ACCORDO
ACCORDO
QUADRO PER LAVORI URGENTI PER I MESI ESTIVI DI MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI, VETRI, MANUFATTI METALLICI PRESENTI IN EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE
Durata 4 mesi CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CIG: 8359981A8E
Sede Municipale
Settore Opere Pubbliche e Polizia Locale
Xxx Xxxx, 00 00000 – XXXXXXX (XX)
Centralino 00.00.000 Fax. 00.00.00.000
e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx Codice Fiscale e Partita IVA 00000000000 Tel. 02.4480538-535-508 PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx PEC: xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
Città Metropolitana di Milano xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
CAPO 1 – CONDIZIONI GENERALI Art. 1.1 – PREMESSA
Il presente Capitolato disciplina le condizioni e le modalità di esecuzione dei lavori di
manutenzione per interventi su chiamata o a guasto su serramenti, vetri e manufatti metallici presenti in edifici e strutture di proprietà comunale che l’Ente commissionerà all’Impresa appaltatrice a mezzo di contratti applicativi a seguito della sottoscrizione dell’accordo quadro. Il presente Capitolato definisce altresì gli adempimenti e le procedure che l’Appaltatore dovrà porre in essere per la corretta gestione degli interventi di manutenzione.
Art. 1.2 – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi di manutenzione oggetto dell’Accordo Quadro rispondono alle necessità di mantenimento e continuo adeguamento degli elementi di chiusura verticali per garantire la fruibilità e funzionalità degli ambienti anche a seguito di guasti e danni causati da eventi critici di qualsiasi natura.
L'attività organizzativa e tecnica dell'Impresa, di seguito denominata Appaltatore, deve far fronte alle esigenze di manutenzione ed in particolare a quelle urgenti ed indifferibili che si manifestano nel corso dell'appalto. Non essendo tali esigenze definibili a priori, né essendone prevedibile il numero, non è possibile per questa Stazione Appaltante fornire una precisa indicazione circa il numero, l’entità e la frequenza degli interventi, nonchè della spesa globale. Si commissioneranno pertanto, soprattutto, singoli interventi di piccola entità.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano di seguito le principali tipologie di intervento di manutenzione dell’Accordo Quadro:
Serramenti di edifici comunali
- Sostituzione di vetrate danneggiate o che non possiedono i requisiti richiesti da normativa;
- Controllo, verifica ed eventuale sostituzione di serramenti, portoncini di ingresso, porte a vetri;
- Posizionamento o modifica di grate di sicurezza;
- Controllo, verifica ed eventuale sostituzione di sistemi oscuranti: persiane, avvolgibili, veneziane ecc…;
- Nuovo posizionamento di porte interne o modifica dei quelle esistenti;
- Ecc.
Art. 1.3 – LUOGO DI INTERVENTO
Gli interventi del presente appalto interessano gli immobili e le infrastrutture di proprietà del comune di Corsico inclusi gli immobili di cui alle opere di urbanizzazione di prossima acquisizione.
Art. 1.4 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro vincola l’appaltatore per 4 (quattro) mesi dall’aggiudicazione, ovvero fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato, stabilito nel successivo articolo.
Qualora, nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidata alcuna attività all’Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.
Art. 1.5 – AMMONTARE XXXXXXX XXXXXXX DELL’ACCORDO QUADRO
Ai sensi dell’articolo 35, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, l’ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dall’Appaltatore nell’ambito del presente Accordo Quadro non potrà eccedere l’importo complessivo stimato di € 38.000,00 IVA esclusa, comprensivi di oneri per la sicurezza che verranno quantificati in dettaglio in relazione a ciascun intervento affidato nell’ambito dei contratti applicativi.
L’Ente potrà pertanto commissionare all’Appaltatore, mediante contratti applicativi, nel periodo di durata dell’accordo, le manutenzioni oggetto del presente accordo fino al raggiungimento dell’importo massimo stimato.
L’Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui l’Ente non utilizzi l’intero importo stimato durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro, oppure qualora si raggiunga l’ammontare prima del termine.
Art. 1.6 – MODALITÀ DI STIPULA DEI CONTRATTI APPLICATIVI
Trattandosi di accordo quadro sottoscritto con un unico operatore economico, i contratti applicativi saranno affidati direttamente all’operatore economico sottoscrittore dell’accordo Quadro con le modalità di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto e nel rispetto delle condizioni offerte in sede di gara.
