, si applicheranno le medesime norme e prassi in uso per il personale in quiescenza. Nei confronti dei lavoratori che risolveranno il rapporto di lavoro in applicazione del presente accordo non saranno attivate forme di collaborazione e/o lavoro autonomo nell’arco della vigenza triennale del piano. Peraltro, l’Azienda si impegna a fini informativicontinuare nella politica di massimo contenimento dei costi relativi all’attivazione di contratti di collaborazione. Qualora durante il periodo di vigenza del presente accordo dovessero intervenire modifiche legislative in materia previdenziale, senza alcuna garanzia le Parti s’impegnano ad incontrarsi per definire soluzioni utili ad evitare riflessi negativi sui/lle lavoratori/trici interessati/e. Il presente accordo, fatta eccezione per quanto specificatamente indicato nei singoli articoli, decorre dalla data di correttezza; sottoscrizione e scadrà il contenuto del contratto è determinato esclusivamente dalla versione tedesca.31/12/2013 producendo effetti sino al 31/12/2014 (finestre pensionistiche 2015). Letto, confermato e sottoscritto. BANCA POPOLARE DI BARI DIRCREDITO-FD FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL SINFUB

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Samples: Verbale Di Accordo

Disposizioni finali. Tutti gli accordiL’offerta avrà validità per 180 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione dei plichi. Le ditte offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, le singole autorizzazioni e le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma per iscritto dell’Ente Fiera. Se sul modulo mentre l'aggiudicazione della fornitura, che avverrà a giudizio insindacabile di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera di Düsseldorf tramite computerquesta Azienda Ospedaliera, non è necessaria alcuna vincolerà la stessa fino a che non sarà stata approvata a norma di legge. Non sono ammesse offerte per telegramma, per xxxxxxx, né condizionate ed espresse in modo indeterminato o riferite ad offerta relativa ad altra forma gara, per conto terzi o persone da nominare. Non sono ammesse offerte parziali o difformi a quanto indicato nel presente CSA. Ai sensi dell’art. 68 del R.D. 827/24, sono escluse le offerte provenienti da ditte, anche in A.T.I., che nell’esecuzione di conferma (Firma)precedenti rapporti, si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone Qualora l’aggiudicatario sia un raggruppamento di un account personale, e di una firmaimprese formalmente costituito, gli ordini / offerte adempimenti che nel presente Capitolato sono validi anche quando pervengono richiesti all’aggiudicatario dell’appalto, debbono intendersi riferiti all’impresa mandataria (capogruppo) o al Legale Rappresentante della società eventualmente costituita dalle imprese costituenti il raggruppamento ai sensi della norma di cui all’art. 37 del D. Lgs. n°163/06. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere in Fieralingua italiana. Sia l'intero procedimento, sotto forma elettronicasia l'aggiudicazione della fornitura, saranno espressamente subordinati all'intervenuta approvazione di tutti gli atti relativi. Tutti i diritti degli espositori La Commissione ha facoltà di chiedere chiarimenti ed integrazioni, nel rispetto della par condicio, ai fini della valutazione dell’offerta. L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere, revocare, non aggiudicare la fornitura o aggiudicarla in parte, a suo insindacabile giudizio, senza che le Ditte abbiano nulla a che pretendere nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità dell’Azienda Ospedaliera. Nessun rimborso è dovuto per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesi. Il termine di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come relative alla conclusione di questo contrattola partecipazione all’appalto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contratto, trasferisce la propria sede, al di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva. Nel caso in cui l’espositore perda la causa, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legale. La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni del presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia di correttezza; il contenuto del contratto è determinato esclusivamente dalla versione tedescadovesse procedere all’aggiudicazione.

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Samples: www.ospedalerc.it

Disposizioni finali. Tutti gli accordiL’Amministrazione si riserva di modificare, sospendere temporaneamente, prorogare o riaprire i termini, nonché revocare il presente bando con provvedimento motivato. In tal caso sarà data comunicazione ai soggetti che avranno presentato domanda. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, previo motivato provvedimento, di non procedere alla nomina ed alla successiva assunzione del vincitore del concorso, tutte le singole autorizzazioni volte in cui sia venuta meno la necessità e le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma per iscritto dell’Ente Fierala convenienza della copertura del posto a concorso, ovvero qualora ritenga di rinviare la nomina e la conseguente assunzione in servizio. Se sul modulo I candidati che riceveranno un provvedimento di ammissione è al concorso con riserva, dovranno regolarizzare la documentazione presentata entro il termine perentorio indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera nel provvedimento stesso, a pena di Düsseldorf tramite computer, esclusione. L’Amministrazione non è necessaria alcuna altra forma di conferma (Firma). Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone di un account personale, e di una firma, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono in Fiera, sotto forma elettronica. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della assume responsabilità per dolo - cadono la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o informatici o comunque imputabili a fatto di terzi o caso fortuito o forza maggiore. I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'eventuale ausilio necessario in prescrizione dopo sei mesirelazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il termine di prescrizione si calcola a partire dalla fine risultato delle prove verrà pubblicato nella sezione “Gare e Concorsi” del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazionesito istituzionale dell’ente, raggiungibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxx-x-xxxxxxxx.xxxx. Per tutte le controversie derivanti dal quanto non espressamente previsto nel presente contratto così come relative alla conclusione bando si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti dell’ente. L’assunzione del concorrente vincitore avrà luogo solo se consentita dalla normativa in materia di questo contratto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contratto, trasferisce la propria sede, al di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale assunzioni vigente al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva. Nel caso in cui l’espositore perda la causa, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legale. La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni del presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia di correttezza; il contenuto del contratto è determinato esclusivamente dalla versione tedescaassunzione stessa.

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Samples: Bando Di Concorso Pubblico Per Soli Esami

Disposizioni finali. Tutti gli accordi, le singole autorizzazioni Le Parti dichiarano di aver letto e le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma per iscritto dell’Ente Fiera. Se sul modulo di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera di Düsseldorf tramite computer, non è necessaria alcuna altra forma di conferma (Firma). Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone di un account personale, e di una firma, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono in Fiera, sotto forma elettronica. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesi. Il termine di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come relative alla conclusione di questo contratto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contratto, trasferisce la propria sede, al di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva. Nel caso in cui l’espositore perda la causa, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legale. La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni del presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia di correttezza; pienamente compreso il contenuto del contratto presente Accordo e di esprimere pienamente, con la sottoscrizione, il loro consenso. Eventuali modifiche al presente Accordo, se del caso anche mediante l’inserimento di “clausole tipo” di cui all’art. 28 comma 6 GDPR, dovranno essere apportate esclusivamente per iscritto. La presente designazione non comporta alcun diritto per il Responsabile ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù della Convenzione. Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest’ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all’autorità di controllo o all’autorità giudiziaria che riguardino il trattamento dei Dati Personali di propria competenza. Se il Responsabile modifica le caratteristiche del trattamento, determinando nuove finalità e nuovi mezzi di trattamento, egli sarà considerato titolare autonomo del trattamento. Resta inteso che la mancata esecuzione delle istruzioni contenute nel presente Accordo costituisce una violazione della Convenzione, di cui il presente Accordo è determinato parte integrante, del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 (come modificato dal D. Lgs. 101/2018) oltre che di quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice Penale. Ciascuna Parte è esclusivamente dalla versione tedesca.Responsabile per il proprio rispetto delle disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile è tenuto al rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare in materia di protezione dei dati personali. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo di designazione si rinvia alle disposizioni generali vigenti edapplicabili in materia di protezione dei dati personali. Firmato digitalmente da: XXXXX XX XXXXXX Xxxxx: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO Data: 25/08/2022 15:43:46 Firmato digitalmente da:

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Samples: Convenzione Di Cui All'accordo Quadro Del 31.12.2021

Disposizioni finali. Tutti gli accordiTutte le notifiche da parte di timeSensor AG destinate al cliente possono essere inviate via email, le singole autorizzazioni e le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma all’indirizzo di posta elettronica fornito dal cliente. Se il cliente cambia questo indirizzo email, allora dovrà comunicarlo per iscritto dell’Ente Fieraa timeSensor AG. Se sul modulo In ogni caso, farà fede l’invio all’ultimo indirizzo di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera posta elettronica noto. I presenti Termini e condizioni generali consistenti nell’Accordo di Düsseldorf tramite computerlicenza software, non è necessaria alcuna altra forma del Contratto di manutenzione del software, del Contratto di manutenzione del server, del singolo contratto con il cliente ai sensi dei presenti termini o della conferma (Firma)d’ordine da parte di timeSensor AG, contengono tutti gli accordi tra le parti. Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone di un account personale, e di una firma, gli ordini / offerte sono Non saranno ritenuti validi anche quando pervengono in Fiera, sotto forma elettronicaaccordi verbali. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità Le modifiche o integrazioni al contenuto del contratto devono essere effettuate per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesi. Il termine di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come relative alla conclusione di questo contratto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionaleiscritto. Ciò vale anche nel caso per quanto riguarda eventuali deroghe. I presenti contratti basati sui Termini e condizioni generali stipulati con il cliente sono soggetti esclusivamente al diritto sostanziale svizzero, escludendo qualsiasi conflitto di competenza giuridica. La giurisdizione competente per qualsiasi controversia correlata al presente Accordo di licenza software sarà unicamente quella in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso è situata la sede legale di timeSensor AG. Tuttavia, timeSensor AG si riserva il diritto di adire le vie legali nei confronti del cliente nella giurisdizione in cui l’espositore dopo è situata la conclusione del contrattoresidenza o il domicilio dello stesso. Qualora una qualsiasi disposizione contenuta nei presenti Termini e condizioni generali dovesse risultare non valida o inapplicabile, trasferisce la propria sede, al l’efficacia di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva. Nel caso in cui l’espositore perda la causa, la parte perdente dovrà sostenere tutte le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legalealtre disposizioni rimarrà inalterata. La lingua contrattuale è disposizione ritenuta non valida o inapplicabile verrà sostituita da una disposizione che rappresenti il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni del presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia di correttezza; il contenuto del contratto è determinato esclusivamente dalla versione tedescapiù fedelmente possibile lo scopo della disposizione originaria.

