Ispezioni e controlli Clausole campione
Ispezioni e controlli. I funzionari provinciali possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei progetti. La Provincia di Brescia può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede del beneficiario, anche ai sensi dell’art. 6 (controllo) del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013. I controlli sono finalizzati a verificare: - l’effettivo svolgimento degli interventi di cui al paragrafo C “Interventi previsti” del presente Bando di cui i beneficiari abbiamo fatto domanda; - il rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando; - la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, anche ai fini del “de minimis”; - la sussistenza e la regolarità della documentazione amministrativa e contabile richiesta dal Bando. Le imprese beneficiarie si impegnano a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data della comunicazione di ammissione al beneficio, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa, in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il presente Bando.
Ispezioni e controlli. Unioncamere Lombardia anche per il tramite delle Camere di commercio si riservano la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da esse definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando e la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di domanda. I controlli saranno effettuati su base campionaria non inferiore al 10% delle domande finanziate. A tal fine l’impresa beneficiaria si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di assegnazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il contributo assegnato.
Ispezioni e controlli. 25.1) Il Cliente potrà eseguire controlli ed ispezioni sui servizi del Fornitore e sulle attrezzature, strutture, dati o informazioni utilizzati dal Fornitore per l’esecuzione del Contratto, con espressa esclusione delle attrezzature, strutture, dati o informazioni che non si riferiscano al presente Contratto.
25.2) I controlli od ispezioni saranno eseguiti da personale qualificato del Cliente o saranno affidati a terzi scelti di comune accordo fra le Parti, e potranno riguardare il rispetto dei Livelli di Servizio concordati, le procedure di protezione e sicurezza dati, la correttezza della gestione del software di Base e Applicativo secondo quanto previsto nella serie degli Allegati.
25.3) Qualora le attività vengano eseguite presso le sedi del Fornitore, quest’ultimo concederà ai revisori od ispettori designati dal Cliente l’accesso ai propri locali, purché riceva dal Cliente notifica della visita con un anticipo di almeno un mese, e metterà a loro disposizione l’assistenza necessaria per effettuare tali controlli ed ispezioni a condizione che tutto ciò avvenga senza arrecare pregiudizio al regolare andamento delle attività dei Centri Elaborazione Dati del Fornitore.
25.4) Il Fornitore consentirà anche l’impiego, da parte dei suddetti incaricati del Cliente, di programmi software di controllo, a condizione che tali programmi diano l’accesso ai soli dati del Cliente. È inteso che se l’uso di tali programmi pregiudicherà i livelli di servizio per il Cliente, questi non avrà alcun diritto a chiedere a Fornitore alcun danno o pretendere alcuna penale. Inoltre se l’utilizzo di tali programmi pregiudicherà i livelli di servizio verso altri Clienti, sarà il Cliente stesso a rimborsare al Fornitore per ogni eventuale rivendicazione posta dai Clienti del Fornitore e dei costi sostenuti dalla stessa per gestire tali inconvenienti.
25.5) Le Parti esamineranno tutti i rapporti prodotti in seguito a tali controlli ed ispezioni e collaboreranno, in buona fede, per la messa a punto delle procedure operative e l’adozione delle correzioni concordate.
25.6) Il numero delle ispezioni viene ragionevolmente fissato in una per anno solare e per una durata massima di due giornate consecutive.
Ispezioni e controlli. Potranno essere effettuati controlli periodici a campione – da parte delle Camere di Commercio Lombarde (o di un soggetto da questa appositamente delegato) – presso la sede dei beneficiari, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal presente avviso e la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del DPR 445/2000) e delle informazioni prodotte ai fini della conferma o revoca del contributo per le imprese beneficiarie. A tal fine l’impresa beneficiaria si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di assegnazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il contributo assegnato.
Ispezioni e controlli. 1. Il Gestore, in ottemperanza al comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs. 152/99, è autorizzato a disporre tutte le ispezioni, i controlli e i prelievi che ritenga necessari, anche all'interno degli insediamenti produttivi, per l'accertamento delle condizioni che hanno dato luogo agli scarichi, per la verifica della rete di fognatura interna ed esterna, fino all'allacciamento alle canalizzazioni di rete; ciò in particolare per il controllo dei limiti di accettabilità imposti. Le funzioni di vigilanza e di controllo saranno direttamente svolte, per quanto di competenza, dal Gestore. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
2. Il Gestore può imporre l'installazione di strumentazioni adeguate per il controllo automatico degli scarichi e la registrazione dei dati. Le spese per le installazioni, la manutenzione e la gestione delle stesse saranno a carico dell'Utente che ha la responsabilità della loro continua efficienza.
3. Sarà obbligo dei tecnici dipendenti del Gestore rispettare le norme e prescrizioni stabilite in materia di sicurezza ed igiene dell’insediamento in cui sono previsti i controlli.
