Common use of Contratti di inserimento Clause in Contracts

Contratti di inserimento. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro. In tale ambito, il contratto di inserimento può essere funzionale all’inserimento/reinserimento di lavoratori appartenenti alle categorie individuate all’art. 54 comma 1 del Dlgs 276/03. Il contratto di inserimento di cui al presente CCNL, può essere applicato, alle seguenti condizioni: - forma scritta con specifica del progetto individuale; in mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato; - durata non inferiore a nove mesi e non superiore ai diciotto mesi; eventuali proroghe sono ammesse entro il limite massimo di durata stabilito dalla legge; - periodo di prova della durata prevista per il livello d’inquadramento attribuito; - per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi; - durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento sarà inferiore di due livelli a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto per il 50% della durata complessiva del contratto di inserimento e inferiore di un livello per il restante 50% di durata del contratto; - definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. Nel progetto vanno indicati la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto, la durata e le modalità della formazione; - il progetto deve prevedere una formazione teorica di 24 ore, ripartita tra prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite eventualmente anche con modalità di e-learning in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione concernente la prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto; - la formazione effettuata durante l’esecuzione del rapporto di lavoro deve essere registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, nel libretto formativo. - Nella definizione del progetto di inserimento, i lavoratori con disbilità psichiche potranno essere assistiti dai servizi pubblici locali competenti in materia. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento, non può comportare l’esclusione dei lavoratori dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal presente contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.). E’ previsto per il lavoratore assunto con contratto di inserimento un periodo di conservazione del posto di lavoro pari a giorni settanta, da computarsi per sommatoria nel caso di più periodi di malattia. Nell'ambito di detto periodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica (operai e impiegati). Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disciplinato al titolo VI capo II del Dlgs n.276/03 e all’Accordo interconfederale del 11/02/2004. Le Parti si incontreranno tempestivamente per armonizzare la normativa contrattuale con eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire.

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Samples: www.ebat.tn.it, www.eber.org

Contratti di inserimento. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativolavorativo , l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del nel lavoro. In tale ambito, il La durata del contratto di inserimento non può essere funzionale all’inserimento/reinserimento di lavoratori appartenenti alle categorie individuate all’art. 54 comma 1 del Dlgs 276/03. Il contratto di inserimento di cui al presente CCNL, può essere applicato, alle seguenti condizioni: - forma scritta con specifica del progetto individuale; in mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato; - durata non inferiore a nove 9 mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi; eventuali proroghe sono ammesse entro il limite massimo a 18 mesi . Nel caso di durata stabilito dalla legge; - periodo di prova della durata prevista per il livello d’inquadramento attribuito; - per i lavoratori riconosciuti affetti , ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a 36 trentasei mesi; - durante . Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1, del Dlgs n. 276/2003. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il rapporto progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • la durata; • il periodo di prova, la categoria cosi come previsto per il livello di inquadramento attribuito; • l’orario di lavoro, determinato in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale. L’ inquadramento del lavoratore è quello dell’operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell’operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di quarto livello; per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà inferiore di un livello inferiore. Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l’inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quella spettante per le mansioni per quello della categoria il cui svolgimento progetto individuale è stato stipulato il contratto per il 50% della durata complessiva del contratto preordinato. Nel caso di contratti di inserimento e inferiore finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello per il restante 50% inferiore. Il progetto individuale di durata del contratto; - definizione, inserimento è definito con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto vanno verranno indicati la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato : Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il progetto contesto organizzativo aziendale,potrà essere prevista una durata massima di inserimento/reinserimento oggetto del contratto, la durata e le modalità della formazione; - il 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 24 non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, igiene antinfortunistica e sicurezza nei luoghi di lavoro e disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite eventualmente anche con modalità di e-learning e- learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione concernente la prevenzione antinfortunisticateorica sarà effettuata presso Enti di formazione operanti sul territorio, igiene e sicurezza nei luoghi sulla base di lavoro programmi concordati nell’ambito del Comitato nazionale di coordinamento delle iniziative formative in edilizia. La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto; - rapporto e avrà la formazione durata di 8 ore. La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata durante l’esecuzione del rapporto di lavoro deve essere registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegatodelegato sul libretto individuale di formazione, nel libretto formativopredisposto secondo le indicazioni del Comitato nazionale di cui sopra. - Nella definizione Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. Per l’assunzione in prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli articoli 3 e 47 del progetto vigente CCNL. L’orario di lavoro è disciplinato dall’art.6 del vigente CCNL. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento, i lavoratori con disbilità psichiche potranno essere assistiti dai servizi pubblici locali competenti in materia. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento, non può comportare l’esclusione dei lavoratori dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal presente contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.). E’ previsto per il lavoratore assunto con contratto di inserimento /reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di lavoro pari a giorni settanta, da computarsi per sommatoria nel caso settanta giorni. Nell’ambito di più periodi tale periodo l’azienda applicherà il CCNL ed il Contratto di malattia. Nell'ambito di detto periodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica (operai e impiegati)2° livello. Nei casi in cui il contratto di inserimento inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disciplinato al titolo VI capo II del Dlgs n.276/03 , con l’esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e all’Accordo interconfederale del 11/02/2004. Le Parti si incontreranno tempestivamente per armonizzare la normativa contrattuale con eventuali modifiche legislative che dovessero interveniredella progressione automatica di carriera.