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Samples: timesensor.ch

Disposizioni finali. Tutti Il Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione alla presente Operazione a premi, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti eventualmente già acquisiti dai Destinatari. La partecipazione alla presente Iniziativa comporta per i Destinatari l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad un partecipante l’accesso a internet (a semplice titolo di esempio: disfunzione o difficoltà riguardante gli accordistrumenti tecnici, le singole autorizzazioni e le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma per iscritto dell’Ente Fiera. Se sul modulo di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera di Düsseldorf tramite il computer, non è necessaria alcuna altra forma di conferma (Firmala linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento a internet). Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone di un account personale, e di una firma, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono in Fiera, sotto forma elettronica. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della Declina altresì ogni responsabilità per dolo - cadono problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in prescrizione dopo sei mesifase di partecipazione. Il termine Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di prescrizione mancata consegna e/o recapito del premio e/o di eventuali comunicazioni effettuate ai Destinatari, dovuta all’indicazione da parte dei Destinatari di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, a filtri antispam oppure a recapiti inesistenti, errati e/o non aggiornati. Il Promotore si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per riserva di effettuare tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come verifiche relative alla conclusione di questo contratto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contratto, trasferisce la propria sede, al di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusivacorretta partecipazione all’Iniziativa. Nel caso in cui l’espositore perda si dovesse riscontrare che i Destinatari abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’Iniziativa, perderanno il diritto al premio. In tal caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la causameccanica dell’Iniziativa. Il Promotore resta estraneo a qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra l'aggiudicatario del Premio ed il fornitore dello stesso o qualsiasi altro terzo in relazione alla fruizione\funzionamento del Premio e/o parte di esso. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legale. La lingua contrattuale è trova attuazione il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni D.P.R. 430 del presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia di correttezza; il contenuto del contratto è determinato esclusivamente dalla versione tedesca26 ottobre 2001.

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Samples: www.toyota.it

Disposizioni finali. Tutti gli accordi, le singole autorizzazioni Le Parti dichiarano di aver letto e le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma per iscritto dell’Ente Fiera. Se sul modulo di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera di Düsseldorf tramite computer, non è necessaria alcuna altra forma di conferma (Firma). Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone di un account personale, e di una firma, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono in Fiera, sotto forma elettronica. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesi. Il termine di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come relative alla conclusione di questo contratto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contratto, trasferisce la propria sede, al di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva. Nel caso in cui l’espositore perda la causa, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legale. La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni del presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia di correttezza; pienamente compreso il contenuto del contratto presente Accordo e di esprimere pienamente, con la sottoscrizione, il loro consenso. Eventuali modifiche al presente Accordo, se del caso anche mediante l’inserimento di “clausole tipo” di cui all’art. 28 comma 6 GDPR, dovranno essere apportate esclusivamente per iscritto. La presente designazione non comporta alcun diritto per il Responsabile ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù della Convenzione. Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest’ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all’autorità di controllo o all’autorità giudiziaria che riguardino il trattamento dei Dati Personali di propria competenza. Se il Responsabile modifica le caratteristiche del trattamento, determinando nuove finalità e nuovi mezzi di trattamento, egli sarà considerato titolare autonomo del trattamento. Resta inteso che la mancata esecuzione delle istruzioni contenute nel presente Accordo costituisce una violazione della Convenzione, di cui il presente Accordo è determinato parte integrante, del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 (come modificato dal D. Lgs. 101/2018) oltre che di quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice Penale. Ciascuna Parte è esclusivamente dalla versione tedesca.Responsabile per il proprio rispetto delle disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile è tenuto al rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare in materia di protezione dei dati personali. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo di designazione si rinvia alle disposizioni generali vigenti edapplicabili in materia di protezione dei dati personali. Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XX XXXXX Xxxxx: DIRIGENTE TECNICO REGIONE ABRUZZO Luogo: Pescara Data: 10/10/2022 16:20:03 La Società L’Amministratore Unico Firmato digitalmente da: XXXXXX XXXXX XX XXXXX

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Samples: Convenzione Di Cui All'accordo Quadro Del 31.12.2021

