Descrizione e caratteristiche del servizio Clausole campione

Descrizione e caratteristiche del servizio. Il servizio R.I.D. consente al Cliente di disporre ordini di incasso di crediti di varia natura nei confronti del Xxxxxxxx che abbia sottoscritto un’autorizzazione all’addebito in conto. L’esecuzione dell’ordine prevede la trasmissione delle informazioni relative agli incassi da eseguire, dalla banca del creditore (banca assuntrice) a quella del Debitore (banca domiciliataria) attraverso la procedura interbancaria RID. Sono disponibili due tipologie d’incasso RID: - RID ordinario (utenze e commerciale): il Debitore può essere consumatore, non consumatore o microimpresa; - RID veloce: il Debitore può essere esclusivamente non consumatore o microimpresa. - scadenza “fissa”; non è consentita la scadenza a “vista”; - il Debitore deve sempre sottoscrivere l’autorizzazione permanente all’addebito (delega) in conto redatta secondo lo standard interbancario e contenente le clausole relative alla revoca del singolo ordine e al rimborso; - ogni disposizione RID deve riportare il codice con cui il Creditore ha identificato il Debitore nell’autorizzazione all’addebito in conto; - è possibile segnalare le disposizioni d’incasso che costituiscono il primo di una serie di addebiti ricorrenti; - le presentazioni relative al servizio RID ordinario riferite ad utenze devono essere espressamente identificate; - il rid veloce si distingue per i tempi estremamente contenuti in fase di presentazione e rendicontazione e la limitazione delle facoltà di revoca e di rimborso; - i documenti di debito (fatture, ricevute, bollette, ...), che danno luogo ad addebiti RID, devono essere fatti pervenire, al Debitore direttamente dall’Azienda creditrice, entro il giorno di scadenza e contrassegnati dalla dicitura “Regolamento s.b.f. con addebito in c/c presso la Banca ...”. - importo massimo; - periodo di riferimento per gli addebiti; - numero massimo di addebiti. Oltre alla forma del “Dopo Incasso” è possibile chiedere l’accredito “al Salvo Buon Fine”. A fronte di esplicita richiesta del Cliente, è possibile aggregare le disposizioni appartenenti alla stessa presentazione, per: - date scadenza comprese nella stessa cinquina; - date scadenza comprese nella stessa decade; - date scadenza comprese nella stessa quindicina; - date scadenza comprese nello stesso mese; - stessa presentazione. In tutti i casi precedentemente elencati al movimento contabile di accredito viene attribuita la valuta media ponderata.
Descrizione e caratteristiche del servizio. Art. 3 Modalità di esecuzione del servizio
Descrizione e caratteristiche del servizio. Il soggetto che si aggiudicherà il servizio di che trattasi dovrà provvedere ad effettuare, a proprie cure e spese, le seguenti prestazioni periodiche:
Descrizione e caratteristiche del servizio. 2.1. Il Servizio consente al Cliente di salvare i dati, le librerie, i report e le varie personalizzazioni di Sol.Din. che provvede a creare on line una copia di sicurezza dei suddetti dati e/o files per il loro trasferimento e la loro conservazione, in modalità protetta, in un “server” remoto.
Descrizione e caratteristiche del servizio. 1.1 Le presenti condizioni generali hanno per oggetto le norme per l’utilizzo al Servizio Internet fornito dall’Ass. “Piccolo America”. Il servizio offerto dall’Ass. “
Descrizione e caratteristiche del servizio. 1. Gli Ordinativi di Pagamento e Incasso (OPI) sono scambiati fra gli Enti locali e il Tesoriere nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.14 della L. 196/2009, come modificato dalla L. 232/2016, e in particolare sono emessi secondo le “Regole tecniche OPI (Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+)”, tempo per tempo vigenti, definite congiuntamente dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), dalla Ragioneria generale dello Stato (RgS), dalla Banca d’Italia e dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).
Descrizione e caratteristiche del servizio. Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una descrizione delle attività e dei deliverable richiesti all’interno del servizio. Il dettaglio degli interventi verrà di volta in volta definito con il Fornitore, in funzione del supporto richiesto dall’Amministrazione in considerazione delle azioni da attuare per la realizzazione del Progetto di Sicurezza, con conseguente revisione e/o integrazione dei deliverable. Attività di sfruttamento manuale delle vulnerabilità note afferenti a sistemi infrastrutturali tradizionali ovvero IT, critici e non, riconducibili ad AORN Xxxxxxxxxx, seguendo framework internazionali e standard di settore quali OWASP e OSSTMM. Le tecniche seguite mirano a coprire uno spettro di metodologie e di scenari quanto più possibile ampio e differenziato, al fine di individuare tutte le possibili tecniche di attacco e di intrusione a cui i target potrebbero essere soggetti. Si richiede al l’esecuzione di attività di WAPT Greybox (6 webapp target: 1 alta complessità, 3 media complessità, 2 bassa complessità). • PT Executive Summary • PT Technical Report • Remediation Plan Ognuna di queste attività di PT prevederà le seguenti fasi progettuali. • Identificazione del perimetro di sistemi, con rilevazione dei servizi e delle applicazioni critiche. • Definizione delle modalità operative di esecuzione delle analisi (es.: black box, grey box, white box) e dei profili utente eventualmente da verificare (es: Profilo “guest”, Profilo “Admin”, ecc). • Esecuzione degli assessment, nello specifico considerando target sia applicativi che infrastrutturali, individuati in fase di definizione dei singoli sotto- progetti di PT. • Analisi risultati e reportistica a livello executive e tecnica. • Definizione del piano di rimedio da attuare per eliminare le vulnerabilità riscontrate. La scelta delle applicazioni da sottoporre a PT sarà guidata dai seguenti fattori chiave: • Esistenza di portali esposti su Internet; • Distribuzione degli asset su Cloud oltre che on- premises; • Tipologia di dati trattati (sensibili, sanitari, giudiziari, ecc); • Funzione di business esposta (es. B2B come il portale per le gare telematiche, B2C come il fascicolo sanitario); Complessità intrinseca dell’applicazione e suo livello di rischio cyber. Run di Follow-Up (PT) • Follow-up delle attività di Penetration Test su infrastrutture e applicazioni. Si richiede al l’esecuzione di attività di WAPT Greybox (3 webapp target: 1 alta complessità, 1 media complessità,...
Descrizione e caratteristiche del servizio. Il servizio comprende ( gli orari potranno subire delle variazioni):--------------
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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: