Definizione di Banca Finanziatrice

Banca Finanziatrice è la banca appartenente all’elenco reso disponibile sui siti web del Ministero, dell’ABI e della CDP, avente le caratteristiche di cui all’articolo 8, comma 3, del Decreto FRI e alla Convenzione, individuata dal Soggetto Beneficiario al momento della presentazione della domanda di accesso agli incentivi che, a seguito dell’adesione alla Convenzione, svolge la Valutazione e, in caso di esito positivo della Valutazione e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, adotta la Delibera, concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e svolge le attività relative alla stipula, all’erogazione e alla gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti, così come meglio previsto nella Normativa Applicabile e nella Convenzione;
Banca Finanziatrice è la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, aderente alla presente Convenzione;
Banca Finanziatrice. Presso l’indirizzo indicato nella Richiesta di Adesione relativo a ciascuna Banca Finanziatrice. Ciascuna Parte potrà comunicare alle altre, con lettera raccomandata A.R., ovvero tramite PEC, un diverso indirizzo e/o recapito, purché in Italia, presso il quale vorrà ricevere le comunicazioni. Gli indirizzi sopra indicati, come eventualmente modificati in conformità al presente articolo, costituiscono a tutti gli effetti il domicilio eletto, rispettivamente, dal Ministero, dall’ABI, dalla CDP e dalla relativa Banca Finanziatrice in relazione alla Convenzione. Le Parti (diverse da CDP) dichiarano di aver preso visione del codice etico, del modello organizzativo ex D. Lgs 231 del 2001 della CDP e della policy di gruppo anticorruzione della CDP (rispettivamente il “Codice Etico”, il “Modello 231 di CDP” e la “Policy di Gruppo Anticorruzione di CDP”) disponibili sul sito internet della CDP e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti (diverse da CDP) a tal riguardo si impegnano, inoltre, nei confronti della CDP a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico, nel Modello 231 di CDP e nella Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP da parte dei seguenti soggetti: (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, diamministrazione o di direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera(a), e (c) i collaboratori esterni della CDP.

Examples of Banca Finanziatrice in a sentence

  • Le spese a carico della CDP verranno liquidate alla Banca Finanziatrice semestralmente previa presentazione di idonea documentazione.

  • Tali Eventi Rilevanti saranno di volta in volta individuati e descritti dalla Banca Finanziatrice, cui è affidato il compito di redigere il Contratto di Finanziamento con la dovuta diligenza, e che, nel fare ciò, dovrà tenere conto degli Eventi Rilevanti che si renderanno opportuni o necessari, anche in base alle indicazioni espresse nella Valutazione.

  • Al fine dell’accertamento delle somme dovute faranno stato e prova nei confronti delle Parti, del Soggetto Beneficiario e suoi garanti, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca Finanziatrice.

  • Le somme recuperate saranno imputate dalla CDP e dalla Banca Finanziatrice alla copertura, prioritariamente, delle spese di recupero anche legali, quindi della quota interessi e, infine, della quota capitale.

  • Il tasso da applicare al Finanziamento Bancario sarà concordato liberamente tra la Banca Finanziatrice e il Soggetto Beneficiario.


More Definitions of Banca Finanziatrice

Banca Finanziatrice la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alla convenzione da sottoscriversi tra il Ministero e CDP per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei finanziamenti;
Banca Finanziatrice è la banca, appartenente all’elenco articolato per singolo Provvedimento reso disponibile sui siti web del Ministero, dell’ABI e della CDP, avente le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b) dell’articolo 1 del Decreto 23 febbraio 2015, individuato dal Soggetto Beneficiario al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni che, a seguito dell’adesione alla Convenzione e all’Addendum alla Convenzione relativo al Provvedimento [•], svolge la Valutazione e, in caso di esito positivo della Valutazione e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e svolge le attività relative alla stipula, all’erogazione e alla gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti;
Banca Finanziatrice. È’ la Banca che, a seguito dell’adesione a specifica Convenzione, svolge la valutazione del merito di credito del Soggetto Beneficiario e, in caso di relativo esito positivo, concede il finanziamento bancario e svolge le attività relative alla stipula, all’erogazione ed alla gestione del finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti.
Banca Finanziatrice la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, aderente alla convenzione da sottoscriversi tra il Ministero e CDP per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei Finanziamenti. La convenzione prevede, tra l’altro, la pubblicazione dei fogli informativi e dei costi massimi delle attività di Banca finanziatrice e di Banca autorizzata relative al presente bando;
Banca Finanziatrice. Presso l’indirizzo e i numeri indicati nel Modulo di Adesione relativo a ciascuna Banca Finanziatrice.
Banca Finanziatrice è l’istituto di credito, avente le caratteristiche di cui al comma 1 dell’articolo 8 del Decreto, che, a seguito dell’adesione alla Convenzione, svolge la Valutazione e, in caso di esito positivo della Valutazione e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e svolge le attività relative alla stipula, all’erogazione ed alla gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti;
Banca Finanziatrice indica ciascuna banca appartenente all’elenco reso disponibile sui siti web del Ministero, dell’ABI e della CDP, avente le caratteristiche di cui alla Normativa di Riferimento ed alla Convenzione, individuata dal Soggetto Beneficiario al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni che, a seguito dell’adesione alla Convenzione e all’Addendum alla Convenzione relativo al Provvedimento Green New Deal, svolge la Valutazione e, in caso di esito positivo della Valutazione e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, adotta la Delibera, concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e svolge le attività relative alla stipula, all’erogazione e alla gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti, così come meglio previsto nella Convenzione, nell’Addendum alla Convenzione e nella Normativa di Riferimento;