Disposizioni finali. Tutti Il presente accordo entra in vigore dalla data di stipulazione e scade il 31 dicembre 1999 e , se non disdettato almeno tre mesi prima dalla sua scadenza da una delle parti stipulanti, si intende rinnovato di anno in anno. Il presente accordo ha carattere sperimentale e sarà sottoposto a verifica, su richiesta di una delle parti che hanno negoziato lo stesso, e comunque dopo un anno dalla sua stipulazione. Premesso che: − il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ha introdotto una nuova disciplina dell’apprendistato, regolando all’art. 49, la fattispecie dell’apprendistato professionalizzante; − in particolare, il comma 5 della predetta disposizione ha rimesso la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale; − l’art. 30 del c.c.n.l. 27 settembre 2005, disciplina gli accordiaspetti rinviati alla contrattazione collettiva dal sopracitato art. 49; − con legge 14 maggio 2005, le singole autorizzazioni e le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma per iscritto dell’Ente Fiera. Se sul modulo di ammissione è indicato che lo stesso n. 80, è stato emesso dalla Fiera aggiunto al citato art. 49 il seguente comma 5 bis: “Fino all’approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di Düsseldorf tramite computercategoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, non è necessaria alcuna altra forma si conviene di conferma (Firma)dare attuazione al citato comma 5 bis ad integrazione della disciplina dell’apprendistato professionalizzante contenuta nel sopracitato art.30 al fine di consentire alle Aziende destinatarie dello stesso – anche nelle more delle leggi regionali in materia di profili formativi –di assumere lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante. Se l‘espositore è già registrato presso A tal fine le Parti stipulanti condividono quanto segue in merito a: − profili formativi del settore del credito cooperativo; − requisiti essenziali della figura del tutore; − elementi caratterizzanti la Società Fieristica“capacità formativa interna” dell’Azienda. In fase di prima applicazione, come cliente della manifestazione e dispone nell’ambito di un account personaleapposito incontro, l’Azienda fornisce agli organismi sindacali aziendali indicazioni circa le previsioni di utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante, la dislocazione territoriale degli interessati, i criteri per l’espletamento della formazione, nonché circa la sussistenza degli elementi caratterizzanti la “capacità formativa interna” dell’ Azienda stessa. Agli apprendisti è data facoltà di partecipare a riunioni promosse, durante l’orario di lavoro, dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente verbale di accordo, per illustrare materie di interesse sindacale e del lavoro, con le modalità previste dall’art.63, comma 16, del c.c.n.l. 27 settembre 2005. Le Parti si danno atto che, ai sensi della Disposizione transitoria in calce al sopracitato art. 30 anche quanto convenuto nel presente verbale di accordo ha carattere sperimentale e potrà essere sottoposto a verifica su richiesta di una firma, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono in Fiera, sotto forma elettronica. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesi. Il termine di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come relative alla conclusione di questo contratto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contratto, trasferisce la propria sede, al di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva. Nel caso in cui l’espositore perda la causa, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legale. La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni del presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia di correttezza; il contenuto del contratto è determinato esclusivamente dalla versione tedescaParti medesime.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Disposizioni finali. Tutti gli accordiPer quanto non regolato nel presente Accordo restano pienamente effettive le previsioni del CCNL ABI nonché le norme in materia contenute nella citata legge 22 maggio 2017, le singole autorizzazioni n.81 (artt. da 18 a 24) e successive modifiche ed integrazioni. Le Parti convengono che, qualora dovessero intervenire modifiche e/o aggiornamenti normativi all’attuale disciplina di legge o contrattuale di settore in materia di "smart working ", s'incontreranno al fine di adeguare quanto previsto nella presente intesa unitamente ai contratti individuali già sottoscritti, pena la revoca dei medesimi. Per quanto ovvio, è espressamente vietata ogni forma di controllo a distanza (art. 4 legge 300/70). e trovano applicazione le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma del titolo VII del d.lgs 81/08 (tutele per iscritto dell’Ente Fiera. Se sul modulo di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera di Düsseldorf tramite computer, non è necessaria alcuna altra forma di conferma (Firmal’utilizzo dei videoterminali). Se l‘espositore è già registrato presso la Società FieristicaLe parti verificheranno periodicamente eventuali criticità rilevate. Nei confronti del dipendente in smart working si applica, come cliente della manifestazione previsto dall’art 11 (Lavoro Agile), sezione “Salute Sicurezza dell’Accordo di Rinnovo 2019 del CCNL ABI, la disciplina sulla salute e dispone sicurezza sui luoghi di un account personalelavoro prevista dal D.Lgs 81/2008. L’azienda proseguirà nel garantire tutte le misure ed azioni dirette a tutelarne la salute, nel quadro degli obblighi di legge e di una firmacontratto; in particolare proseguirà nel fornire adeguata formazione ed informazione circa l’utilizzo delle apparecchiature, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono la corretta postazione di lavoro, i rischi generali e specifici, nonché le ottimali modalità di svolgimento dell’attività con riferimento alla protezione della persona. Qualora un dipendente in Fiera, sotto forma elettronica. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesi. Il termine smart working subisca un infortunio di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come relative alla conclusione di questo contratto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contratto, trasferisce la propria sede, qualsiasi genere al di fuori dell’ambito dei locali aziendali, dovrà informare tempestivamente la Direzione HR, fornendo tutti i dettagli dell’evento. Le Parti infine si danno atto fin da ora che le prestazioni di lavoro in "smart working " di cui al presente verbale di accordo sono utili per l'accesso ad eventuali incentivi di carattere fiscale e contributivo che la normativa di legge dovesse prevedere in materia. Per quanto ovvio si ricorda che l’azienda è tenuta a fornire “il numero delle lavoratrici/tori in lavoro agile e diverse modalità di svolgimento” (ex art 3 -incontro annuale- dell’accordo di rinnovo del CCNL 31 marzo 2015 firmato il 19/12/2019 - che integra l’art 12 del CCNL). Oltre che nel consueto incontro annuale, periodicamente le Parti si incontreranno per condividere i risultati dell’applicazione dello smart working, confrontandosi su eventuali problematiche che dovessero sorgere. In tali occasioni le parti procederanno alle analisi delle numeriche, delle casistiche e motivazioni che hanno portato ad eventuali revoche. Il presente Accordo avrà validità dello ZPO (Codice a far data dal 1° luglio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2023. In assenza di procedura civile) disdetta – da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza – la stessa normativa si intenderà tacitamente rinnovata per il successivo anno e così, di seguito, di anno in anno. La disdetta va comunicata, anche singolarmente, da parte delle RSA o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento di Agos Ducato, con comunicazione scritta "ricevuta a mano" indirizzata alle altre Parti. In caso di disdetta le Parti si impegnano ad incontrarsi due mesi prima della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali data di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva. Nel caso in cui l’espositore perda la causascadenza per verificare l’attualità, la parte perdente necessità di eventuali modifiche in materia o di aggiornamenti considerando l’evoluzione normativa. Il presente Accordo, sostituisce integralmente l’Accordo sul Lavoro Agile del 10 luglio 2018, di conseguenza, ogni eventuale riferimento all’Accordo del 2018 dovrà sostenere le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legale. La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni del automaticamente rimandare alla presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia di correttezza; il contenuto del contratto è determinato esclusivamente dalla versione tedescaintesa.

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Samples: Accordo Sindacale Sul Lavoro Agile

Disposizioni finali. Tutti gli accordiil presente disciplinare e i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del bando di gara; - si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; - l’offerta vincolerà il concorrente per almeno 360 giorni dal termine di scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante; - i corrispettivi saranno pagati con le singole autorizzazioni modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto; - i compensi relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno corrisposti all’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato al subappaltatore, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate e del DURC del subappaltatore; - l’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 13.8.2010 n. 136 - Nessun ristoro e/o indennizzo potrà essere richiesto dalle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie del contratto; - ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti saranno trattati anche con l’uso di procedure informatizzate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, esclusivamente in funzione e per finalità attinenti la gara e saranno conservati presso le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma per iscritto dell’Ente Fierasedi competenti della Stazione Appaltante. Se sul modulo Il conferimento ed il trattamento dei dati previsti dal bando, dal presente disciplinare e dal capitolato speciale di ammissione appalto è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera di Düsseldorf tramite computer, non è necessaria alcuna altra forma di conferma (Firma). Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone di un account personaleobbligatorio, e pertanto la presentazione della istanza di una firma, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono in Fiera, sotto forma elettronicapartecipazione sarà intesa quale esplicita manifestazione di consenso al trattamento. Tutti L’Amministrazione potrà comunicare i diritti dati raccolti ai soggetti aventi titolo che ne facciano richiesta nonché agli Enti previdenziali e assistenziali ed agli organi dell’Autorità Amministrativa e Giudiziaria per l’assolvimento degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesi. Il termine di prescrizione si calcola a partire adempimenti previsti dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come relative alla conclusione di questo contratto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contratto, trasferisce la propria sede, al di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva. Nel caso in cui l’espositore perda la causa, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legale. La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni del presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia di correttezza; il contenuto del contratto è determinato esclusivamente dalla versione tedescanormativa.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Disposizioni finali. Tutti Il Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione alla presente Operazione a premi, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti eventualmente già acquisiti dai Destinatari. La partecipazione alla presente Iniziativa comporta per i Destinatari l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad un partecipante l’accesso a internet (a semplice titolo di esempio: disfunzione o difficoltà riguardante gli accordistrumenti tecnici, le singole autorizzazioni e le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma per iscritto dell’Ente Fiera. Se sul modulo di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera di Düsseldorf tramite il computer, non è necessaria alcuna altra forma di conferma (Firmala linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento a internet). Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone di un account personale, e di una firma, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono in Fiera, sotto forma elettronica. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della Declina altresì ogni responsabilità per dolo - cadono problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in prescrizione dopo sei mesifase di partecipazione. Il termine Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di prescrizione mancata consegna e/o recapito del premio e/o di eventuali comunicazioni effettuate ai Destinatari, dovuta all’indicazione da parte dei Destinatari di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, a filtri antispam oppure a recapiti inesistenti, errati e/o non aggiornati. Il Promotore si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per riserva di effettuare tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come verifiche relative alla conclusione di questo contratto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contratto, trasferisce la propria sede, al di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusivacorretta partecipazione all’Iniziativa. Nel caso in cui l’espositore perda si dovesse riscontrare che i Destinatari abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’Iniziativa, perderanno il diritto al premio. In tal caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la causameccanica dell’Iniziativa. Il Promotore resta estraneo a qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra l'aggiudicatario del Premio ed il fornitore dello stesso o qualsiasi altro terzo in relazione alla fruizione\funzionamento del Premio e/o parte di esso. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle trova attuazione il D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001. Il presente Regolamento nella versione integrale è conservato presso Jakala S.p.A. - Sede legale Corso di Porta Romana n. 15 – 00000 Xxxxxx, in quanto soggetto delegato dal Promotore alla domiciliazione della necessaria rappresentanza documentazione relativa alla Operazione a premi. Toyota Motor Italia S.p.A. (Il Rappresentante legale. La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni del presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia di correttezza; il contenuto del contratto è determinato esclusivamente dalla versione tedesca.)