Per ciascun contratto applicativo l’Ente procederà alla definizione delle lavorazioni, delle tempistiche e degli importi in ragione di quanto stabilito nel presente Capitolato di Accordo Quadro e del ribasso offerto.
I contratti applicativi saranno stipulati a misura o a corpo, a seconda della tipologia delle lavorazioni da eseguirsi.
Nel caso in cui l’operatore economico non sia in grado di reperire tutto o parte del materiale richiesto o non sia in grado in tutto o in parte di rispettare i termini di consegna, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare ad altri operatori economici l’appalto con le modalità di legge previste.
L’appaltatore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti applicativi, comunque, nei limiti dell’importo complessivo dell’accordo quadro e sino al termine di validità dell’accordo quadro stesso come specificato nel precedente articolo.
La durata e la decorrenza dei contratti applicativi che l’Amministrazione si riserverà di stipulare, sarà variabile e definita di volta in volta in funzione delle esigenze e disponibilità dell’Ente, impegnando una diversa ottimizzazione delle risorse senza che l’impresa possa pretendere alcunché.
La stipula di ciascun contratto applicativo avverrà con le modalità di cui all’art 32 c. 14 del D. LGS. 50/2016.
Art. 1.7 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DI CONTRATTO APPLICATIVO
La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio delle prestazioni con l’emissione di apposito ordine e/o verbale di avvio delle prestazioni in via d’urgenza ai sensi dell’art. 82 comma 8 del D.Lgs 50/2016, anche in pendenza della stipulazione del contratto applicativo stesso, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all’aggiudicatario. Quest’ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d’oneri e dall’offerta presentata in sede di gara.
CAPO 2 – MODALITA’ ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 2.1 – RESPONSABILEUNICO
L'Ente Appaltante nomina il Responsabile Unico del procedimento.
Tale responsabile unico, a norma dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, assicura in ciascuna fase di attuazione degli interventi il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo, determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei lavori oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure, segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e fornisce all'Amministrazione i dati e le informazioni relative alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
ART. 2.2 – DIREZIONE LAVORI
L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, individua la figura del Direttore dei lavori.
Il Direttore dei Lavori potrà farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da propri assistenti, da designarsi prima dell’inizio dei lavori a cui l'impresa sarà tenuta a far capo in sua assenza.
Il Direttore dei Lavori avrà facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare opere che egli ritenesse inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell'Impresa, o dei suoi fornitori, come pure di vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'Impresa che egli ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori o all'adempimento di mansioni che l'impresa intendesse loro affidare.
Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
Il Direttore dei Lavori fornirà all'Impresa, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori oltre a quanto già contenuto nel presente Capitolato, ulteriori disposizioni per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sulla interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla Direzione lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire, senza compenso alcuno, quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.
Il Direttore dei Lavori verificherà il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori per ogni singolo intervento ordinato e procederà alla quantificazione delle penali, dei danni e/o dei maggiori costi, previsti dal presente Capitolato dandone comunicazione al Responsabile del Procedimento.
Ai sensi dell’art. 151 del Regolamento del Codice dei Contratti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le funzioni del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, previste dall’art. 92 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., sono svolte dal Direttore dei Lavori, il quale ha i seguenti compiti:
• fornisce all’Appaltatore, prima dell’inizio di ogni singolo intervento, le informazioni previste dall’art. 26 del D.Lgs 81/08, a riguardo dei rischi specifici esistenti nell’ambiente nel quale opereranno i suoi dipendenti e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare;
• fornisce le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui possono essere esposti i lavoratori;
• verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dall’impresa per ogni singolo e specifico intervento;
• segnala al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta all’impresa, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento dei lavoratori o la risoluzione del contratto;
• sospende in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti.
ART. 2.3 – CONSEGNA DEI LAVORI
Dopo la stipula di ogni singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, il RUP autorizza il D.L. alla consegna dei lavori secondo quanto disposto all’ art. 5 del D.M. 07/03/2018
n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto”
Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, per la sottoscrizione del relativo verbale. Da tale data decorre il termine per il compimento dei lavori. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
Qualora sia inutilmente decorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l’ente ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva.