Ispezioni e controlli. Unioncamere Lombardia può provvedere ad effettuare controlli su base campionaria non inferiori al 5% delle domande ammesse ed ispezioni presso la sede del soggetto beneficiario allo scopo di verificare i requisiti di ammissibilità, lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione e dal presente bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.
Ispezioni e controlli. (del. n.512 C.F. 25/06/2015 – del. 97 P.F. 30/06/2015 - del. n.371/2018 C.F. 11/05/2018)
1. La Comtec può ordinare ispezioni presso le società e richiedere direttamente a esse la trasmissione e l’esibizione di documenti e atti che ritenga necessari. Inoltre la Comtec può convocare i componenti degli organi amministrativi e/o di controllo delle società professionistiche o i loro dirigenti per esaminare la situazione amministrativa, economica, finanziaria e contabile delle stesse.
2. Le attività di ispezione sono effettuate dagli Ispettori iscritti nell’apposito elenco federale e nominati dal Consiglio federale, su designazione della Comtec, tra gli iscritti all’ albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Gli Ispettori, su delega della Comtec, hanno il potere di accesso, esame ed estrazione di copia della documentazione contabile e amministrativa delle società professionistiche.
3. Di ciascuna ispezione l’Ispettore o gli Ispettori delegati redigono apposito verbale che viene trasmesso in originale alla Segreteria della Comtec unitamente alla documentazione estratta e alla relazione d’accompagno.
4. L’intervento della Comtec può altresì essere richiesto dal Presidente Federale ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno.
Ispezioni e controlli. 1. L’attività di vigilanza viene effettuata mediante lo svolgimento di sopralluoghi presso i locali delle autoscuole, scegliendo le imprese da controllare secondo il criterio della proporzionalità del rischio, dando priorità al controllo delle aziende cui afferisce un rischio più elevato.
2. L’attività di vigilanza, tuttavia, viene avviata anche secondo una programmazione d'ufficio mensile “a campione” oppure a seguito di irregolarità riscontrate in fase istruttoria, nonché su segnalazione dell'autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria o altre Autorità pubbliche, infine da parte di privati cittadini mediante esposto.
3. Più precisamente, l’attività di vigilanza viene effettuata scegliendo l’impresa più esposta al rischio, periodicamente “a campione” e quando:
a) occorra garantire il rispetto di provvedimenti di diffida, sospensione o revoca già adottati a carico dell’autoscuola;
b) pervengano segnalazioni, regolarmente sottoscritte e contenenti le generalità del segnalante, in ordine a presunte irregolarità connesse all'attività delle autoscuole;
c) si evinca, dalla documentazione in possesso dell'Ente, una presunta irregolarità dell'autoscuola stessa;
d) a giudizio dei competenti Uffici della Città Metropolitana, qualora se ne ravvisi l'opportunità.
4. Ai fini della vigilanza, sono ritenuti validi anche eventuali verbali di accertamento redatti da personale ispettivo di altri Enti competenti, quali Vigili Urbani, Agenti di P.S., Carabinieri, Guardia di Finanza, I.N.P.S., I.N.A.I.L. e dal personale addetto dell’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex MCTC).
5. Al fine di improntare l’attività ispettiva al più ampio criterio di certezza del diritto, viene adottata una lista di controlli e degli adempimenti (c.d. check list) che individua, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, gli obblighi e gli adempimenti che l’impresa deve rispettare. In tal modo, essa garantisce la trasparenza dei controlli mediante l’indicazione preventiva delle modalità di espletamento, favorendo così la partecipazione dell’impresa ed il contraddittorio anche durante l’effettuazione dei controlli stessi, limitando al contempo la discrezionalità dei controllori.
6. La lista dei controlli, infatti, è presente anche nell’apposito verbale di sopralluogo, cui il personale ispettivo della Città Metropolitana si attiene scrupolosamente in sede di ispezione, durante la quale provvede a redigere il verbale, evidenziando le irregolarità riscontrate nel funz...
Ispezioni e controlli. 1. Il soggetto incaricato del controllo è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
2. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste, e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
3. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Capo 8 del presente Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico o di inosservanza delle prescrizioni all’allacciamento alla fognatura, il Gestore procederà secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine perentorio entro il quale devono essere eliminate le irregolarità (ai fini del presente Regolamento tale termine non potrà essere superiore a 60 gg, salvo casi particolari);
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica, l'ambiente e per la corretta gestione delle reti fognarie ed i processi depurativi;
c) alla revoca dell'autorizzazione allo scarico in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
Ispezioni e controlli. 9.1 Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni realizzate dal Titolare.
9.2 In particolare il Titolare ha facoltà di effettuare in ogni momento controlli ed ispezioni nei luoghi dove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi i dati personali o la documentazione relativi al presente atto. I suddetti controlli potranno essere effettuati esclusivamente da personale qualificato del Titolare.