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Disposizioni finali. Tutti gli accordiLe presenti Condizioni Generali unitamente al contratto e agli allegati costituiscono l’unica regolamentazione del rapporto con il Cliente, dovendosi considerare superato ogni precedente accordo. Le presenti Condizioni Generali di contratto potranno subire tutte le singole autorizzazioni e modifiche imposte da leggi e/o regolamenti. BBBBell si impegna a comunicare, in forma scritta (fax, mail o PEC), al Cliente ogni modifica relativa alle condizioni generali di contratto del servizio con un preavviso non inferiore a 60 giorni lavorativi dalla data di efficacia delle modifiche stesse. Il Cliente che non intende accettare le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma modifiche proposte da BBBell deve comunicare per iscritto dell’Ente Fierala propria volontà di recedere, entro e non oltre la predetta data, senza corrispondere alcuna penale. Se sul modulo E’, comunque, tenuto al pagamento degli eventuali importi maturati per la fruizione del servizio fino alla data di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera efficacia del recesso, nonché al rimborso di Düsseldorf tramite computer, non è necessaria alcuna altra forma di conferma (Firmaquanto previsto dall’art. 9). Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone di un account personale, e di una firma, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono in Fiera, sotto forma elettronica. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesi. Il termine di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come relative alla conclusione di questo contratto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e mancato esercizio del diritto di conflitti recesso nei termini sopra previsti, costituisce accettazione delle modifiche adottate da BBBell. Le modificazioni delle condizioni generali di leggi; fermo restando contratto sono automaticamente applicate, se vantaggiose per il Cliente. Anche in questo caso, il Cliente ha, comunque, diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti recedere dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede senza penali, a seguito della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionaleproposta di modifica da parte di BBBell con le modalità sopra indicate. Ciò vale anche nel caso in Il Cliente dichiara espressamente di aver letto le Condizioni Generali di contratto sopra riportate e di approvare specificatamente per iscritto, ai sensi e per gli effetti di cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese agli artt. 1341 e nel caso in cui l’espositore dopo la 1342 c.c., i patti che riguardano: 3 (conclusione contratto), 4 (fornitura dei servizi), 5 (predisposizione delle apparecchiature), 6 (attivazione del servizio), 7 (limitazioni di responsabilità), 8 (obblighi del Cliente), 9 (durata e recesso), 11 (corrispettivi e modalità di pagamento), 12 (traffico anomalo), 13 (reclami), 14 (clausola risolutiva espressa), 16 (responsabilità dell’operatore), 17 (cessione del contratto), trasferisce la propria sede, al 18 (foro competente) e 20 (disposizioni finali) Dichiara inoltre di fuori dell’ambito aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva. Nel caso in cui l’espositore perda la causa, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legale. La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni del presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia di correttezza; il contenuto del contratto è determinato esclusivamente dalla versione tedescaBBBell.

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Disposizioni finali. Tutti gli accordiLe parti si incontreranno nuovamente qualora emergessero situazioni particolari non disciplinate dal presente accordo o nuove disposizioni che cambino il contesto normativo di riferimento. Resta inteso che le procedure di consultazione sindacale legate alla concessione dei trattamenti di CIGD potranno essere riviste una volta conclusa la fase di emergenza epidemiologica. Per quanto non previsto da questo accordo e dalla normativa nazionale, valgono le singole autorizzazioni disposizioni regolamentari del Fondo. Le parti concordemente ritengono che sia opportuno che il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale trasferisca al Fondo le ulteriori risorse di cui all’articolo 44 bis del D. Lgs. 148/2015. Le parti concordemente ritengono altresì che, vista la particolarità del Fondo di solidarietà del Trentino, che tutela anche imprese ricomprese, a livello statale, nella disciplina della cig in deroga, i datori di lavoro tenuti al versamento contributivo al Fondo di solidarietà del Trentino (codice 7V), possano presentare domanda a valere sul presente accordo, qualora siano state interamente impegnate le risorse previste ai sensi dell’articolo 19 del DL in premessa citato e le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma ulteriori risorse in disponibilità al medesimo Fondo, purchè tale possibilità sia prevista dal predetto DL. Pertanto si richiede all’uopo un pronto chiarimento normativo o amministrativo da parte dello Stato. Le parti concordano di ritrovarsi prontamente per iscritto dell’Ente Fieraverificare le modalità di utilizzo dei fondi della cassa in deroga in relazione ad ulteriori modalità, definite dalla normativa sopravvenuta, di accesso alla stessa, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’impossibilità di accesso agli strumenti ordinari secondo la disciplina dell’art. Se sul modulo 19 del DL 18/2020 per esaurimento delle risorse. Al presente accordo possono aderire anche altre associazioni di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera di Düsseldorf tramite computercategoria datoriali comunicando l’adesione, non è necessaria alcuna altra forma di conferma (Firma). Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristicaanche via mail, come cliente della manifestazione all’Assessorato allo sviluppo economico, ricerca e dispone di un account personale, e di una firma, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono in Fiera, sotto forma elettronica. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesi. Il termine di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come relative alla conclusione di questo contratto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contratto, trasferisce la propria sede, al di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva. Nel caso in cui l’espositore perda la causa, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legalelavoro. La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni presente convenzione acquista efficacia espressa con l’inoltro del testo da parte dei sottoscrittori del presente contrattoaccordo con mail anche non certificata all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx. Le parti convengono infine che il modello allegato al presente accordo potrà essere adeguato, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informatividalla Provincia autonoma di Trento, senza alcuna garanzia di correttezza; il contenuto del contratto è determinato esclusivamente dalla versione tedesca.alle eventuali modifiche normative intervenute inviandone copia ai sottoscrittori. Letto, confermato e sottoscritto. L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E LAVORO - xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx - CONFINDUSTRIA TRENTO Il Presidente - Xxxxxx Xxxxxxx – CONFCOMMERCIO TRENTO IMPRESE PER L'ITALIA TRENTINO Il Presidente - Xxxxxxxx Xxxx -

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Samples: Accordo Quadro Fra La Provincia Di Trento E Le Parti Sociali Trentine Sui Criteri Di Accesso Agli Ammortizzatori Sociali in Deroga Per L’attuazione Dell’art. 22 Del d.l. N. 18 Del 17 Marzo 2020

Disposizioni finali. Tutti gli accordi, le singole autorizzazioni Le Parti dichiarano di aver letto e le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma per iscritto dell’Ente Fiera. Se sul modulo di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera di Düsseldorf tramite computer, non è necessaria alcuna altra forma di conferma (Firma). Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone di un account personale, e di una firma, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono in Fiera, sotto forma elettronica. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesi. Il termine di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come relative alla conclusione di questo contratto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contratto, trasferisce la propria sede, al di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva. Nel caso in cui l’espositore perda la causa, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legale. La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni del presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia di correttezza; pienamente compreso il contenuto del contratto presente Accordo e di esprimere pienamente, con la sottoscrizione, il loro consenso. Eventuali modifiche al presente Accordo, se del caso anche mediante l’inserimento di “clausole tipo” di cui all’art. 28 comma 6 GDPR, dovranno essere apportate esclusivamente per iscritto. La presente designazione non comporta alcun diritto per il Responsabile ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù della Convenzione. Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest’ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all’autorità di controllo o all’autorità giudiziaria che riguardino il trattamento dei Dati Personali di propria competenza. Se il Responsabile modifica le caratteristiche del trattamento, determinando nuove finalità e nuovi mezzi di trattamento, egli sarà considerato titolare autonomo del trattamento. Resta inteso che la mancata esecuzione delle istruzioni contenute nel presente Accordo costituisce una violazione della Convenzione, di cui il presente Accordo è determinato parte integrante, del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 (come modificato dal D. Lgs. 101/2018) oltre che di quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice Penale. Ciascuna Parte è esclusivamente dalla versione tedesca.Responsabile per il proprio rispetto delle disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile è tenuto al rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare in materia di protezione dei dati personali. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo di designazione si rinvia alle disposizioni generali vigenti edapplicabili in materia di protezione dei dati personali. Data Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXX Xxxxx: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO Data: 25/08/2022 09:42:04 La Società Amministratore Unico XXXXXX XXXXX XX XXXXX

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Samples: Convenzione Di Cui All'accordo Quadro Del 31.12.2021

Disposizioni finali. Tutti gli accordi, le singole autorizzazioni Le Parti dichiarano di aver letto e le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma per iscritto dell’Ente Fiera. Se sul modulo di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera di Düsseldorf tramite computer, non è necessaria alcuna altra forma di conferma (Firma). Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone di un account personale, e di una firma, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono in Fiera, sotto forma elettronica. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesi. Il termine di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come relative alla conclusione di questo contratto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contratto, trasferisce la propria sede, al di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva. Nel caso in cui l’espositore perda la causa, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legale. La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni del presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia di correttezza; pienamente compreso il contenuto del contratto presente Accordo e di esprimere pienamente, con la sottoscrizione, il loro consenso. Eventuali modifiche al presente Accordo, se del caso anche mediante l’inserimento di “clausole tipo” di cui all’art. 28 comma 6 GDPR, dovranno essere apportate esclusivamente per iscritto. La presente designazione non comporta alcun diritto per il Responsabile ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù della Convenzione. Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest’ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all’autorità di controllo o all’autorità giudiziaria che riguardino il trattamento dei Dati Personali di propria competenza. Se il Responsabile modifica le caratteristiche del trattamento, determinando nuove finalità e nuovi mezzi di trattamento, egli sarà considerato titolare autonomo del trattamento. Resta inteso che la mancata esecuzione delle istruzioni contenute nel presente Accordo costituisce una violazione della Convenzione, di cui il presente Accordo è determinato parte integrante, del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 (come modificato dal D. Lgs. 101/2018) oltre che di quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice Penale. Ciascuna Parte è esclusivamente dalla versione tedesca.Responsabile per il proprio rispetto delle disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile è tenuto al rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare in materia di protezione dei dati personali. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo di designazione si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali. Firmato digitalmente da: XXXXX XXXXXXXXXX Xxxxx: DIRETTORE AG. PROT. CIV. REGIONE ABRUZZO Data: 22/12/2022 13:30:44

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Samples: Convenzione Di Cui All'accordo Quadro Del 31.12.2022