Art. 2.4 – DIREZIONE TECNICA
Prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore che non seguirà personalmente l’esecuzione degli stessi dovrà designare come suo rappresentante persona in possesso di idonei requisiti di capacità tecnica e morale, che assumerà il ruolo di Direttore Tecnico. La nomina deve avvenire per atto scritto, deve essere comunicata al Direttore dei Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento. Il Direttore Tecnico deve possedere titolo di studio adeguato e dimostrare comprovata capacità nell’esercizio della funzione.
L’Appaltatore dovrà designare o il Direttore Tecnico o un altro suo rappresentante quale Responsabile Operativo della Sicurezza di Cantiere, in possesso dei requisiti minimi necessari ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Il Direttore Tecnico, pur rimanendo unico referente per la Amministrazione, potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti; i nominativi di tali soggetti dovranno essere comunicati alla Direzione Lavori. L’eventuale sostituzione del Direttore Tecnico dovrà essere tempestivamente comunicata alla Direzione Lavori.
Il Direttore Tecnico ai fini della determinazione specifica delle attività derivanti dagli ordini di lavoro, che riceverà, dovrà essere autonomo nell'organizzazione dei lavori e delle squadre, al fine di garantire le scadenze disposte.
Art. 2.5 – RECAPITI
L’Appaltatore è tenuto ad attivare i seguenti recapiti per l’intera durata dell’Accordo Quadro:
Telefono cellulare
Il Direttore Tecnico di cui al precedente articolo, ovvero l’Appaltatore nel caso conduca personalmente l’appalto, deve disporre di telefono cellulare e garantire la propria reperibilità tutti i giorni, feriali e festivi, 24 ore su 24. In sede di offerta si dovrà tenere conto dell’obbligo di reperibilità, in quanto compensato dalle condizioni economiche offerte.
Qualora il Direttore Tecnico venga sostituito temporaneamente, previa comunicazione alla Amministrazione, il sostituto dovrà garantire la stessa reperibilità.
Eventuali assistenti del Direttore Tecnico potranno essere dotati di specifici recapiti telefonici da comunicare alla Direzione Lavori.
Posta elettronica - PEC
L’appaltatore dovrà disporre di casella di posta elettronica e pec per la ricezione di comunicazioni.
Art. 2.6 – SQUADRE DI LAVORO
L’Appaltatore è tenuto ad impiegare un numero di squadre di lavoro sufficiente a garantire l’esecuzione di più interventi di manutenzione nelle varie strutture. Costituisce pertanto onere dell’Appaltatore valutare l’entità degli interventi ordinati dalla Direzione Lavori e mettere a disposizione mezzi, maestranze e attrezzature adeguate alla loro esecuzione contemporanea.
Le squadre di lavoro dovranno essere coordinate dal Direttore Tecnico, dovranno essere dimensionate in modo sufficiente all’espletamento delle lavorazioni richieste nell’ordine di intervento.
Tutte le squadre di lavoro dovranno essere attrezzate con:
- mezzi di trasporto ed attrezzatura necessaria per svolgere le attività loro richieste;
- materiale necessario di caratteristiche ed in quantità adeguate;
- dispositivi di protezione individuale e apprestamenti di sicurezza necessari per le opere da eseguire.
L’Appaltatore, o in sua rappresentanza il Direttore Tecnico, deve provvedere a comunicare alla Direzione Lavori, l’elenco delle squadre di lavoro che prevede di utilizzare, comprensivo di nome e cognome dei componenti di ciascuna squadra. Tale comunicazione dovrà essere aggiornata ad ogni variazione del personale impiegato.
Art. 2.7 – FORMA E CONTENUTO DELL’ORDINE DI LAVORO
A seguito della sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei successivi contratti applicativi, la Direzione Lavori procederà ad ordinare all’Appaltatore l’esecuzione degli interventi di manutenzione, attraverso l’invio degli ordini di lavoro (O.D.L.)
L’ordine di lavoro, indicherà l’immobile oggetto di intervento, le relative finalità e modalità esecutive, la data di inizio e di fine dei lavori ed ogni ulteriore informazione utile all’esecuzione delle prestazioni.
A seguito del ricevimento degli ordini di lavoro, l’Appaltatore ovvero il Direttore Tecnico dovrà provvedere all’organizzazione delle maestranze e all’approvvigionamento dei materiali e darà corso ai lavori nei tempi fissati dai suddetti ordini.
Gli ordini di lavoro dovranno essere eseguiti nell’ordine cronologico di invio, ancorché ciò non risulti conveniente. L’Appaltatore potrà, pertanto, ritardare l’avvio delle prestazioni in funzione dell’accorpamento di più interventi che insistono sullo stesso edificio, ma sono stati ordinati in tempi successivi.
