Diritto di accesso agli atti Clausole campione

Diritto di accesso agli atti. 1. Sono temporaneamente sottratti all’accesso, fino alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte:
Diritto di accesso agli atti. L'accesso a documenti amministrativi o documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.
Diritto di accesso agli atti. Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti: D.G. REGIONE LOMBARDIA – D.G. SVILUPPO ECONOMICO Unità Organizzativa COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, PROGRAMMAZIONE, FIERE E TUTELA DEI CONSUMATORI Indirizzo PIAZZA CITTA’ DI LOMBARDIA 1 Telefono 02/67651 PEC xxxxxxxx_xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx Orari di apertura al pubblico 9-30-12.00 14.30 – 16.30 La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue: - la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4); - la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro; - le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 €.
Diritto di accesso agli atti. Il Contraente, l’Assicurato e i terzi danneggiati hanno diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. In particolare, il Contraente, l’Assicurato e i terzi danneggiati possono esercitare il diritto di accesso agli atti: - PEC all'indirizzo: xxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, - oppure raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx 00/X, 00000 Xxxxxx, Il Contraente, l’Assicurato o i terzi danneggiati, qualora entro 60 giorni dalla richiesta scritta con la quale hanno esercitato il diritto di accesso agli atti non sono messi in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a loro spese, possono inoltrare reclamo all’IVASS anche al fine di veder garantito il proprio diritto.
Diritto di accesso agli atti. Copia del Bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso l’ufficio Assistenza Tecnica Piano Prov.le Disabili c/o Settore Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Brescia. L’accesso agli atti relativi al bando avviene con le modalità e i tempi previsti dalla L. 241/1990 e Titolo II, parte prima della Legge Regionale della Lombardia n.1/2012.
Diritto di accesso agli atti. È assicurato a ciascun Utente il diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dal Comune, in conformità alla L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. La richiesta di accesso deve essere motivata e può essere presentata sia verbalmente che per iscritto all'Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune che è tenuto a rispondere al richiedente nel termine di 30 giorni. L’accoglimento della richiesta consente all’Utente di esaminare i documenti e gli atti che lo riguardano e di estrarne copia, salvo il rimborso all’azienda dei costi di riproduzione.
Diritto di accesso agli atti. Copia del Bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso Servizio Mercato del Lavoro e Politiche attive - Centri per l'Impiego della Provincia di Mantova. L’accesso agli atti relativi al bando avviene con le modalità e i tempi previsti dalla L. 241/1990 e Titolo II, parte prima della Legge Regionale della Lombardia n.1/2012.
Diritto di accesso agli atti. Sarà consegnata alle RSU copia di tutti gli atti previsti dalla contrattazione per le materie previste. Il rilascio di copia di ulteriori atti eventualmente richiesti avviene senza oneri, nelle modalità e con la tempistica prevista dalla normativa vigente sul diritto di accesso agli atti.
Diritto di accesso agli atti. 1. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, fatto salvo quanto espressamente previsto dagli articoli 13 e 79 comma 5 del D. Lgs. 163/06 con particolare riguardo ai termini per l’esercizio dell’accesso, ai differimenti e ai dinieghi.
Diritto di accesso agli atti. Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è normato dalla legge n. 241/90 e dalla legge regionale 1/2012.