Disposizioni finali. Tutti Per gli accordistrumenti finanziari non classificabili in alcuna delle Asset Classes sopra indicate la Banca chiederà istruzioni specifiche al cliente in merito alla Sede di ese- cuzione dell’ordine. Se, le singole autorizzazioni a causa di festività, eventi particolari che interessano la Sede di esecuzione prescelta o problemi tecnici, all’at- to della ricezione dell’ordine la Banca non è in grado di eseguire lo stesso in conformità a quanto stabilito nella presente Execution Policy, l’ordine può essere eseguito su una diversa Sede a condizione che sia perseguito l’interesse del cliente in termini di prezzo, costi, rapidità di esecuzione, probabilità di esecuzione e le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma per iscritto dell’Ente Fieradi regolamen- to. Se sul modulo neppure la Sede di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera esecuzione alternativa risulta disponibile, la Banca necessita di Düsseldorf tramite computer, non è necessaria alcuna altra forma di conferma (Firma)istruzioni del cliente al riguardo. Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone di un account personale, e di una firma, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono in Fiera, sotto forma elettronica. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesi. Il termine di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come relative alla conclusione di questo contratto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, ordine viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contratto, trasferisce la propria sede, ricevuto al di fuori dell’ambito degli orari di validità dello ZPO nego- ziazione della Sede prescelta, l’ordine sarà trasmesso alla Sede il primo giorno di negoziazione successivo. Qualora il cliente desideri l’inoltro dell’ordine nella stessa gior- nata, dovrà indicare una Sede di Esecuzione, tra quelle sulle quali la Banca può operare, alla quale la Banca pos- sa ancora trasmettere l’ordine. Per gli ordini già trasmessi ad una Sede di esecuzione (Codice di procedura civilediversa dalla Banca stessa) o se la sua sede o la sua residenza abituale che non siano ancora stati eseguiti, FinecoBank non provvede al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva. Nel caso in cui l’espositore perda la causa, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legaletrasferimento ad altra Sede. La lingua contrattuale Banca, entro il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione dell’ordine, ne dà informazione al cliente. La Banca è tenuta ad informare il tedescocliente sullo stato dell’ordine non eseguito solo su richiesta del cliente medesimo. Nel L’applicazione dell’Execution Policy è sostanzialmente basata sui sistemi informatici; in caso di temporanea indisponibilità dei sistemi la Banca selezionerà la Se- de di esecuzione secondo la propria discrezionalità nell’intento di perseguire gli interessi del cliente. La presente Execution Policy è soggetta a periodiche revisioni – almeno una volta all’anno – e in cui verranno effettuate delle traduzioni del presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia ogni caso quando si verifichino eventi che possano concreta- mente influire sulla capacità di correttezza; il contenuto del contratto è determinato esclusivamente dalla versione tedesca.FinecoBank di ottenere

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Samples: images.fineco.it

Disposizioni finali. Tutti Il Professionista incaricato è ritenuto responsabile per eventuali danni subiti dall’Amministrazione provin- ciale nell’espletamento dell’incarico affidatogli, anche causati da suoi eventuali collaboratori. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che i corrispettivi delle prestazioni sono soggetti ad IVA e oneri previ- denziali a carico dell’Amministrazione provinciale. Il presente disciplinare, il cui schema sarà allegato alla determina di affidamento diretto dell'incarico ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, e immediatamente vincolante ed efficace per il Professionista nella sua interezza, lo sara invece per l’Amministrazione provinciale solo dopo l’intervenuta eseguibilita della de- termina medesima, ai sensi delle norme vigenti. Ai sensi della L. 136/2010, art. 3 comma 8, come modificata con D.L. n. 187/2010, il Professionista incari- cato si assume gli accordi, le singole autorizzazioni e le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma per iscritto dell’Ente Fieraobblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. Se sul modulo Il presente disciplinare rappresentando un contratto di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera di Düsseldorf tramite computervalore inferiore a 40.000€ stipulato con scambio delle lettere secondo gli usi del commercio, non è necessaria alcuna altra forma sconta l’imposta di conferma bollo (Firmase non in caso di registrazione). Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente chiarito dall'Agenzia delle Entrate con l’interpello 954-15/2017 riguardante le modalità applicative del D.P.R. n. 642/1972 ai rapporti formalizzati in base alle modalità previste dal Codice dei contratti pub- blici per gli affidamenti discendenti da procedure negoziate di modico valore. Il presente contratto è redatto come scrittura privata e non è soggetto a registrazione fino al caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986. Il presente disciplinare è sottoscritto dalle parti come sopra rappresentate, previo scambio secondo gli usi commerciali attraverso il canale della manifestazione posta elettronica certificata. Restano acquisiti al fascicolo, conservato agli atti del Servizio Assetto e dispone di un account personalegestione del territorio della Provin- cia: • il file sottoscritto con firma digitale da parte del dirigente del Servizio della Provincia; • la prova della trasmissione del file, e di una firma, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono protocollato in Fiera, sotto forma elettronica. Tutti i diritti degli espositori nei confronti , all'Affidatario; • la prova della Fiera - ad eccezione ricezione della responsabilità per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesiPEC dell'Affidatario; • il file sottoscritto con firma digitale dall'Affidatario e trasmesso all'indirizzo PEC della Provincia. Il termine di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come relative alla conclusione di questo contratto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contratto, trasferisce la propria sede, al di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva. Nel caso in cui l’espositore perda la causa, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legale. La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni del presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia di correttezza; il contenuto perfezionamento del contratto è determinato esclusivamente dalla versione tedesca.avviene alla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sulla presente lettera. IL PROFESSIONISTA INCARICATO Egregio inviata tramite posta elettronica ordinaria: Prato, lì 08/05/2018

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Samples: Disciplinare Di Incarico Professionale

Disposizioni finali. Tutti gli accordi, le singole autorizzazioni Le Parti dichiarano di aver letto e le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma per iscritto dell’Ente Fiera. Se sul modulo di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera di Düsseldorf tramite computer, non è necessaria alcuna altra forma di conferma (Firma). Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone di un account personale, e di una firma, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono in Fiera, sotto forma elettronica. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesi. Il termine di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come relative alla conclusione di questo contratto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contratto, trasferisce la propria sede, al di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva. Nel caso in cui l’espositore perda la causa, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legale. La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni del presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia di correttezza; pienamente compreso il contenuto del contratto presente Accordo e di esprimere pienamente, con la sottoscrizione, il loro consenso. Eventuali modifiche al presente Accordo, se del caso anche mediante l’inserimento di “clausole tipo” di cui all’art. 28 comma 6 GDPR, dovranno essere apportate esclusivamente per iscritto. La presente designazione non comporta alcun diritto per il Responsabile ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù della Convenzione. Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest’ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all’autorità di controllo o all’autorità giudiziaria che riguardino il trattamento dei Dati Personali di propria competenza. Se il Responsabile modifica le caratteristiche del trattamento, determinando nuove finalità e nuovi mezzi di trattamento, egli sarà considerato titolare autonomo del trattamento. Resta inteso che la mancata esecuzione delle istruzioni contenute nel presente Accordo costituisce una violazione della Convenzione, di cui il presente Accordo è determinato parte integrante, del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 (come modificato dal D. Lgs. 101/2018) oltre che di quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice Penale. Ciascuna Parte è esclusivamente dalla versione tedesca.Responsabile per il proprio rispetto delle disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile è tenuto al rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare in materia di protezione dei dati personali. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo di designazione si rinvia alle disposizioni generali vigenti edapplicabili in materia di protezione dei dati personali. Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXX Xxxxx: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO Data: 25/08/2022 10:52:53 Firmato digitalmente da:

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Samples: Convenzione Di Cui All'accordo Quadro Del 31.12.2021

Disposizioni finali. Tutti Le Parti riconoscono e confermano che il presente Contratto ed i relativi Allegati sono stati oggetto di trattativa individuale e che le stesse hanno negoziato integralmente e specificamente il contenuto delle singole clausole del presente Contratto, nel pieno rispetto ed equilibrio dei reciproci diritti ed obblighi dallo stesso derivanti e che di conseguenza non sono applicabili gli accordiarticoli 1341 e 1342 c.c.. Il presente Contratto non comporta l’instaurazione di un rapporto di agenzia, mandato e rappresentanza e nessun impegno potrà essere assunto dalle Parti in nome e per conto delle altre e non ha lo scopo di creare tra le singole autorizzazioni e Parti alcuna società, associazione in partecipazione, joint-venture o mandato; le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma Parti agiscono quali contraenti indipendenti. E’ fatto espresso divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, a qualunque titolo, gratuito o oneroso, il presente Contratto ed i diritti da questo derivanti. Resta salva la facoltà di DSI di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto a società facenti parte del Gruppo. Ogni modifica apportata al presente Contratto sarà valida solo se apposta per iscritto dell’Ente Fiera. Se sul modulo di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera di Düsseldorf tramite computer, non è necessaria alcuna altra forma di conferma (Firma). Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone di un account personale, e di una firma, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono in Fiera, sotto forma elettronica. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesisu accordo delle Parti. Il termine di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese presente Contratto ed i relativi Allegati vengono sottoscritti in cui cade l’ultimo giorno della manifestazionedue originali, tutti interamente letti, approvati e sottoscritti dalle Parti. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come relative alla conclusione di questo contrattoLetto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) confermato e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabilesottoscritto. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contratto, trasferisce la propria sede, al di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva. Nel caso in cui l’espositore perda la causa, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legale. La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni del presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia di correttezza; il contenuto del contratto è determinato esclusivamente dalla versione tedesca.Il Direttore Generale L’Amministratore Delegato