L’ordine di lavoro sarà trasmesso a mezzo e-mail, alla casella di posta elettronica indicata dall’Appaltatore. In caso di interruzione del servizio di posta elettronica per guasto di rete, si utilizzeranno le seguenti modalità:
- PEC;
- consegna a mano.
L’ordine di lavoro conterrà le seguenti informazioni:
- Numero e data ordine;
- Descrizione dell’intervento;
- Tipologia di ordine (intervento immediato, urgente o programmato);
- Data inizio prestazioni, ovvero il termine per dare inizio alle prestazioni richieste;
- Data fine lavoro, ovvero la data entro la quale dovranno essere terminate le prestazioni richieste. Tale data è disposta dalla Direzione Lavori in relazione all’entità e alle caratteristiche dell’intervento.
Art. 2.8 – TIPOLOGIA DELL’ORDINE DI LAVORO
Gli interventi richiesti con ordine di lavoro saranno classificati in:
- Intervento immediato, ovvero di massima urgenza e di pronto intervento, finalizzato alla tutela dell’incolumità delle persone e dei beni e atto a evitare l’interruzione o la riduzione significativa della funzionalità degli impianti e delle annesse strutture. Sarà richiesto tramite
O.D.L. anticipato da comunicazione telefonica e da eseguirsi immediatamente, entro 1 (una) ora dalla chiamata, con priorità assoluta su altri eventuali lavori ed in qualsiasi condizione operativa, anche in orario diverso da quello normale di lavoro. Resta inteso che l’Appaltatore deve garantire la possibilità di intervenire immediatamente senza per questo ricevere compensi aggiuntivi.
- Interventi urgenti da eseguire entro 24 (ventiquattro) ore dalla comunicazione.
- Interventi programmati, individuati secondo le esigenze e le priorità operative stabilite dall’Amministrazione, concordando con essa tempi e modalità di esecuzione. A tal fine la
D.L. trasmetterà all’Appaltatore gli ordini di lavoro delle prestazioni da eseguire.
Art. 2.9 – ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Ai sensi dell’art. 2 comma d) del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, per manutenzione ordinaria si intende l’insieme degli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano l’elemento su cui si interviene secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore.
La manutenzione ordinaria dei serramenti degli immobili comunali comprende, per quanto, il mantenimento in efficienza delle varie parti e/o componenti quali: serrature di chiusura, cerniere, regolazione ante, sistemazione degli avvolgibili, persiane, cancelletti di sicurezza, ecc.
A seguito della ricezione di un ordine di lavoro relativo ad un intervento di manutenzione ordinaria, l’Appaltatore dovrà dare inizio tempestivamente alle prestazioni. L’Appaltatore potrà a sua volta comunicare eventuali difficoltà oggettive e documentabili riscontrate, al fine di concordare con la Direzione Lavori un diverso termine di inizio lavori.
Una volta iniziato, l’intervento non può essere sospeso se non per eventuali difficoltà oggettive e documentate.
L’Appaltatore è tenuto a garantire l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria nei giorni feriali, nell’ambito del normale orario di servizio e di apertura degli edifici. Non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione per lavori che siano eseguiti in orario straordinario senza l’autorizzazione specifica del Direttore Xxxxxx.
Il termine perentorio entro il quale dovranno essere ultimate le prestazioni è specificato all’interno dell’ordine di lavoro. Qualora l’Appaltatore dovesse ritenere non congruo il termine definito dalla Direzione Lavori, dovrà tempestivamente a sua volta comunicare le ragioni oggettive e documentabili, al fine di concordare con la Direzione Lavori un diverso termine di fine lavori.
Se durante l'esecuzione dei lavori definiti nell'ordinativo, l'Appaltatore rileva la necessità di alcune varianti od ampliamenti, deve darne tempestiva comunicazione al Direttore dei Lavori, che, se le ritiene giustificate, provvederà ad integrare l'ordinativo.
Ad ultimazione delle lavorazioni, l’Appaltatore dovrà trasmettere apposito rapporto (bolla di lavoro) con l’indicazione delle prestazioni eseguite, il personale impiegato, il materiale e i mezzi utilizzati. Dette lavorazioni dovranno essere eseguite a regole d’arte, e al termine delle stesse, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice dovrà rilasciare al committente le dichiarazioni di legge.