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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo

Contratti di inserimento. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro. In tale ambito, il contratto di inserimento può essere funzionale all’inserimentoall'inserimento/reinserimento di lavoratori appartenenti alle categorie individuate all’artall'art. 54 54, comma 1 del Dlgs 276/03D.Lgs. n. 276/2003. Il contratto di inserimento di cui al presente CCNLc.c.n.l., può essere applicato, alle seguenti condizioni: - forma scritta con specifica del progetto individuale; in mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato; - durata non inferiore a nove mesi e non superiore ai diciotto mesi; eventuali proroghe sono ammesse entro il limite massimo di durata stabilito dalla legge; - periodo di prova della durata prevista per il livello d’inquadramento d'inquadramento attribuito; - per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi; - durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento sarà inferiore di due livelli a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto per il 50% della durata complessiva del contratto di inserimento e inferiore di un livello per il restante 50% di durata del contratto; - definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. Nel progetto vanno indicati la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto, la durata e le modalità della formazione; - il progetto deve prevedere una formazione teorica di 24 ore, ripartita tra prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite eventualmente anche con modalità di e-learning in funzione dell’adeguamento dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione concernente la prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto; - la formazione effettuata durante l’esecuzione l'esecuzione del rapporto di lavoro deve essere registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, nel libretto formativo. - Nella definizione del progetto di inserimento, i lavoratori con disbilità psichiche potranno essere assistiti dai servizi pubblici locali competenti in materia. L’applicazione L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento, non può comportare l’esclusione l'esclusione dei lavoratori dall’utilizzazione dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché nonchè di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal presente contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.). E' previsto per il lavoratore assunto con contratto di inserimento un periodo di conservazione del posto di lavoro pari a giorni settanta, da computarsi per sommatoria nel caso di più periodi di malattia. Nell'ambito di detto periodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica (operai e impiegati). Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contrattocontratto con esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disciplinato al titolo VI capo Titolo VI, Capo II del Dlgs n.276/03 D.Lgs. n. 276/2003 e all’Accordo all'accordo interconfederale del 11/02/2004. Le Parti si incontreranno tempestivamente per armonizzare la normativa contrattuale con eventuali modifiche legislative che dovessero interveniredell'11 febbraio 2004.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratti di inserimento. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro. In tale ambito, il contratto di inserimento può essere funzionale all’inserimento/reinserimento di lavoratori appartenenti alle categorie individuate all’art. 54 comma 1 del Dlgs 276/03. Il contratto di inserimento di cui al presente CCNL, può essere applicato, alle seguenti condizioni: - forma scritta con specifica del progetto individuale; in mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato; - durata non inferiore a nove mesi e non superiore ai diciotto mesi; eventuali proroghe sono ammesse entro il limite massimo di durata stabilito dalla legge; - periodo di prova della durata prevista per il livello d’inquadramento attribuito; - per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi; - durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento sarà inferiore di due livelli a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto per il 50% della durata complessiva del contratto di inserimento e inferiore di un livello per il restante 50% di durata del contratto; - definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. Nel progetto vanno indicati la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto, la durata e le modalità della formazione; - il progetto deve prevedere una formazione teorica di 24 ore, ripartita tra prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite eventualmente anche con modalità di e-learning in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione concernente la prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto; - la formazione effettuata durante l’esecuzione del rapporto di lavoro deve essere registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, nel libretto formativo. - Nella definizione del progetto di inserimento, i lavoratori con disbilità psichiche potranno essere assistiti dai servizi pubblici locali competenti in materia. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento, non può comportare l’esclusione dei lavoratori dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal presente contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.). E’ previsto per il lavoratore assunto con contratto di inserimento un periodo di conservazione del posto di lavoro pari a giorni settantasettantacinque, da computarsi per sommatoria nel caso di più periodi di malattia. Nell'ambito Il lavoratore ha diritto, ad integrazione di detto quanto erogato dall’Istituto Previdenziale, laddove l’Istituto stesso eroghi la relativa indennità di malattia, all’intera retribuzione ordinaria netta (compresi i primi tre giorni) per l’intero periodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica (operai e impiegati)conservazione del posto di lavoro. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contrattocontratto con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera. Per poter assumere mediante contratti di inserimento le imprese devono aver mantenuto in servizio almeno il 62% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a 4 contratti. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disciplinato al titolo VI capo II del Dlgs n.276/03 e all’Accordo all’accordo interconfederale del 11/02/2004. Le Parti si incontreranno tempestivamente per armonizzare la normativa contrattuale con eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Imprese Radiotelevisive Private