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Samples: Contratto Di Sponsorizzazione

Disposizioni finali. Tutti gli accordi, le singole autorizzazioni Le Parti dichiarano di aver letto e le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma per iscritto dell’Ente Fiera. Se sul modulo di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera di Düsseldorf tramite computer, non è necessaria alcuna altra forma di conferma (Firma). Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone di un account personale, e di una firma, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono in Fiera, sotto forma elettronica. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesi. Il termine di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come relative alla conclusione di questo contratto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contratto, trasferisce la propria sede, al di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva. Nel caso in cui l’espositore perda la causa, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legale. La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni del presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia di correttezza; pienamente compreso il contenuto del contratto presente Accordo e di esprimere pienamente, con la sottoscrizione, il loro consenso. Eventuali modifiche al presente Accordo, se del caso anche mediante l’inserimento di “clausole tipo” di cui all’art. 28 comma 6 GDPR, dovranno essere apportate esclusivamente per iscritto. La presente designazione non comporta alcun diritto per il Responsabile ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù della Convenzione. Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest’ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all’autorità di controllo o all’autorità giudiziaria che riguardino il trattamento dei Dati Personali di propria competenza. Se il Responsabile modifica le caratteristiche del trattamento, determinando nuove finalità e nuovi mezzi di trattamento, egli sarà considerato titolare autonomo del trattamento. Resta inteso che la mancata esecuzione delle istruzioni contenute nel presente Accordo costituisce una violazione della Convenzione, di cui il presente Accordo è determinato parte integrante, del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 (come modificato dal D. Lgs. 101/2018) oltre che di quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice Penale. Ciascuna Parte è esclusivamente dalla versione tedesca.Responsabile per il proprio rispetto delle disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile è tenuto al rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare in materia di protezione dei dati personali. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo di designazione si rinvia alle disposizioni generali vigenti edapplicabili in materia di protezione dei dati personali. Data Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XX XXXXX Xxxxx: DIRIGENTE TECNICO REGIONE ABRUZZO Luogo: Pescara Data: 10/10/2022 16:21:12 La Società L’Amministratore Unico Firmato digitalmente da: XXXXXX XXXXX XX XXXXX

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Samples: Convenzione Di Cui All'accordo Quadro Del 31.12.2021

Disposizioni finali. Tutti gli accordiI soggetti stabiliti in altri Paesi dovranno produrre le dichiarazioni, le singole autorizzazioni i certificati e le disposizioni speciali necessitano almeno dl i documenti in base a legislazione equivalente, ovvero dichiarazione giurata o solenne ovvero ancora secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.P.R. 445/00. Le dichiarazioni, i certificati e i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, dovranno essere accompagnati da una conferma traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale. Il Comune di Cavagnolo si riserva, motivatamente, di annullare o revocare il bando di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi a qualsiasi titolo. Nessun compenso spetterà ai concorrenti per iscritto dell’Ente Fierala presentazione dell’offerta. Se I costi sostenuti dai partecipanti alla gara relativi alla predisposizione della documentazione amministrativa e dell’offerta tecnico - economica saranno a carico esclusivo dei partecipanti stessi. Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità, il Comune di Cavagnolo in via di autotutela si riserva di correggere e/o integrare il bando di gara, il presente disciplinare di gara ed altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici di servizi. Le correzioni e/o integrazioni verranno comunicate mediante pubblicazione sul modulo sito web dell’Amministrazione. Resta inoltre inteso che ove taluno degli elementi indicati nella griglia di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera di Düsseldorf tramite computervalutazione, per i quali l’aggiudicatario abbia ottenuto punteggio, non è necessaria alcuna altra forma venga attivato o venga attivato con modalità diverse da quelle indicate in sede di conferma (Firma)offerta, senza benestare della stazione appaltante, la stessa provvederà a disporre “diffida ad adempiere” assegnando un congruo termine comunque non inferiore a giorni quindici. Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone di un account personaleDecorso inutilmente detto termine, e fatti salvi il caso fortuito e la forza maggiore, il contratto s’intenderà risolto previa semplice comunicazione in tal senso da parte dell’ente appaltante all’aggiudicatario, senza necessità di una firmaulteriori provvedimenti, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono in Fiera, sotto forma elettronicafermo restando l’obbligo dell’aggiudicatario di proseguire la gestione convenzionale fino all’individuazione del nuovo aggiudicatario. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesiLa presente costituisce clausola risolutiva espressa integrativa del testo convenzionale. Il termine presente disciplinare di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come relative alla conclusione gara, il bando di questo contrattogara, si applica il modello dell’istanza di partecipazione e tutta la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite documentazione sono disponibili sul sito web (CISGxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contratto, trasferisce la propria sede, al di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo pubblicato sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva. Nel caso in cui l’espositore perda la causa, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legale. La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni del presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia di correttezza; il contenuto del contratto è determinato esclusivamente dalla versione tedescaGazzetta ufficiale.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Disposizioni finali. Tutti gli accordi, le singole autorizzazioni e le Le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma per iscritto dell’Ente Fiera. Se sul modulo di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera di Düsseldorf tramite computer, non è necessaria alcuna altra forma di conferma (Firma). Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone di un account personale, e di una firmacui sopra, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono atti e i documenti richiamati nelle medesime disposizioni, nonché la documentazione allegata in Fierasede di presentazione dell’offerta, sotto forma elettronica. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesi. Il termine di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come relative alla conclusione di questo contratto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) costituiscono parte integrante e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contratto, trasferisce la propria sede, al di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva. Nel caso in cui l’espositore perda la causa, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legale. La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni sostanziale del presente contratto. Si dà atto che sono state effettuate le dovute verifiche e che a carico del concessionario non sussistono divieti e/o incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione. Le parti dichiarano, queste ciascuna per la propria competenza e conoscenza che, come previsto dall’art. 53 in vigore del D.Lgs. 165/2001 e dal Piano per la Prevenzione della Corruzione dell’Ente, non vi sono utilizzate esclusivamente ex dipendenti del Comune di Calderara di Reno che, avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, svolgono attualmente attività lavorativa o professionale presso il soggetto privato sottoscrittore del presente contratto. Le parti danno altresì atto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati. I sottoscrittori dichiarano che non sono stati stipulati contratti a fini informativi, senza alcuna garanzia titolo privato né sono state ricevute altre utilità nel precedente biennio tra e con ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e dell’avvenuto recepimento con il codice di correttezza; il contenuto del comportamento dell’Ente. Il presente contratto è determinato esclusivamente dalla versione tedesca.soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 ART. 2 Tariffa parte II. Il presente contratto e suoi allegati, viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso l’apposizione di numero contrassegni telematici sostitutivi per l’importo di Euro 16,00 ciascuno, e numero da Euro 1,00, che vengono apposti sulla copia analogica, conservata agli atti del Servizio Segreteria generale. Sono a carico della Ditta concessionaria le spese di bollo relative alla stipulazione del presente contratto e alla eventuale registrazione. Il presente contratto, letto dalle parti, viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera s) del codice dell’amministrazione digitale. Allegati Xxxxx, approvato e sottoscritto. Calderara di Reno, lì Il Concedente Il Concessionario Comune di Calderara di Reno La Resp. Del Settore Segreteria Generale il legale rappresentante Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

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Disposizioni finali. Tutti Il Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione alla presente Operazione a premi, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti eventualmente già acquisiti dai Destinatari. La partecipazione alla presente Iniziativa comporta per i Destinatari l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad un partecipante l’accesso a internet (a semplice titolo di esempio: disfunzione o difficoltà riguardante gli accordistrumenti tecnici, le singole autorizzazioni e le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma per iscritto dell’Ente Fiera. Se sul modulo di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera di Düsseldorf tramite il computer, non è necessaria alcuna altra forma di conferma (Firmala linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento a internet). Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone di un account personale, e di una firma, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono in Fiera, sotto forma elettronica. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della Declina altresì ogni responsabilità per dolo - cadono problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’Utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’Utente stesso in prescrizione dopo sei mesifase di gioco. Il termine Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di prescrizione mancata consegna e/o recapito del Premio e/o di eventuali comunicazioni effettuate ai Destinatari, dovuta all’indicazione da parte dei Destinatari di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, a filtri antispam oppure a recapiti inesistenti, errati e/o non aggiornati. Il Promotore si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per riserva di effettuare tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come verifiche relative alla conclusione di questo contratto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contratto, trasferisce la propria sede, al di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusivacorretta partecipazione all’Iniziativa. Nel caso in cui l’espositore perda si dovesse riscontrare che i Destinatari abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’Iniziativa, perderanno il diritto al Premio. In tal caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la causameccanica dell’Iniziativa. Il Promotore resta estraneo a qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra l'aggiudicatario del Premio ed il fornitore dello stesso o qualsiasi altro terzo in relazione alla fruizione\funzionamento del Premio e/o parte di esso. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle trova attuazione il D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001. Il presente Regolamento nella versione integrale è conservato presso Jakala S.p.A. - Sede legale Corso di Porta Romana n. 15 – 00000 Xxxxxx, in quanto soggetto delegato dal Promotore alla domiciliazione della necessaria rappresentanza documentazione relativa alla Operazione a premi. Toyota Motor Italia S.p.A. (Il Rappresentante legale. La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni del presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia di correttezza; il contenuto del contratto è determinato esclusivamente dalla versione tedesca.)

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Samples: www.toyota.it

Disposizioni finali. Tutti gli accordiL’offerta avrà validità per 180 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione dei plichi. Le Ditte offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, le singole autorizzazioni e le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma per iscritto dell’Ente Fiera. Se sul modulo mentre l'aggiudicazione della fornitura, che avverrà a giudizio insindacabile di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera di Düsseldorf tramite computerquesta Azienda Ospedaliera, non è necessaria alcuna vincolerà la stessa fino a che non sarà stata approvata a norma di legge. Non sono ammesse offerte per telegramma, per xxxxxxx, né condizionate ed espresse in modo indeterminato o riferite ad offerta relativa ad altra forma gara, per conto terzi o persone da nominare. Non sono ammesse offerte parziali o difformi a quanto indicato nel presente CSA. Ai sensi dell’art.68 del X.X. 000/00, sono escluse le offerte provenienti da ditte, anche in A.T.I., che nell’esecuzione di conferma (Firma)precedenti rapporti, si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone Qualora l’aggiudicatario sia un raggruppamento di un account personale, e di una firmaimprese formalmente costituito, gli ordini / offerte adempimenti che nel presente capitolato sono validi anche quando pervengono richiesti all’aggiudicatario dell’appalto, debbono intendersi riferiti all’impresa mandataria (capogruppo) o al legale rappresentante della società eventualmente costituita dalle imprese costituenti il raggruppamento ai sensi della norma di cui all’art. 37 del D.Lgs n. 163/06 Tutta la documentazione prodotta dovrà essere in Fieralingua italiana. Sia l'intero procedimento, sotto forma elettronicasia l'aggiudicazione della fornitura, saranno espressamente subordinati all'intervenuta approvazione di tutti gli atti relativi. Tutti i diritti degli espositori La Commissione ha facoltà di chiedere chiarimenti ed integrazioni, nel rispetto della par condicio, ai fini della valutazione dell’offerta. L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere, revocare, non aggiudicare la fornitura o aggiudicarla in parte, a suo insindacabile giudizio, senza che le Ditte abbiano nulla a che pretendere nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità dell’Azienda Ospedaliera. Nessun rimborso è dovuto per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesi. Il termine di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come relative alla conclusione di questo contrattola partecipazione all’appalto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contratto, trasferisce la propria sede, al di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva. Nel caso in cui l’espositore perda la causa, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legale. La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni del presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia di correttezza; il contenuto del contratto è determinato esclusivamente dalla versione tedescadovesse procedere all’aggiudicazione.

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Samples: www.ospedalerc.it

Disposizioni finali. Tutti La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione senza riserve di tutte le norme stabilite dal presente avviso di selezione. Non saranno ammessi alla selezione i concorrenti la cui patente DE e/o la CQC risulti sospesa o essere stata sospesa per comprovato uso di alcool o sostanze stupefacenti o per gravi infrazioni al Codice della strada. Al momento dell’eventuale assunzione, i candidati dovranno comunque essere in possesso di tutti i requisiti sopra indicati e di almeno 15 (quindici) punti attribuiti alla propria CQC e di almeno 15 (quindici) punti attribuiti alla propria patente di guida. L’eventuale mancanza, anche solo di uno dei suindicati requisiti, comporterà l’esclusione dalla graduatoria. I partecipanti sono consapevoli che, ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli accordieffetti del D.P.R. 445/2000, le singole autorizzazioni dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma per iscritto dell’Ente Fieral’uso di atti falsi sono puniti; inoltre, in caso di false o mendaci dichiarazioni accertate dalla Steat S.p.A., il partecipante sarà escluso in qualsiasi momento della procedura. Se sul modulo I documenti presentati in sede di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera domanda di Düsseldorf tramite computerpartecipazione ed il certificato medico presentato in occasione della prova di guida non verranno restituiti ai partecipanti. Ogni documentazione presentata allo scopo in oggetto sarà trattata nel rispetto della disciplina prevista sull’utilizzo ed il trattamento dei dati personali, non è necessaria alcuna altra forma di conferma ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (Firma). Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone di un account personale, e di una firma, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono in Fiera, sotto forma elettronica. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesiUE) 2016/679. Il Consiglio di Amministrazione della Steat S.p.A. si riserva la facoltà di annullare, revocare o modificare il presente avviso ed eventualmente di prorogare il termine di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come relative alla conclusione di questo contratto, si applica previsto per la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto presentazione delle Nazioni Unite (CISG) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contratto, trasferisce la propria sede, al di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva. Nel caso in cui l’espositore perda la causa, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legaledomande. La lingua contrattuale è il tedescopartecipazione alla presente selezione non dà diritto ad eventuali assunzioni presso l'Azienda né ad eventuali rimborsi spese per l'effettuazione delle prove e/o per la presentazione di documentazione. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni del Il presente contrattoavviso, queste comprensivo degli Allegati “A” e “B”, dell’Informativa Privacy Candidati e dell’estratto della Carta della Mobilità sono utilizzate esclusivamente a fini informativipubblicati sul sito internet aziendale xxx.xxxxx.xx. Fermo, senza alcuna garanzia di correttezza; il contenuto del contratto è determinato esclusivamente dalla versione tedesca.14 marzo 2018 Firma per accettazione

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Samples: www.steat.it

Disposizioni finali. Tutti gli accordi, le singole autorizzazioni Le Parti dichiarano di aver letto e le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma per iscritto dell’Ente Fiera. Se sul modulo di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera di Düsseldorf tramite computer, non è necessaria alcuna altra forma di conferma (Firma). Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone di un account personale, e di una firma, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono in Fiera, sotto forma elettronica. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesi. Il termine di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come relative alla conclusione di questo contratto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contratto, trasferisce la propria sede, al di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva. Nel caso in cui l’espositore perda la causa, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legale. La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni del presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia di correttezza; pienamente compreso il contenuto del contratto presente Accordo e di esprimere pienamente, con la sottoscrizione, il loro consenso. Eventuali modifiche al presente Accordo, se del caso anche mediante l’inserimento di “clausole tipo” di cui all’art. 28 comma 6 GDPR, dovranno essere apportate esclusivamente per iscritto. La presente designazione non comporta alcun diritto per il Responsabile ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù della Convenzione. Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest’ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all’autorità di controllo o all’autorità giudiziaria che riguardino il trattamento dei Dati Personali di propria competenza. Se il Responsabile modifica le caratteristiche del trattamento, determinando nuove finalità e nuovi mezzi di trattamento, egli sarà considerato titolare autonomo del trattamento. Resta inteso che la mancata esecuzione delle istruzioni contenute nel presente Accordo costituisce una violazione della Convenzione, di cui il presente Accordo è determinato parte integrante, del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 (come modificato dal D. Lgs. 101/2018) oltre che di quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice Penale. Ciascuna Parte è esclusivamente dalla versione tedesca.Responsabile per il proprio rispetto delle disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile è tenuto al rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare in materia di protezione dei dati personali. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo di designazione si rinvia alle disposizioni generali vigenti edapplicabili in materia di protezione dei dati personali. Data Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XX XXXXX Xxxxx: DIRIGENTE TECNICO REGIONE ABRUZZO Luogo: Pescara Data: 10/01/2023 18:01:42 Firmato digitalmente da: XXXXXX XXXXX XX XXXXX 24/08/2022 11:20

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Samples: Convenzione Di Cui All'accordo Quadro Del 31.12.2021