La procedura di cui al presente articolo deve essere applicata anche da eventuali subappaltatori.
Art. 2.10 – ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi di sostituzione di sostituzione e posizionamento di nuovi elementi.
Per quanto, ogni qualvolta la D.L. lo riterrà necessario, potrà ordinare all’Impresa appaltatrice di eseguire qualsiasi intervento manutentivo straordinario di installazione, trasformazione e sostituzione dei serramenti, sistemi di oscuramento e cancelletti di chiusura oggetto del presente capitolato.
A seguito della ricezione di un ordine di lavoro relativo ad un intervento di manutenzione straordinaria, l’Appaltatore dovrà dare inizio tempestivamente alle prestazioni. L’Appaltatore potrà a sua volta comunicare eventuali difficoltà oggettive e documentabili riscontrate, al fine di concordare con la Direzione Lavori un diverso termine di inizio lavori.
Una volta iniziato, l’intervento non può essere sospeso se non per eventuali difficoltà oggettive e documentate.
L’Appaltatore dovrà garantire l’esecuzione degli interventi nei giorni feriali, nell’ambito del normale orario di servizio e di apertura degli edifici. Non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione per lavori che siano eseguiti in orario straordinario senza l’autorizzazione specifica del Direttore Xxxxxx.
Il termine perentorio entro il quale dovranno essere ultimate le prestazioni è specificato all’interno dell’ordine di lavoro. Qualora l’Appaltatore dovesse ritenere non congruo il termine definito dalla Direzione Lavori, dovrà a sua volta comunicare tempestivamente le ragioni oggettive e documentabili, al fine di concordare con la Direzione Lavori un diverso termine di fine lavori.
Se durante l'esecuzione dei lavori definiti nell'ordinativo, l'Appaltatore rileva la necessità di alcune varianti, deve darne tempestiva comunicazione al Direttore dei Lavori, che, se le ritiene giustificate, provvederà ad integrare l'ordinativo.
Ad ultimazione delle prestazioni, l’Appaltatore dovrà trasmettere apposito rapporto (bolla di lavoro) con l’indicazione delle prestazioni eseguite, il personale impiegato, il materiale e i mezzi utilizzati. Gli interventi dovranno essere eseguiti a regole d’arte.
La procedura di cui al presente articolo deve essere applicata anche da eventuali subappaltatori.
Art. 2.11 – ESECUZIONE DI INTERVENTI A GUASTO – PRONTO INTERVENTO
In caso di accertata emergenza o urgenza l’Appaltatore dovrà intervenire in qualsiasi tipo di orario, anche al di fuori del normale orario di lavoro (ore notturne, festivi, periodo ferie annuali, etc.), e dovrà garantire la presenza operativa di una squadra tipo che, con il supporto di macchinari e attrezzature per il pronto intervento, dovrà assicurare la tutela dell’incolumità delle persone e dei beni ed evitare l’interruzione o riduzione significativa della funzionalità degli accessi e delle annesse strutture come meglio specificato nel paragrafo relativo agli interventi immediati.
CAPO 3 – DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
Art. 3.1 – CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA
Ai sensi dell’art. 103 del codice dei contratti l’Aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una “garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici.
Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:
- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
L’importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della stazione appaltante. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:
1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile;
2. prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile;
3. risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa;
4. essere resa in favore del “Comune di Corsico”, intestata all’aggiudicatario e riportare l’oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa l’identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell’Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata
a penna, contenente in allegato copia del documento d’identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell’imposta di xxxxx.
7. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intero accordo quadro, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione dell’intero accordo quadro, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
8. Attesa la possibilità che nel xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx accordo quadro non siano affidati integralmente i lavori per l’importo complessivo presunto, l’eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
9. Qualora a seguito del presente accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell’accordo quadro.
10. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
ART. 3.2 – DANNI DI FORZA MAGGIORE – SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLA PROPRIETA’
L’aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo. È fatto obbligo all’aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
ART. 3.3 – POLIZZA ASSICURATIVA
È obbligo dell’aggiudicatario stipulare, per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, una o più polizze assicurative annue che tengano indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di danni derivanti dall’espletamento dell’attività di cui l’aggiudicatario si fa carico in forza di questo contratto, che manlevi completamente la stazione appaltante e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di conclusione del servizio. Di conseguenza è onere dell’aggiudicatario accendere una o più polizze relative:
- all’assicurazione verso terzi (RCT) per un massimale per sinistro non inferiore a 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a persone, a cose e animali;
- all’assicurazione contro i danni subiti dal Comune di Corsico a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell’esecuzione del servizio, per un importo per sinistro non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).
