Prevenzione della corruzione e trasparenza Clausole campione

Prevenzione della corruzione e trasparenza. 1. In ragione della particolare valenza delle norme e dei principi relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza dell’azione delle Pubbliche Amministrazioni, Azienda ed Università, ferme restando le rispettive prerogative e autonomie, convengono di:
Prevenzione della corruzione e trasparenza. Le parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D. Lgs n. 33/2013), e nello specifico al rispetto dei rispettivi Piano triennale per la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità e del Codice etico e di comportamento aziendali, applicabili per la parte di specifica competenza e messi a disposizione sui siti istituzionali, sezione “Amministrazione Trasparente”.
Prevenzione della corruzione e trasparenza. In ragione della particolare valenza delle norme e dei principi relativi alla preven- zione della corruzione e alla trasparenza dell'azione delle Pubbliche Amministra- zioni, Aziende ed Università, ferme restando le rispettive prerogative e autono- mie, convengono di:
Prevenzione della corruzione e trasparenza. Con riferimento alle materie relative alla prevenzione della corruzione e trasparenza la SdS ha nominato un proprio RPCT (Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza) al quale sono affidati i compiti previsti dalla vigente normati- va. Le parti, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n° 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministra- zione”, si impegnano ad operare con la massima collaborazione reciproca derivante dall’integrazione dei percorsi e processi socio sanitari loro affidati. A tal fine L’Azienda garantisce la propria collaborazione e consulenza in materia alla SdS. La SdS si avvale inoltre in forma associata ai sensi dell’art. 14, comma 1, D. Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparen- za delle pubbliche amministrazioni” dell’Organismo Indipen- dente di Valutazione (OIV) nominato dall’Azienda in quanto, quale Ente di piccole dimensioni che non ha personale dipen- dente proprio, non elabora il Piano di valutazione delle Per- formance e conseguentemente le competenze di un proprio OIV, autonomamente istituito, sarebbero residuali e non ossequiose del principio di non duplicazione di funzioni. Tali adempimenti sono attuati in riferimento alle previsioni della Legge n° 190/2012 e secondo quanto riportato all’interno della Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017 con la quale sono state dettate le Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici. Le parti sono tenute ad adeguare le proprie attività a quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013 in materia di obblighi di pub- blicazione sui siti istituzionali.
Prevenzione della corruzione e trasparenza. 1. Nell'attività di cui al presente accordo le Parti e i professionisti coinvolti: - si astengono dal prendere decisioni e svolgere 12 attività che possano configurare un conflitto d'interessi, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e della normativa di riferimento; - rispettano la misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; - sono soggetti all'osservanza del segreto professionale e d'ufficio e daranno il consenso al trattamento dei loro dati personali, strettamente connesso ai compiti demandati. ART. 9 –
Prevenzione della corruzione e trasparenza. 1. La Centrale Unica di Committenza è tenuta ad osservare, nell'espletamento delle funzioni attribuite, quanto disposto dal piano locale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del comune capo convenzione in relazione agli adempimenti strettamente connessi alle funzioni esercitate dalla stessa.
Prevenzione della corruzione e trasparenza. Le parti si impegnano a rispettare, nell’esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anticorruzione, anche per quanto riguarda il divieto pantouflage (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D.Lgs n. 33/2013)e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l’inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Le parti si attengono al rispetto dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle parti in quanto pubblicati on-line nei siti istituzionali, Sezione “Amministrazione Trasparente”. Le parti sono tenute altresì a garantire l’assenza di cause di incompatibilità del personale eventualmente impiegato, ai sensi X. 000/00 x/x xxx Xxxxxxx Legislativo 165/2001 art. 53, e L.412/91.
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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

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