Disposizioni finali. Tutti gli accordi, Per quanto non diversamente disposto vale quanto indicato nel libretto delle condizioni generali di assicurazione della Società e/o dalle norme di legge. In ogni caso le singole autorizzazioni e le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma per iscritto dell’Ente Fiera. Se sul modulo di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera di Düsseldorf tramite computer, non è necessaria alcuna altra forma di conferma (Firma). Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone di un account personale, e di una firma, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono in Fiera, sotto forma elettronica. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesinorme del capitolato prevalgono sulle condizioni a stampa. Il termine parco automezzi del Comune di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto Ferrara, così come relative alla conclusione descritto nella tabella allegata, è aggiornato al 31.05.2009. Il suddetto parco automezzi potrà quindi essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso di questo contratto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione esecuzione del contratto. Pertanto l’offerta economica dovrà fare riferimento alla situazione cristallizzatasi al 31.05.2009. Al 31.12 di ogni anno di vigenza del contratto dovranno essere aggiornati tutti i parametri per l’individuazione del premio di Responsabilità Civile Auto, trasferisce la propria sede, al sia con riferimento alla classe di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimonialimerito, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia con riferimento alle eventuali sostituzioni e/o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusivaesclusioni e/o inclusioni del parco automezzi. Nel caso in cui l’espositore perda la causaalla suddetta data risultino delle sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni, la parte perdente quotazione formulata in sede di gara verrà applicata, per analogia di automezzo, all’automezzo sostituito o incluso. Pertanto l’importo della polizza in argomento dovrà sostenere tenere conto, già a partire dal 31.12.2009, delle predette eventuali variazioni. Premesso che è facoltà del Contraente richiedere, ove lo ritenga opportuno, l’applicazione delle garanzie assicurate di cui alla Sezione II Corpi Veicoli Terrestri e garanzie accessorie di polizza, lettere A), B), C), D) ed E), si conviene che il computo del premio per le spese processuali predette garanzie sia determinato commisurando il valore commerciale di ciascun singolo veicolo riportato nell’elenco allegato denominato “Elenco veicoli”, al tasso lordo pro mille previsto per ogni categoria di veicoli e quelle della necessaria rappresentanza legale. La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni del presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia di correttezza; il contenuto del contratto è determinato esclusivamente dalla versione tedescaper ogni specifica garanzia.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Libro Matricola

Disposizioni finali. Tutti gli accordi, le singole autorizzazioni e le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma per iscritto dell’Ente Fiera. Se sul modulo di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera di Düsseldorf tramite computer, Per quant’altro non è necessaria alcuna altra forma di conferma (Firma). Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone di un account personale, e di una firma, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono in Fiera, sotto forma elettronica. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesi. Il termine di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per tutte le controversie derivanti dal espressamente previsto nel presente contratto così come relative alla conclusione di questo contrattoRegolamento, si applica lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la legge parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utilizzo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della Repubblica Federale normativa di Germaniarecepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. Chiarimento A Verbale Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ad esclusione ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Premessa Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del diritto d’acquisto settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esigenze delle Nazioni Unite (CISG) Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contribuito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratterizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e privatizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico ed al riequilibrio competitivo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retribuzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi ed istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazioni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazione dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del diritto merito delle persone nell’ambito di conflitti un modello di leggi; fermo relazione concertativo, possono dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale ed ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratterizzato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte strategiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciantei rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblicorealizzino le opportune convergenze per la crescita, per tutte una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibilità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fattori per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto creditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professionali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sindacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comunque nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collettiva di secondo livello convengono di fissare come segue le controversie derivanti regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal contratto o relative Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrattuali, politiche del lavoro e sostegno al contrattosistema produttivo”, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionalenonché gli artt. Ciò vale anche 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contrattopresente Accordo. Tutto ciò premesso, trasferisce la propria sede, al di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva. Nel caso in cui l’espositore perda la causa, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legale. La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni del presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia di correttezza; il contenuto del contratto è determinato esclusivamente dalla versione tedesca.Parti convengono che:

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Samples: Verbale Di Accordo

Disposizioni finali. Tutti Ai sensi e per gli accordieffetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, le singole autorizzazioni e le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma per iscritto dell’Ente Fiera. Se sul modulo di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera essere informatoche i dati personali forniti ai fini della partecipazione al presente bando verranno trattati dal Comune di Düsseldorf tramite computerSanfront, non è necessaria alcuna altra forma in qualità di conferma (Firma). Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone di un account personaletitolare del trattamento, e dai suoi soggetti responsabili e designati, tramite supporti cartacei ed informatici, con l’osservanza di una firmaogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. La base giuridica del trattamento dei dati è l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono in Fieraivi incluse le finalità di controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive, sotto forma elettronica. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesiscopi statistici. Il termine mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazionevalutare la presenza dei requisiti richiesti e, quindi, di accedere al contributo. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come relative I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo e successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno raccolti per il tramite del suo Comune di questo contrattoresidenza, si applica la legge della Repubblica Federale che provvederà a trasmetterli al titolare del trattamento. Al di Germaniafuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabilese non nei casi specificamente previsti dalla legge. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore I dati non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contratto, trasferisce la propria sede, saranno trasferiti al di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciutadell’Unione Europea. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimonialiSi precisa, inoltre, che sono stati assegnati per il trattamento di cui alla presente informativa, il Titolare non esegue processi decisionali automatizzati né esegue operazioni di profilazione. In qualità di interessato potrà rivolgersi al Comune di Sanfront e/o al DPO (xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx) per accedere ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia propri dati, farli rettificare e/o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusivaper esercitare gli altri diritti applicabili previsti dagli artt. Nel caso in cui l’espositore perda la causa, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali 15 e quelle della necessaria rappresentanza legaless. La lingua contrattuale del Regolamento (UE) 2016/679. Il Responsabile del procedimento è il tedescoindividuato nella Xxxx. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni Xxxxxxx XXXXXXX dell’Unione Montana dei Comuni del presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia di correttezza; il contenuto del contratto è determinato esclusivamente dalla versione tedescaMonviso.

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Disposizioni finali. Tutti L’esito della selezione sarà comunicato a tutti gli accordiofferenti. L’esame delle offerte verrà effettuato senza vincoli di forma o di procedura, le singole autorizzazioni e le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma per iscritto dell’Ente Fierariservandosi di richiedere ogni chiarimento sulle stesse, anche al fine di verificarne la congruità. Se sul modulo TerAlp si riserva la facoltà di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera di Düsseldorf tramite computer, non è necessaria alcuna altra forma di conferma (Firma). Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone di un account personale, e procedere all’affidamento del contratto anche in presenza di una firmasola offerta pervenuta, gli ordini / ovvero di non affidare il contratto a prescindere dal numero di offerte sono validi anche quando pervengono in Fierapervenute, sotto forma elettronica. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesisecondo la propria piena discrezionalità e senza alcun vincolo o limitazione. Il termine presente avviso non vincola in alcun modo TerAlp, che rimane libera di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese sospendere, interrompere e/o revocare in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come relative qualsiasi momento la procedura di selezione, riservandosi ogni facoltà in ordine all’accettazione dell’offerta o alla conclusione di questo contratto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione stipula del contratto, trasferisce senza che alcuna pretesa possa derivarne per gli offerenti. In ogni caso, nessun compenso o rimborso spetterà per le spese sostenute per la propria sedepresentazione dell’offerta. In qualsiasi ipotesi di risoluzione per grave inadempimento, ovvero in caso di fallimento del contraente, TerAlp si riserva di affidare il completamento delle attività mediante interpello degli altri concorrenti, nell’ordine corrispondente a quello della graduatoria della presente selezione. La presentazione dell’offerta implica integrale ed incondizionata accettazione delle condizioni di partecipazione alla selezione stabilite nel presente avviso e nei relativi allegati. La presentazione dell’offerta deve intendersi, inoltre, quale riconoscimento, da parte del concorrente, dell’incondizionata remuneratività del prezzo offerto e quale accettazione di tutte le clausole contrattuali, in base ai propri calcoli, indagini e stime. I concorrenti sono vincolati nello svolgimento della procedura, al rispetto degli impegni e degli obblighi di fuori dell’ambito cui al “Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane” S.p.A. (xxx.xxxxxxxxxx.xx). Con la presentazione dell’offerta il concorrente accetta e prende atto che l’offerta stessa potrà essere comunicata a: altre Società del Gruppo FS, consulenti e ausiliari della Committente, altri soggetti del cui supporto la stessa ritenesse di validità dello ZPO (Codice avvalersi ai fini dell’espletamento delle operazioni di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento selezione. Prima della presentazione stipula del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva. Nel caso in cui l’espositore perda la causa, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legale. La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni del presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativipotrà essere richiesto all’aggiudicatario di comprovare il possesso dei poteri di rappresentanza in capo al sottoscrittore dell’offerta e del contratto. Il contratto verrà concluso sotto forma di corrispondenza commerciale, senza alcuna garanzia di correttezza; il contenuto ove praticabile mediante firma digitale qualificata ai sensi dell’art. 3 n.12 del contratto Regolamento UE 910/2014. Il presente avviso è determinato esclusivamente dalla versione tedesca.pubblicato, per estratto, sui seguenti quotidiani “Il Corriere della Sera” ed “La Repubblica” ed in forma integrale sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Allegati:

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