Le polizza/e di cui sopra dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
1. essere accese anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
2. essere riferite specificamente al servizio in questione;
3. prevedere specificamente l’indicazione che “tra le persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Corsico”;
4. coprire l’intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);
5. riportare i massimali sopra indicati.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione Comunale di Corsico, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-5).
Nel caso che aggiudicatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.
L'aggiudicatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.
L’appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia delle polizze di cui al presente articolo almeno 10 (dieci) giorni prima della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo. Le polizze dovranno riportare la dichiarazione di vincolo a favore dell’appaltate e dovranno coprire l’intero periodo del contratto attuativo.
Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’aggiudicatario non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
L’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l’aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.
Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
ART. 3.4 - SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE -TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO
Sono a carico dell'Impresa appaltatrice senza diritto di rivalsa:
- le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli eventuali atti aggiuntivi;
- le spese per il bollo per i registri di contabilità e per tutti gli elaborati richiesti dal Regolamento d’attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici;
- le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal contratto, senza diritto di rivalsa.
L'appaltatore è tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione.
ART. 3.5 - PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA
A corredo della progettazione è disposto un D.U.V.R.I. di carattere generale “quadro” per tutte le lavorazioni afferenti la manutenzione oggetto del presente accordo quadro.
L’aggiudicatario, prima della consegna dei lavori dei singoli contratti applicativi, dovrà redigere e consegnare alla stazione appaltante il piano operativo della sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione dei singoli lavori per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
ART. 3.6 – SUB-APPALTO
Le prestazioni oggetto del presente capitolato possono essere subappaltate, previa autorizzazione della stazione appaltante, entro il limite previsto dalla normativa al momento di presentazione da parte dell’appaltatore della richiesta di autorizzazione al subappalto.
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del codice dei contratti pubblici, cui si rinvia.
Il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
In caso di subappalto regolarmente autorizzato la stazione appaltante rimane comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'aggiudicatario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori, nonché del rispetto dei programmi.
Non saranno autorizzati subappalti a società non regolarmente costituite, quali le società di fatto.
ART. 3.7 – CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO, CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO
È vietata la cessione dell’Accordo quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma
13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e rimane impregiudicata la facoltà dell’Ente di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica di cessione presentata.
ART. 3.8 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere l’accordo quadro nelle ipotesi previste dall’art. 108, primo comma, del codice dei contratti pubblici.
L’accordo quadro è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall’art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
Tra le ipotesi di grave inadempimento è altresì compresa:
- L’accertamento dalla Direzione dei Lavori del mancato rispetto dell’Appaltatore delle norme sul subappalto;
- L’accertamento dalla Direzione dei Lavori del mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- La mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell’Appaltatore;
- La grave e reiterata negligenza nella esecuzione dei singoli lavori ordinati, tale da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine della Stazione Appaltante;
Il D.L. o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dichiara risolto l’accordo quadro.
L’accordo quadro è altresì risolto ai sensi dell’art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario.
In tale caso il RUP assegna a quest’ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Più in generale si rimanda alle previsioni dell’art. 108 del codice dei contratti, per quanto compatibili con il presente affidamento.
L’accordo quadro è risolto inoltre:
- in caso di cessione, anche parziale, di contratto;
- in tutti i casi in cui le transazioni operate dall’aggiudicatario, riconducibili all’esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane
S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge);
- in caso di cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa;
- in caso di reiterato ritardo nell’esecuzione dei lavori, ovvero al terzo ritardo contestato, il comune si riserva la facoltà di procedere con la risoluzione dell’accordo quadro.
È comunque fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
ART. 3.9 – RECESSO
La stazione appaltante potrà recedere dal contratto applicativo in qualunque momento, in conformità a quanto disposto dall’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 3.10 – ACCESSO AI LUOGHI DI INTERVENTO –RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
1. L’accesso ai luoghi di intervento (se delimitato ed individuato come cantiere) è riservato agli addetti ai lavori ed al personale della Direzione Lavori. L’Appaltatore dovrà disporre adeguata cartellonistica e ogni altro dispositivo finalizzato all’individuazione e messa in sicurezza dell’area interessata.
2. E’ fatto divieto all’Appaltatore di consentire a chicchessia l’accesso ai luoghi ove si svolgono gli interventi senza la preventiva autorizzazione della Direzione dei Lavori.
3. L’appaltatore è obbligato a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta dei lavori. Non può quindi diffondere notizie, fornire a terzi documentazioni (progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.
4. Per la contravvenzione a quanto sopra esposto verrà applicata, senza ulteriore formalità, una penale di € 500,00 da detrarsi dalla prima fattura presentata dalla ditta successiva all’avvenuta constatazione dell’inadempienza; ciò non esonera l’appaltatore dal rispondere personalmente dei danni, anche d’immagine, causati all’Amministrazione per comportamenti difformi rispetto a quanto sopra stabilito; egli è responsabile anche se il fatto è commesso dai suoi dipendenti, dai subappaltatori o fornitori autorizzati.
Art. 3.11 – PENALI PER IL RITARDO
Fermo restando quanto previsto agli artt. “Esecuzione in danno” e “Risoluzione del contratto”, il Committente si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penali:
Descrizione | Importo penale | Tempistiche |
Lavoro programmato | 1‰ dell’importo netto contrattuale. | Per ogni giorno di ritardo oltre il tempo pattuito per l’esecuzione delle lavorazioni programmate. |
Lavoro urgente | 1‰ dell’importo netto contrattuale | Per ogni ora di ritardo oltre le 24h |
Lavoro immediato | 1‰ dell’importo netto contrattuale. | Per ogni ora di ritardo oltre l’ora |
Disposizione impartite a mezzo ordine di servizio | 0,9‰ dell’importo netto contrattuale. | Per ogni giorno di ritardo oltre il tempo pattuito per l’esecuzione delle lavorazioni programmate. |
Sub appalto non autorizzato | 1‰ dell’importo netto contrattuale di ciascun subappaltatore non autorizzato. | Per ogni giorno di lavoro e maestranza non autorizzata |
L’applicazione delle penali sarà preceduta dall’avvio del procedimento sanzionatorio con comunicazione di contestazione dell’inadempienza, a cui l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla di comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.
In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all’applicazione delle sopra citate penali mediante ritenuta diretta sulle somme dovute dalla Pubblica Amministrazione in dipendenza del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudicherà il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento o, qualora necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato.
Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto.
ART. 3.12 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI
I termini di ultimazione dell’esecuzione dei lavori saranno stabiliti in ciascun contratto applicativo.
Dell’ultimazione delle lavorazioni di ciascun contratto applicativo, si darà atto mediante apposito certificato di ultimazione dei lavori redatto ai sensi dell’art. 12 del D.M. 07/03/2018 n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto”
Il certificato di ultimazione dei lavori potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 (sessanta) giorni per il compimento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del D.L. come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l’applicazione delle penali di cui ai precedenti art. e l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l’avvenuto compimento delle lavorazioni sopraindicate.
CAPO 4 – CONTABILITA’ E PAGAMENTI Art. 4.1 – CONTABILITA’ DEI LAVORI
Sulla base delle rilevazioni eseguite in contraddittorio tra la Direzione Lavori e il Direttore Tecnico, ai sensi dell’articolo 185 del DPR 207/2010, si procederà a redigere la contabilità a mezzo di stati avanzamento lavori. Le voci di prezziario e le quantità di ogni ordine, saranno verificate dalla Direzione lavori.
Le lavorazioni che necessitano di certificazione o dichiarazione di conformità, potranno ritenersi computabili e accettabili dalla Direzione Lavori solo ad avvenuta ricezione della relativa documentazione. Fanno parte delle predette certificazioni anche i documenti necessari ai fini dell’ottenimento del certificato di prevenzione incendi di cui al DM 4/5/98 e s.m.i.
Non saranno altresì ammesse in contabilità le lavorazioni che richiedano la posa di materiali per i quali la Direzione Lavori ha richiesto prove per la determinazione di specifiche caratteristiche tecniche e fisiche e per le quali non sia stato consegnato il relativo certificato di prova in originale che documenti la rispondenza alle indicazioni di capitolato.
Eventuali varianti non ordinate per iscritto dal Direttore dei Lavori non sono pertanto ammesse a consuntivo, salvo che l'amministrazione accetti motivatamente tali opere, riconoscendone l'utilità.
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
L’Appaltatore è altresì’ tenuto alla presentazione di ogni ulteriore certificato relativo a prove su materiali effettuate durante i lavori.
Gli interventi eseguiti saranno contabilizzati come opere compiute, sulla base delle relative voci dell’elenco prezzi contrattuale e ribassate dello sconto offerto in sede di gara.
Art. 4.2 – LAVORI IN ECONOMIA
Nel caso in cui le lavorazioni di un intervento o di parte di un intervento non siano riconducibili ad alcuna voce di prezzo dell’elenco prezzi contrattuale, e non sia possibile stabilire nuove voci di prezzo, le stesse saranno pagate “in economia”, ai sensi dell’art. 179 del D.P.R. 207/2010.
Per la quantificazione economica di un intervento svolto in economia si procederà moltiplicando il costo orario contrattuale della manodopera per il tempo di intervento. A questo prodotto sarà aggiunto il costo del materiale, moltiplicato per la quantità.
Gli interventi ovvero le parti di intervento da eseguire in economia dovranno preventivamente essere autorizzate dalla Direzione Lavori con O.D.L. previa valutazione del caso specifico.
Art. 4.3 – ELENCO PREZZI
Le prestazioni per l'esecuzione degli interventi saranno valutate e compensate facendo riferimento, al seguente listino:
prezziario delle opere pubbliche edito da Regione Lombardia:
Volume 1.1 - Opere compiute civili, urbanizzazioni e difesa del suolo - Edizione 2020 Volume 2.1 - Costi unitari e piccola manutenzione – civili ed urbanizzazioni - Edizione 2020 – opere da falegname, fabbro e vetraio
Scaricabile al sito:
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I prezzi, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall’appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza. Essi sono fissi ed invariabili.
Per quelle opere e provvidenze non contemplate nel listino prezzi si farà riferimento ad altri prezziari ufficiali.
Per i lavori oggetto del presente appalto si applica il prezzo chiuso. Per tutta la durata del presente contratto non sono pertanto previsti adeguamenti dei prezzi unitari, restando sempre in vigore il prezziario opere pubbliche Regione Lombardia anno 2020.
Art. 4.4 – PAGAMENTI
Per ciascun contratto applicativo, ogni qualvolta il credito dell’Impresa, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunge la somma di 10.000,00 € (diecimila euro), l’Appaltatore avrà diritto all’emissione di uno stato di avanzamento in corso d’opera.
All’emissione di ciascuno avanzamento la Stazione Appaltante richiederà allo Sportello Unico Previdenziale il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, e sull’importo netto progressivo delle prestazioni, verrà operata una ritenuta dello 0.5%, a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del codice dei contratti pubblici.
Le suddette ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, ovvero dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione del contratto applicativo, ove lo Sportello Unico Previdenziale non abbia comunicato all’Amministrazione Comunale eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.
In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l’Appaltatore dovrà emettere fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.
É obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti il Codice Univoco Ufficio, quale informazione obbligatoria che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio di destinazione.
I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Corsico sono i seguenti:
Denominazione Ente: | Comune di Corsico |
Codice Univoco ufficio: | 5N5EQ4 |
Nome dell'ufficio: | Settore Opere Pubbliche e Polizia Locale |
Cod. fiscale e Partita Iva: | 00880000153 |
Il pagamento della fattura avrà luogo, in presenza di DURC regolare, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di accettazione della fattura (data del protocollo generale). Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.
I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.
In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Committente (data di invio della medesima all’Aggiudicatario); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.
In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 1284 del codice civile.
Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate. Non si darà seguito a nessuna forma di pagamento e contabilizzazione delle opere:
- senza che l’appaltatore abbia consegnato al D.E. del contratto la documentazione relativa ad eventuali dichiarazioni di conformità e/o certificazioni dei materiali predisposte in conformità alle norme vigenti in materia;
- per prestazioni non autorizzate preventivamente dal D.E. del contratto.
Art. 4.5 – CONTO FINALE
Il conto finale di ogni singolo contratto applicativo verrà compilato dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
Art. 4.6 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il certificato di regolare esecuzione dei lavori di ogni singolo contratto applicativo sarà emesso, ai sensi dell’art. 102 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori.
Art. 4.7 – CONTROVERSIE
Qualora insorgano controversie relative ai lavori pubblici si provvederà alla relativa risoluzione presso il tribunale competente per territorio.
Corsico, 02 Luglio 2020
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx) *
*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005.